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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6312/2024, promossa da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Parte_1
Barcaglioni ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Jesi), via W. Tobagi n. 2; ricorrente contro
nato il [...] ad [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Ancona, regolamentare gli interessi personali e patrimoniali della minorenne accogliendo le seguenti Persona_1
condizioni:
1) affidamento super esclusivo in favore della madre, con collocamento presso la medesima;
- 1 - 2) riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della minore per la somma di € 800, oltre ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese, e delle Parte_1 spese straordinarie, di cui l'80% saranno a carico del padre ed il 20% a carico della madre;
3) corresponsione da parte del sig. della somma di € 12.000,00, corrispondente agli CP_1
arretrati che il medesimo ha omesso di versare a titolo di assegno di mantenimento in favore della minorenne, negli ultimi 5 anni, in virtù dell'accordo raggiunto verbalmente tra gli ex conviventi, nonché le spese straordinarie, nella misura del 50% , in virtù dell'accordo pattuito verbalmente dai coniugi.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.12.2024 ha chiesto l'affidamento super esclusivo Parte_1
della figlia nata il [...] da una relazione avuta fuori del matrimonio con Per_1 [...]
la previsione di un contributo per il mantenimento della minore e la condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle somme non versate negli ultimi cinque anni.
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (il plico è stato notificato via posta, ma non è stato ricevuto per cui la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 30.12.2024, come risulta dalla documentazione allegata comprensiva anche del c.d. CAD).
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Il procedimento è stato istruito mediante ordine di esibizione nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate della documentazione relativa alla situazione lavorativa e reddituale del signor CP_1
All'udienza del 14.5.2025 è stato effettuato l'ascolto della minore. All'esito il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. La ricorrente ha domandato l'affidamento super esclusivo della minore, rappresentando che il signor si è sempre disinteressato della figlia, sia sotto il profilo affettivo ed educativo, CP_1
- 2 - limitandosi a sporadiche visite senza mai occuparsi delle esigenze quotidiane di che Per_1
economico, avendo interrotto da tempo di provvedere al suo mantenimento.
4.1 La domanda è parzialmente fondata.
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo
96 del codice di procedura civile”.
In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
È stato merito della giurisprudenza aver elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore.
Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del
- 3 - regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 06/03/2019; n. 5108 del 29/03/2012).
L'affidamento condiviso non può nemmeno ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr.
Cass. n. 30826 del 28/11/2018).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
È pertanto onere del genitore richiedente l'affidamento esclusivo allegare e provare elementi specifici, non astratti e generici, dai quali poter accertare la natura pregiudizievole per l'interesse del minore dell'affidamento condiviso.
4.2 Nel caso di specie la minore nel corso dell'ascolto si è soffermata sulla relazione che ha con il padre, precisando che “In questi anni è stato quasi sempre assente, per tanto tempo l'ho visto pochissimo. Adesso nell'ultimo periodo lui viene a trovarmi una volta a settimana, di regola il mercoledì, tranne quando ha problemi di lavoro. Lui mi aspetta all'uscita di scuola, poi andiamo da nonna che vive in Ancona e poi usciamo insieme. Ceniamo insieme a casa di nonna e poi lui
- 4 - mi riporta a casa. So che l'avvocato di mamma ci ha parlato e allora lui da quel momento è stato più presente. Io ho un mio telefonino e lui ogni tanto mi scrive. Quando sto con lui mi trovo bene, andiamo d'accordo e ci divertiamo. Mi va bene il tempo che adesso ci trascorro. Lui vive in Umbria ma non sono mai stato a casa sua. Mi è capitato di dormire con lui ma soltanto a casa di nonna”.
Il signor dunque, per molto tempo non è stato un padre presente per la minore, che si CP_1
è limitato a vedere sporadicamente. Soltanto recentemente ha intensificato la sua presenza fisica.
Il padre, inoltre, per molto tempo è e rimasto totalmente inadempiente anche agli obblighi di mantenimento che gravano su ciascun genitore, omettendo di contribuire sia al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie, tanto che in seguito alla querela sporta dalla ricorrente la
Procura della Repubblica ha emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. per il delitto di cui all'art. 570, commi1 e 2 c.p., contestando l'omesso versamento di qualsiasi contributo economico a partire dal mese di agosto 2023 (doc. 8 fascicolo ricorrente).
Va peraltro evidenziato che nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo il convenuto non si è costituito in giudizio, manifestando quindi un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Tale comportamento processuale corrobora la valutazione di grave inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Per tali ragioni il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse della minore accogliere la domanda di affido esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della figlia con continuità e responsabilità, come riconosciuto anche dalla stessa Per_1
4.3 Non sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo nelle forme del c.d. affidamento super esclusivo, considerato che nell'ultimo periodo il signor ha CP_1
cercato di essere maggiormente presente con la figlia, la quale ha dichiarato di trovarsi bene con il padre, il quale dunque non può essere escluso nell'assunzione delle decisioni di maggiore importanza relative alla minore.
4.4 Con riferimento alle modalità di visita padre figlia, alla luce della situazione di fatto e di quanto riferito dalla minore, la quale ha espressamente dichiarato di non voler cambiare nulla nell'attuale rapporto che ha con il padre, non appare possibile predisporre un calendario di incontri predeterminato. Ciò significa che le visite padre figlia continueranno ad essere gestite
- 5 - dai genitori, i quali di volta in volta stabiliranno tempi e modalità di frequentazione, garantendo in ogni caso almeno una visita a settimana.
5. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento della minore.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter
c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
La ricorrente lavora in un bar e nel 2023 ha percepito un reddito da lavoro di 9.345,29 euro. Dal
1.7.2024 ha iniziato a lavorare alle dipendenze di un altro datore di lavoro, sempre con mansioni di barista, con uno stipendio mensile di circa 450 euro (doc. 12 e 5). Inoltre percepisce interamente l'assegno unico.
Vive in un immobile in locazione nel quale paga unitamente al marito la Persona_2
somma mensile di euro 500,00 (doc. 7):
Per quanto riguarda, invece, la situazione del convenuto, dalle informazioni trasmesse dall'Agenzia dell'Entrate è emerso che nel 2021 il signor ha dichiarato un reddito di CP_1
euro 9.606, nel 2022 di euro 27.584 e nel 2023 di euro 1.697,01 (doc. depositato il 12.5.2025).
Dall'estratto conto previdenziale trasmesso dall'Inps il 29.4.2025, inoltre, si evince che: il convenuto ha sempre lavorato a partire dal 2009, seppur con diversi datori di lavoro, nel 2024 ha prodotto un reddito complessivo di 5.964 euro mentre a febbraio 2025 ha percepito 1.677 euro.
Per tali ragioni, tenuto conto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere il proprio figlio, tenuto conto della piena capacità lavorativa del convenuto nonché del fatto che la figlia trascorre la quasi totalità del tempo con la madre, il Collegio ritiene di dover quantificare il contributo al mantenimento in euro 350,00 mensili. Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
6. Non può essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle somme non versate nei precedenti cinque anni, trattandosi di domanda di natura restitutoria che non può essere trattata con il rito previsto dall'art. 473 bis e seguenti c.p.c., caratterizzato da un rito peculiare con decisione collegiale, mentre la domanda
- 6 - restitutoria è soggetta al rito ordinario, trattandosi di domanda non legata dal vincolo di connessione, ma in tutto autonoma e distinta da quelle che possono essere proposte ai sensi degli articoli 473 bis e seguenti c.p.c..
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi 2.500,00 euro, tenuto conto che il convenuto non si è costituito e che non sono stati depositati gli scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: affida in via esclusiva la minore alla madre con collocamento prevalente della Persona_1
stessa presso l'abitazione materna; dispone che il signor concordi direttamente con la signora tempi e modalità CP_1 Parte_1
di visita della minore;
dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 350,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche;
rigetta la richiesta volta ad ottenere il versamento da parte del signor delle somme non CP_1
corrisposte negli ultimi cinque anni per il mantenimento della figlia;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 27,00 per Controparte_1
anticipazioni ed euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6312/2024, promossa da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Parte_1
Barcaglioni ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Jesi), via W. Tobagi n. 2; ricorrente contro
nato il [...] ad [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Ancona, regolamentare gli interessi personali e patrimoniali della minorenne accogliendo le seguenti Persona_1
condizioni:
1) affidamento super esclusivo in favore della madre, con collocamento presso la medesima;
- 1 - 2) riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della minore per la somma di € 800, oltre ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese, e delle Parte_1 spese straordinarie, di cui l'80% saranno a carico del padre ed il 20% a carico della madre;
3) corresponsione da parte del sig. della somma di € 12.000,00, corrispondente agli CP_1
arretrati che il medesimo ha omesso di versare a titolo di assegno di mantenimento in favore della minorenne, negli ultimi 5 anni, in virtù dell'accordo raggiunto verbalmente tra gli ex conviventi, nonché le spese straordinarie, nella misura del 50% , in virtù dell'accordo pattuito verbalmente dai coniugi.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.12.2024 ha chiesto l'affidamento super esclusivo Parte_1
della figlia nata il [...] da una relazione avuta fuori del matrimonio con Per_1 [...]
la previsione di un contributo per il mantenimento della minore e la condanna del CP_1
convenuto al pagamento delle somme non versate negli ultimi cinque anni.
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (il plico è stato notificato via posta, ma non è stato ricevuto per cui la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 30.12.2024, come risulta dalla documentazione allegata comprensiva anche del c.d. CAD).
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Il procedimento è stato istruito mediante ordine di esibizione nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate della documentazione relativa alla situazione lavorativa e reddituale del signor CP_1
All'udienza del 14.5.2025 è stato effettuato l'ascolto della minore. All'esito il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. La ricorrente ha domandato l'affidamento super esclusivo della minore, rappresentando che il signor si è sempre disinteressato della figlia, sia sotto il profilo affettivo ed educativo, CP_1
- 2 - limitandosi a sporadiche visite senza mai occuparsi delle esigenze quotidiane di che Per_1
economico, avendo interrotto da tempo di provvedere al suo mantenimento.
4.1 La domanda è parzialmente fondata.
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo
96 del codice di procedura civile”.
In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
È stato merito della giurisprudenza aver elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore.
Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del
- 3 - regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 06/03/2019; n. 5108 del 29/03/2012).
L'affidamento condiviso non può nemmeno ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr.
Cass. n. 30826 del 28/11/2018).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
È pertanto onere del genitore richiedente l'affidamento esclusivo allegare e provare elementi specifici, non astratti e generici, dai quali poter accertare la natura pregiudizievole per l'interesse del minore dell'affidamento condiviso.
4.2 Nel caso di specie la minore nel corso dell'ascolto si è soffermata sulla relazione che ha con il padre, precisando che “In questi anni è stato quasi sempre assente, per tanto tempo l'ho visto pochissimo. Adesso nell'ultimo periodo lui viene a trovarmi una volta a settimana, di regola il mercoledì, tranne quando ha problemi di lavoro. Lui mi aspetta all'uscita di scuola, poi andiamo da nonna che vive in Ancona e poi usciamo insieme. Ceniamo insieme a casa di nonna e poi lui
- 4 - mi riporta a casa. So che l'avvocato di mamma ci ha parlato e allora lui da quel momento è stato più presente. Io ho un mio telefonino e lui ogni tanto mi scrive. Quando sto con lui mi trovo bene, andiamo d'accordo e ci divertiamo. Mi va bene il tempo che adesso ci trascorro. Lui vive in Umbria ma non sono mai stato a casa sua. Mi è capitato di dormire con lui ma soltanto a casa di nonna”.
Il signor dunque, per molto tempo non è stato un padre presente per la minore, che si CP_1
è limitato a vedere sporadicamente. Soltanto recentemente ha intensificato la sua presenza fisica.
Il padre, inoltre, per molto tempo è e rimasto totalmente inadempiente anche agli obblighi di mantenimento che gravano su ciascun genitore, omettendo di contribuire sia al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie, tanto che in seguito alla querela sporta dalla ricorrente la
Procura della Repubblica ha emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. per il delitto di cui all'art. 570, commi1 e 2 c.p., contestando l'omesso versamento di qualsiasi contributo economico a partire dal mese di agosto 2023 (doc. 8 fascicolo ricorrente).
Va peraltro evidenziato che nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo il convenuto non si è costituito in giudizio, manifestando quindi un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Tale comportamento processuale corrobora la valutazione di grave inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Per tali ragioni il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse della minore accogliere la domanda di affido esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della figlia con continuità e responsabilità, come riconosciuto anche dalla stessa Per_1
4.3 Non sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo nelle forme del c.d. affidamento super esclusivo, considerato che nell'ultimo periodo il signor ha CP_1
cercato di essere maggiormente presente con la figlia, la quale ha dichiarato di trovarsi bene con il padre, il quale dunque non può essere escluso nell'assunzione delle decisioni di maggiore importanza relative alla minore.
4.4 Con riferimento alle modalità di visita padre figlia, alla luce della situazione di fatto e di quanto riferito dalla minore, la quale ha espressamente dichiarato di non voler cambiare nulla nell'attuale rapporto che ha con il padre, non appare possibile predisporre un calendario di incontri predeterminato. Ciò significa che le visite padre figlia continueranno ad essere gestite
- 5 - dai genitori, i quali di volta in volta stabiliranno tempi e modalità di frequentazione, garantendo in ogni caso almeno una visita a settimana.
5. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento della minore.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter
c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
La ricorrente lavora in un bar e nel 2023 ha percepito un reddito da lavoro di 9.345,29 euro. Dal
1.7.2024 ha iniziato a lavorare alle dipendenze di un altro datore di lavoro, sempre con mansioni di barista, con uno stipendio mensile di circa 450 euro (doc. 12 e 5). Inoltre percepisce interamente l'assegno unico.
Vive in un immobile in locazione nel quale paga unitamente al marito la Persona_2
somma mensile di euro 500,00 (doc. 7):
Per quanto riguarda, invece, la situazione del convenuto, dalle informazioni trasmesse dall'Agenzia dell'Entrate è emerso che nel 2021 il signor ha dichiarato un reddito di CP_1
euro 9.606, nel 2022 di euro 27.584 e nel 2023 di euro 1.697,01 (doc. depositato il 12.5.2025).
Dall'estratto conto previdenziale trasmesso dall'Inps il 29.4.2025, inoltre, si evince che: il convenuto ha sempre lavorato a partire dal 2009, seppur con diversi datori di lavoro, nel 2024 ha prodotto un reddito complessivo di 5.964 euro mentre a febbraio 2025 ha percepito 1.677 euro.
Per tali ragioni, tenuto conto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere il proprio figlio, tenuto conto della piena capacità lavorativa del convenuto nonché del fatto che la figlia trascorre la quasi totalità del tempo con la madre, il Collegio ritiene di dover quantificare il contributo al mantenimento in euro 350,00 mensili. Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
6. Non può essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento delle somme non versate nei precedenti cinque anni, trattandosi di domanda di natura restitutoria che non può essere trattata con il rito previsto dall'art. 473 bis e seguenti c.p.c., caratterizzato da un rito peculiare con decisione collegiale, mentre la domanda
- 6 - restitutoria è soggetta al rito ordinario, trattandosi di domanda non legata dal vincolo di connessione, ma in tutto autonoma e distinta da quelle che possono essere proposte ai sensi degli articoli 473 bis e seguenti c.p.c..
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi 2.500,00 euro, tenuto conto che il convenuto non si è costituito e che non sono stati depositati gli scritti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: affida in via esclusiva la minore alla madre con collocamento prevalente della Persona_1
stessa presso l'abitazione materna; dispone che il signor concordi direttamente con la signora tempi e modalità CP_1 Parte_1
di visita della minore;
dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 350,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche;
rigetta la richiesta volta ad ottenere il versamento da parte del signor delle somme non CP_1
corrisposte negli ultimi cinque anni per il mantenimento della figlia;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 27,00 per Controparte_1
anticipazioni ed euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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