L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la liberar professione con carattere di continuita'.
L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuita'. L'iscritto, in caso di omessa domanda, e' tenuto a pagare una penalita' pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.
Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione.
Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con piu' di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 14 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 9, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 10 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato.
Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma.
Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell' articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata.
La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.