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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 283/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 283/2021 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Marsciano, Loc. San Valentino della Collina, Voc. Madonna del Piombo n, 44/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Antonini e dall'Avv. Leonardo Perari ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto, Corso Garibaldi n. 11 presso lo studio dell'Avv. Tosti;
- RICORRENTE –
e
(c.f. nato il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in San Valentino della Collina, Voc. Madonna del Piombo n. 44/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Piscini ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza Piccinino n. 9, presso il difensore;
- RESISTENTE–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 3 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 15.02.2021, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dal marito, . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Marsciano il 4.06.2006, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2006;
- dal matrimonio sono nate due figlie: , in data 19.01.2013 e , in data 27.02.2018; Per_1 Per_2
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti;
affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritti di visita del padre;
previsione di un contributo paterno al mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili ciascuna;
contributo per la moglie di euro 200,00 mensili;
spese straordinarie al 50%; assegnazione della casa coniugale al CP_1
, si è costituito in data 5.12.2022 associandosi alla domanda di separazione Controparte_1 avanzata dalla ricorrente e al richiesto regime di affido condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso la madre ma chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie e il rigetto della domanda in ordine al contributo per la moglie.
Emessi i provvedimenti presidenziali in data 3.05.2021, la causa è stata rimessa davanti al Giudice
Istruttore.
L'attività istruttoria si è concentrata sugli interventi avviati dai Servizi Sociali e dai Servizi Specialistici incaricati, oltre che all'audizione della minore , sino all'udienza del 30.10.2025, davanti al Per_1
Presidente, quando i difensori delle parti hanno concordemente chiesto una pronuncia parziale sullo status.
Ritenuta la causa matura sul punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
Considerato in diritto pagina 2 di 3 Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
La natura delle doglianze esposte dalle parti e le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale e l'interruzione della convivenza tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Tutti gli elementi sopra indicati consentono di ricavare in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma 1 c.c.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre domande, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Marsciano il 4.06.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2006;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
Spoleto 31.10.2025
Il Presidente est.
UD AT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 283/2021 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Marsciano, Loc. San Valentino della Collina, Voc. Madonna del Piombo n, 44/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Antonini e dall'Avv. Leonardo Perari ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto, Corso Garibaldi n. 11 presso lo studio dell'Avv. Tosti;
- RICORRENTE –
e
(c.f. nato il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in San Valentino della Collina, Voc. Madonna del Piombo n. 44/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Piscini ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza Piccinino n. 9, presso il difensore;
- RESISTENTE–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 3 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 15.02.2021, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dal marito, . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Marsciano il 4.06.2006, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2006;
- dal matrimonio sono nate due figlie: , in data 19.01.2013 e , in data 27.02.2018; Per_1 Per_2
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti;
affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritti di visita del padre;
previsione di un contributo paterno al mantenimento delle figlie di euro 300,00 mensili ciascuna;
contributo per la moglie di euro 200,00 mensili;
spese straordinarie al 50%; assegnazione della casa coniugale al CP_1
, si è costituito in data 5.12.2022 associandosi alla domanda di separazione Controparte_1 avanzata dalla ricorrente e al richiesto regime di affido condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso la madre ma chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie e il rigetto della domanda in ordine al contributo per la moglie.
Emessi i provvedimenti presidenziali in data 3.05.2021, la causa è stata rimessa davanti al Giudice
Istruttore.
L'attività istruttoria si è concentrata sugli interventi avviati dai Servizi Sociali e dai Servizi Specialistici incaricati, oltre che all'audizione della minore , sino all'udienza del 30.10.2025, davanti al Per_1
Presidente, quando i difensori delle parti hanno concordemente chiesto una pronuncia parziale sullo status.
Ritenuta la causa matura sul punto, è stata rimessa al Collegio per la decisione in punto di status.
Considerato in diritto pagina 2 di 3 Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
La natura delle doglianze esposte dalle parti e le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato la crisi del rapporto coniugale e l'interruzione della convivenza tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto.
Tutti gli elementi sopra indicati consentono di ricavare in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma 1 c.c.
Conseguentemente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulle altre domande, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Marsciano il 4.06.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2006;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
Spoleto 31.10.2025
Il Presidente est.
UD AT
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