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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 4401/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello di Sangro presso Parte_1 il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla Via Mattia Preti n.10;
ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Paolo Sabbatucci e Simona Mancini presso lo studio dei quali è elett.te dom.ta in
Roma alla Via Arbia n.7;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.3.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della dal 16.5.2017 al 6.7.2022 con ultimo inquadramento CP_2 nel livello B1 del CCNL Metalmeccanici industria e mansioni di impiegato software, esponeva che era stata assegnata, nell'ambito dell'appalto del Parte_2 servizio manutenzione, presso lo stabilimento della committente sito Parte_3 in Nola fino alla cessazione dell'appalto in data 31.12.2021.
Essa deduceva, da un lato, che le ditte subentranti, e Controparte_3 Controparte_4 non avevano provveduto ad assumerla al contrario di quanto avvenuto per tutti gli altri dipendenti assegnati all'appalto ceduto e, dall'altro, che la CP_2 CP_2
l'aveva dapprima sospesa dal servizio senza retribuzione e poi aveva risolto il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Premesso che le attività di affidate in precedenza alla erano Parte_2 CP_2 state suddivise nel servizio di manutenzione operativa (affidato alla e nel
CP_1 servizio di ingegneria della manutenzione (affidato a ), la lavoratrice agìva, CP_4 quindi, in giudizio per sentir accertare il suo diritto all'assunzione sin dall'1.1.2022 alle dipendenze della o, in subordine, della o, in via di ulteriore
CP_1 CP_4 subordine, alle dipendenze di entrambe le società, ciascuna per quanto di competenza assumendo l'obbligo in tal senso delle predette società in virtù: 1) della clausola sociale prevista nei contratti di appalto;
2) della previsione dell'art. 10 del CCNL metalmeccanici industria;
3) del verbale di accordo concluso il 28.12.2021 con cui la si era impegnata ad assumere 85 risorse impiegate presso l'appalto ed a
CP_1 gestire a forza lavoro ritenuta in esubero e quantificata in n. 6 unità, attraverso il distacco delle stesse presso altri siti campani gestiti dalla stessa
CP_1
In via subordinata, argomentava sulla configurabilità, nel caso in esame, di un trasferimento di ramo d'azienda con conseguente diritto al passaggio diretto ed immediato alle dipendenze delle cessionarie ex art. 2112 c.c..
chiedeva, inoltre, la condanna delle società resistenti al pagamento delle Pt_4 retribuzioni maturate dall'1.1.2022 fino al ripristino del rapporto ovvero al risarcimento del danno sofferto tenuto conto della retribuzione mensile di euro
2.575,09 o del diverso importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_5 della domanda proposta nei suoi confronti essendo la ricorrente incorsa nella decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett.d) DL n. 183/2010 e, nel merito, contestava diffusamente la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Le parti raggiungevano poi un accordo transattivo e all'udienza del 13.7.2023 conciliavano la lite alle condizioni convenute con conseguente estinzione parziale del giudizio nei confronti della . CP_5
Il giudizio proseguiva, quindi, solo nei confronti di che si costituiva in CP_1 giudizio tardivamente contestando la configurabilità in capo alla ricorrente del preteso diritto all'assunzione; in particolare, evidenziava che dallo stesso ricorso introduttivo emergeva che essa era stata assegnata all'ingegneria della manutenzione e, quindi, al servizio in cui era subentrata con cui aveva conciliato la Controparte_5 lite, occupandosi esclusivamente del diverso Settore della manutenzione. CP_1
Deduceva, inoltre, l'insussistenza di una clausola sociale e l'inapplicabilità dell'art. 10 CCNL Metalmeccanici Industria, invocata dalla mancando il necessario Pt_1 presupposto della natura pubblica del contratto di appalto stipulato con la Parte_3
precisava, inoltre, di non aver preso alcun impegno all'assunzione con il
[...] verbale di accordo del 28.12.2021 a cui essa non aveva partecipato e CP_1 richiamava la previsione di cui all'art. 29 d.lgvo 276/2003 in base alla quale doveva, altresì, escludersi, nel caso in esame, la ricorrenza di un'ipotesi di trasferimento d'azienda ed art. 2112 c.c. rispetto a cui era, del resto, si era verificata la decadenza di cui all'art.32, comma 4, lett. d L. 183/2010
Denunciata, infine, l'inammissibilità dei documenti depositati tardivamente da parte ricorrente e la genericità del ricorso (non essendo stato chiarito il motivo per cui la costituzione del rapporto era stata chiesta nei confronti della in via CP_5 principale e della in via subordinata, né essendo chiaro il significato della CP_1 richiesta gradata di assunzione nei confronti di entrambe, “ciascuna per quanto di sua competenza”) , la società resistente concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Acquisita copia della sentenza di impugnativa del licenziamento resa nel giudizio
R.G. n. 6953/23 tra la e all'udienza del 9.1.2025, all'esito Pt_1 CP_2 della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui il giudice dava lettura alle parti.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente assume di essere titolare del diritto all'assunzione nei confronti della
, società subentrata alla nell'appalto per i servizi di Controparte_3 CP_2
della committente della unitamente all'altra società Parte_2 Parte_3 convenuta, la nei cui confronti ha però rinunciato alla domanda in Controparte_5 conseguenza dell'accordo transattivo raggiunto.
Le domande formulate andranno, quindi, esaminate unicamente avuto riguardo ai rapporti tra la ricorrente e senza che possano rivestire alcun rilievo le CP_1 vicende relative alla nei cui confronti si è estinto il giudizio avendo le CP_5 parti raggiunto un accordo conciliativo.
A fondamento della pretesa azionata la ricorrente ha, in primo luogo, dedotto che il diritto all'assunzione trae il proprio diretto fondamento dalla clausola sociale prevista nel contratto di appalto sottoscritto dalla oltre che dal verbale di accordo CP_1 concluso il 28.12.2021 con cui la si era impegnata ad assumere 85 risorse CP_1 impiegate presso l'appalto ed a gestire a forza lavoro ritenuta in esubero e quantificata in n. 6 unità, attraverso il distacco delle stesse presso altri siti campani gestiti dalla stessa CP_1
Va preliminarmente disatteso l'assunto della società resistente secondo cui la ricorrente sarebbe incorsa nella decadenza dalla domanda di assunzione ex art. 32 DL
183/2010 , essendo stato il ricorso iscritto a ruolo il 6.2.2023 e, quindi, ben oltre il termine di 180 giorni dalla richiesta stragiudiziale di assunzione rivolta alla stessa in data 28.2.2022. CP_1
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui alla L. n. 183/2010 art.32 non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo;
l'art. 32 citato presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore di lavoro, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale (Cass. n. 13179/17; Cass. 12030/2020; Cass n. 36944/2022 e, da ultimo, Cass. n. 1316/24).
Come si è accennato, fonte del diritto all'assunzione viene in primo luogo individuata dall'attrice nella clausola sociale prevista nel contratto di appalto concluso da
CP_1
Ratio della c.d. clausola sociale è, come è noto, quella del mantenimento dell'occupazione dei lavoratori addetti in via ordinaria allo specifico appalto oggetto di subentro da parte di altro appaltatore, i quali, se non vi fosse tale garanzia, correrebbero il rischio di perdere il proprio posto di lavoro ogniqualvolta la società datrice non si aggiudicasse il nuovo appalto.
Prima ancora di esaminare la previsione contrattuale che, nel caso di specie, introdurrebbe la predetta garanzia, va osservato che quest'ultima – qualunque sia la portata operativa più o meno ampia che le si intenda riconoscere- non può che operare nei confronti del personale addetto all'appalto “ceduto”. Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto che “Dal confronto dei singoli capitolati si comprende come le attività di , affidate in precedenza alla Parte_2
, è stata suddivisa nei seguenti servizi:
1. Servizio di manutenzione operativa CP_2
(affidato a;
2. Servizio di ingegneria della manutenzione (affidata a CP_1 CP_5
); 3) Gestione di opere civili di recupero (da lanciare in gara)”- (cfr. pg.13).
[...]
“…
La circostanza emerge anche dal verbale di accordo del 28.12.2021 siglato con le
OO.SS. in cui si dà atto che la “… effettuerà la gestione del servizio CP_1 impianti produttivi di Nola presso lo stabilimento con esclusione del Pt_3
Servizio Braghe e Ingegneria di Manutenzione” (cfr. doc. 22 fascicolo ricorrente), oltre che dalla memoria difensiva della in cui quest'ultima deduce di CP_5 essersi “aggiudicata da – l'appalto relativo Parte_5 ai Servizi professionali di ingegneria della manutenzione degli impianti produttivi siti presso lo stabilimento di (cfr. pg. 9). Parte_6
Quanto alle mansioni svolte dalla nel ricorso introduttivo dell'odierno Pt_1 giudizio si legge, inoltre, che “con decorrenza all'incirca da giugno 2019 la ricorrente è stata assegnata anche all'ufficio ingegneria della manutenzione…” (cfr. pg. 5).
Sul punto, va, altresì, richiamata la sentenza n. 5115/24 conclusiva del giudizio (R.G.
n. 6953/22) di impugnazione del licenziamento intimatole dalla per g.m.o CP_2 nel cui ambito la ricorrente ha anche rivendicato il superiore inquadramento al 6° livello del CCNL;
la predetta sentenza dà atto del fatto che la nella Pt_1 ricostruzione dei fatti di causa, aveva dedotto che “… nel settembre 2017 era stata assegnata all'Ufficio di ingegneria della manutenzione” (cfr. pg. 3) e che “ella si occupava del coordinamento di fatto delle attività del gruppo di ingegneria della manutenzione (costituendo la risorsa con maggiore anzianità di servizio del gruppo ed il punto di riferimento per le attività…” (cfr. pg. 4) .
Il giudice, nel riconoscere la fondatezza della domanda di inquadramento superiore fin dal 16.5.2017, da' conto del fatto che “il ruolo rivestito dalla ricorrente, in quanto riferito ad un'area più ampia nell'ambito della ingegneria della manutenzione esorbitava la pure più qualificata autonomia riconnessa al livello 5S” (cfr. pg. 12).
La ricorrente era, quindi, assegnata – sia pure nell'ambito dell'unico appalto originariamente interamente affidato a – al Servizio di Ingegneria della CP_2
Manutenzione che è stato poi oggetto dell'appalto di;
è nei confronti di CP_5 quest'ultima, quindi, che la ricorrente avrebbe potuto chiedere l'attivazione della garanzia della clausola sociale quale lavoratrice addetta in via ordinaria allo specifico servizio appaltato, risultando, invece, estranea al Servizio oggetto dell'appalto in cui
è subentrata la . Controparte_3
Va, in ogni caso, rilevato, quanto alla previsione contrattuale della clausola sociale, che il contratto di appalto cui la è pacificamente vincolata prevede CP_1 testualmente: “…l'Assuntore è tenuto ad impiegare nell'espletamento del Servizio, prioritariamente e qualora disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti, già stabilmente impiegate da più di 12 mesi nell'esecuzione del contratto di appalto. L'obbligo di assunzione è condizionato alla circostanza che il numero e la qualifica dei suddetti lavoratori, siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Assuntore, quale imprenditore subentrante, tenuto conto altresì del perimetro e/o dei volumi delle attività oggetto del Contratto. L'assunzione del personale già impiegato nel precedente appalto sarà disposta previa verifica, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti professionali posseduti …”
A tale previsione la ricorrente riconnette l'obbligo di assunzione da parte della e, correlativamente, il proprio corrispondente diritto, mentre la società CP_1 contesta tale conclusione.
Ritiene il giudicante che la previsione richiamata – secondo cui la è tenuta CP_1 ad assumere prioritariamente il personale già impiegato dall'impresa uscente – non introduce un obbligo, in capo alla subentrante, di garantire tutte indistintamente le posizioni lavorative del precedente appaltatore, ma ha una portata più limitata.
La clausola ha efficacia cogente nel senso che l'impresa subentrante è tenuta a mantenere il numero delle unità da impiegare nell'appalto, ma non introduce l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio.
In tal senso si spiega la previsione della prioritaria assunzione di quei lavoratori, addetti all'appalto, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente e solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Del resto, anche nel verbale di accordo del 28.12.2021 tra le OO.SS. e la CP_1 quest'ultima si obbliga ad assumere solo 85 dei 90 dipendenti interessati dal passaggio mediante invio di lettera di assunzione solo agli 85 lavoratori indicati nell'elenco allegato all'accordo (nel quale non compare la ricorrente).
Errata è l'interpretazione che di tale accordo dà la ricorrente secondo la quale la si sarebbe obbligata all'assunzione degli 85 lavoratori indicati nell'allegato CP_1 all'accordo oltre che di ulteriori sei risorse, ritenute in esubero, da distaccare presso altri siti campani gestiti da soci della e, quindi, di tutti i 90 o 91 dipendenti CP_1 di CP_2
L'accordo, infatti, prevede l'assunzione esclusivamente degli 85 lavoratori nominativamente indicati ed allegati al verbale;
prevede, inoltre, che nell'ambito di tali 85 lavoratori, sei -da individuarsi dalla - potranno essere distaccati CP_1 presso altri siti.
E' di tutta evidenza che l'individuazione dei nominativi dei lavoratori da distaccarsi da parte di non può che avvenire all'interno dell'elenco non solo perché, CP_1 diversamente, sarebbe stato previsto l'obbligo di assumere 90 (e non 85) lavoratori ma anche perchè che i nominativi degli altri lavoratori, in quanto dipendenti di non erano noti alla subentrante che, quindi, non avrebbe potuto CP_2 CP_1 effettuare alcuna scelta oppure la scelta doveva ritenersi già effettuata in relazione ai lavoratori non indicati dall'elenco, ma entrambe tali interpretazioni sono in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'accordo.
La ricorrente lamenta che avrebbe assunto tutte le risorse addette CP_1 all'appalto tranne la ricorrente stessa.
Si osserva, ad abuntantiam, che la circostanza non risulta provata: nella sentenza n.
5115/24 di cui si è detto dianzi, si legge che la aveva indicato, quali Pt_1 lavoratori addetti all'Ingegneria della Manutenzione Parte_7 [...]
e dagli atti di causa emerge che solo la è Persona_1 Parte_8 Pt_7 passata alle dipendenze della essendo anche l'unica a comparire CP_1 nell'elenco degli 85 allegato al verbale di accordo del 28.12.2021; Pt_8
infatti, è rimasto dipendente della mentre si
[...] CP_2 Persona_1 sarebbe dimesso.
Altrettanto è a dirsi per e , indicati a pg. 11 del Parte_9 Parte_10 ricorso quali lavoratori assegnati al servizio di Ingegneria della Manutenzione appaltato da i quali non risultano nell'elenco dei lavoratori da assumere CP_1 allegato al verbale di accordo del 28.12.2021. In disparte l'aspetto già esaminato del servizio oggetto dell'appalto di cui CP_1 la ricorrente non era assegnata in via ordinaria, si osserva che il diritto all'assunzione neppure può neppure fondarsi sull'art. 10 CCNL Metalmeccanici Industria, applicato dalla società resistente.
La norma, rubricata “Lavori Pubblici Servizi”, così testualmente recita: “Il comparto della installazione di impianti tecnologici è caratterizzato da significative quote di mercato che comprendono la gestione degli impianti affidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo. Con riferimento all'ambito degli appalti pubblici di servizi come individuato nelle lettere fff) e ggg) art.1, legge 28 gennaio 2016 n. 11
e dall'art. 50 D.Lgvo 18 aprile 2016 n.50, le parti, nel rispetto della libera concorrenza tra le aziende, intendono valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti a salvaguardare l'occupazione compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte ed anche al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza…”; la norma continua con le modalità di individuazione dei lavoratori interessati dal cambio appalto e con l'indicazione delle procedure da seguire per garantire a questi ultimi il passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante.
L'art.10 CCNL Metalmeccanici Industria disciplina espressamente gli “appalti pubblici di servizi” stipulati, cioè, da organismi di diritto pubblico che, per essere tali, devono cumulativamente presentare i seguenti requisiti ai sensi dell'art.3, comma 1, d.lgvo n.50 del 2016
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Le parti non hanno mai messo in discussione la natura privata dell'appalto concluso che, del resto, non è stato sottoposto alle regole dell'appalto pubblico, né la ricorrente ha dedotto la natura di organismo di diritto pubblico della e, cioè, la Parte_3 ricorrenza dei requisiti dianzi indicati come interpretati anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n.8673/19).
Deve, quindi, escludersi l'applicabilità della norma invocata dalla ricorrente. E', infine, infondata la domanda di assunzione formulata in via subordinata sul presupposto della configurabilità di un'ipotesi di trasferimento d'azienda ex art.2112
c.c.
Infatti, pur ammettendo l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., in ipotesi di successione di un imprenditore ad un altro nell'appalto di un servizio, è pur sempre necessario che vi sia stato un passaggio anche di beni di non trascurabile entità, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa, i quali, peraltro, devono essere trasferiti non nella loro autonoma individualità, ma nella loro funzione unitaria e strumentale in quanto destinati all'esercizio dell'impresa.
Inoltre, sebbene un'azienda può comprendere anche beni immateriali, nondimeno è piuttosto difficile che possa ridursi solo ad essi, giacché la stessa nozione di azienda contenuta nell'art. 2555 c.c., evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa, organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.
La giurisprudenza ha, invero, sperimentato la massima dilatazione possibile della nozione di trasferimento d'azienda fino ad estenderla anche alla cessione avente a oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how.
Nel caso in esame, però, non risulta neppure allegato in cosa consisterebbero il particolare know how di detti lavoratori e la stabile e coordinata organizzazione fra loro tale da assicurarne un'autonoma capacità operativa.
Conclusivamente, non essendo configurabile alcun diritto all'assunzione in capo alla ricorrente, la domanda proposta va rigettata.
La pluralità e la complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese.
Napoli, 9.1.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 4401/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello di Sangro presso Parte_1 il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla Via Mattia Preti n.10;
ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Paolo Sabbatucci e Simona Mancini presso lo studio dei quali è elett.te dom.ta in
Roma alla Via Arbia n.7;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.3.2023, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della dal 16.5.2017 al 6.7.2022 con ultimo inquadramento CP_2 nel livello B1 del CCNL Metalmeccanici industria e mansioni di impiegato software, esponeva che era stata assegnata, nell'ambito dell'appalto del Parte_2 servizio manutenzione, presso lo stabilimento della committente sito Parte_3 in Nola fino alla cessazione dell'appalto in data 31.12.2021.
Essa deduceva, da un lato, che le ditte subentranti, e Controparte_3 Controparte_4 non avevano provveduto ad assumerla al contrario di quanto avvenuto per tutti gli altri dipendenti assegnati all'appalto ceduto e, dall'altro, che la CP_2 CP_2
l'aveva dapprima sospesa dal servizio senza retribuzione e poi aveva risolto il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Premesso che le attività di affidate in precedenza alla erano Parte_2 CP_2 state suddivise nel servizio di manutenzione operativa (affidato alla e nel
CP_1 servizio di ingegneria della manutenzione (affidato a ), la lavoratrice agìva, CP_4 quindi, in giudizio per sentir accertare il suo diritto all'assunzione sin dall'1.1.2022 alle dipendenze della o, in subordine, della o, in via di ulteriore
CP_1 CP_4 subordine, alle dipendenze di entrambe le società, ciascuna per quanto di competenza assumendo l'obbligo in tal senso delle predette società in virtù: 1) della clausola sociale prevista nei contratti di appalto;
2) della previsione dell'art. 10 del CCNL metalmeccanici industria;
3) del verbale di accordo concluso il 28.12.2021 con cui la si era impegnata ad assumere 85 risorse impiegate presso l'appalto ed a
CP_1 gestire a forza lavoro ritenuta in esubero e quantificata in n. 6 unità, attraverso il distacco delle stesse presso altri siti campani gestiti dalla stessa
CP_1
In via subordinata, argomentava sulla configurabilità, nel caso in esame, di un trasferimento di ramo d'azienda con conseguente diritto al passaggio diretto ed immediato alle dipendenze delle cessionarie ex art. 2112 c.c..
chiedeva, inoltre, la condanna delle società resistenti al pagamento delle Pt_4 retribuzioni maturate dall'1.1.2022 fino al ripristino del rapporto ovvero al risarcimento del danno sofferto tenuto conto della retribuzione mensile di euro
2.575,09 o del diverso importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_5 della domanda proposta nei suoi confronti essendo la ricorrente incorsa nella decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett.d) DL n. 183/2010 e, nel merito, contestava diffusamente la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Le parti raggiungevano poi un accordo transattivo e all'udienza del 13.7.2023 conciliavano la lite alle condizioni convenute con conseguente estinzione parziale del giudizio nei confronti della . CP_5
Il giudizio proseguiva, quindi, solo nei confronti di che si costituiva in CP_1 giudizio tardivamente contestando la configurabilità in capo alla ricorrente del preteso diritto all'assunzione; in particolare, evidenziava che dallo stesso ricorso introduttivo emergeva che essa era stata assegnata all'ingegneria della manutenzione e, quindi, al servizio in cui era subentrata con cui aveva conciliato la Controparte_5 lite, occupandosi esclusivamente del diverso Settore della manutenzione. CP_1
Deduceva, inoltre, l'insussistenza di una clausola sociale e l'inapplicabilità dell'art. 10 CCNL Metalmeccanici Industria, invocata dalla mancando il necessario Pt_1 presupposto della natura pubblica del contratto di appalto stipulato con la Parte_3
precisava, inoltre, di non aver preso alcun impegno all'assunzione con il
[...] verbale di accordo del 28.12.2021 a cui essa non aveva partecipato e CP_1 richiamava la previsione di cui all'art. 29 d.lgvo 276/2003 in base alla quale doveva, altresì, escludersi, nel caso in esame, la ricorrenza di un'ipotesi di trasferimento d'azienda ed art. 2112 c.c. rispetto a cui era, del resto, si era verificata la decadenza di cui all'art.32, comma 4, lett. d L. 183/2010
Denunciata, infine, l'inammissibilità dei documenti depositati tardivamente da parte ricorrente e la genericità del ricorso (non essendo stato chiarito il motivo per cui la costituzione del rapporto era stata chiesta nei confronti della in via CP_5 principale e della in via subordinata, né essendo chiaro il significato della CP_1 richiesta gradata di assunzione nei confronti di entrambe, “ciascuna per quanto di sua competenza”) , la società resistente concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Acquisita copia della sentenza di impugnativa del licenziamento resa nel giudizio
R.G. n. 6953/23 tra la e all'udienza del 9.1.2025, all'esito Pt_1 CP_2 della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui il giudice dava lettura alle parti.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente assume di essere titolare del diritto all'assunzione nei confronti della
, società subentrata alla nell'appalto per i servizi di Controparte_3 CP_2
della committente della unitamente all'altra società Parte_2 Parte_3 convenuta, la nei cui confronti ha però rinunciato alla domanda in Controparte_5 conseguenza dell'accordo transattivo raggiunto.
Le domande formulate andranno, quindi, esaminate unicamente avuto riguardo ai rapporti tra la ricorrente e senza che possano rivestire alcun rilievo le CP_1 vicende relative alla nei cui confronti si è estinto il giudizio avendo le CP_5 parti raggiunto un accordo conciliativo.
A fondamento della pretesa azionata la ricorrente ha, in primo luogo, dedotto che il diritto all'assunzione trae il proprio diretto fondamento dalla clausola sociale prevista nel contratto di appalto sottoscritto dalla oltre che dal verbale di accordo CP_1 concluso il 28.12.2021 con cui la si era impegnata ad assumere 85 risorse CP_1 impiegate presso l'appalto ed a gestire a forza lavoro ritenuta in esubero e quantificata in n. 6 unità, attraverso il distacco delle stesse presso altri siti campani gestiti dalla stessa CP_1
Va preliminarmente disatteso l'assunto della società resistente secondo cui la ricorrente sarebbe incorsa nella decadenza dalla domanda di assunzione ex art. 32 DL
183/2010 , essendo stato il ricorso iscritto a ruolo il 6.2.2023 e, quindi, ben oltre il termine di 180 giorni dalla richiesta stragiudiziale di assunzione rivolta alla stessa in data 28.2.2022. CP_1
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui alla L. n. 183/2010 art.32 non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo;
l'art. 32 citato presuppone, infatti, non il semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore di lavoro, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale (Cass. n. 13179/17; Cass. 12030/2020; Cass n. 36944/2022 e, da ultimo, Cass. n. 1316/24).
Come si è accennato, fonte del diritto all'assunzione viene in primo luogo individuata dall'attrice nella clausola sociale prevista nel contratto di appalto concluso da
CP_1
Ratio della c.d. clausola sociale è, come è noto, quella del mantenimento dell'occupazione dei lavoratori addetti in via ordinaria allo specifico appalto oggetto di subentro da parte di altro appaltatore, i quali, se non vi fosse tale garanzia, correrebbero il rischio di perdere il proprio posto di lavoro ogniqualvolta la società datrice non si aggiudicasse il nuovo appalto.
Prima ancora di esaminare la previsione contrattuale che, nel caso di specie, introdurrebbe la predetta garanzia, va osservato che quest'ultima – qualunque sia la portata operativa più o meno ampia che le si intenda riconoscere- non può che operare nei confronti del personale addetto all'appalto “ceduto”. Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto che “Dal confronto dei singoli capitolati si comprende come le attività di , affidate in precedenza alla Parte_2
, è stata suddivisa nei seguenti servizi:
1. Servizio di manutenzione operativa CP_2
(affidato a;
2. Servizio di ingegneria della manutenzione (affidata a CP_1 CP_5
); 3) Gestione di opere civili di recupero (da lanciare in gara)”- (cfr. pg.13).
[...]
“…
La circostanza emerge anche dal verbale di accordo del 28.12.2021 siglato con le
OO.SS. in cui si dà atto che la “… effettuerà la gestione del servizio CP_1 impianti produttivi di Nola presso lo stabilimento con esclusione del Pt_3
Servizio Braghe e Ingegneria di Manutenzione” (cfr. doc. 22 fascicolo ricorrente), oltre che dalla memoria difensiva della in cui quest'ultima deduce di CP_5 essersi “aggiudicata da – l'appalto relativo Parte_5 ai Servizi professionali di ingegneria della manutenzione degli impianti produttivi siti presso lo stabilimento di (cfr. pg. 9). Parte_6
Quanto alle mansioni svolte dalla nel ricorso introduttivo dell'odierno Pt_1 giudizio si legge, inoltre, che “con decorrenza all'incirca da giugno 2019 la ricorrente è stata assegnata anche all'ufficio ingegneria della manutenzione…” (cfr. pg. 5).
Sul punto, va, altresì, richiamata la sentenza n. 5115/24 conclusiva del giudizio (R.G.
n. 6953/22) di impugnazione del licenziamento intimatole dalla per g.m.o CP_2 nel cui ambito la ricorrente ha anche rivendicato il superiore inquadramento al 6° livello del CCNL;
la predetta sentenza dà atto del fatto che la nella Pt_1 ricostruzione dei fatti di causa, aveva dedotto che “… nel settembre 2017 era stata assegnata all'Ufficio di ingegneria della manutenzione” (cfr. pg. 3) e che “ella si occupava del coordinamento di fatto delle attività del gruppo di ingegneria della manutenzione (costituendo la risorsa con maggiore anzianità di servizio del gruppo ed il punto di riferimento per le attività…” (cfr. pg. 4) .
Il giudice, nel riconoscere la fondatezza della domanda di inquadramento superiore fin dal 16.5.2017, da' conto del fatto che “il ruolo rivestito dalla ricorrente, in quanto riferito ad un'area più ampia nell'ambito della ingegneria della manutenzione esorbitava la pure più qualificata autonomia riconnessa al livello 5S” (cfr. pg. 12).
La ricorrente era, quindi, assegnata – sia pure nell'ambito dell'unico appalto originariamente interamente affidato a – al Servizio di Ingegneria della CP_2
Manutenzione che è stato poi oggetto dell'appalto di;
è nei confronti di CP_5 quest'ultima, quindi, che la ricorrente avrebbe potuto chiedere l'attivazione della garanzia della clausola sociale quale lavoratrice addetta in via ordinaria allo specifico servizio appaltato, risultando, invece, estranea al Servizio oggetto dell'appalto in cui
è subentrata la . Controparte_3
Va, in ogni caso, rilevato, quanto alla previsione contrattuale della clausola sociale, che il contratto di appalto cui la è pacificamente vincolata prevede CP_1 testualmente: “…l'Assuntore è tenuto ad impiegare nell'espletamento del Servizio, prioritariamente e qualora disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti, già stabilmente impiegate da più di 12 mesi nell'esecuzione del contratto di appalto. L'obbligo di assunzione è condizionato alla circostanza che il numero e la qualifica dei suddetti lavoratori, siano armonizzabili con l'organizzazione dell'Assuntore, quale imprenditore subentrante, tenuto conto altresì del perimetro e/o dei volumi delle attività oggetto del Contratto. L'assunzione del personale già impiegato nel precedente appalto sarà disposta previa verifica, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti professionali posseduti …”
A tale previsione la ricorrente riconnette l'obbligo di assunzione da parte della e, correlativamente, il proprio corrispondente diritto, mentre la società CP_1 contesta tale conclusione.
Ritiene il giudicante che la previsione richiamata – secondo cui la è tenuta CP_1 ad assumere prioritariamente il personale già impiegato dall'impresa uscente – non introduce un obbligo, in capo alla subentrante, di garantire tutte indistintamente le posizioni lavorative del precedente appaltatore, ma ha una portata più limitata.
La clausola ha efficacia cogente nel senso che l'impresa subentrante è tenuta a mantenere il numero delle unità da impiegare nell'appalto, ma non introduce l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio.
In tal senso si spiega la previsione della prioritaria assunzione di quei lavoratori, addetti all'appalto, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente e solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Del resto, anche nel verbale di accordo del 28.12.2021 tra le OO.SS. e la CP_1 quest'ultima si obbliga ad assumere solo 85 dei 90 dipendenti interessati dal passaggio mediante invio di lettera di assunzione solo agli 85 lavoratori indicati nell'elenco allegato all'accordo (nel quale non compare la ricorrente).
Errata è l'interpretazione che di tale accordo dà la ricorrente secondo la quale la si sarebbe obbligata all'assunzione degli 85 lavoratori indicati nell'allegato CP_1 all'accordo oltre che di ulteriori sei risorse, ritenute in esubero, da distaccare presso altri siti campani gestiti da soci della e, quindi, di tutti i 90 o 91 dipendenti CP_1 di CP_2
L'accordo, infatti, prevede l'assunzione esclusivamente degli 85 lavoratori nominativamente indicati ed allegati al verbale;
prevede, inoltre, che nell'ambito di tali 85 lavoratori, sei -da individuarsi dalla - potranno essere distaccati CP_1 presso altri siti.
E' di tutta evidenza che l'individuazione dei nominativi dei lavoratori da distaccarsi da parte di non può che avvenire all'interno dell'elenco non solo perché, CP_1 diversamente, sarebbe stato previsto l'obbligo di assumere 90 (e non 85) lavoratori ma anche perchè che i nominativi degli altri lavoratori, in quanto dipendenti di non erano noti alla subentrante che, quindi, non avrebbe potuto CP_2 CP_1 effettuare alcuna scelta oppure la scelta doveva ritenersi già effettuata in relazione ai lavoratori non indicati dall'elenco, ma entrambe tali interpretazioni sono in contrasto con il chiaro tenore letterale dell'accordo.
La ricorrente lamenta che avrebbe assunto tutte le risorse addette CP_1 all'appalto tranne la ricorrente stessa.
Si osserva, ad abuntantiam, che la circostanza non risulta provata: nella sentenza n.
5115/24 di cui si è detto dianzi, si legge che la aveva indicato, quali Pt_1 lavoratori addetti all'Ingegneria della Manutenzione Parte_7 [...]
e dagli atti di causa emerge che solo la è Persona_1 Parte_8 Pt_7 passata alle dipendenze della essendo anche l'unica a comparire CP_1 nell'elenco degli 85 allegato al verbale di accordo del 28.12.2021; Pt_8
infatti, è rimasto dipendente della mentre si
[...] CP_2 Persona_1 sarebbe dimesso.
Altrettanto è a dirsi per e , indicati a pg. 11 del Parte_9 Parte_10 ricorso quali lavoratori assegnati al servizio di Ingegneria della Manutenzione appaltato da i quali non risultano nell'elenco dei lavoratori da assumere CP_1 allegato al verbale di accordo del 28.12.2021. In disparte l'aspetto già esaminato del servizio oggetto dell'appalto di cui CP_1 la ricorrente non era assegnata in via ordinaria, si osserva che il diritto all'assunzione neppure può neppure fondarsi sull'art. 10 CCNL Metalmeccanici Industria, applicato dalla società resistente.
La norma, rubricata “Lavori Pubblici Servizi”, così testualmente recita: “Il comparto della installazione di impianti tecnologici è caratterizzato da significative quote di mercato che comprendono la gestione degli impianti affidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo. Con riferimento all'ambito degli appalti pubblici di servizi come individuato nelle lettere fff) e ggg) art.1, legge 28 gennaio 2016 n. 11
e dall'art. 50 D.Lgvo 18 aprile 2016 n.50, le parti, nel rispetto della libera concorrenza tra le aziende, intendono valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti a salvaguardare l'occupazione compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte ed anche al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza…”; la norma continua con le modalità di individuazione dei lavoratori interessati dal cambio appalto e con l'indicazione delle procedure da seguire per garantire a questi ultimi il passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante.
L'art.10 CCNL Metalmeccanici Industria disciplina espressamente gli “appalti pubblici di servizi” stipulati, cioè, da organismi di diritto pubblico che, per essere tali, devono cumulativamente presentare i seguenti requisiti ai sensi dell'art.3, comma 1, d.lgvo n.50 del 2016
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Le parti non hanno mai messo in discussione la natura privata dell'appalto concluso che, del resto, non è stato sottoposto alle regole dell'appalto pubblico, né la ricorrente ha dedotto la natura di organismo di diritto pubblico della e, cioè, la Parte_3 ricorrenza dei requisiti dianzi indicati come interpretati anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n.8673/19).
Deve, quindi, escludersi l'applicabilità della norma invocata dalla ricorrente. E', infine, infondata la domanda di assunzione formulata in via subordinata sul presupposto della configurabilità di un'ipotesi di trasferimento d'azienda ex art.2112
c.c.
Infatti, pur ammettendo l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., in ipotesi di successione di un imprenditore ad un altro nell'appalto di un servizio, è pur sempre necessario che vi sia stato un passaggio anche di beni di non trascurabile entità, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa, i quali, peraltro, devono essere trasferiti non nella loro autonoma individualità, ma nella loro funzione unitaria e strumentale in quanto destinati all'esercizio dell'impresa.
Inoltre, sebbene un'azienda può comprendere anche beni immateriali, nondimeno è piuttosto difficile che possa ridursi solo ad essi, giacché la stessa nozione di azienda contenuta nell'art. 2555 c.c., evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa, organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.
La giurisprudenza ha, invero, sperimentato la massima dilatazione possibile della nozione di trasferimento d'azienda fino ad estenderla anche alla cessione avente a oggetto solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how.
Nel caso in esame, però, non risulta neppure allegato in cosa consisterebbero il particolare know how di detti lavoratori e la stabile e coordinata organizzazione fra loro tale da assicurarne un'autonoma capacità operativa.
Conclusivamente, non essendo configurabile alcun diritto all'assunzione in capo alla ricorrente, la domanda proposta va rigettata.
La pluralità e la complessità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese.
Napoli, 9.1.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)