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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1272/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente estensore
Dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
Dr. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1272/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
, c.f. , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
4.1.1989 ad Avellino e residente in [...], alla Via Abate Nicola Aniello
Abundo n.30, e , c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Via Borgo Caracciolo n.
42, rappresentate e difese, giusta procura in margine all'atto introduttivo,
dall'Avv. Carmela Rescigno, c.f. , PEC CodiceFiscale_3
; con cui elettivamente domiciliano Email_1 2
in Nola (Na) alla via On. F. Napolitano n.103.
RICORRENTI
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Paola
Parente, c.f. in virtù di procura generale ad lites per CodiceFiscale_4
notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elett.te Persona_1
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-134 e 136 c.p.c.
al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo di Pec
egione.campania.it. Em_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti e , come Parte_1 Controparte_1
da conclusioni rassegnate con note inviate in data 16.12.2024, e quindi:
“1) Accertare e dichiarare fondata ed ammissibile la presente
domanda;
2) Condannare la , in persona del Presidente della Controparte_2
Giunta Regionale p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dalle istanti signore
e perla causale di cui innanzi e per Parte_1 Controparte_1
ogni titolo dovuto, che si quantificano in Euro 173.527,24 (Euro
Centosettantatremilacinquecentoventisette/24), giusta perizia tecnica di
parte in epigrafe indicata, oltre spese tecniche, ovvero in quell'importo
maggiore o minore che l'adito Tribunale in sua giustizia e/o equità riterrà
dovuto, oltre interessi al tasso bancario, corrente e d'uso, ed indennizzo, 3
anche in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, per la perdita della
redditività del denaro e per ritardo nel pagamento, dalla data dell'evento al
soddisfo, ed oltre interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla data
della domanda giudiziale al saldo;
3) Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario;
4) Munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria
esecuzione.”
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
– tempore, come da comparsa di costituzione e risposta, e quindi:
“Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
− In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva;
− In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_2
enti;
− Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 16.3.2022, e rinotificato, ai sensi e per gli 4
effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 12.9.2022, le Sig.re Parte_1
e , premesso di essere rispettivamente nuda
[...] Controparte_1
proprietaria e usufruttuaria - in forza di testamento olografo con atto per notar del 7.05.2019 ai numeri 170278 e 13732 - di fondi Persona_2
rustici siti nel Comune di Nola, località Boscofangone, riportati in catasto al foglio 9 particelle nn. 877 sub 1 e 878, dell'estensione di are 99.09 circa più
un'unità collabente, coltivati a nocciole e noci, esponevano che lo stesso risultava nelle vicinanze del lagno “VE”.
Deducevano quindi che in data 9.2.2021, a seguito di piogge intense,
si era verificata la rottura della sponda sinistra dell' arrecando Parte_2
danni ai fondi, il letto dell'alveo risultava ostruito da sedimenti e detriti,
materiale vegetale e rifiuti di ogni genere, con conseguente straripamento delle acque e allagamento dei terreni coltivati dalle istanti.
Precisavano che, il predetto allagamento aveva determinato non solo la perdita del raccolto, delle attrezzature agricole e degli impianti presenti in loco, ma anche l'immissione nei fondi di proprietà delle ricorrenti di una cospicua massa di detriti di ogni genere, che – oltre a provocare il danno diretto connesso alla perdita del raccolto – aveva cagionato ulteriori danni derivanti dall'inquinamento e dall'avvelenamento del terreno e delle piante ivi insistenti. Ciò in quanto l'acqua riversatasi sui suoli risultava inquinata e commista a liquami provenienti dagli scarichi immessi nel predetto alveo.
All'epoca dell'evento i fondi in questione erano così coltivati:
a) Alberi di nocciolo disposti in filari da 33 piante per circa 26 fila per complessivi 858 alberi;
b) Alberi di noce disposti ad intermezzo tra filari di noccioli per 5
complessivi 70 alberi.
A sostegno della pretesa, le ricorrenti allegavano una relazione tecnica di parte redatta a firma del Geom. , da cui risultava un Controparte_3
danno stimato pari ad € 173.527,24.
Evidenziavano che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione con la Controparte_2
conseguenza che non risultava idoneo a garantire il libero deflusso delle acque invaso da vegetazione spontanea, da detriti e da rifiuti di ogni genere, che ne avevano sensibilmente ridotto la sezione.
Rappresentavano infine le ricorrenti che con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 5.7.2021 avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti alla Controparte_2
Sulla scorta di tali premesse, le ricorrenti convenivano la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.7.2022, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_2
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza dell'7.2.2023.
In data 19.7.2023 si costituiva la , in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro - tempore, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva, non allegando nulla a supporto della qualità di proprietaria ed usufruttuaria, eccependo la carenza di legittimazione passiva in favore del Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno, dell'Autorità del
Bacino e del Comune competente per territorio. 6
In particolare, deduceva che l'LV VE rientrava nel bacino idrografico del Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno, richiamando all'uopo il Piano di Classifica nella parte in cui menzionava espressamente il bacino Regi Lagni, come costituito da un articolato sistema di canali artificiali,
e il Piano stralcio Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Campania
Centrale nella parte in cui ribadiva il carattere artificiale dell'LV.
Rilevava che la manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e i bacini indicati nel Piano di Classifica competeva al Consorzio anche in virtù
dei canoni contributivi erogati dai proprietari dei fondi, nonché, in virtù di quanto disponeva la normativa statale (R.D. n.215/1933), la legge regionale
(L.R. n. 4/2003) e, in particolare, il Protocollo di Intesa firmato nel 2009 tra la e il Controparte_2 Controparte_4
dal quale, risultava che il detto Consorzio era stato individuato quale
[...]
il soggetto attuatore degli interventi di bonifica, riqualificazione ambientale e ripristino dell'assetto idrogeologico dei Regi Lagni.
Infine, sempre con riferimento alla posizione del Consorzio, deduceva che quest'ultimo aveva anche competenza sulla polizia delle acque (sotto il controllo delle Autorità di Bacino) e sulla conseguente comminatoria di sanzioni con diritto di utilizzarne i proventi ex art. 70 RD 215/1933.
Asseriva, d'altra parte, che l'Autorità di Bacino aveva competenze in materia di polizia idraulica ai sensi dell'art. 69 c. 2 lett. b) d.lgs. 152/2006,
ascrivendo, inoltre, la competenza in capo al per lo smaltimento dei CP_5
rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26/5/2016 così come per la gestione delle fognature e di di immissione nei fiumi, rilevando che qualora siano accertati in corso Pt_3 7
di causa abusi edilizi, il era l'ente deputato alla sua rimozione ex art. CP_5
35 DPR 380/2001.
Contestava, inoltre, la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli artt. 2051 e 2043 c.c. rilevando il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2 per essere a conoscenza di tutte le cause determinative dell'esondazione (presenza nell'alveo di rifiuti,
di vegetazione, mancata manutenzione….) e per aver violato la normativa che pone - in capo ai proprietari conduttori dei fondi confinanti con l'alveo -
l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini (ai sensi dell'art. 915 c.c.
nonché art. 12 comma 3 RD 523/1904), l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo (ai sensi dell'art. 916 c.c.)
l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine
(art. 96 lett. f) RD 523/1904), e oltre 10 metri così come fissato dall'Autorità
di Bacino.
Impugnava, infine, la quantificazione dei danni prospettata rilevando la mancata produzione di fatture relative ai pagamenti effettuati da parte attrice, ribadendo l'onere in capo alla stessa di provare di aver rispettato i limiti di distanza di 4 m e 10 m dalle sponde e delle quantità di colture perse,
nonché, di comprovare le spese di ripristino del fondo e il trasporto in discarica dei detriti e melma con l'esibizione di fatture.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle ricorrenti,
previa delega al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 8
1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 11.3.2026, per poi essere anticipata all'udienza del
3.12.2025.
Disposta per tale data la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025,
secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale si riservava la causa in decisione.
****************
La domanda di risulta parzialmente fondata e va Controparte_1
pertanto accolta nei soli limiti di quanto di ragione, nei termini di seguito indicati;
deve invece essere integralmente rigettata la domanda di
[...]
. Parte_1
La titolarità rispettivamente dell'usufrutto e della nuda proprietà del fondo in questione da parte delle ricorrenti, risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali, testamento olografo,
dichiarazione di successione) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 27.9.2023, innanzi al Tribunale di Nola, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi delle parti ricorrenti escussi - (coniuge della parte Testimone_1
ricorrente) e - hanno confermato la coltivazione del fondo Testimone_2
indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr. dichiarazioni rese dai testi sopra indicati).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa delle ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. 9
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_2
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dalle parti ricorrenti che il 9
febbraio 2021 l' , in seguito a precipitazioni atmosferiche, Parte_2
esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutto il terreno coltivato.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto 10
danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie dalla CP_2
che al riguardo nulla ha provato circa l'eccezionalità dell'evento.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti vi sia una carente attività manutentiva e la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell' . Parte_2
Per quanto attiene alla dedotta mancata prova fornita dal ricorrente in ordine al rispetto dell'obbligo di aver provveduto alla manutenzione del corso d'acqua confinante e di aver osservato il divieto di costruire o di piantare lungo i corsi d'acqua e lungo i canali di bonifica, osservando la distanza minima dei quattro metri prevista dalla legge ex art. 96, lett. f) RD 523/1904 e dei dieci metri stabiliti dalla competente Autorità di Bacino, rileva la Corte che tale circostanza, seppur astrattamente rilevante, non risulta idoneamente dimostrata.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del RD n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, attenendo a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui 11
è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di costruire all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e in che misura il fondo insistesse in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_2
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione delle ricorrenti, al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata solo dalla documentazione in atti e dalla perizia di parte redatta dal
Geometra . Controparte_3
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi 12
ove non risultino condivisibili.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
173.527,24, tenendo conto di varie voci di danno.
Nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in considerazione le seguenti attività:
1) Pulizia, Bonifica e Discarica, € 52.449,70:
- Abbattimento degli alberi danneggiati, e precisamente di n.15
alberi di noccioli e di n. 10 alberi di noci, compreso la estirpazione delle ceppaie;
- Lo scotico superficiale di ca. cm. 20 dell'intero lotto allagato dai liquami, per la bonifica, e per far luogo al nuovo terreno vegetale;
- Il trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate per lo smaltimento del terreno inquinato;
- Le spese per le analisi microbiologiche per il riconoscimento del materiale da conferire alle discariche;
- Gli oneri dovuti alle discariche per il ritiro dei materiali
2) Ripristino coltivazione lotto, € 42.299,17:
- Fornitura in opera di terreno nuovo di coltivo per uno spessore di cm.
20 ca., idoneo al ripristino delle condizioni ottimali di coltivazione,
compreso lo spandimento, il livellamento ed ogni onere necessario per dare al sito le condizioni ottimali per la coltivazione, ripristinando lo stato ante esondazione, con l'intento di giungere alla veloce riformazione dell'Humus perso.
- Messa a dimora di n.15 alberi di noccioli e di n. 10 alberi di noci in 13
sostituzione di quelli abbattuti, a ripristinare lo stato ante esondazione.
- Concimazione del nuovo terreno.
3) Danni da Reddittività (i dati assunti sono riferiti alle valutazioni dell'ISTAT per l'anno 2020), € 32.263,72:
- Per il , un danno pari al 100% per il primo anno, e per il -30% Pt_4
per i successivi tre anni per un totale di € 19.976,57
- Per il , un danno pari al 100% per il primo anno, e per il – Parte_5
30% per i successivi 3 anni, per un totale di € 12.287,15.
4) Oneri tecnici € 16.511,64
5) opere e servizi € 27.942,77
Con riguardo alla prima voce consistente nella pulizia, bonifica e
discarica del materiale proveniente dallo sgombero, può ritenersi che le prime due attività si siano rese effettivamente necessarie a seguito dell'esondazione per la ripresa dell'attività agricola;
si tratta peraltro di attività che consuetamente vengono poste in essere in questi casi.
Ritiene sul punto questo Tribunale, tenuto conto della propria composizione anche tecnica che, considerata l'estensione del terreno (circa un ettaro), possa essere riconosciuto a tale titolo l'importo di € 5.000,00, non essendovi neanche prova certa dell'effettiva consistenza delle piante che si assumono essere state abbattute od estirpate.
Tra l'altro, nessuna effettiva dimostrazione risulta data quanto all'avvenuto scortico superficiale del terreno addirittura nella misura di cm.
20 per l'intero lotto di terreno, per la collocazione di nuovo terreno vegetale.
Quanto invece alla voce di danno consistente nei costi per il trasporto a discarica del materiale proveniente dallo sgombero nulla può essere 14
liquidato.
Ed infatti, il trasporto a discarica per lo smaltimento deve essere dimostrato mediante la documentazione che attesti la consegna dei rifiuti ad imprese autorizzate (FIR o altro), secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Non essendovi tale documentazione, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato smaltito.
Con riferimento alla seconda voce, relativa al ripristino della
coltivazione del lotto, deve tenersi in considerazione il fatto che le istanti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state - nei limiti presumibili tenuto conto sempre dell'estensione del terreno e dell'assenza di prova specifica quanto all'effettiva quantità di nuovo terreno necessario - eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato, sempre tenuto conto della composizione anche tecnica di questo TRAP, nella misura di € 8.000,00.
Con riferimento alla voce dei danni da reddittività, consistenti nel pregiudizio per i futuri raccolti indicati dal consulente di parte, gli stessi non sono stati minimamente provati.
Va precisato sul punto che, in linea generale, la consulenza di parte,
anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del 15
giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del Geom. - CP_3
nenache ascoltato come teste - risulta effettuata in modo chiaramente apodittico sulla base di mere ipotesi di stima basate su dati ISTAT, senza alcuna considerazione della tipologia di prezzo considerato (all'origine o al produttore) e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo per cui è causa risultava coltivato e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque,
senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius 16
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Ma soprattutto, da nessun atto di causa può desumersi che l'evento alluvionale abbia effettivamente prodotto danni tali da ripercuotersi sulla produttività degli anni successivi, dovendosi in conseguente ritenere che nulla vada riconosciuto a tale titolo.
Con riferimento alle voci n. 4 e 5, relative a non meglio precisati oneri
tecnici di direzione lavori, sicurezza e collaudo, oltre IVA, in difetto di allegazione e prova attraverso idonea documentazione di spesa, a fortiori la liquidazione del danno parrebbe assolutamente aleatoria;
nulla può pertanto essere riconosciuto a tale titolo. 17
In conclusione, il danno complessivamente determinatosi con riguardo all'evento in questione può essere complessivamente quantificato, con riferimento all'epoca dell'evento (9.2.2021) nella complessiva misura di €
13.000,00 (€ 5.000,00 + € 8.000,00).
Va sul punto però chiarito che il relativo risarcimento spetta esclusivamente all'usufruttuaria , mentre nulla può essere Controparte_1
riconosciuto in favore della nuda proprietaria , la cui Parte_1
domanda va quindi rigettata.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez.
III, 11/08/2000, n. 10733), “..va riconosciuta all'usufruttuario un'autonoma
legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il risarcimento del
danno causato da terzi al bene oggetto del suo diritto e, quindi, direttamente
o indirettamente, al suo diritto di godimento”; i danni nella specie lamentati hanno peraltro riguardato il mero godimento del fondo in questione, senza incidere in maniera strutturale sui diritti vantati sullo stesso dalla nuda proprietaria.
Ciò posto, degli importi sopra determinati a titolo risarcitorio deve rispondere la posto chel'alveo in questione fa parte dei Controparte_2
Regi Lagni, canali questi realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante.
Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'eventuale omessa manutenzione alla quale ente precostituito per CP_2
legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
In particolare, già il D.P.R. n. 616/77 aveva disposto che “tutte le 18
funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica”.
Inoltre, il D.lgs. n. 112/98 ha devoluto alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo
Stato.
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato dal D.lgs. n. 112/98 e dal D.lgs. n. 96/99,
difettando nella specie idonea dimostrazione circa l'avvenuto trasferimento dalla Regione all'ente locale minore delle risorse umane, finanziarie,
organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, il cui effettivo esercizio decorre, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 112/98, dal momento in cui detto trasferimento viene effettivamente attuato.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi CP_2
di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett. b) del R.d. n. 215/1933
ed art. 1 lett. h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire ha chiarito che la è vera e propria custode delle acque fluviali e risponde dunque CP_2
dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di 19
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU.,
sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
La in persona del suo legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, va, quindi, condannata al risarcimento dei danni, nella misura sopra determinata.
Sul predetto importo complessivo di € 13.000,00 va però calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9.2.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno,
altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari ad € 16.903,39.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, e con riguardo all'usufruttuaria istante , tenuto conto del Controparte_1
fatto che la sua domanda è stata accolta solo in minima parte, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate nella misura di 2\3; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza, va posta a carico della 20
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, e si Controparte_2
liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 fino ad € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore dell'Avv. Carmela Rescigno, dichiaratasi anticipataria.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dalle istanti, posto che la dichiarazione di esecutività
è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - 21
con atto notificato in data 16.3.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 12.9.2022- da e Parte_1
nei confronti della , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Accoglie la domanda proposta da nei soli limiti di Controparte_1
quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la , in Controparte_2
persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore della predetta dell'importo di € 16.903,39, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
3) Dichiara interamente compensate le spese e competenze di lite tra
e la in persona del Parte_1 Controparte_2
Presidente pro tempore;
4) Dichiara compensate nella misura di2/3 le spese e competenze di lite del presente procedimento relativamente a ,che, Controparte_1
per la residua porzione, pone a carico della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, liquidando la stessa n favore della prima - in complessivi € 1.753,00, di cui € 253,00 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Rescigno Carmela,
dichiaratasi anticipataria;
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33. 22
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1272/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente estensore
Dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
Dr. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1272/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto 'Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni', riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
, c.f. , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
4.1.1989 ad Avellino e residente in [...], alla Via Abate Nicola Aniello
Abundo n.30, e , c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Via Borgo Caracciolo n.
42, rappresentate e difese, giusta procura in margine all'atto introduttivo,
dall'Avv. Carmela Rescigno, c.f. , PEC CodiceFiscale_3
; con cui elettivamente domiciliano Email_1 2
in Nola (Na) alla via On. F. Napolitano n.103.
RICORRENTI
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Paola
Parente, c.f. in virtù di procura generale ad lites per CodiceFiscale_4
notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elett.te Persona_1
domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-134 e 136 c.p.c.
al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo di Pec
egione.campania.it. Em_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti e , come Parte_1 Controparte_1
da conclusioni rassegnate con note inviate in data 16.12.2024, e quindi:
“1) Accertare e dichiarare fondata ed ammissibile la presente
domanda;
2) Condannare la , in persona del Presidente della Controparte_2
Giunta Regionale p.t. al risarcimento di tutti i danni subiti dalle istanti signore
e perla causale di cui innanzi e per Parte_1 Controparte_1
ogni titolo dovuto, che si quantificano in Euro 173.527,24 (Euro
Centosettantatremilacinquecentoventisette/24), giusta perizia tecnica di
parte in epigrafe indicata, oltre spese tecniche, ovvero in quell'importo
maggiore o minore che l'adito Tribunale in sua giustizia e/o equità riterrà
dovuto, oltre interessi al tasso bancario, corrente e d'uso, ed indennizzo, 3
anche in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, per la perdita della
redditività del denaro e per ritardo nel pagamento, dalla data dell'evento al
soddisfo, ed oltre interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla data
della domanda giudiziale al saldo;
3) Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore
anticipatario;
4) Munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria
esecuzione.”
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
– tempore, come da comparsa di costituzione e risposta, e quindi:
“Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
− In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva;
− In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_2
enti;
− Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 16.3.2022, e rinotificato, ai sensi e per gli 4
effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 12.9.2022, le Sig.re Parte_1
e , premesso di essere rispettivamente nuda
[...] Controparte_1
proprietaria e usufruttuaria - in forza di testamento olografo con atto per notar del 7.05.2019 ai numeri 170278 e 13732 - di fondi Persona_2
rustici siti nel Comune di Nola, località Boscofangone, riportati in catasto al foglio 9 particelle nn. 877 sub 1 e 878, dell'estensione di are 99.09 circa più
un'unità collabente, coltivati a nocciole e noci, esponevano che lo stesso risultava nelle vicinanze del lagno “VE”.
Deducevano quindi che in data 9.2.2021, a seguito di piogge intense,
si era verificata la rottura della sponda sinistra dell' arrecando Parte_2
danni ai fondi, il letto dell'alveo risultava ostruito da sedimenti e detriti,
materiale vegetale e rifiuti di ogni genere, con conseguente straripamento delle acque e allagamento dei terreni coltivati dalle istanti.
Precisavano che, il predetto allagamento aveva determinato non solo la perdita del raccolto, delle attrezzature agricole e degli impianti presenti in loco, ma anche l'immissione nei fondi di proprietà delle ricorrenti di una cospicua massa di detriti di ogni genere, che – oltre a provocare il danno diretto connesso alla perdita del raccolto – aveva cagionato ulteriori danni derivanti dall'inquinamento e dall'avvelenamento del terreno e delle piante ivi insistenti. Ciò in quanto l'acqua riversatasi sui suoli risultava inquinata e commista a liquami provenienti dagli scarichi immessi nel predetto alveo.
All'epoca dell'evento i fondi in questione erano così coltivati:
a) Alberi di nocciolo disposti in filari da 33 piante per circa 26 fila per complessivi 858 alberi;
b) Alberi di noce disposti ad intermezzo tra filari di noccioli per 5
complessivi 70 alberi.
A sostegno della pretesa, le ricorrenti allegavano una relazione tecnica di parte redatta a firma del Geom. , da cui risultava un Controparte_3
danno stimato pari ad € 173.527,24.
Evidenziavano che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione con la Controparte_2
conseguenza che non risultava idoneo a garantire il libero deflusso delle acque invaso da vegetazione spontanea, da detriti e da rifiuti di ogni genere, che ne avevano sensibilmente ridotto la sezione.
Rappresentavano infine le ricorrenti che con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 5.7.2021 avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti alla Controparte_2
Sulla scorta di tali premesse, le ricorrenti convenivano la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 5.7.2022, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_2
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza dell'7.2.2023.
In data 19.7.2023 si costituiva la , in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro - tempore, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva, non allegando nulla a supporto della qualità di proprietaria ed usufruttuaria, eccependo la carenza di legittimazione passiva in favore del Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno, dell'Autorità del
Bacino e del Comune competente per territorio. 6
In particolare, deduceva che l'LV VE rientrava nel bacino idrografico del Consorzio del Bacino Inferiore del Volturno, richiamando all'uopo il Piano di Classifica nella parte in cui menzionava espressamente il bacino Regi Lagni, come costituito da un articolato sistema di canali artificiali,
e il Piano stralcio Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Campania
Centrale nella parte in cui ribadiva il carattere artificiale dell'LV.
Rilevava che la manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e i bacini indicati nel Piano di Classifica competeva al Consorzio anche in virtù
dei canoni contributivi erogati dai proprietari dei fondi, nonché, in virtù di quanto disponeva la normativa statale (R.D. n.215/1933), la legge regionale
(L.R. n. 4/2003) e, in particolare, il Protocollo di Intesa firmato nel 2009 tra la e il Controparte_2 Controparte_4
dal quale, risultava che il detto Consorzio era stato individuato quale
[...]
il soggetto attuatore degli interventi di bonifica, riqualificazione ambientale e ripristino dell'assetto idrogeologico dei Regi Lagni.
Infine, sempre con riferimento alla posizione del Consorzio, deduceva che quest'ultimo aveva anche competenza sulla polizia delle acque (sotto il controllo delle Autorità di Bacino) e sulla conseguente comminatoria di sanzioni con diritto di utilizzarne i proventi ex art. 70 RD 215/1933.
Asseriva, d'altra parte, che l'Autorità di Bacino aveva competenze in materia di polizia idraulica ai sensi dell'art. 69 c. 2 lett. b) d.lgs. 152/2006,
ascrivendo, inoltre, la competenza in capo al per lo smaltimento dei CP_5
rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26/5/2016 così come per la gestione delle fognature e di di immissione nei fiumi, rilevando che qualora siano accertati in corso Pt_3 7
di causa abusi edilizi, il era l'ente deputato alla sua rimozione ex art. CP_5
35 DPR 380/2001.
Contestava, inoltre, la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli artt. 2051 e 2043 c.c. rilevando il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2 per essere a conoscenza di tutte le cause determinative dell'esondazione (presenza nell'alveo di rifiuti,
di vegetazione, mancata manutenzione….) e per aver violato la normativa che pone - in capo ai proprietari conduttori dei fondi confinanti con l'alveo -
l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini (ai sensi dell'art. 915 c.c.
nonché art. 12 comma 3 RD 523/1904), l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo (ai sensi dell'art. 916 c.c.)
l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine
(art. 96 lett. f) RD 523/1904), e oltre 10 metri così come fissato dall'Autorità
di Bacino.
Impugnava, infine, la quantificazione dei danni prospettata rilevando la mancata produzione di fatture relative ai pagamenti effettuati da parte attrice, ribadendo l'onere in capo alla stessa di provare di aver rispettato i limiti di distanza di 4 m e 10 m dalle sponde e delle quantità di colture perse,
nonché, di comprovare le spese di ripristino del fondo e il trasporto in discarica dei detriti e melma con l'esibizione di fatture.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle ricorrenti,
previa delega al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 8
1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 11.3.2026, per poi essere anticipata all'udienza del
3.12.2025.
Disposta per tale data la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025,
secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale si riservava la causa in decisione.
****************
La domanda di risulta parzialmente fondata e va Controparte_1
pertanto accolta nei soli limiti di quanto di ragione, nei termini di seguito indicati;
deve invece essere integralmente rigettata la domanda di
[...]
. Parte_1
La titolarità rispettivamente dell'usufrutto e della nuda proprietà del fondo in questione da parte delle ricorrenti, risulta provata sia dalla documentazione versata in atti (cfr. visure catastali, testamento olografo,
dichiarazione di successione) che dalla prova testimoniale svolta all'udienza del 27.9.2023, innanzi al Tribunale di Nola, delegato ex art. 203 c.p.c., in cui i testi delle parti ricorrenti escussi - (coniuge della parte Testimone_1
ricorrente) e - hanno confermato la coltivazione del fondo Testimone_2
indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione (cfr. dichiarazioni rese dai testi sopra indicati).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa delle ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato. 9
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_2
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che alla stregua del predetto esame testimoniale, ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dalle parti ricorrenti che il 9
febbraio 2021 l' , in seguito a precipitazioni atmosferiche, Parte_2
esondava nel territorio circostante, andando ad invadere tutto il terreno coltivato.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto 10
danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie dalla CP_2
che al riguardo nulla ha provato circa l'eccezionalità dell'evento.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti vi sia una carente attività manutentiva e la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque dell' . Parte_2
Per quanto attiene alla dedotta mancata prova fornita dal ricorrente in ordine al rispetto dell'obbligo di aver provveduto alla manutenzione del corso d'acqua confinante e di aver osservato il divieto di costruire o di piantare lungo i corsi d'acqua e lungo i canali di bonifica, osservando la distanza minima dei quattro metri prevista dalla legge ex art. 96, lett. f) RD 523/1904 e dei dieci metri stabiliti dalla competente Autorità di Bacino, rileva la Corte che tale circostanza, seppur astrattamente rilevante, non risulta idoneamente dimostrata.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del RD n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, attenendo a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui 11
è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni i ricorrenti avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitati ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di costruire all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e in che misura il fondo insistesse in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_2
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione delle ricorrenti, al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata solo dalla documentazione in atti e dalla perizia di parte redatta dal
Geometra . Controparte_3
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in assenza di fatture in atti, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi 12
ove non risultino condivisibili.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad €
173.527,24, tenendo conto di varie voci di danno.
Nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in considerazione le seguenti attività:
1) Pulizia, Bonifica e Discarica, € 52.449,70:
- Abbattimento degli alberi danneggiati, e precisamente di n.15
alberi di noccioli e di n. 10 alberi di noci, compreso la estirpazione delle ceppaie;
- Lo scotico superficiale di ca. cm. 20 dell'intero lotto allagato dai liquami, per la bonifica, e per far luogo al nuovo terreno vegetale;
- Il trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate per lo smaltimento del terreno inquinato;
- Le spese per le analisi microbiologiche per il riconoscimento del materiale da conferire alle discariche;
- Gli oneri dovuti alle discariche per il ritiro dei materiali
2) Ripristino coltivazione lotto, € 42.299,17:
- Fornitura in opera di terreno nuovo di coltivo per uno spessore di cm.
20 ca., idoneo al ripristino delle condizioni ottimali di coltivazione,
compreso lo spandimento, il livellamento ed ogni onere necessario per dare al sito le condizioni ottimali per la coltivazione, ripristinando lo stato ante esondazione, con l'intento di giungere alla veloce riformazione dell'Humus perso.
- Messa a dimora di n.15 alberi di noccioli e di n. 10 alberi di noci in 13
sostituzione di quelli abbattuti, a ripristinare lo stato ante esondazione.
- Concimazione del nuovo terreno.
3) Danni da Reddittività (i dati assunti sono riferiti alle valutazioni dell'ISTAT per l'anno 2020), € 32.263,72:
- Per il , un danno pari al 100% per il primo anno, e per il -30% Pt_4
per i successivi tre anni per un totale di € 19.976,57
- Per il , un danno pari al 100% per il primo anno, e per il – Parte_5
30% per i successivi 3 anni, per un totale di € 12.287,15.
4) Oneri tecnici € 16.511,64
5) opere e servizi € 27.942,77
Con riguardo alla prima voce consistente nella pulizia, bonifica e
discarica del materiale proveniente dallo sgombero, può ritenersi che le prime due attività si siano rese effettivamente necessarie a seguito dell'esondazione per la ripresa dell'attività agricola;
si tratta peraltro di attività che consuetamente vengono poste in essere in questi casi.
Ritiene sul punto questo Tribunale, tenuto conto della propria composizione anche tecnica che, considerata l'estensione del terreno (circa un ettaro), possa essere riconosciuto a tale titolo l'importo di € 5.000,00, non essendovi neanche prova certa dell'effettiva consistenza delle piante che si assumono essere state abbattute od estirpate.
Tra l'altro, nessuna effettiva dimostrazione risulta data quanto all'avvenuto scortico superficiale del terreno addirittura nella misura di cm.
20 per l'intero lotto di terreno, per la collocazione di nuovo terreno vegetale.
Quanto invece alla voce di danno consistente nei costi per il trasporto a discarica del materiale proveniente dallo sgombero nulla può essere 14
liquidato.
Ed infatti, il trasporto a discarica per lo smaltimento deve essere dimostrato mediante la documentazione che attesti la consegna dei rifiuti ad imprese autorizzate (FIR o altro), secondo quanto previsto dalle leggi in materia. Non essendovi tale documentazione, deve ragionevolmente concludersi che il materiale non sia stato smaltito.
Con riferimento alla seconda voce, relativa al ripristino della
coltivazione del lotto, deve tenersi in considerazione il fatto che le istanti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state - nei limiti presumibili tenuto conto sempre dell'estensione del terreno e dell'assenza di prova specifica quanto all'effettiva quantità di nuovo terreno necessario - eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato, sempre tenuto conto della composizione anche tecnica di questo TRAP, nella misura di € 8.000,00.
Con riferimento alla voce dei danni da reddittività, consistenti nel pregiudizio per i futuri raccolti indicati dal consulente di parte, gli stessi non sono stati minimamente provati.
Va precisato sul punto che, in linea generale, la consulenza di parte,
anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del 15
giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del Geom. - CP_3
nenache ascoltato come teste - risulta effettuata in modo chiaramente apodittico sulla base di mere ipotesi di stima basate su dati ISTAT, senza alcuna considerazione della tipologia di prezzo considerato (all'origine o al produttore) e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo per cui è causa risultava coltivato e che le colture ivi presenti furono sommerse dalle acque,
senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius 16
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Ma soprattutto, da nessun atto di causa può desumersi che l'evento alluvionale abbia effettivamente prodotto danni tali da ripercuotersi sulla produttività degli anni successivi, dovendosi in conseguente ritenere che nulla vada riconosciuto a tale titolo.
Con riferimento alle voci n. 4 e 5, relative a non meglio precisati oneri
tecnici di direzione lavori, sicurezza e collaudo, oltre IVA, in difetto di allegazione e prova attraverso idonea documentazione di spesa, a fortiori la liquidazione del danno parrebbe assolutamente aleatoria;
nulla può pertanto essere riconosciuto a tale titolo. 17
In conclusione, il danno complessivamente determinatosi con riguardo all'evento in questione può essere complessivamente quantificato, con riferimento all'epoca dell'evento (9.2.2021) nella complessiva misura di €
13.000,00 (€ 5.000,00 + € 8.000,00).
Va sul punto però chiarito che il relativo risarcimento spetta esclusivamente all'usufruttuaria , mentre nulla può essere Controparte_1
riconosciuto in favore della nuda proprietaria , la cui Parte_1
domanda va quindi rigettata.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile, Sez.
III, 11/08/2000, n. 10733), “..va riconosciuta all'usufruttuario un'autonoma
legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il risarcimento del
danno causato da terzi al bene oggetto del suo diritto e, quindi, direttamente
o indirettamente, al suo diritto di godimento”; i danni nella specie lamentati hanno peraltro riguardato il mero godimento del fondo in questione, senza incidere in maniera strutturale sui diritti vantati sullo stesso dalla nuda proprietaria.
Ciò posto, degli importi sopra determinati a titolo risarcitorio deve rispondere la posto chel'alveo in questione fa parte dei Controparte_2
Regi Lagni, canali questi realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante.
Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'eventuale omessa manutenzione alla quale ente precostituito per CP_2
legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
In particolare, già il D.P.R. n. 616/77 aveva disposto che “tutte le 18
funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica”.
Inoltre, il D.lgs. n. 112/98 ha devoluto alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo
Stato.
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato dal D.lgs. n. 112/98 e dal D.lgs. n. 96/99,
difettando nella specie idonea dimostrazione circa l'avvenuto trasferimento dalla Regione all'ente locale minore delle risorse umane, finanziarie,
organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, il cui effettivo esercizio decorre, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 112/98, dal momento in cui detto trasferimento viene effettivamente attuato.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi CP_2
di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett. b) del R.d. n. 215/1933
ed art. 1 lett. h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire ha chiarito che la è vera e propria custode delle acque fluviali e risponde dunque CP_2
dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di 19
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU.,
sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
La in persona del suo legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, va, quindi, condannata al risarcimento dei danni, nella misura sopra determinata.
Sul predetto importo complessivo di € 13.000,00 va però calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (9.2.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno,
altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari ad € 16.903,39.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, e con riguardo all'usufruttuaria istante , tenuto conto del Controparte_1
fatto che la sua domanda è stata accolta solo in minima parte, sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate nella misura di 2\3; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza, va posta a carico della 20
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, e si Controparte_2
liquida di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 fino ad € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore dell'Avv. Carmela Rescigno, dichiaratasi anticipataria.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dalle istanti, posto che la dichiarazione di esecutività
è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - 21
con atto notificato in data 16.3.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, il 12.9.2022- da e Parte_1
nei confronti della , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Accoglie la domanda proposta da nei soli limiti di Controparte_1
quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la , in Controparte_2
persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore della predetta dell'importo di € 16.903,39, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
3) Dichiara interamente compensate le spese e competenze di lite tra
e la in persona del Parte_1 Controparte_2
Presidente pro tempore;
4) Dichiara compensate nella misura di2/3 le spese e competenze di lite del presente procedimento relativamente a ,che, Controparte_1
per la residua porzione, pone a carico della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, liquidando la stessa n favore della prima - in complessivi € 1.753,00, di cui € 253,00 per spese vive ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Rescigno Carmela,
dichiaratasi anticipataria;
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33. 22
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Dacomo