Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'udienza del 20.03.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7880/2024,
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Napoli, 49 (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Galluccio, C.F._1
C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Aversa, alla Via Giotto, 87, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in Napoli via A. Controparte_1
Cardarelli, 9, (P.IVA e C.F. ) in persona del Direttore Generale p.t. Dott. dr. P.IVA_1
nato ad [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 nominato in virtù di Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC 326 del 21/06/2022, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Manzi – – pec: C.F._4
e Palma Pascarella, giusta procura in calce alla memoria Email_1 difensiva;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: festivo infrasettimanale.
spese vinte, con attribuzione. Si è costituita in giudizio l' con memoria depositata il 4.10.24 relativa ad Controparte_3 una domanda intentata dal ricorrente con ricorso del 17.10.23 relativo al pagamento della somma di euro 6.055,56 a titolo di straordinario, allegando, tra l'altro, un verbale di conciliazione reso in data 12.9.24 in un diverso giudizio intentato presso questo ufficio
(recante R.G. 18722/2023).
Con note di trattazione scritta del 08.10.24, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda mentre la convenuta, con note del 17.10.24, ha domandato la cessazione della materia del contendere, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite per avere insistito nell'accoglimento della domanda, nonostante la rinuncia alle pretese contenuta nel verbale di conciliazione.
Rinviata la lite per verifica della notifica del ricorso (regolarmente avvenuta il 10.9.24) e per chiarimenti sulla permanenza dell'interesse, in data 18.10.24 risulta poi depositata dalla convenuta la memoria difensiva relativa al presente giudizio in riferimento all'udienza del 17.10.24 con richiesta di cessazione della materia del contendere;
in subordine, la convenuta ha poi domandata il rigetto del ricorso. All'odierna udienza le parti hanno concordemente dichiarato che è cessata la materia del contendere;
la causa è, dunque, decisa con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2 Dalla documentazione allegata, risulta che il ricorrente ha promosso due giudizi: il primo recante n. rg 18722-23 relativo al pagamento dello straordinario osservato dal 2009 al
31.7.2010 nella misura di euro 6055,56 ed il secondo, oggetto della presente lite, recante n. rg 7880/24 relativo al pagamento dei compensi pari a euro 3385,80 per le giornate di lavoro festive infrasettimanali svolte dall'aprile 2019 al dicembre 2022. Nel primo giudizio è stato redatto in data 12.9.24 un verbale di conciliazione;
in particolare, all'esito della nomina del CTU, dott.ssa , le parti costituite, Persona_1 Parte_1 (rappresentato dall'avv Gallicchio munito di procura speciale) e
[...] Controparte_3 (rappresentata dall'avv Manzi munita di procura speciale), hanno conciliato la lite con un verbale sottoscritto in presenza del nominato consulente d'ufficio. In quella occasione il ricorrente ha dichiarato di rinunziare agli atti e all'azione di cui al procedimento n rg 18722- 23 “nonché a tutte le domande azionate nei confronti della Controparte_1 ovvero a qualunque pretesa e ragione economica, nonché di natura normativa, di qualsivoglia tipo e natura, anche costitutiva e/o risarcitoria, e quindi di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo”. L' ha, dunque, offerto al Sig. Controparte_1
la complessiva somma netta di 4.008,00 euro “a titolo di retribuzione da lavoro Parte_1 straordinario ovvero a transazione, tacitazione e saldo di ogni pretesa o spettanza comunque riconducibile ai rapporti di lavoro intercorsi ed alla loro risoluzione”. Il sig
[...]
ha quindi rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti dell' resistente, Pt_1 CP_1 dichiarando “di non avere null'altro a pretendere dalla Società in qualsivoglia sede” e “di rinunziare agli atti ed alla azione proposta con proprio ricorso introduttivo del presente giudizio, a tutte le domande proposte agli atti, all'azione e alle affermazioni tutte in esso contenute, dichiarando altresì che con l'integrale pagamento della somma indicata al precedente non ha più nulla a pretendere nei confronti dell'azienda nonché di CP_3 ogni altra società controllante o controllata o comunque collegata, rinunciando espressamente ad ogni domanda, pretesa ed azione, sorte, azionate o meno che siano, e di essere integralmente completamente soddisfatta in ordine ad ogni suo diritto, pretesa, somma e/o spettanza, indennità o quant'altro maturato, rinunciando, altresì, ad ogni e qualsiasi domanda, azione, diritto e/o pretesa dedotti e non dedotti, direttamente o indirettamente riconducibili agli intercorsi rapporti di lavoro, alla loro qualificazione e/o alla loro cessazione”. Nel verbale di conciliazione, inoltre, “in via esemplificativa e non esaustiva, e salvo il pagamento delle somme di cui al punto 4) della presente conciliazione”, il ricorrente ha dichiarato di rinunziare ad ogni altro diritto o richiesta per retribuzioni di ogni tipo e, tra l'altro, a maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, notturno, domenicale, festivo, a compensi per super lavoro ex articolo 36 cost, mensilità aggiuntive, ferie e festività non godute, incidenze di istituti legali o contrattuali su altri istituti legali o contrattuali, quale tfr, premi, ferie, festività.
Con il presente verbale, in riferimento alla cui validità non è stata sollevata alcuna doglianza dal ricorrente, le parti hanno pertanto risolto espressamente ogni contrasto anche in merito ai compensi per lavoro festivo, come confermato all'odierna udienza;
l'ampio riferimento alla volontà di conciliare globalmente ogni diritto derivante dal lavoro consente quindi di considerare oggetto dell'accordo anche i compensi per lavoro festivo infrasettimanale, già azionati con il presente ricorso (del 29.3.24) alla data della sottoscrizione del verbale di conciliazione (del 12.9.24).
3 Il sopravvenuto accordo tra le parti, espresso nel verbale di conciliazione del 12.9.24, preclude ogni attività giurisdizionale e fa, quindi, venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella fattispecie è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 4
Alla luce della sopravvenuta rinuncia, le spese di lite tra le parti vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli, 20.03.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con lite introdotta il 29.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze dell' come collaboratore Controparte_3 professionale sanitario attuale Ctg. D6, ha esposto che per il periodo dal 1.4.2019 al
31.12.2022 ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai fogli di servizio allegati ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario, in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati altresì i principi affermati, tra le altre, nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha concluso per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli
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