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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 04 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro in grado di appello n. 504/24 R.G.
TRA
Parte_1 elett.te domicil.ta presso l'indirizzo Pec dell'Avv.to Corbo rappr. e dif. dagli Avv.ti Nicola Corbo e Oriana di Girolamo giusta procura in atti APPELLANTE E ; Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 17.10.2024.
Conclusioni: come da atto di appello.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, la società proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza emessa in data 17.10.2024, depositata in pari data e notificata in data 11.11.2024, con cui il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente, dipendente della società dal 22.05.2001 con mansioni e qualifica di macchinista, previa dichiarazione di nullità delle relative clausole della contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale, aveva 1 riconosciuto al medesimo il diritto di vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione/condotta, da calcolare sulla media dei compensi percepiti a tale titolo anno per anno, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto, e, per l'effetto, aveva condannato la convenuta al pagamento, in suo favore, a titolo di differenze retributive maturate dall'01.09.2007 al 31.12.2022, della complessiva somma di € 16.926,07, di cui € 13.140,94 a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed € 3785,13 a titolo di indennità di assenza dalla residenza, oltre accessori.
Con i motivi di gravame l'appellante lamentava:
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., anche in relazione al diritto vivente in materia di autonomia sindacale e di rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché dell'art. 36 Cost. sotto il profilo della delega alle OO.SS., in sede di contrattazione, della determinazione del salario equo e sufficiente per la remunerazione del lavoratore, con particolare riferimento al trattamento previsto per le ferie;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e di ogni altra norma e principio in materia di ferie;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 31.5 e 31.6 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del gruppo , dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, Controparte_2 dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 77. 2.4. dei CCNL della mobilità, area attività ferroviarie del 20.07.2012 e del 16.12.2016, dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 nonché di ogni altra norma e principio in materia di retribuzione feriale;
- la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n.1 c.c., dell'art 18 l. 300 del 1970, dell'art. 1 co. 42 l. 92/2012, dell'art. 2 d.lgs. 23/2015, nonché di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione;
- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 2 l. 130/2008, della direttiva 2003/88/CE e della direttiva 2000/79/CE, nonché degli artt. 3, 36, 39 e 41 della Costituzione.
2 , al quale l'appello non risulta essere stato notificato, non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
All'udienza del 23.10.2025 nessuno compariva e la Corte rinviava ai sensi dell'art. 348 C.P.C. all'udienza del 04.12.2025. All'odierna udienza il Collegio, preso atto dell'assenza delle parti, decideva la causa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è improcedibile.
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la L. n. 533/73 (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. Lav., 04.03.2011, n. 5238).
Pertanto, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata per la discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, ed il ripetersi dell'assenza nella nuova udienza rende improcedibile l'appello.
L'applicazione della citata norma non è in contrasto con il divieto posto dall'art. 420 ultimo comma C.P.C., non potendo considerarsi di mero rinvio il differimento dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 348 C.P.C., essendo il differimento giustificato da ragioni processuali, in quanto finalizzato a verificare l'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
Nessun provvedimento dev'essere adottato in ordine alle spese di lite del grado, non essendosi l'appellato costituito in giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte
dichiara improcedibile l'appello;
3 nulla sulle spese di lite del grado;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
L'Aquila, 04 dicembre 2025
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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