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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1531 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/12/1977, elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo Via Giovanni Bonanno n.67, presso lo studio dell'avv. Cigna Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 26/01/1977, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo Via Nicolo' Turrisi n. 59, presso lo studio dell'avv. Giallombardo Antonino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 26/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) Il figlio minore resterà affidato a entrambi i genitori con domicilio prevalente Persona_1 presso la dimora materna, cui resterà assegnata la casa familiare;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il sig. – che attualmente percepisce per Pt_1 intero l'Assegno Unico Universale – presta il consenso affinché la sig.ra percepisca dalla CP_1 data di sottoscrizione del presente ricorso la quota pari al 50% del c.d. “Assegno unico e universale” alla stessa spettante, cosicché l'importo totale sarà ripartito in ragione del 50% ciascuno. Ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo le definizioni e le modalità sancite nel Protocollo su spese extra- assegno per il mantenimento dei figli siglato il 2.7.2019 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile, sottogruppo Famiglia, del distretto di Palermo;
4) Nulla dovrà essere disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, dichiarando gli stessi di rinunciarvi espressamente.
5) In ragione dell'età di , oggi quindicenne, il padre potrà tenere con sé il figlio Persona_1 minore ogni qualvolta vorrà, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio. In caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, indicativamente ed in caso di disaccordo da individuarsi nel martedì e il giovedì, dalle 17:30 alle 20:30 e, a fine settimana alterni, dalle 10:00 del sabato fino alle 20:00 della domenica.
6) Durante le principali festività civili e religiose, per quel che concerne i tempi di permanenza del minore con ciascuno dei genitori, verrà seguito un criterio di alternanza e rotazione. Pertanto, per le festività natalizie, il figlio trascorrerà con il padre o il Natale, dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre, o il Capodanno, dalle ore 15 del 31 dicembre alle ore 15.00 del 2 gennaio, e ciò seguendo il criterio della rotazione e dell'alternanza. Il figlio trascorrerà la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo un anno con un genitore ed il successivo con l'altro genitore, e così, secondo il criterio della rotazione e della alternanza, ogni altra festa calendata, salvo diverso accordo tra i coniugi.
7) Durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé i figli per un periodo non inferiore Pt_1
a sette giorni e non superiore a quindici giorni complessivi, anche non consecutivi, previa
2 comunicazione e relativo accordo con congruo anticipo e, comunque, da effettuarsi almeno 15 giorni prima e compatibilmente con le ferie assegnategli.
8) Ciascun genitore, in caso di viaggi o spostamenti, dovrà comunicare all'altro il luogo di dimora del figlio.
9) Le parti potranno liberamente apportare, previo accordo e senza formalità, qualunque variazione al regime di incontri sopra trascritto.
10) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e che le condizioni della presente separazione decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 07/09/1999 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 163 - P. II – serie A- Anno 1999).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1531 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 17/12/1977, elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo Via Giovanni Bonanno n.67, presso lo studio dell'avv. Cigna Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 26/01/1977, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo Via Nicolo' Turrisi n. 59, presso lo studio dell'avv. Giallombardo Antonino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 26/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) Il figlio minore resterà affidato a entrambi i genitori con domicilio prevalente Persona_1 presso la dimora materna, cui resterà assegnata la casa familiare;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 di € 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il sig. – che attualmente percepisce per Pt_1 intero l'Assegno Unico Universale – presta il consenso affinché la sig.ra percepisca dalla CP_1 data di sottoscrizione del presente ricorso la quota pari al 50% del c.d. “Assegno unico e universale” alla stessa spettante, cosicché l'importo totale sarà ripartito in ragione del 50% ciascuno. Ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo le definizioni e le modalità sancite nel Protocollo su spese extra- assegno per il mantenimento dei figli siglato il 2.7.2019 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile, sottogruppo Famiglia, del distretto di Palermo;
4) Nulla dovrà essere disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, dichiarando gli stessi di rinunciarvi espressamente.
5) In ragione dell'età di , oggi quindicenne, il padre potrà tenere con sé il figlio Persona_1 minore ogni qualvolta vorrà, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio. In caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, indicativamente ed in caso di disaccordo da individuarsi nel martedì e il giovedì, dalle 17:30 alle 20:30 e, a fine settimana alterni, dalle 10:00 del sabato fino alle 20:00 della domenica.
6) Durante le principali festività civili e religiose, per quel che concerne i tempi di permanenza del minore con ciascuno dei genitori, verrà seguito un criterio di alternanza e rotazione. Pertanto, per le festività natalizie, il figlio trascorrerà con il padre o il Natale, dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre, o il Capodanno, dalle ore 15 del 31 dicembre alle ore 15.00 del 2 gennaio, e ciò seguendo il criterio della rotazione e dell'alternanza. Il figlio trascorrerà la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo un anno con un genitore ed il successivo con l'altro genitore, e così, secondo il criterio della rotazione e della alternanza, ogni altra festa calendata, salvo diverso accordo tra i coniugi.
7) Durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé i figli per un periodo non inferiore Pt_1
a sette giorni e non superiore a quindici giorni complessivi, anche non consecutivi, previa
2 comunicazione e relativo accordo con congruo anticipo e, comunque, da effettuarsi almeno 15 giorni prima e compatibilmente con le ferie assegnategli.
8) Ciascun genitore, in caso di viaggi o spostamenti, dovrà comunicare all'altro il luogo di dimora del figlio.
9) Le parti potranno liberamente apportare, previo accordo e senza formalità, qualunque variazione al regime di incontri sopra trascritto.
10) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e che le condizioni della presente separazione decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 07/09/1999 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 163 - P. II – serie A- Anno 1999).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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