Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg18705 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18705 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. GALANTUOMO GENNARO presso cui elettivamente domicilia in Marano di Napoli alla via Marano S. Rocco, 144,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
procura in calce, dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso cui elettivamente domicilia in Quarto alla via A. De Gasperi, 29,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 10.12.2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse che recepivano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• “1) Nulla per la casa coniugale. Le parti hanno fissato loro distinte residenze in altri luoghi;
• 2) La figlia minore ( di anni 7) avrà domicilio preferenziale Per_1
presso la madre in via montagna spaccata n.250 Napoli. In ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154 e ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, entrambi i coniugi si obbligano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
• 3) Affidamento minore. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Tale scelta testimonia la congiunta volontà di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con la figlia custodendo il diritto della minore a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, assicurando, nonostante la separazione coniugale, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza
2 dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo, nonostante la crisi coniugale.
• 4) Collocamento, diritto di visita e festività. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, ma al fine di provvedere, comunque, ad una regolamentazione del diritto di visita che assicuri una continuità dei rapporti genitoriali, un diritto di visita del padre per 2 giorni a settimana, e precisamente nei giorni del martedì e del giovedì dalle ore
15:30 alle ore 20,30, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori e lavorativi dei genitori, curandone i pasti serali e collaborando per i compiti scolastici da casa. Nonché a fine settimana alterni il padre terrà con sé la minore prelevandola il venerdì alle ore
18.00 e riaccompagnandola la domenica dalle ore 21.00. Relativamente alle vacanze natalizie, la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori,
a rotazione, a cominciare, per l'anno 2024, dal padre, i giorni 24 - 26 dicembre e 1 gennaio, così come, a cominciare dalla madre, il giorno
25 dicembre ed i giorni 31 dicembre e 6 gennaio (ovvero tre giorni consecutivi da alternarsi tra il 24- 25 e 26 dicembre con il 31 dicembre ed l'1 ed il 2 gennaio). Nel rispetto delle medesime modalità, la minore trascorrerà alternativamente con i genitori, a cominciare dalla madre
(anno 2025), il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
Relativamente alle vacanze estive, la minore trascorrerà con il papà 15
(quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra luglio ed agosto, previo accordo da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno al fine di determinare il proprio piano ferie. La minore trascorrerà il giorno del compleanno e dell'onomastico di ciascun genitore, nonché in quello della festa della mamma e del papà, saranno col genitore festeggiato, indipendentemente dai giorni fissati per le visite del padre. Per tutte le altre festività quivi non espressamente previste verrà osservato dai genitori il criterio dell'alternanza annuale.
La minore trascorrerà il giorno del compleanno e dell'onomastico ad anni alterni a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
• 5) Mantenimento ordinario della figlia minore. Il sig. CP_1
provvederà mensilmente al mantenimento ordinario della figlia minore, versando alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese la Pt_1
3 somma di € 275,00 rivalutabile come di legge sulla base degli indici
ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente atto.
• 6) Parte ricorrente percepirà l'assegno unico corrisposto dall'INPS in favore dei figli al 100% e congiuntamente assolveranno a tutte le incombenze di carattere burocratico in tal senso.
• 7) Spese accessorie/straordinarie. Per quanto concerne le spese straordinarie, dettate da esigenze specifiche non quantificabili ex ante, cosiddette non solo perché oggettivamente imprevedibile nell'an, ma altresì perché non determinabili nel quantum, proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita, sono determinate, nella misura del
50% a carico di ciascun coniuge, tali spese dovranno essere preventivamente concordate ed ove anticipate comprovate. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si precisa che si farà riferimento al protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli.
• 8) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'uno nei confronti l'altro.
• 9) La sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della Parte_1
separazione.
• 10) per ogni altro valga la legge.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
4 (atto n. 108, parte II, s. A, sez. W, Reg. Atti Parte_2 di Matrimonio dell'anno 2016) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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