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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17806/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17806/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Esposito Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via G. Gonzaga n. 4, è elettivamente C.F._2
domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed Andrea Ornati ( , elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3166/2021 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare (in solido con ) ad la somma di euro Controparte_2 Controparte_1
27.113,40 oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
somma asseritamente dovuta sulla base del contratto di finanziamento n. 12194592 stipulato con Compass Banca s.p.a., già Compass s.p.a.
L'opponente, premessa la necessità di espletare l'obbligatorio tentativo di mediazione (e chiesta l'assegnazione di un termine a tal fine) ha dedotto: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi pagina 1 di 9 dell'art. 644 c.p.c.; 2) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta idonea all'emissione dell'ingiunzione di pagamento non risultando prodotto contratto sottoscritto da Compass Banca s.p.a. ed essendo in ogni caso il saldaconto documento non rilevante a provare il credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.; 3) che l'opposta, non avendo prodotto il contratto di cessione in blocco, non ha provato di essere effettivamente titolare del credito azionato in sede monitoria a maggior ragione considerata la genericità del contenuto dell'estratto pubblicato in TT IA;
4) che v'è stata, da parte di Compass Banca s.p.a., la “violazione del principio di trasparenza bancaria non essendo indicata analiticamente le spese ricomprese nel T.A.E.G. indicato nel documento” (p. 8 dell'atto di citazione in opposizione) con conseguente applicabilità dell'art. 117, co. 7, t.u.b. e che gli interessi corrispettivi e quelli moratori (i quali ultimi, secondo quanto si legge alla pagina 14 dell'atto di citazione
“vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi”) superano la soglia prevista in materia di usura con conseguente applicabilità dell'art. 1815 c.c.; 5) che inefficaci devono considerarsi le clausole vessatorie (in particolare, artt. 2 e 6 del contratto) in quanto non oggetto della specifica sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.c.
premesso di essere cessionaria in blocco del credito azionato in sede monitoria (sì che Controparte_1
eventuali contestazioni relative alla invalidità del contratto non possono che farsi valere nei confronti della cedente -che di quel contratto è ancora titolare), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la notificazione del decreto ingiuntivo (emesso il 19.4.2021) è stata chiesta il giorno 11.5.2021, sì che deve ritenersi rispettato l'art. 644 c.p.c. e che, ove pure il motivo di opposizione in esame fosse fondato, non potrebbe non procedersi all'esame nel merito della pretesa creditoria;
ii) che non può dubitarsi della propria titolarità del credito risultando depositato il contratto di cessione dei crediti in blocco e la lista dei crediti ceduti (dalla quale ultima risulta l'inclusione -tra quelli ceduti- pure del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente); iii) che il contratto non può considerarsi nullo per difetto di forma, avendo lo stesso in realtà avuto esecuzione (come confermato dal fatto che lo stesso ha provveduto al pagamento di talune rate); iv) che il credito azionato in sede monitoria risulta Pt_1
certo, liquido ed esigibile;
v) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa al superamento del tasso soglia atteso che “il TAN 14,65 %) e il TAEG 16,53 %) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia pari al 19,12 % (tasso medio
12,10 %) relativo alle operazioni “crediti personali per il periodo sopraindicato” (p. 15 della comparsa di costituzione e risposta) e che non è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine della verifica del superamento del tasso soglia;
vi) che anche il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 1341 c.c. risulta (oltre che formulato in modo generico) infondato attesa la specifica sottoscrizione delle clausole astrattamente riconducibili a quelle elencate nella norma da ultimo citata;
pagina 2 di 9 vii) che infondata risulta pure la doglianza relativa alla mancata indicazione dell'i.s.c. (che, peraltro, ha funzione meramente informativa) il quale risulta in realtà indicato nella pattuita misura del 16,53%.
Rigettata l'istanza di concessione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto ed assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha documentato l'esperimento -si veda il verbale negativo di mediazione depositato il 22.12.2022- sì che non può dubitarsi della procedibilità della domanda) nonché, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 3.12.2024 (in tale occasione la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali).
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata con conseguente dichiarazione di efficacia esecutiva del decreto opposto (art. 653 c.p.c.).
2.1. In relazione al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) occorre richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del
2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità” (Cass., sez. lav., sent. 15 ottobre 2018, n. 25716).
Ebbene, del decreto ingiuntivo (emesso il 19.4.2021) è stata richiesta la notificazione il giorno 11.5.2021
(si veda la pagina 11 del file relativo al decreto ingiuntivo depositato dall'opposta) sì che, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, non è possibile ritenere violato l'art. 644 c.p.c.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come, ove pure fosse stato violato l'art. 644 c.p.c., questo Giudice non avrebbe potuto non esaminare nel merito la domanda proposta da sin dalla fase monitoria (tra le tantissime, Cass., sez. 1, Controparte_1
sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio
2007, n. 1184).
2.2. Anche il motivo sopra indicato al n. 2) non può essere accolto.
2.2.1. Con riferimento alla lamentata, mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca (cui, nella prospettazione di parte, discenderebbe la dichiarazione di nullità del medesimo contratto) è sufficiente: a) richiamare la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 12 ottobre 2023,
n. 28500; Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) che, ritenuto necessario offrire dell'art. 117, co. 3,
t.u.b. un'interpretazione non strutturale, ma funzionale (così come fatto, con riferimento all'art. 23, d. lgs. n. 58/98, da Cass., S. U., sent. 16 gennaio 2018, n. 898) ha osservato come “la mancata
pagina 3 di 9 sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n.
22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646)” (Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196); b) osservare che il non ha specificamente contestato l'allegazione secondo Pt_1
la quale il contratto sarebbe stato eseguito da ciascuna delle parti (avendo la banca erogato il finanziamento ed il mutuatario provveduto al pagamento di talune rate) e che la (così provata) esecuzione del contratto è uno dei comportamenti concludenti cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
2.2.2. Quanto alla assunta inidoneità del saldaconto ad attestare l'entità del credito deve invece richiamarsi la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (che non è un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma un giudizio di merito) il certificato di saldaconto conserva un valore indiziario allorquando il debitore non abbia in modo specifico contestato la conformità di tale documento alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 10 maggio
2024, n. 12818; Cass., sez. 1, ord. 9 gennaio 2019, n. 279; Cass., sez. 1, sent. 2 dicembre 2011, n.
25857).
Ebbene, il non ha (per la verità neppure in modo generico) contestato la conformità dell'estratto Pt_1
delle scritture contabili prodotto già in sede monitoria e non ha svolto specifica contestazione in ordine alla quantificazione del credito. Tale circostanza comporta infondatezza della doglianza qui in esame essendo peraltro appena il caso di osservare come ad analoga conclusione debba pervenirsi facendo pure riferimento al consolidato orientamento (tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533) per il quale il creditore che agisca per l'inadempimento è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento del debitore il quale ultimo, invece, è onerato della prova del fatto estintivo del diritto.
2.3. Il motivo di opposizione sopra riportato al n. 3 (mediante il quale, a dispetto della formulazione dell'atto di citazione, l'opponente ha inteso lamentare non il difetto di legittimazione, bensì la mancata titolarità del credito in capo alla controparte -sulla distinzione tra legittimazione processuale e titolarità sostanziale del diritto v., tra le tante, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) è fondato sull'assunto della mancata produzione del contratto di cessione e sulla produzione di un estratto della TT IA che individua i crediti ceduti in blocco in modo pagina 4 di 9 tanto generico da non consentire di verificare se tra tali crediti sia compreso pure quello oggetto di causa.
2.3.1. Con riferimento al primo profilo appena richiamato non può non osservarsi come il non Pt_1
abbia inteso contestare la stessa conclusione del contratto di cessione in blocco, ma abbia sollevato una contestazione relativa al solo difetto di prova di tale contratto. Una simile contestazione (così intesa) risulta palesemente infondata atteso che, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto Controparte_1
di cessione (doc. 7 del fascicolo monitorio).
Fermo restando che la considerazione che precede consente di rigettare il motivo di opposizione (per come lo stesso risulta effettivamente formulato) è peraltro appena il caso di osservare come la concreta titolarità del credito in capo all'odierna opposta possa ritenersi provata per presunzioni (nel senso della possibilità di avvalersi di tale mezzo di prova anche in ordine alla titolarità del credito ceduto in blocco si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944) avuto riguardo: i) alla disponibilità, da parte di di copia del contratto di finanziamento (che non è soggetto ad alcun regime di Controparte_1 pubblicità); ii) alla disponibilità, da parte di dell'estratto delle scritture contabili (formato Controparte_1
dalla mutuante) che si giustifica (al parti della disponibilità del contratto) alla luce della previsione contenuta all'art. 1262 c.c.; iii) al fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso, il non ha Pt_1
dedotto di aver ricevuto richieste di pagamento del credito oggetto di causa da parte di altri soggetti.
2.3.2. Con riferimento alla pretesa genericità dell'estratto pubblicato in TT IA è invece sufficiente osservare che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, l'avviso di pubblicazione della cessione in TT IA non deve contenere una specifica enumerazione dei crediti ceduti, essendo invece sufficiente l'indicazione per categorie dei crediti ceduti allorquando gli elementi comuni utilizzati per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (tra le altre Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884), in tal caso spettando al debitore la specifica contestazione in ordine alla mancata riconducibilità del credito vantato nei propri confronti tra le categorie richiamate in TT IA (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023,
n. 17944).
Ebbene, con riferimento al caso concreto il non ha svolto alcuna specifica contestazione del Pt_1
genere di quella richiamata dalla giurisprudenza da ultimo citata, ma si è limitato a sottolineare la genericità dei criteri mediante i quali si sarebbe data pubblicità dei crediti ceduti in blocco.
Ne discende, per quanto detto, la mancata possibilità di accogliere la doglianza qui in esame.
2.4. Il motivo di opposizione sopra richiamato al n. 4) non può essere accolto risultando formulato in modo estremamente generico già solo nella prospettazione in fatto.
pagina 5 di 9 2.4.1. Il ha inteso, in primis, lamentare “la violazione del principio di trasparenza bancaria non Pt_1
essendo indicata analiticamente le spese ricomprese nel T.A.E.G. indicato nel documento. Più precisamente, da una analisi del contratto suindicato si rinviene l'indicazione percentuale del tasso annuo effettivo globale ed il contestuale rinvio al paragrafo il quale dovrebbe rappresentare analiticamente le voce di costo in esso ricomprese. Ebbene, tali dati, nonostante l'espresso rinvio, sono del tutto mancanti!” con conseguente nullità del contratto o, in subordine, applicazione dell'art. 117, co.
7, t.u.b.
Ebbene, la doglianza risulta fondata su una non condivisibile lettura del documento contrattuale prodotto sin dalla fase monitoria. Infatti, premessa la differenza tra i pattuiti t.a.n. (14,65%) e t.a.e.g. (16,53%),
l'articolo 6 delle condizioni generali di contratto (p. 3 del documento 3 del fascicolo monitorio), nell'indicare “oneri e spese” a carico del cliente, rinvia alle spese “specificate, nel dettaglio, nel
Prospetto delle Condizioni Finanziarie alla voce “Costo totale del credito” che si rinvengono alla prima pagina del file depositato come documento 3 nel fascicolo monitorio.
Peraltro (a conferma della genericità della doglianza in esame) il si è limitato a lamentare (per Pt_1
quanto detto, in modo infondato) la mancata, analitica indicazione delle spese che concorrono alla determinazione del t.a.e.g., ma non ha offerto alcun elemento alla stregua del quale poter anche solo dubitare della non corretta indicazione, nel contratto, del t.a.e.g. (essendo appena il caso di osservare che, a fronte della lacunosità delle allegazioni a sostegno della domanda, la richiesta c.t.u. formulata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. non può non esser ritenuta esplorativa) sì che non è possibile apprezzare la concreta ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 125bis, coo. 6 e
7, t.u.b.
2.4.2. Anche la pretesa violazione della disciplina in materia di usura è prospettata in modo tanto generico da non consentire di disporre la richiesta c.t.u.
A riguardo occorre premettere che la doglianza risulta formulata secondo modalità non del tutto chiare.
Se, infatti, nel sopra ritrascritto passaggio contenuto alla pagina 14 dell'atto di citazione il ha Pt_1
lamentato la violazione della disciplina dettata dalla l. n. 108/96 per effetto della sola sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, alla pagina 9 del medesimo atto l'opponente ha dedotto che
“gli interessi moratori, pari ad € 11.638,27 dovuti dal Sig. , superano il cd. tasso soglia, oltre il Pt_1 quale resta incontestabilmente consumato il reato d'usura, e ciò avviene in relazione agli interessi sia corrispettivi sia moratori sia composti dalla sommatoria degli uni e degli altri” (inciso, quello da ultimo ritrascritto, che parrebbe prospettare l'illiceità anche dei soli interessi corrispettivi -pur essendone la usurarietà predicata in conseguenza dell'entità dei soli interessi moratori richiesti in sede monitoria).
pagina 6 di 9 Ebbene, pur volendo superare il profilo (in realtà ricorrente e, in quanto tale, idoneo a fondare -in parte qua- il rigetto dell'opposizione) dell'inammissibilità della domanda (avuto riguardo alla formulazione generica e contraddittoria della doglianza in esame), non può non osservarsi come: i) la possibilità di rinvenire la violazione della disciplina in materia di usura per effetto della mera sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori risulti convincentemente esclusa da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 (la quale ha pure precisato che, ove risultino usurari i soli interessi moratori,
l'interesse per il periodo successivo all'inadempimento matura nella misura del pattuito -ove non usurario- interesse corrispettivo); ii) il non si sia neppure premurato di indicare la soglia in Pt_1
materia di usura vigente al momento della conclusione del contratto a differenza di quanto ha fatto l'opposta la quale (senza che -tra l'altro- a riguardo l'opponente abbia svolto puntuali difese) ha prodotto il decreto ministeriale che costituisce il presupposto per la verifica della violazione della disciplina in materia di usura ed ha puntualmente indicato pure l'operazione di riferimento cui il contratto è riconducibile (così offrendo elementi che non consentono di dubitare del rispetto della disciplina recata dalla l. n. 108/96).
2.5. Da ultimo, infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra indicato al n. 5) essendo in proposito sufficiente osservare che: i) le clausole riconducibili all'elencazione tassativa dell'art. 1341, co. 2, c.c. risultano debitamente sottoscritte alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto)” (Cass., sez. 6-3, ord. 9 luglio 2018, n.
17939; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 14 febbraio 2024, n. 4126); ii) la clausola 6 (in relazione alla quale, unitamente a quella avente n. 2, il ha specificamente lamentato la violazione dell'art. Pt_1
1341 c.c.) non è riconducibile ad alcuna di quelle tassativamente (tra le tante, Cass., sez. 1, sent. 8 febbraio 2008, n. 3011; Cass., sez. 2, sent. 7 febbraio 2003, n. 1833) elencate nella norma da ultimo richiamata sì che, per essa, non è possibile ritenere necessario il requisito formale della specifica sottoscrizione.
3. Da ultimo, considerato che l'odierno opponente ha concluso il contratto alla base del decreto ingiuntivo in qualità di consumatore, occorre, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia,
pagina 7 di 9 procedere (limitatamente alle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio - Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, a quell'esame officioso dell'abusività (art. Controparte_3
33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista e consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej); tanto sia nella prospettiva di tutela effettiva del consumatore, sia al fine di conseguire quella stabilizzazione del giudicato destinata
(anche a fronte della proposizione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo -arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio
2017, C-421/14, Banco Primus SA) ad esser minata dall'assenza di esplicita motivazione sulla abusività/non abusività di tali clausole.
3.1. Ebbene, la clausola contenuta all'art. 12 non viene in rilievo ai fini dell'oggetto del presente giudizio nella parte in cui regola i presupposti in presenza dei quali il creditore può avvalersi della decadenza dal beneficio del termine o della clausola risolutiva espressa (atteso che il decreto ingiuntivo
è stato chiesto allorquando era già maturato il termine di fisiologica durata del rapporto contrattuale) e non può (alla luce del parametro desumibile, tra le altre, da Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-
421/14, Banco Primus SA e da Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, Persona_1
ritenersi abusiva (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) nella parte in cui quantifica l'interesse moratorio, atteso che tale interesse risulta pattuito in misura (1% mensile della quota capitale dell'intero debito residuo) inferiore rispetto al t.a.n.
3.2. Ancora, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 5 e 6 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle pattuizioni “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte Persona_2
di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_3
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
52.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà
pagina 8 di 9 (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo scaglione quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3166/2021 di questo
Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.260,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 8 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17806/2021 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Esposito Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via G. Gonzaga n. 4, è elettivamente C.F._2
domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed Andrea Ornati ( , elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3166/2021 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare (in solido con ) ad la somma di euro Controparte_2 Controparte_1
27.113,40 oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
somma asseritamente dovuta sulla base del contratto di finanziamento n. 12194592 stipulato con Compass Banca s.p.a., già Compass s.p.a.
L'opponente, premessa la necessità di espletare l'obbligatorio tentativo di mediazione (e chiesta l'assegnazione di un termine a tal fine) ha dedotto: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi pagina 1 di 9 dell'art. 644 c.p.c.; 2) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta idonea all'emissione dell'ingiunzione di pagamento non risultando prodotto contratto sottoscritto da Compass Banca s.p.a. ed essendo in ogni caso il saldaconto documento non rilevante a provare il credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.; 3) che l'opposta, non avendo prodotto il contratto di cessione in blocco, non ha provato di essere effettivamente titolare del credito azionato in sede monitoria a maggior ragione considerata la genericità del contenuto dell'estratto pubblicato in TT IA;
4) che v'è stata, da parte di Compass Banca s.p.a., la “violazione del principio di trasparenza bancaria non essendo indicata analiticamente le spese ricomprese nel T.A.E.G. indicato nel documento” (p. 8 dell'atto di citazione in opposizione) con conseguente applicabilità dell'art. 117, co. 7, t.u.b. e che gli interessi corrispettivi e quelli moratori (i quali ultimi, secondo quanto si legge alla pagina 14 dell'atto di citazione
“vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi”) superano la soglia prevista in materia di usura con conseguente applicabilità dell'art. 1815 c.c.; 5) che inefficaci devono considerarsi le clausole vessatorie (in particolare, artt. 2 e 6 del contratto) in quanto non oggetto della specifica sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.c.
premesso di essere cessionaria in blocco del credito azionato in sede monitoria (sì che Controparte_1
eventuali contestazioni relative alla invalidità del contratto non possono che farsi valere nei confronti della cedente -che di quel contratto è ancora titolare), ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la notificazione del decreto ingiuntivo (emesso il 19.4.2021) è stata chiesta il giorno 11.5.2021, sì che deve ritenersi rispettato l'art. 644 c.p.c. e che, ove pure il motivo di opposizione in esame fosse fondato, non potrebbe non procedersi all'esame nel merito della pretesa creditoria;
ii) che non può dubitarsi della propria titolarità del credito risultando depositato il contratto di cessione dei crediti in blocco e la lista dei crediti ceduti (dalla quale ultima risulta l'inclusione -tra quelli ceduti- pure del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente); iii) che il contratto non può considerarsi nullo per difetto di forma, avendo lo stesso in realtà avuto esecuzione (come confermato dal fatto che lo stesso ha provveduto al pagamento di talune rate); iv) che il credito azionato in sede monitoria risulta Pt_1
certo, liquido ed esigibile;
v) che infondata risulta pure la generica doglianza relativa al superamento del tasso soglia atteso che “il TAN 14,65 %) e il TAEG 16,53 %) contrattualmente pattuiti non configurano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia pari al 19,12 % (tasso medio
12,10 %) relativo alle operazioni “crediti personali per il periodo sopraindicato” (p. 15 della comparsa di costituzione e risposta) e che non è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori al fine della verifica del superamento del tasso soglia;
vi) che anche il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 1341 c.c. risulta (oltre che formulato in modo generico) infondato attesa la specifica sottoscrizione delle clausole astrattamente riconducibili a quelle elencate nella norma da ultimo citata;
pagina 2 di 9 vii) che infondata risulta pure la doglianza relativa alla mancata indicazione dell'i.s.c. (che, peraltro, ha funzione meramente informativa) il quale risulta in realtà indicato nella pattuita misura del 16,53%.
Rigettata l'istanza di concessione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto ed assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (tentativo del quale la parte opposta ha documentato l'esperimento -si veda il verbale negativo di mediazione depositato il 22.12.2022- sì che non può dubitarsi della procedibilità della domanda) nonché, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore, si è tenuta il 3.12.2024 (in tale occasione la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali).
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata con conseguente dichiarazione di efficacia esecutiva del decreto opposto (art. 653 c.p.c.).
2.1. In relazione al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) occorre richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del
2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità” (Cass., sez. lav., sent. 15 ottobre 2018, n. 25716).
Ebbene, del decreto ingiuntivo (emesso il 19.4.2021) è stata richiesta la notificazione il giorno 11.5.2021
(si veda la pagina 11 del file relativo al decreto ingiuntivo depositato dall'opposta) sì che, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, non è possibile ritenere violato l'art. 644 c.p.c.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come, ove pure fosse stato violato l'art. 644 c.p.c., questo Giudice non avrebbe potuto non esaminare nel merito la domanda proposta da sin dalla fase monitoria (tra le tantissime, Cass., sez. 1, Controparte_1
sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio
2007, n. 1184).
2.2. Anche il motivo sopra indicato al n. 2) non può essere accolto.
2.2.1. Con riferimento alla lamentata, mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca (cui, nella prospettazione di parte, discenderebbe la dichiarazione di nullità del medesimo contratto) è sufficiente: a) richiamare la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 12 ottobre 2023,
n. 28500; Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196) che, ritenuto necessario offrire dell'art. 117, co. 3,
t.u.b. un'interpretazione non strutturale, ma funzionale (così come fatto, con riferimento all'art. 23, d. lgs. n. 58/98, da Cass., S. U., sent. 16 gennaio 2018, n. 898) ha osservato come “la mancata
pagina 3 di 9 sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n.
22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646)” (Cass., sez. 1, ord. 2 aprile 2021 n. 9196); b) osservare che il non ha specificamente contestato l'allegazione secondo Pt_1
la quale il contratto sarebbe stato eseguito da ciascuna delle parti (avendo la banca erogato il finanziamento ed il mutuatario provveduto al pagamento di talune rate) e che la (così provata) esecuzione del contratto è uno dei comportamenti concludenti cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
2.2.2. Quanto alla assunta inidoneità del saldaconto ad attestare l'entità del credito deve invece richiamarsi la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel giudizio di opposizione instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (che non è un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma un giudizio di merito) il certificato di saldaconto conserva un valore indiziario allorquando il debitore non abbia in modo specifico contestato la conformità di tale documento alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 10 maggio
2024, n. 12818; Cass., sez. 1, ord. 9 gennaio 2019, n. 279; Cass., sez. 1, sent. 2 dicembre 2011, n.
25857).
Ebbene, il non ha (per la verità neppure in modo generico) contestato la conformità dell'estratto Pt_1
delle scritture contabili prodotto già in sede monitoria e non ha svolto specifica contestazione in ordine alla quantificazione del credito. Tale circostanza comporta infondatezza della doglianza qui in esame essendo peraltro appena il caso di osservare come ad analoga conclusione debba pervenirsi facendo pure riferimento al consolidato orientamento (tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533) per il quale il creditore che agisca per l'inadempimento è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento del debitore il quale ultimo, invece, è onerato della prova del fatto estintivo del diritto.
2.3. Il motivo di opposizione sopra riportato al n. 3 (mediante il quale, a dispetto della formulazione dell'atto di citazione, l'opponente ha inteso lamentare non il difetto di legittimazione, bensì la mancata titolarità del credito in capo alla controparte -sulla distinzione tra legittimazione processuale e titolarità sostanziale del diritto v., tra le tante, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 27 novembre 2023, n. 32814) è fondato sull'assunto della mancata produzione del contratto di cessione e sulla produzione di un estratto della TT IA che individua i crediti ceduti in blocco in modo pagina 4 di 9 tanto generico da non consentire di verificare se tra tali crediti sia compreso pure quello oggetto di causa.
2.3.1. Con riferimento al primo profilo appena richiamato non può non osservarsi come il non Pt_1
abbia inteso contestare la stessa conclusione del contratto di cessione in blocco, ma abbia sollevato una contestazione relativa al solo difetto di prova di tale contratto. Una simile contestazione (così intesa) risulta palesemente infondata atteso che, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto Controparte_1
di cessione (doc. 7 del fascicolo monitorio).
Fermo restando che la considerazione che precede consente di rigettare il motivo di opposizione (per come lo stesso risulta effettivamente formulato) è peraltro appena il caso di osservare come la concreta titolarità del credito in capo all'odierna opposta possa ritenersi provata per presunzioni (nel senso della possibilità di avvalersi di tale mezzo di prova anche in ordine alla titolarità del credito ceduto in blocco si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944) avuto riguardo: i) alla disponibilità, da parte di di copia del contratto di finanziamento (che non è soggetto ad alcun regime di Controparte_1 pubblicità); ii) alla disponibilità, da parte di dell'estratto delle scritture contabili (formato Controparte_1
dalla mutuante) che si giustifica (al parti della disponibilità del contratto) alla luce della previsione contenuta all'art. 1262 c.c.; iii) al fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso, il non ha Pt_1
dedotto di aver ricevuto richieste di pagamento del credito oggetto di causa da parte di altri soggetti.
2.3.2. Con riferimento alla pretesa genericità dell'estratto pubblicato in TT IA è invece sufficiente osservare che, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, l'avviso di pubblicazione della cessione in TT IA non deve contenere una specifica enumerazione dei crediti ceduti, essendo invece sufficiente l'indicazione per categorie dei crediti ceduti allorquando gli elementi comuni utilizzati per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (tra le altre Cass., sez. 3, ord. 13 giugno 2019, n. 15884), in tal caso spettando al debitore la specifica contestazione in ordine alla mancata riconducibilità del credito vantato nei propri confronti tra le categorie richiamate in TT IA (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023,
n. 17944).
Ebbene, con riferimento al caso concreto il non ha svolto alcuna specifica contestazione del Pt_1
genere di quella richiamata dalla giurisprudenza da ultimo citata, ma si è limitato a sottolineare la genericità dei criteri mediante i quali si sarebbe data pubblicità dei crediti ceduti in blocco.
Ne discende, per quanto detto, la mancata possibilità di accogliere la doglianza qui in esame.
2.4. Il motivo di opposizione sopra richiamato al n. 4) non può essere accolto risultando formulato in modo estremamente generico già solo nella prospettazione in fatto.
pagina 5 di 9 2.4.1. Il ha inteso, in primis, lamentare “la violazione del principio di trasparenza bancaria non Pt_1
essendo indicata analiticamente le spese ricomprese nel T.A.E.G. indicato nel documento. Più precisamente, da una analisi del contratto suindicato si rinviene l'indicazione percentuale del tasso annuo effettivo globale ed il contestuale rinvio al paragrafo il quale dovrebbe rappresentare analiticamente le voce di costo in esso ricomprese. Ebbene, tali dati, nonostante l'espresso rinvio, sono del tutto mancanti!” con conseguente nullità del contratto o, in subordine, applicazione dell'art. 117, co.
7, t.u.b.
Ebbene, la doglianza risulta fondata su una non condivisibile lettura del documento contrattuale prodotto sin dalla fase monitoria. Infatti, premessa la differenza tra i pattuiti t.a.n. (14,65%) e t.a.e.g. (16,53%),
l'articolo 6 delle condizioni generali di contratto (p. 3 del documento 3 del fascicolo monitorio), nell'indicare “oneri e spese” a carico del cliente, rinvia alle spese “specificate, nel dettaglio, nel
Prospetto delle Condizioni Finanziarie alla voce “Costo totale del credito” che si rinvengono alla prima pagina del file depositato come documento 3 nel fascicolo monitorio.
Peraltro (a conferma della genericità della doglianza in esame) il si è limitato a lamentare (per Pt_1
quanto detto, in modo infondato) la mancata, analitica indicazione delle spese che concorrono alla determinazione del t.a.e.g., ma non ha offerto alcun elemento alla stregua del quale poter anche solo dubitare della non corretta indicazione, nel contratto, del t.a.e.g. (essendo appena il caso di osservare che, a fronte della lacunosità delle allegazioni a sostegno della domanda, la richiesta c.t.u. formulata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. non può non esser ritenuta esplorativa) sì che non è possibile apprezzare la concreta ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 125bis, coo. 6 e
7, t.u.b.
2.4.2. Anche la pretesa violazione della disciplina in materia di usura è prospettata in modo tanto generico da non consentire di disporre la richiesta c.t.u.
A riguardo occorre premettere che la doglianza risulta formulata secondo modalità non del tutto chiare.
Se, infatti, nel sopra ritrascritto passaggio contenuto alla pagina 14 dell'atto di citazione il ha Pt_1
lamentato la violazione della disciplina dettata dalla l. n. 108/96 per effetto della sola sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, alla pagina 9 del medesimo atto l'opponente ha dedotto che
“gli interessi moratori, pari ad € 11.638,27 dovuti dal Sig. , superano il cd. tasso soglia, oltre il Pt_1 quale resta incontestabilmente consumato il reato d'usura, e ciò avviene in relazione agli interessi sia corrispettivi sia moratori sia composti dalla sommatoria degli uni e degli altri” (inciso, quello da ultimo ritrascritto, che parrebbe prospettare l'illiceità anche dei soli interessi corrispettivi -pur essendone la usurarietà predicata in conseguenza dell'entità dei soli interessi moratori richiesti in sede monitoria).
pagina 6 di 9 Ebbene, pur volendo superare il profilo (in realtà ricorrente e, in quanto tale, idoneo a fondare -in parte qua- il rigetto dell'opposizione) dell'inammissibilità della domanda (avuto riguardo alla formulazione generica e contraddittoria della doglianza in esame), non può non osservarsi come: i) la possibilità di rinvenire la violazione della disciplina in materia di usura per effetto della mera sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori risulti convincentemente esclusa da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 (la quale ha pure precisato che, ove risultino usurari i soli interessi moratori,
l'interesse per il periodo successivo all'inadempimento matura nella misura del pattuito -ove non usurario- interesse corrispettivo); ii) il non si sia neppure premurato di indicare la soglia in Pt_1
materia di usura vigente al momento della conclusione del contratto a differenza di quanto ha fatto l'opposta la quale (senza che -tra l'altro- a riguardo l'opponente abbia svolto puntuali difese) ha prodotto il decreto ministeriale che costituisce il presupposto per la verifica della violazione della disciplina in materia di usura ed ha puntualmente indicato pure l'operazione di riferimento cui il contratto è riconducibile (così offrendo elementi che non consentono di dubitare del rispetto della disciplina recata dalla l. n. 108/96).
2.5. Da ultimo, infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra indicato al n. 5) essendo in proposito sufficiente osservare che: i) le clausole riconducibili all'elencazione tassativa dell'art. 1341, co. 2, c.c. risultano debitamente sottoscritte alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto)” (Cass., sez. 6-3, ord. 9 luglio 2018, n.
17939; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 14 febbraio 2024, n. 4126); ii) la clausola 6 (in relazione alla quale, unitamente a quella avente n. 2, il ha specificamente lamentato la violazione dell'art. Pt_1
1341 c.c.) non è riconducibile ad alcuna di quelle tassativamente (tra le tante, Cass., sez. 1, sent. 8 febbraio 2008, n. 3011; Cass., sez. 2, sent. 7 febbraio 2003, n. 1833) elencate nella norma da ultimo richiamata sì che, per essa, non è possibile ritenere necessario il requisito formale della specifica sottoscrizione.
3. Da ultimo, considerato che l'odierno opponente ha concluso il contratto alla base del decreto ingiuntivo in qualità di consumatore, occorre, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia,
pagina 7 di 9 procedere (limitatamente alle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio - Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, a quell'esame officioso dell'abusività (art. Controparte_3
33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista e consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej); tanto sia nella prospettiva di tutela effettiva del consumatore, sia al fine di conseguire quella stabilizzazione del giudicato destinata
(anche a fronte della proposizione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo -arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio
2017, C-421/14, Banco Primus SA) ad esser minata dall'assenza di esplicita motivazione sulla abusività/non abusività di tali clausole.
3.1. Ebbene, la clausola contenuta all'art. 12 non viene in rilievo ai fini dell'oggetto del presente giudizio nella parte in cui regola i presupposti in presenza dei quali il creditore può avvalersi della decadenza dal beneficio del termine o della clausola risolutiva espressa (atteso che il decreto ingiuntivo
è stato chiesto allorquando era già maturato il termine di fisiologica durata del rapporto contrattuale) e non può (alla luce del parametro desumibile, tra le altre, da Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-
421/14, Banco Primus SA e da Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, Persona_1
ritenersi abusiva (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) nella parte in cui quantifica l'interesse moratorio, atteso che tale interesse risulta pattuito in misura (1% mensile della quota capitale dell'intero debito residuo) inferiore rispetto al t.a.n.
3.2. Ancora, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 5 e 6 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle pattuizioni “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte Persona_2
di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_3
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
52.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà
pagina 8 di 9 (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo scaglione quanto alle fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3166/2021 di questo
Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.260,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 8 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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