Articolo 10 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773
Articolo 9Articolo 11
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27 ottobre 1982
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4 maggio 1988
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15 agosto 1991
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7 luglio 1995
Art. 10. Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento; (1) (5)
b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento. (5) ((9))
E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. ((9))
Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il secondo comma del presente articolo.
Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di eta', il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
Il contributo soggettivo e' deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall' articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni.
Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarieta' pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto "Il costo dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.O00 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli articoli 17 e 18. (1) (5) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.M. 11 marzo 1988, n. 125 ha disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all' art. 10, primo comma, lettera a), della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, e' diminuita dal 10 al 7 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all' art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , e' diminuita dal 3 al 2,10 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 3 luglio 1991, (in G.U. 31/07/1991, n. 178), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1› gennaio 1991, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all' art. 10, primo comma, lettere a) e b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all' art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , e' diminuita dal 2,10 al 2 per cento". ----------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 20 maggio 1995 (in G.U. 22/6/1995, n. 144) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1995:
la percentuale del contributo soggettivo, previsto dall' art. 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 , e' elevata dall'attuale cinque per cento al sette per cento per i redditi fino a L. 117.300.000 e dall'attuale due per cento al tre per cento per i redditi superiori;
la percentuale del contributo soggettivo di solidarieta' previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982 e' elevata dall'attuale due per cento al due punto dieci per cento;
il contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 773/1982 , e' elevato da L. 1.770.000 a L. 1.950.000;
il contributo soggettivo di solidarieta' previsto dall'art. 10, sesto comma, della citata legge n. 773/1982 , e' elevato da L. 320.000 a L.
340.000".
Entrata in vigore il 7 luglio 1995
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