Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 2
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1 marzo 1967
Art. 1. (Iscritti alla Cassa)

Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990 , tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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