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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 401 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 401/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN IO, presso il cui studio in Corato alla Piazza Simon Bolivar n.20 è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE – NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - CONCLUSIONI: coma da verbale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 1/2/2025, Parte_1 premesso: a) di aver contratto matrimonio concordatario in Trani in data 09-12-1981 (con atto trascritto presso il Comune di Corato, numero 3, parte 2,ANNO 1982) optando per il regime di separazione dei beni;
b) che dalla loro unione sono nate le figlie , nata a [...] Persona_1 il 23-04-2001, e , nata a [...] il [...], entrambe economicamente autonome, Per_2 indipendenti e non più conviventi con i genitori;
c) che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, acuita da un atteggiamento ostile e di distacco nei confronti del marito, da parte della resistente, che a dicembre del 2022, improvvisamente e senza apparente motivazione, si è allontanata da casa, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Controparte_1
Disposta la comparizione personale delle parti e comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza al P.M. in sede, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 16/10/2025 è
pagina 1 di 4 comparso il solo ricorrente, confermando di non volersi riconciliare con il coniuge ed insistendo per l'accoglimento della domanda. Quindi, il Giudice relatore, attesa la mancanza di domande accessorie, ha riservato la causa in decisione al Collegio, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 473 bis.22 c.p.c..
2. Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi a seguito della regolare notifica a mani del ricorso introduttivo e del decreto del 15/7/2025.
3. La domanda di separazione può essere recepita. Ed invero, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, non contestate da parte avversa, rimasta contumace, costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis. Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. (atto trascritto presso il Comune di Corato, numero 3, parte 2,ANNO 1982).
4. Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'articolo 473 bis. 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto altresì di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia che sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, si è pronunziata di recente la S.C. ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (sentenza n. 28727/2023 del 16/10/2023). Come osservato dalla S.C., deve rilevarsi che le novità introdotte con l'art. 473-bis.49 c.p.c. rispetto alla disciplina previgente dei rapporti tra il processo di separazione giudiziale e quello di divorzio sono essenzialmente due: 1) la prevalenza data alle ragioni di connessione, rispetto al criterio della competenza per territorio inderogabile (art. 28 c.p.c., in relazione alle cause previste nei nn. 2 e 3 dell'art.70 c.p.c.), tale da rendere possibile l'attrazione al foro del giudizio di separazione, adito preventivamente (art. 40 c.p.c.), anche del giudizio di divorzio per il quale sia competente, in base alle regole dell'art. 473-bis.47 c.p.c., un diverso foro;
2) l'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande contenziose di separazione e divorzio. Invero, il cumulo oggettivo di domande anche tra loro non connesse per titolo o petitum esiste da sempre nel nostro ordinamento processual-civilistico (artt. 10, 104 c.p.c.), ed è espressione di un principio generale relativo all'esercizio dell'azione (titolo IV del libro I del codice di rito) e l'introduzione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. ha normativizzato, in subiecta materia, il cumulo condizionale c.d. successivo. Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dr. Francesco Pellecchia, affinché, trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata. 5. La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 2 di 4 1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151, comma 1°, c.c. (Comune di Corato, numero 3, parte
[...]
2,ANNO 1982);
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (Comune di Corato, numero 3, parte 2,ANNO 1982);
4) Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, Dott. Francesco Pellecchia per i consequenziali provvedimenti;
5) Spese al definitivo. Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 401/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN IO, presso il cui studio in Corato alla Piazza Simon Bolivar n.20 è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE – NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - CONCLUSIONI: coma da verbale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 1/2/2025, Parte_1 premesso: a) di aver contratto matrimonio concordatario in Trani in data 09-12-1981 (con atto trascritto presso il Comune di Corato, numero 3, parte 2,ANNO 1982) optando per il regime di separazione dei beni;
b) che dalla loro unione sono nate le figlie , nata a [...] Persona_1 il 23-04-2001, e , nata a [...] il [...], entrambe economicamente autonome, Per_2 indipendenti e non più conviventi con i genitori;
c) che negli anni è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi, in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, acuita da un atteggiamento ostile e di distacco nei confronti del marito, da parte della resistente, che a dicembre del 2022, improvvisamente e senza apparente motivazione, si è allontanata da casa, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Controparte_1
Disposta la comparizione personale delle parti e comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza al P.M. in sede, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 16/10/2025 è
pagina 1 di 4 comparso il solo ricorrente, confermando di non volersi riconciliare con il coniuge ed insistendo per l'accoglimento della domanda. Quindi, il Giudice relatore, attesa la mancanza di domande accessorie, ha riservato la causa in decisione al Collegio, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 473 bis.22 c.p.c..
2. Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi a seguito della regolare notifica a mani del ricorso introduttivo e del decreto del 15/7/2025.
3. La domanda di separazione può essere recepita. Ed invero, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, non contestate da parte avversa, rimasta contumace, costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis. Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. (atto trascritto presso il Comune di Corato, numero 3, parte 2,ANNO 1982).
4. Occorre evidenziare che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'articolo 473 bis. 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto altresì di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia che sul cumulo delle dette domande, di separazione e divorzio, si è pronunziata di recente la S.C. ex art. 363 bis c.p.c. in senso favorevole (sentenza n. 28727/2023 del 16/10/2023). Come osservato dalla S.C., deve rilevarsi che le novità introdotte con l'art. 473-bis.49 c.p.c. rispetto alla disciplina previgente dei rapporti tra il processo di separazione giudiziale e quello di divorzio sono essenzialmente due: 1) la prevalenza data alle ragioni di connessione, rispetto al criterio della competenza per territorio inderogabile (art. 28 c.p.c., in relazione alle cause previste nei nn. 2 e 3 dell'art.70 c.p.c.), tale da rendere possibile l'attrazione al foro del giudizio di separazione, adito preventivamente (art. 40 c.p.c.), anche del giudizio di divorzio per il quale sia competente, in base alle regole dell'art. 473-bis.47 c.p.c., un diverso foro;
2) l'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande contenziose di separazione e divorzio. Invero, il cumulo oggettivo di domande anche tra loro non connesse per titolo o petitum esiste da sempre nel nostro ordinamento processual-civilistico (artt. 10, 104 c.p.c.), ed è espressione di un principio generale relativo all'esercizio dell'azione (titolo IV del libro I del codice di rito) e l'introduzione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. ha normativizzato, in subiecta materia, il cumulo condizionale c.d. successivo. Orbene, non essendo, nel caso in esame, la domanda divorzile ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 3 n. 2 della legge n 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, Dr. Francesco Pellecchia, affinché, trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo due della legge sopra citata. 5. La pronunzia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 2 di 4 1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151, comma 1°, c.c. (Comune di Corato, numero 3, parte
[...]
2,ANNO 1982);
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (Comune di Corato, numero 3, parte 2,ANNO 1982);
4) Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, Dott. Francesco Pellecchia per i consequenziali provvedimenti;
5) Spese al definitivo. Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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