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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1208/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 4.02.2025, vertente
TRA
e per essa qui rappresentata Parte_1 Parte_2
da in persona del procuratore speciale dott. Parte_3 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Maria Tenaglia del Foro di Chieti, ed Pt_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orsogna (CH), in forza di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara,
[...]
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 397/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 02.11.2023 – Bancari
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, in riforma della sentenza definitiva impugnata n. 397/2023 del Tribunale di Lanciano depositata in data 02/11/2023, così pronunciarsi:
I) Nel merito accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva della per il primo motivo di gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza Parte_1
gravata n. 397/2023 del Tribunale di Lanciano, con ogni conseguente statuizione
e conferma del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lanciano n. 420/2020 D.I.;
II) In via subordinata, accertata la non fondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo, per l'effetto, rigettare la stessa con conferma del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lanciano n. 420/2020 D.I., in uno alla condanna al pagamento delle maggiori somme per gli interessi maturati e maturandi nella misura indicata nel d.i.;
III) in ulteriormente gradata, accertare l'eventuale diverso importo dovuto rispetto a quello ingiunto e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma che risulterà dall'istruttoria in ragione delle condizioni espressamente pattuite ed allegate dalla convenuta;
CP_2
IV) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare:
- nel merito:
- rigettare i motivi di impugnazione dell'appellante in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando la decisione del Giudice di prime cure;
- rigettare le domande formulate dall'appellante nelle conclusioni rassegnate dell'atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 84/2021 –promosso dalla società
quale debitrice principale, e da Controparte_1 [...]
, quale fideiussore, con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
420/2020 (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido con gli altri fideiussori e Parte_5
dell'importo di € 90.996,80, oltre interessi moratori e spese di procedura, determinato dal Parte_6 mancato rimborso delle rate del finanziamento fondiario del 01/06/2005 di originari € 150.000,00, erogato a beneficio della società da loro garantita) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la creditrice contestando l'opposizione- il Tribunale di Lanciano così statuiva: “- accoglie l'opposizione proposta da in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., nonché da e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 420/2020; - condanna la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Parte_1
mandataria, la in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., come rappresentata, in questo giudizio, da al Parte_3
pagamento in favore degli opponenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi 7.052,00 euro per compensi, oltre esborsi per 406,50 euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che il mutuo ipotecario oggetto di causa era stato concesso alla società debitrice, con le sopracitate garanzie, dalla
[...]
successivamente incorporata nella Controparte_3 Controparte_4
poi divenuta la quale, in data 24 ottobre 2018,
[...] Controparte_5
aveva ceduto crediti in sofferenza individuabili in blocco, ex legge n. 130 del 1999, alla
[...]
di cui all'avviso pubblicato nella G.U. n.128 del 3 novembre 2018, tra cui quello Parte_1
vantato nei confronti della società . CP_1
1.2. Rappresentava che avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2020 avevano proposto impugnazione la società ingiunta ed il fideiussore , Controparte_1
articolando diverse censure concernenti il contratto di mutuo in discorso, tuttavia precedute dalla preliminare contestazione della legittimazione attiva in capo alla Pt_1 Parte_1
Aggiungeva che la si era costituita ed aveva resistito all'opposizione. Parte_1
1.3. Ciò detto il primo giudice, ricordati i principi generali che regolano la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, rilevava la carenza di prova della titolarità del credito azionato ed il conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria ricorrente, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spiegava che l'onere probatorio non poteva considerarsi soddisfatto da parte della
[...] attraverso la mera produzione della G.U. recante la pubblicazione dell'avviso di Parte_1 cessione dei crediti (contenente informazioni solo orientative ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti), assumendo l'inclusione nella cessione di quello rivendicato contro la
, senza fornire ulteriori informazioni ai fini della individuazione della posizione CP_1 ceduta, né provare la classificazione a sofferenza del credito e la segnalazione alla Centrale
Rischi.
Rilevava peraltro, richiamando pronunce di questa Corte, che il rinvio al sito internet al fine della verifica dell'inclusione del credito nella cessione in blocco era inidoneo al fine di sopperire al difetto di prova di inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, atteso che il testo dell'avviso deve essere munito del requisito dell'autosufficienza ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria opposta, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di due motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) erronea e/p falsa applicazione degli artt. 1260, 1262,
1264, 2729 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 182 c.p.c. in punto di errata valutazione delle prove fornite dalla per l'accertamento della legittimazione attiva della Parte_7 stessa;
2) Erronea e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si sono costituiti gli originari opponenti eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., contestandone inoltre la fondatezza nel merito, con richiesta di conferma della pronunzia di primo grado e con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 21.05.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 4.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) nonché l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello è meritevole di accoglimento.
6. Va subito esaminato il primo motivo di gravame, il quale si rivela fondato per le ragioni che appresso di diranno.
6.1. Con tale motivo l'appellante evidenzia in primo luogo che la pubblicazione della cessione nella G.U. ex art. 4 L. 130/1999 esonera dalla notificazione ai debitori ceduti, i quali sono regolarmente venuti a conoscenza della cessione con la notifica del decreto ingiuntivo, atto idoneo allo scopo.
Specifica che il contenuto della cessione riportato nella G.U. n. 128 del 03.11.2018 contiene tutti gli elementi necessari per considerare il credito contestato ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, trattandosi di credito ipotecario, sorto nel periodo compreso tra il 1° aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, classificato a sofferenza, come da raccomandata di messa in mora e riepilogo dati Centrale rischi allegati in atti.
Produce, in questa sede, ad ulteriore sostegno del gravame, una dichiarazione della cedente del 17.11.2023 con firma autenticata del Notaio e Controparte_5 Persona_1
l'atto di cessione dei crediti del 24.10.2018, documenti dai quali è incontrovertibile desumere l'inclusione tra i rapporti ceduti di quello oggetto di causa.
Evidenzia che tali produzioni, in quanto finalizzate a sanare un vizio relativo alla titolarità attiva del rapporto controverso, risultano escluse dalle preclusioni ex art. 345 c.p.c., dando prova della legittimazione attiva della Parte_1
6.2. La Corte, preliminarmente rilevata l'inammissibilità delle produzioni documentali operate solo in questa sede dall'appellante, osserva ad ogni modo come la titolarità del credito in capo alla ricorrente in ingiunzione (poi parte opposta nel successivo giudizio di opposizione) e la conseguente legittimazione attiva di essa possano ritenersi provate già alla luce delle emergenze processuali del primo grado di giudizio.
6.3. La Suprema Corte, negli ultimi approdi (Cass. n. 3405/2024; Cass. n. 17944/2023), ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione (com'è nel caso di specie) e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
6.4. Nel caso di specie, come evincibile dalla disamina dell'atto di opposizione in primo grado, non è stata contestata la circostanza dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, in relazione alla quale si è poi provveduto alla pubblicazione dell'avviso sulla G.U., ma è stata contestata l'inclusione tra i crediti ceduti di quello oggetto di causa.
Invero gli opponenti hanno dedotto il difetto di prova della titolarità del credito azionato sostenendo l'insufficienza, ai fini della prova di detta titolarità, del riferimento al solo avviso di pubblicazione della cessione eseguito a norma dell'art. 58 T.U.B. sulla Gazzetta Ufficiale, avendo la Suprema Corte affermato che affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, è necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti. 6.5. Ciò chiarito, si rileva che dall'esame dell'avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale si evince in primo luogo che le informazioni fornite nel predetto avviso hanno carattere tutt'altro che orientativo (e ciò a differenza dei casi esaminati nelle pronunce di questa Corte richiamate dal primo giudice e dagli appellati, ove nell'avviso era specificato che le informazioni erano “orientative”).
Invero l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3.11.2018 contiene i riferimenti puntuali e necessari per considerare il credito oggetto di ricorso monitorio ricompreso all'interno della cessione, con la quale venivano ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche
Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori siano stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale Rischi della Banca d'Italia n. 139/1991”.
Le predette indicazioni consentono di ricondurre con certezza il credito oggetto di ricorso monitorio tra quelli compresi nell'operazione di cessione in blocco, in quanto tale credito: - trae origine dal contratto di finanziamento fondiario di cui al rogito Notaio del Persona_2
giorno 1.06.2005 rep. n. 10355 e racc. n. 1334; - è stato oggetto di messa in mora con risoluzione contrattuale inoltrata in data 21.01.2012; - è stato classificato a sofferenza come risultante dal riepilogo dati Centrale rischi BankIt dal 10/12 al 10/13.
Va peraltro evidenziato come le parti opponenti in primo grado non abbiano in alcun modo contestato che il credito oggetto di causa fosse stato classificato a sofferenza né che fosse stato segnalato alla Centrale Rischi.
7. L'accoglimento del primo motivo di appello principale, comportando l'accertamento della legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, impone alla Corte di procedere, nei soli limiti che saranno di seguito precisati, all'esame dei motivi di opposizione mossi in primo grado avverso il decreto ingiuntivo.
7.1. E' vero che nella specie gli appellati si sono limitati a chiedere, anche in sede di precisazione delle conclusioni, il solo rigetto dell'appello proposto dalla controparte e la conferma della sentenza gravata, senza riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni sollevate in primo grado.
E' altrettanto vero che la Suprema Corte ha chiarito che, anche se la parte concretamente vittoriosa nel merito non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare domande o eccezioni non esaminate dal giudice perché ritenute assorbite, essa è, tuttavia, tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. e formandosi giudicato implicito (Cass. n. 12490/2007; Cass. 413/2006).
Va tuttavia rilevato che detti principi trovano applicazione unicamente alle questioni rilevabili ad istanza di parte, non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ex art. 345, comma 2°, c.p.c. quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni esame, anche officioso (Cass. 9844/2022).
Occorre pertanto procedere all'esame dei motivi di opposizione proposti in primo grado che involgono questioni che, afferendo alla nullità dei titoli sui quali l'opposta (odierna appellante) ha basato la propria pretesa creditoria, sono rilevabili d'ufficio.
Si tratta dei motivi con i quali gli opponenti in primo grado hanno denunciato: 1) la nullità delle clausole contrattuali del mutuo ipotecario oggetto di causa, per indeterminatezza ed indeterminabilità ex artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. anche in relazione al riferimento all'Euribor;
2) la nullità della clausola di determinazione dell'interesse con riferimento all'Euribor a fronte dell'accertata manipolazione dello stesso nel periodo 2005/2008; 3) la violazione del divieto di anatocismo;
4) l'usurarietà del rapporto;
5) la vessatorietà delle clausole determinative degli interessi e la loro mancata specifica approvazione in forma scritta;
6) la liberazione dal vincolo fideiussorio ex art. 1956 c.c.; 7) la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antistrust.
7.2 Ciò premesso va subito esclusa la ravvisabilità di ipotesi di nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi ed alle altre condizioni economiche.
Va al riguardo rilevato che il tasso di interesse indicato risulta agganciato a criteri determinati e/o determinabili che si basano sull'Euribor.
Nella specie invero si verte in ipotesi di mutuo a tasso variabile il cui piano di ammortamento prevede una rata variabile in ragione della modifica, in corso di rapporto, del tasso di interesse agganciato alle oscillazioni dell'Euribor.
Il contratto prevede inoltre espressamente gli elementi di computo di tasso di interesse, e non può certamente sostenersi che nella specie manchi un accordo sullo specifico oggetto del mutuo, posto che la mutuataria ha espresso il proprio consenso alle modalità di calcolo del tasso di interesse variabile ed alle altre condizioni economiche del rapporto.
Per il resto, dando continuità ad un indirizzo interpretativo ormai consolidato (da ultimo richiamato dall'ordinanza interlocutoria n. 19900/24, va rilevato che l'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., atteso che detti casi le parti si limitano a richiamare, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore.
7.3. Quanto al profilo riguardante la dedotta manipolazione dell'Euribor, questo Collegio ha già avuto modo, in attesa dell'intervento risolutore delle Sezioni Unite, di aderire alla prevalente (e maggioritaria) opzione interpretativa (da ultimo espressa da Cass.
12007/2024) secondo cui nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione
Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'impresa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa;
tuttavia le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del suo oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice, occorrendo però a tal fine che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù di condotte illecite di terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata la violazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo principi generali dell'ordinamento (Cass. 12007/2024)
Nel caso di specie alcuna prova è stata fornita al riguardo, costituendo la richiamata intesa illecita solo un punto di partenza, occorrendo poi che la parte che se ne assuma danneggiata fornisca gli ulteriori elementi probatori sopra descritti, necessari per qualificare appunto inefficace, per tutto il periodo in cui ha prodotto conseguenze l'intesa illecita, la clausola negoziale contenente il riferimento al parametro esterno alterato (sul punto sempre Cass.
12007/2024).
7.4. Quanto alla denunciata della violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in ragione della previsione della corresponsione di interessi di mora su rate scadute e non pagate, già comprensive di interessi corrispettivi, è appena il caso di rilevare si tratta di una ipotesi di anatocismo espressamente legittimata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000.
7.5. Neanche è ravvisabile nella specie la denunciata usura del rapporto, dovendo considerarsi che, anche a voler tenere conto del TAEG nella misura rideterminata dagli opponenti (5,79%), lo stesso non risulterebbe comunque superiore al tasso soglia previsto al momento della stipula del contratto per la categoria mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile, pari non al 3,86% come sostenuto dagli opponenti (atteso che 3,86 indica il TEGM) ma al 5,79%, dovendo peraltro considerarsi che l'indice che viene in considerazione ai fini della verifica dell'usura è il TEG (TAEG – tasse e imposte) e non il TAEG.
7.6. Quanto all'asserita natura vessatoria e conseguente nullità, per difetto di specifica approvazione scritta, delle clausole relative alla determinazione degli interessi, va chiarito che dette clausole non presentano natura vessatoria, e che, ad ogni buon conto, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. 15253/2020), le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.
7.7. Con riferimento specifico alla dedotta nullità delle garanzie prestate dai fideiussori per violazione dell'art. 1956 c.c., si premette che nel caso in esame non si verte non ipotesi di garanzia prestata per un'obbligazione futura, atteso la garanzia è stata prestata con specifico riferimento al contratto di mutuo ipotecario e nell'ambito di quello stesso contratto, attraverso la partecipazione all'atto dei fideiussori che lo hanno personalmente sottoscritto. Va ad ogni buon conto rilevato che il fideiussore opponente si è limitato a fare generico riferimento all'art. 1956 c.c. senza allegare in modo specifico i mutamenti intervenuti tra la prestazione della garanzia e la concessione di credito (che nella specie peraltro risulta essere stata contestuale).
7.8 Va infine disattesa l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate nell'ambito del contratto di mutuo oggetto di causa, ad esso esclusivamente riferite, sollevata in primo grado con riferimento alla conformità del loro contenuto allo schema ABI.
Va al riguardo in primo luogo rilevato che il contratto in questione a non è riconducibile allo schema contrattuale predisposto dall'ABI a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/90.
Ove si volesse aderire dalla tesi degli appellanti secondo cui la nullità dovuta allo schema
ABI colpirebbe anche le fideiussioni specifiche, va poi evidenziato che, secondo quanto recentemente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 41994/2021, la nullità per violazione della legge antitrust delle clausole di cui al modello delle fideiussioni omnibus elaborato dall'ABI nell'ormai lontano 2002, va a colpire unicamente la clausola in contrasto con detta normativa e non l'intero contratto, mentre sussistono le condizioni per la declaratoria di nullità totale del contratto allorquando è fornita la dimostrazione (nella specie carente) che senza l'inserimento della clausola viziata nel testo dell'accordo l'istituto di credito non avrebbe provveduto alla sottoscrizione.
In difetto di desumibilità dal contratto o (comunque) di prova (il cui onere incombeva sui medesimo garante eccipiente e non sulla banca convenuta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30-
03-2022, n.10237 in parte motiva)) che la parte affetta da nullità sia stata essenziale per i contraenti (che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità), del tutto destituito di fondamento si rivela l'assunto secondo cui l'invalidità investirebbe l'intero contratto di fideiussione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia obbligo del garante nei confronti della Banca.
Va ulteriormente osservato, quanto alle clausole di sopravvivenza e reviviscenza, che manca la dimostrazione ed allegazione della loro concreta applicazione, peraltro da escludersi alla luce di quanto sopra detto in ordine alla non ravvisabilità di ipotesi di invalidità delle clausole del rapporto principale e della natura indebita degli addebiti operati dalla
Banca a carico della debitrice principale, sicché difetta l'interesse alla pronuncia della nullità delle predette clausole. Analogo discorso va operato con riferimento alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. atteso che (secondo quanto evincibile dall'esame dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) non risulta che il fideiussore abbia eccepito con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., sicché la declaratoria di invalidità di detta previsione non servirebbe ad ovviare alla decadenza ormai maturata a carico dei fideiussori in ordine alla formulazione dell'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c.
In altre parole il fideiussore non potrebbe essere rimesso in termini per la proposizione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per il solo fatto della declaratoria con la presente sentenza della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957
c.c., atteso che l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. costituisce eccezione in senso stretto.
7.9. Per tutto quanto sopra detto, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori.
7.10 Ciò detto si rileva tuttavia che, in linea con l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte espresso nella pronuncia n. 20868/2017 (secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di promo grado da parte del giudice d'appello, anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso, non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto non può costituire titolo per iniziare o proseguire
l'esecuzione forzata”), nella specie all'accoglimento dell'appello non consegue la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo ma la pronuncia di condanna degli opponenti al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, degli accessori e delle spese di procedura.
8. Il secondo motivo di gravame, afferente alla statuizione riguardante le spese, deve ritenersi assorbito.
8.1. Invero Il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. 11423/2016)
9. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 (con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, con decurtazione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione istruzione per il primo grado di giudizio, stante la modesta attività istruttoria svolta, ed esclusione della medesima voce per il presente grado, stante il mancato svolgimento in appello di attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza
1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 420/2020 del Tribunale di Lanciano, proposta in primo grado ingiunti Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_1
e per l'effetto li CONDANNA, in solido tra loro e con gli altri soggetti ingiunti
[...] non opponenti, al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di € 90.996,80, oltre agli interessi come da domanda monitoria, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 2.135,00 per onorario, € 406,50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge.
2) CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 12.378,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi
€ 11.129,50, di cui € 1.138,50 per esborsi ed € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 18.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1208/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 4.02.2025, vertente
TRA
e per essa qui rappresentata Parte_1 Parte_2
da in persona del procuratore speciale dott. Parte_3 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Maria Tenaglia del Foro di Chieti, ed Pt_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orsogna (CH), in forza di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara,
[...]
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 397/2023 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il 02.11.2023 – Bancari
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, in riforma della sentenza definitiva impugnata n. 397/2023 del Tribunale di Lanciano depositata in data 02/11/2023, così pronunciarsi:
I) Nel merito accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva della per il primo motivo di gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza Parte_1
gravata n. 397/2023 del Tribunale di Lanciano, con ogni conseguente statuizione
e conferma del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lanciano n. 420/2020 D.I.;
II) In via subordinata, accertata la non fondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo, per l'effetto, rigettare la stessa con conferma del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Lanciano n. 420/2020 D.I., in uno alla condanna al pagamento delle maggiori somme per gli interessi maturati e maturandi nella misura indicata nel d.i.;
III) in ulteriormente gradata, accertare l'eventuale diverso importo dovuto rispetto a quello ingiunto e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma che risulterà dall'istruttoria in ragione delle condizioni espressamente pattuite ed allegate dalla convenuta;
CP_2
IV) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare:
- nel merito:
- rigettare i motivi di impugnazione dell'appellante in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando la decisione del Giudice di prime cure;
- rigettare le domande formulate dall'appellante nelle conclusioni rassegnate dell'atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. 84/2021 –promosso dalla società
quale debitrice principale, e da Controparte_1 [...]
, quale fideiussore, con atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
420/2020 (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido con gli altri fideiussori e Parte_5
dell'importo di € 90.996,80, oltre interessi moratori e spese di procedura, determinato dal Parte_6 mancato rimborso delle rate del finanziamento fondiario del 01/06/2005 di originari € 150.000,00, erogato a beneficio della società da loro garantita) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la creditrice contestando l'opposizione- il Tribunale di Lanciano così statuiva: “- accoglie l'opposizione proposta da in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., nonché da e, per Controparte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 420/2020; - condanna la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale Parte_1
mandataria, la in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., come rappresentata, in questo giudizio, da al Parte_3
pagamento in favore degli opponenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi 7.052,00 euro per compensi, oltre esborsi per 406,50 euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che il mutuo ipotecario oggetto di causa era stato concesso alla società debitrice, con le sopracitate garanzie, dalla
[...]
successivamente incorporata nella Controparte_3 Controparte_4
poi divenuta la quale, in data 24 ottobre 2018,
[...] Controparte_5
aveva ceduto crediti in sofferenza individuabili in blocco, ex legge n. 130 del 1999, alla
[...]
di cui all'avviso pubblicato nella G.U. n.128 del 3 novembre 2018, tra cui quello Parte_1
vantato nei confronti della società . CP_1
1.2. Rappresentava che avverso il decreto ingiuntivo n. 420/2020 avevano proposto impugnazione la società ingiunta ed il fideiussore , Controparte_1
articolando diverse censure concernenti il contratto di mutuo in discorso, tuttavia precedute dalla preliminare contestazione della legittimazione attiva in capo alla Pt_1 Parte_1
Aggiungeva che la si era costituita ed aveva resistito all'opposizione. Parte_1
1.3. Ciò detto il primo giudice, ricordati i principi generali che regolano la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, rilevava la carenza di prova della titolarità del credito azionato ed il conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria ricorrente, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spiegava che l'onere probatorio non poteva considerarsi soddisfatto da parte della
[...] attraverso la mera produzione della G.U. recante la pubblicazione dell'avviso di Parte_1 cessione dei crediti (contenente informazioni solo orientative ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti), assumendo l'inclusione nella cessione di quello rivendicato contro la
, senza fornire ulteriori informazioni ai fini della individuazione della posizione CP_1 ceduta, né provare la classificazione a sofferenza del credito e la segnalazione alla Centrale
Rischi.
Rilevava peraltro, richiamando pronunce di questa Corte, che il rinvio al sito internet al fine della verifica dell'inclusione del credito nella cessione in blocco era inidoneo al fine di sopperire al difetto di prova di inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, atteso che il testo dell'avviso deve essere munito del requisito dell'autosufficienza ai fini dell'individuazione dei crediti ceduti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria opposta, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di due motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) erronea e/p falsa applicazione degli artt. 1260, 1262,
1264, 2729 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 182 c.p.c. in punto di errata valutazione delle prove fornite dalla per l'accertamento della legittimazione attiva della Parte_7 stessa;
2) Erronea e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si sono costituiti gli originari opponenti eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., contestandone inoltre la fondatezza nel merito, con richiesta di conferma della pronunzia di primo grado e con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 21.05.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 4.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare le comparse conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) nonché l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello è meritevole di accoglimento.
6. Va subito esaminato il primo motivo di gravame, il quale si rivela fondato per le ragioni che appresso di diranno.
6.1. Con tale motivo l'appellante evidenzia in primo luogo che la pubblicazione della cessione nella G.U. ex art. 4 L. 130/1999 esonera dalla notificazione ai debitori ceduti, i quali sono regolarmente venuti a conoscenza della cessione con la notifica del decreto ingiuntivo, atto idoneo allo scopo.
Specifica che il contenuto della cessione riportato nella G.U. n. 128 del 03.11.2018 contiene tutti gli elementi necessari per considerare il credito contestato ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, trattandosi di credito ipotecario, sorto nel periodo compreso tra il 1° aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, classificato a sofferenza, come da raccomandata di messa in mora e riepilogo dati Centrale rischi allegati in atti.
Produce, in questa sede, ad ulteriore sostegno del gravame, una dichiarazione della cedente del 17.11.2023 con firma autenticata del Notaio e Controparte_5 Persona_1
l'atto di cessione dei crediti del 24.10.2018, documenti dai quali è incontrovertibile desumere l'inclusione tra i rapporti ceduti di quello oggetto di causa.
Evidenzia che tali produzioni, in quanto finalizzate a sanare un vizio relativo alla titolarità attiva del rapporto controverso, risultano escluse dalle preclusioni ex art. 345 c.p.c., dando prova della legittimazione attiva della Parte_1
6.2. La Corte, preliminarmente rilevata l'inammissibilità delle produzioni documentali operate solo in questa sede dall'appellante, osserva ad ogni modo come la titolarità del credito in capo alla ricorrente in ingiunzione (poi parte opposta nel successivo giudizio di opposizione) e la conseguente legittimazione attiva di essa possano ritenersi provate già alla luce delle emergenze processuali del primo grado di giudizio.
6.3. La Suprema Corte, negli ultimi approdi (Cass. n. 3405/2024; Cass. n. 17944/2023), ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione (com'è nel caso di specie) e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
6.4. Nel caso di specie, come evincibile dalla disamina dell'atto di opposizione in primo grado, non è stata contestata la circostanza dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, in relazione alla quale si è poi provveduto alla pubblicazione dell'avviso sulla G.U., ma è stata contestata l'inclusione tra i crediti ceduti di quello oggetto di causa.
Invero gli opponenti hanno dedotto il difetto di prova della titolarità del credito azionato sostenendo l'insufficienza, ai fini della prova di detta titolarità, del riferimento al solo avviso di pubblicazione della cessione eseguito a norma dell'art. 58 T.U.B. sulla Gazzetta Ufficiale, avendo la Suprema Corte affermato che affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, è necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti. 6.5. Ciò chiarito, si rileva che dall'esame dell'avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale si evince in primo luogo che le informazioni fornite nel predetto avviso hanno carattere tutt'altro che orientativo (e ciò a differenza dei casi esaminati nelle pronunce di questa Corte richiamate dal primo giudice e dagli appellati, ove nell'avviso era specificato che le informazioni erano “orientative”).
Invero l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3.11.2018 contiene i riferimenti puntuali e necessari per considerare il credito oggetto di ricorso monitorio ricompreso all'interno della cessione, con la quale venivano ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche
Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori siano stati classificati a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in Centrale Rischi della Banca d'Italia n. 139/1991”.
Le predette indicazioni consentono di ricondurre con certezza il credito oggetto di ricorso monitorio tra quelli compresi nell'operazione di cessione in blocco, in quanto tale credito: - trae origine dal contratto di finanziamento fondiario di cui al rogito Notaio del Persona_2
giorno 1.06.2005 rep. n. 10355 e racc. n. 1334; - è stato oggetto di messa in mora con risoluzione contrattuale inoltrata in data 21.01.2012; - è stato classificato a sofferenza come risultante dal riepilogo dati Centrale rischi BankIt dal 10/12 al 10/13.
Va peraltro evidenziato come le parti opponenti in primo grado non abbiano in alcun modo contestato che il credito oggetto di causa fosse stato classificato a sofferenza né che fosse stato segnalato alla Centrale Rischi.
7. L'accoglimento del primo motivo di appello principale, comportando l'accertamento della legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, impone alla Corte di procedere, nei soli limiti che saranno di seguito precisati, all'esame dei motivi di opposizione mossi in primo grado avverso il decreto ingiuntivo.
7.1. E' vero che nella specie gli appellati si sono limitati a chiedere, anche in sede di precisazione delle conclusioni, il solo rigetto dell'appello proposto dalla controparte e la conferma della sentenza gravata, senza riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni sollevate in primo grado.
E' altrettanto vero che la Suprema Corte ha chiarito che, anche se la parte concretamente vittoriosa nel merito non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare domande o eccezioni non esaminate dal giudice perché ritenute assorbite, essa è, tuttavia, tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c. e formandosi giudicato implicito (Cass. n. 12490/2007; Cass. 413/2006).
Va tuttavia rilevato che detti principi trovano applicazione unicamente alle questioni rilevabili ad istanza di parte, non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ex art. 345, comma 2°, c.p.c. quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni esame, anche officioso (Cass. 9844/2022).
Occorre pertanto procedere all'esame dei motivi di opposizione proposti in primo grado che involgono questioni che, afferendo alla nullità dei titoli sui quali l'opposta (odierna appellante) ha basato la propria pretesa creditoria, sono rilevabili d'ufficio.
Si tratta dei motivi con i quali gli opponenti in primo grado hanno denunciato: 1) la nullità delle clausole contrattuali del mutuo ipotecario oggetto di causa, per indeterminatezza ed indeterminabilità ex artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. anche in relazione al riferimento all'Euribor;
2) la nullità della clausola di determinazione dell'interesse con riferimento all'Euribor a fronte dell'accertata manipolazione dello stesso nel periodo 2005/2008; 3) la violazione del divieto di anatocismo;
4) l'usurarietà del rapporto;
5) la vessatorietà delle clausole determinative degli interessi e la loro mancata specifica approvazione in forma scritta;
6) la liberazione dal vincolo fideiussorio ex art. 1956 c.c.; 7) la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antistrust.
7.2 Ciò premesso va subito esclusa la ravvisabilità di ipotesi di nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi ed alle altre condizioni economiche.
Va al riguardo rilevato che il tasso di interesse indicato risulta agganciato a criteri determinati e/o determinabili che si basano sull'Euribor.
Nella specie invero si verte in ipotesi di mutuo a tasso variabile il cui piano di ammortamento prevede una rata variabile in ragione della modifica, in corso di rapporto, del tasso di interesse agganciato alle oscillazioni dell'Euribor.
Il contratto prevede inoltre espressamente gli elementi di computo di tasso di interesse, e non può certamente sostenersi che nella specie manchi un accordo sullo specifico oggetto del mutuo, posto che la mutuataria ha espresso il proprio consenso alle modalità di calcolo del tasso di interesse variabile ed alle altre condizioni economiche del rapporto.
Per il resto, dando continuità ad un indirizzo interpretativo ormai consolidato (da ultimo richiamato dall'ordinanza interlocutoria n. 19900/24, va rilevato che l'indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., atteso che detti casi le parti si limitano a richiamare, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore.
7.3. Quanto al profilo riguardante la dedotta manipolazione dell'Euribor, questo Collegio ha già avuto modo, in attesa dell'intervento risolutore delle Sezioni Unite, di aderire alla prevalente (e maggioritaria) opzione interpretativa (da ultimo espressa da Cass.
12007/2024) secondo cui nel caso di contratti di mutuo contenenti clausole che, per determinare la misura del tasso di interesse, facciano riferimento all'Euribor, stipulati con istituti estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali censurate dalla Commissione
Europea, deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'impresa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa;
tuttavia le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del suo oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice, occorrendo però a tal fine che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù di condotte illecite di terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata la violazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo principi generali dell'ordinamento (Cass. 12007/2024)
Nel caso di specie alcuna prova è stata fornita al riguardo, costituendo la richiamata intesa illecita solo un punto di partenza, occorrendo poi che la parte che se ne assuma danneggiata fornisca gli ulteriori elementi probatori sopra descritti, necessari per qualificare appunto inefficace, per tutto il periodo in cui ha prodotto conseguenze l'intesa illecita, la clausola negoziale contenente il riferimento al parametro esterno alterato (sul punto sempre Cass.
12007/2024).
7.4. Quanto alla denunciata della violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in ragione della previsione della corresponsione di interessi di mora su rate scadute e non pagate, già comprensive di interessi corrispettivi, è appena il caso di rilevare si tratta di una ipotesi di anatocismo espressamente legittimata dall'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000.
7.5. Neanche è ravvisabile nella specie la denunciata usura del rapporto, dovendo considerarsi che, anche a voler tenere conto del TAEG nella misura rideterminata dagli opponenti (5,79%), lo stesso non risulterebbe comunque superiore al tasso soglia previsto al momento della stipula del contratto per la categoria mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile, pari non al 3,86% come sostenuto dagli opponenti (atteso che 3,86 indica il TEGM) ma al 5,79%, dovendo peraltro considerarsi che l'indice che viene in considerazione ai fini della verifica dell'usura è il TEG (TAEG – tasse e imposte) e non il TAEG.
7.6. Quanto all'asserita natura vessatoria e conseguente nullità, per difetto di specifica approvazione scritta, delle clausole relative alla determinazione degli interessi, va chiarito che dette clausole non presentano natura vessatoria, e che, ad ogni buon conto, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. 15253/2020), le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.
7.7. Con riferimento specifico alla dedotta nullità delle garanzie prestate dai fideiussori per violazione dell'art. 1956 c.c., si premette che nel caso in esame non si verte non ipotesi di garanzia prestata per un'obbligazione futura, atteso la garanzia è stata prestata con specifico riferimento al contratto di mutuo ipotecario e nell'ambito di quello stesso contratto, attraverso la partecipazione all'atto dei fideiussori che lo hanno personalmente sottoscritto. Va ad ogni buon conto rilevato che il fideiussore opponente si è limitato a fare generico riferimento all'art. 1956 c.c. senza allegare in modo specifico i mutamenti intervenuti tra la prestazione della garanzia e la concessione di credito (che nella specie peraltro risulta essere stata contestuale).
7.8 Va infine disattesa l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate nell'ambito del contratto di mutuo oggetto di causa, ad esso esclusivamente riferite, sollevata in primo grado con riferimento alla conformità del loro contenuto allo schema ABI.
Va al riguardo in primo luogo rilevato che il contratto in questione a non è riconducibile allo schema contrattuale predisposto dall'ABI a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/90.
Ove si volesse aderire dalla tesi degli appellanti secondo cui la nullità dovuta allo schema
ABI colpirebbe anche le fideiussioni specifiche, va poi evidenziato che, secondo quanto recentemente chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 41994/2021, la nullità per violazione della legge antitrust delle clausole di cui al modello delle fideiussioni omnibus elaborato dall'ABI nell'ormai lontano 2002, va a colpire unicamente la clausola in contrasto con detta normativa e non l'intero contratto, mentre sussistono le condizioni per la declaratoria di nullità totale del contratto allorquando è fornita la dimostrazione (nella specie carente) che senza l'inserimento della clausola viziata nel testo dell'accordo l'istituto di credito non avrebbe provveduto alla sottoscrizione.
In difetto di desumibilità dal contratto o (comunque) di prova (il cui onere incombeva sui medesimo garante eccipiente e non sulla banca convenuta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30-
03-2022, n.10237 in parte motiva)) che la parte affetta da nullità sia stata essenziale per i contraenti (che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità), del tutto destituito di fondamento si rivela l'assunto secondo cui l'invalidità investirebbe l'intero contratto di fideiussione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia obbligo del garante nei confronti della Banca.
Va ulteriormente osservato, quanto alle clausole di sopravvivenza e reviviscenza, che manca la dimostrazione ed allegazione della loro concreta applicazione, peraltro da escludersi alla luce di quanto sopra detto in ordine alla non ravvisabilità di ipotesi di invalidità delle clausole del rapporto principale e della natura indebita degli addebiti operati dalla
Banca a carico della debitrice principale, sicché difetta l'interesse alla pronuncia della nullità delle predette clausole. Analogo discorso va operato con riferimento alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. atteso che (secondo quanto evincibile dall'esame dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) non risulta che il fideiussore abbia eccepito con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., sicché la declaratoria di invalidità di detta previsione non servirebbe ad ovviare alla decadenza ormai maturata a carico dei fideiussori in ordine alla formulazione dell'eccezione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c.
In altre parole il fideiussore non potrebbe essere rimesso in termini per la proposizione dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. per il solo fatto della declaratoria con la presente sentenza della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957
c.c., atteso che l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. costituisce eccezione in senso stretto.
7.9. Per tutto quanto sopra detto, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori.
7.10 Ciò detto si rileva tuttavia che, in linea con l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte espresso nella pronuncia n. 20868/2017 (secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di promo grado da parte del giudice d'appello, anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso, non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto non può costituire titolo per iniziare o proseguire
l'esecuzione forzata”), nella specie all'accoglimento dell'appello non consegue la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo ma la pronuncia di condanna degli opponenti al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, degli accessori e delle spese di procedura.
8. Il secondo motivo di gravame, afferente alla statuizione riguardante le spese, deve ritenersi assorbito.
8.1. Invero Il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. 11423/2016)
9. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 (con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, con decurtazione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione istruzione per il primo grado di giudizio, stante la modesta attività istruttoria svolta, ed esclusione della medesima voce per il presente grado, stante il mancato svolgimento in appello di attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza
1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 420/2020 del Tribunale di Lanciano, proposta in primo grado ingiunti Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_1
e per l'effetto li CONDANNA, in solido tra loro e con gli altri soggetti ingiunti
[...] non opponenti, al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di € 90.996,80, oltre agli interessi come da domanda monitoria, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 2.135,00 per onorario, € 406,50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge.
2) CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 12.378,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi
€ 11.129,50, di cui € 1.138,50 per esborsi ed € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 18.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi