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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2023
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2374/2023
tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 20/05/2025 ad ore 12.50 innanzi al Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, collegata da remoto mediante l'applicativo Teams, sono comparsi:
l'avv. MARANTA DANIELA per la;
Parte_1
l'avv. MORGANTINI LARA per la Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità delle procuratrici delle parti presenti le quali, collegate da remoto, dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 8 L'avv. Maranta si riporta agli scritti depositati in atti e conclude come nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
L'avv. Morgantini si riporta agli atti depositati e conclude come nelle note conclusive depositate in data 23.04.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare esonerando le parti da un ulteriore collegamento da remoto per la lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Successivamente alle ore 15.05 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata in PCT.
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA Parte_1 P.IVA_1
MARANTA e dall'avv. LUCIA NOCERINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Roma 168 – PEC: certificata e Email_1 Email_2
ATTRICE in OPPOSIZIONE contro
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. MORGANTINI LARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Montepulciano (SI) Via di Gracciano nel Corso 99
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: “IN RITO:
1) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante il difetto di competenza territoriale ravvisato in capo al Tribunale di Siena, che ne ha curato l'emissione, in favore del Tribunale di Milano, quale foro del debitore.
NEL MERITO:
1) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nullo, invalido ed inefficace, inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto, sfornito di valido e sufficiente supporto probatorio, in violazione dell'art. 633 e 2697 c.c.,
pagina 3 di 8 inesistenza ed infondatezza della pretesa creditoria, del rapporto ad essa sotteso, delle presunte prestazioni eseguite in suo favore dall'opposta;
2) per lo effetto, sempre nel merito, accertare e dichiarare che la società nulla deve Parte_1
a nessuna ragione e/o titolo all'opposta, per tutte le causali di cui in narrativa;
3) in tutti i casi, condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Per la convenuta opposta: “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare
- respingere, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'eccezione di incompetenza del Giudice adito perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
nel merito
- respingere l'opposizione proposta dalla perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 719/2023 emesso dal Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare a favore della la complessiva somma di € 42.674,10 oltre interessi ex art. 4 e Controparte_1
5 del Dlgs 231/2002 e spese della procedura monitoria.
Eccepiva, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, quale foro del debitore, ritenendo non applicabile il foro del domicilio del creditore trattandosi di obbligazioni prive del requisito della liquidità in difetto di un contratto sottoscritto dalle parti;
nel merito sosteneva la carenza di prova scritta per l'emissione del decreto nonché di un valido rapporto contrattuale oltre all'inesigibilità e illiquidità del credito stante la mancanza di un accordo sul prezzo.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale Controparte_1
precisava che il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento costituiva il corrispettivo per lavori eseguiti in favore dell'opponente presso lo stabilimento balneare Ostras Beach di pagina 4 di 8 Marina di Pietrasanta (LU) e consistenti nella fornitura e messa a dimora di piante, nell'installazione di un impianto di irrigazione, in lavori di asportazione di piante, di ripristino dell'impianto di irrigazione e di manutenzione del giardino. Rappresentava che il rapporto contrattuale si era perfezionato mediante l'accettazione dei preventivi del
30/3/2022, del 10/5/2022 e del 30/5/2022 ed anche con comportamenti concludenti di manifestazione tacita della volontà negoziale;
che a seguito dell'esecuzione dei predetti lavori erano state emesse le seguenti fatture: n. 80 /2022 di € 17.598,68, n.142/2022 di € 81.873,66,
n.205/2022 di € 39.189,36, n.677/2023 di € 2.379,00 e n.209/2023 di € 19.232,08 parzialmente pagate mediante la corresponsione di acconto per complessivi €.117.598,68 e un residuo credito di € 42.674,10 di cui al decreto ingiuntivo.
Sosteneva quindi la competenza del Tribunale di Siena in virtù dei criteri concorrenti in materia di obbligazioni dagli artt. 19 e 20 c.p.c. evidenziando trattarsi di credito liquido ed esigibile nonchè la sussistenza della prova scritta richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo;
assumeva che le prestazioni e forniture di cui chiedeva il pagamento erano state tutte integralmente eseguite in virtù di un contratto di appalto concluso mediante l'accettazione dei preventivi e con comportamenti concludenti.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, tenuta mediante collegamento audiovisivo, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. Depositate le memorie la causa, istruita mediante produzioni documentali e l'assunzione delle prove testimoniali richieste dall'opposta sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, veniva rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******************
In via preliminare va dichiarata la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale atteso che, a seguito della riforma dell'art. 38 c.p.c., avvenuta con L. n. 69/2009, “L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”. Nella fattispecie in esame l'eccezione, seppur sollevata con l'atto di citazione in opposizione, e pertanto nel primo atto utile, è priva dell'indicazione del giudice ritenuto competente, individuato nel Tribunale di Milano solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Conseguentemente il mancato rispetto del termine perentorio e decadenziale di legge, non solo nella proposizione dell'eccezione ma anche nell'indicazione del giudice pagina 5 di 8 ritenuto competente stante la previsione contenuta nella seconda parte de primo comma dell'art. 38 c.p.c., comporta la totale inammissibilità dell'eccezione ed il conseguente radicamento della causa dinanzi al Giudice adito, senza possibilità alcuna di differente spostamento di competenza territoriale.
Ad abundantiam, si osserva come l'eccezione anche a prescindere dalla tardività, risulti anche infondata alla stregua del principio affermato in subiecta materia dalle SSUU della Corte di
Cassazione: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”.
Ebbene, nella fattispecie concreta, la fonte delle obbligazioni di cui col presente giudizio si chiede il pagamento è rinvenibile nel contratto di appalto, stipulato mediante l'accettazione da parte della dei preventivi inviati dalla - ove sono Parte_1 Controparte_1 indicate, nella specie e nella quantità, le singole forniture di piante e prestazioni lavorative con i relativi prezzi unitari e complessivi - integrato per facta concludentia, stante la non necessarietà della forma scritta del contratto in questione, ad ulteriori lavorazioni di giardinaggio il cui corrispettivo appare di facile liquidazione in quanto determinabile in base alle tariffe indicate nel Bollettino della Regione Toscana.
Deve inoltre affermarsi l'idoneità probatoria, relativamente alla fase monitoria, della documentazione contabile allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, costituita dalle fatture corredate dall'estratto autentico notarile.
La giurisprudenza consolidata ha infatti stabilito che la fattura, pur essendo un documento di formazione unilaterale, costituisce una prova scritta idonea ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione di un decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha univocamente affermato che «La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa» (ex multis sent. n. 26048/2024, sent. n. 1140/2021).
Quanto alla presente fase del procedimento a cognizione piena, questo Tribunale ritiene che, alla stregua delle emergenze istruttorie, documentali e testimoniali, la CP_1
(convenuta in senso formale ma attrice sostanziale) abbia fornito provato adeguata dei fatti costituitivi della propria domanda mentre l'opponente (attrice formale ma convenuta pagina 6 di 8 sostanziale) non sia riuscita a provare fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa di controparte.
Ed invero i testi escussi all'udienza del 26 novembre 2024, hanno confermato l'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni di cui col presente giudizio si chiede il pagamento. La teste
, che ha lavorato come dipendente della dal 2020 fino al Testimone_1 Controparte_1
marzo 2024 con mansioni di tecnico paesaggistico, presa visione della documentazione contabile versata in atti e, segnatamente, fatture, documenti di trasporto e schede contabili, ha dichiarato: “Confermo che tutte le lavorazioni/forniture indicate nei documenti sono state eseguite dalla ”, precisando altresì di essersi più volte recata in cantiere di persona Controparte_1
per seguire i lavori.
Anche i due giovani dipendenti della società opposta, e Controparte_2 [...]
, hanno confermato le forniture prestazioni per cui è causa;
in particolare il Per_1
secondo ha affermato di essersi occupato personalmente dei lavori nel cantiere dello stabilimento di e che “le piante, il materiale e le lavorazioni eseguite sono Parte_2 quelle di cui ai documenti che mi si mostrano”.
Non vi sono motivi per dubitare della veridicità del contenuto delle predette deposizioni testimoniali in quanto univoche, prive di contraddizioni e in assenza di motivi, neppure addotti, sull'eventuale inattendibilità dei testi.
Anche le riproduzioni fotografiche dello stabilimento balneare di Pietrasanta, allegate alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta, attestano le varie fasi lavorative del cantiere che da un luogo brullo e privo totalmente di vegetazione si è trasformato in un lussureggiante giardino. Non vi sono contestazioni sulla congruità dei prezzi applicati, conformi a quelli del prezziario della per concentrarsi la difesa Parte_3
dell'opponente sull'allegazione della mancanza di un valido rapporto contrattuale sotteso al credito ingiunto, contestazione superata alla stregua delle risultanze probatorie offerte dalla creditrice a dimostrazione delle proprie ragioni e a supporto della documentazione contabile allegata nella fase monitoria. Né può assumere efficacia dirimente la mera circostanza del mancato riscontro di un corrispondente debito nei documenti che di fatto presso lo stabilimento in . Parte_2
Sulla base di quanto testè motivato, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. pagina 7 di 8 Non si ravvisano motivi per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. nella regolamentazione delle spese di lite che, liquidate in dispositivo secondo i valori dello scaglione di competenza, da € 26.001 a € 52.000, per tutte le fasi del giudizio, in conformità alla nota spese depositata, vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 719/2023 del Tribunale di Siena;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per onorari, oltre e 15% per spese generali, CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
Siena, 20/05/2025
Il Giudice OP dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2374/2023
tra
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 20/05/2025 ad ore 12.50 innanzi al Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, collegata da remoto mediante l'applicativo Teams, sono comparsi:
l'avv. MARANTA DANIELA per la;
Parte_1
l'avv. MORGANTINI LARA per la Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità delle procuratrici delle parti presenti le quali, collegate da remoto, dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 8 L'avv. Maranta si riporta agli scritti depositati in atti e conclude come nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
L'avv. Morgantini si riporta agli atti depositati e conclude come nelle note conclusive depositate in data 23.04.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare esonerando le parti da un ulteriore collegamento da remoto per la lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Successivamente alle ore 15.05 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata in PCT.
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA Parte_1 P.IVA_1
MARANTA e dall'avv. LUCIA NOCERINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Roma 168 – PEC: certificata e Email_1 Email_2
ATTRICE in OPPOSIZIONE contro
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. MORGANTINI LARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Montepulciano (SI) Via di Gracciano nel Corso 99
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: “IN RITO:
1) Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante il difetto di competenza territoriale ravvisato in capo al Tribunale di Siena, che ne ha curato l'emissione, in favore del Tribunale di Milano, quale foro del debitore.
NEL MERITO:
1) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, e per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nullo, invalido ed inefficace, inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto, sfornito di valido e sufficiente supporto probatorio, in violazione dell'art. 633 e 2697 c.c.,
pagina 3 di 8 inesistenza ed infondatezza della pretesa creditoria, del rapporto ad essa sotteso, delle presunte prestazioni eseguite in suo favore dall'opposta;
2) per lo effetto, sempre nel merito, accertare e dichiarare che la società nulla deve Parte_1
a nessuna ragione e/o titolo all'opposta, per tutte le causali di cui in narrativa;
3) in tutti i casi, condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Per la convenuta opposta: “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare
- respingere, per tutti i motivi indicati in narrativa, l'eccezione di incompetenza del Giudice adito perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
nel merito
- respingere l'opposizione proposta dalla perché infondata in fatto ed in Parte_1 diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 719/2023 emesso dal Tribunale di Siena recante l'ingiunzione di pagare a favore della la complessiva somma di € 42.674,10 oltre interessi ex art. 4 e Controparte_1
5 del Dlgs 231/2002 e spese della procedura monitoria.
Eccepiva, in via preliminare, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, quale foro del debitore, ritenendo non applicabile il foro del domicilio del creditore trattandosi di obbligazioni prive del requisito della liquidità in difetto di un contratto sottoscritto dalle parti;
nel merito sosteneva la carenza di prova scritta per l'emissione del decreto nonché di un valido rapporto contrattuale oltre all'inesigibilità e illiquidità del credito stante la mancanza di un accordo sul prezzo.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale Controparte_1
precisava che il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento costituiva il corrispettivo per lavori eseguiti in favore dell'opponente presso lo stabilimento balneare Ostras Beach di pagina 4 di 8 Marina di Pietrasanta (LU) e consistenti nella fornitura e messa a dimora di piante, nell'installazione di un impianto di irrigazione, in lavori di asportazione di piante, di ripristino dell'impianto di irrigazione e di manutenzione del giardino. Rappresentava che il rapporto contrattuale si era perfezionato mediante l'accettazione dei preventivi del
30/3/2022, del 10/5/2022 e del 30/5/2022 ed anche con comportamenti concludenti di manifestazione tacita della volontà negoziale;
che a seguito dell'esecuzione dei predetti lavori erano state emesse le seguenti fatture: n. 80 /2022 di € 17.598,68, n.142/2022 di € 81.873,66,
n.205/2022 di € 39.189,36, n.677/2023 di € 2.379,00 e n.209/2023 di € 19.232,08 parzialmente pagate mediante la corresponsione di acconto per complessivi €.117.598,68 e un residuo credito di € 42.674,10 di cui al decreto ingiuntivo.
Sosteneva quindi la competenza del Tribunale di Siena in virtù dei criteri concorrenti in materia di obbligazioni dagli artt. 19 e 20 c.p.c. evidenziando trattarsi di credito liquido ed esigibile nonchè la sussistenza della prova scritta richiesta per l'emissione del decreto ingiuntivo;
assumeva che le prestazioni e forniture di cui chiedeva il pagamento erano state tutte integralmente eseguite in virtù di un contratto di appalto concluso mediante l'accettazione dei preventivi e con comportamenti concludenti.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione, tenuta mediante collegamento audiovisivo, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. Depositate le memorie la causa, istruita mediante produzioni documentali e l'assunzione delle prove testimoniali richieste dall'opposta sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, veniva rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******************
In via preliminare va dichiarata la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale atteso che, a seguito della riforma dell'art. 38 c.p.c., avvenuta con L. n. 69/2009, “L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”. Nella fattispecie in esame l'eccezione, seppur sollevata con l'atto di citazione in opposizione, e pertanto nel primo atto utile, è priva dell'indicazione del giudice ritenuto competente, individuato nel Tribunale di Milano solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. Conseguentemente il mancato rispetto del termine perentorio e decadenziale di legge, non solo nella proposizione dell'eccezione ma anche nell'indicazione del giudice pagina 5 di 8 ritenuto competente stante la previsione contenuta nella seconda parte de primo comma dell'art. 38 c.p.c., comporta la totale inammissibilità dell'eccezione ed il conseguente radicamento della causa dinanzi al Giudice adito, senza possibilità alcuna di differente spostamento di competenza territoriale.
Ad abundantiam, si osserva come l'eccezione anche a prescindere dalla tardività, risulti anche infondata alla stregua del principio affermato in subiecta materia dalle SSUU della Corte di
Cassazione: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”.
Ebbene, nella fattispecie concreta, la fonte delle obbligazioni di cui col presente giudizio si chiede il pagamento è rinvenibile nel contratto di appalto, stipulato mediante l'accettazione da parte della dei preventivi inviati dalla - ove sono Parte_1 Controparte_1 indicate, nella specie e nella quantità, le singole forniture di piante e prestazioni lavorative con i relativi prezzi unitari e complessivi - integrato per facta concludentia, stante la non necessarietà della forma scritta del contratto in questione, ad ulteriori lavorazioni di giardinaggio il cui corrispettivo appare di facile liquidazione in quanto determinabile in base alle tariffe indicate nel Bollettino della Regione Toscana.
Deve inoltre affermarsi l'idoneità probatoria, relativamente alla fase monitoria, della documentazione contabile allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, costituita dalle fatture corredate dall'estratto autentico notarile.
La giurisprudenza consolidata ha infatti stabilito che la fattura, pur essendo un documento di formazione unilaterale, costituisce una prova scritta idonea ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione di un decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha univocamente affermato che «La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa» (ex multis sent. n. 26048/2024, sent. n. 1140/2021).
Quanto alla presente fase del procedimento a cognizione piena, questo Tribunale ritiene che, alla stregua delle emergenze istruttorie, documentali e testimoniali, la CP_1
(convenuta in senso formale ma attrice sostanziale) abbia fornito provato adeguata dei fatti costituitivi della propria domanda mentre l'opponente (attrice formale ma convenuta pagina 6 di 8 sostanziale) non sia riuscita a provare fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa di controparte.
Ed invero i testi escussi all'udienza del 26 novembre 2024, hanno confermato l'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni di cui col presente giudizio si chiede il pagamento. La teste
, che ha lavorato come dipendente della dal 2020 fino al Testimone_1 Controparte_1
marzo 2024 con mansioni di tecnico paesaggistico, presa visione della documentazione contabile versata in atti e, segnatamente, fatture, documenti di trasporto e schede contabili, ha dichiarato: “Confermo che tutte le lavorazioni/forniture indicate nei documenti sono state eseguite dalla ”, precisando altresì di essersi più volte recata in cantiere di persona Controparte_1
per seguire i lavori.
Anche i due giovani dipendenti della società opposta, e Controparte_2 [...]
, hanno confermato le forniture prestazioni per cui è causa;
in particolare il Per_1
secondo ha affermato di essersi occupato personalmente dei lavori nel cantiere dello stabilimento di e che “le piante, il materiale e le lavorazioni eseguite sono Parte_2 quelle di cui ai documenti che mi si mostrano”.
Non vi sono motivi per dubitare della veridicità del contenuto delle predette deposizioni testimoniali in quanto univoche, prive di contraddizioni e in assenza di motivi, neppure addotti, sull'eventuale inattendibilità dei testi.
Anche le riproduzioni fotografiche dello stabilimento balneare di Pietrasanta, allegate alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta, attestano le varie fasi lavorative del cantiere che da un luogo brullo e privo totalmente di vegetazione si è trasformato in un lussureggiante giardino. Non vi sono contestazioni sulla congruità dei prezzi applicati, conformi a quelli del prezziario della per concentrarsi la difesa Parte_3
dell'opponente sull'allegazione della mancanza di un valido rapporto contrattuale sotteso al credito ingiunto, contestazione superata alla stregua delle risultanze probatorie offerte dalla creditrice a dimostrazione delle proprie ragioni e a supporto della documentazione contabile allegata nella fase monitoria. Né può assumere efficacia dirimente la mera circostanza del mancato riscontro di un corrispondente debito nei documenti che di fatto presso lo stabilimento in . Parte_2
Sulla base di quanto testè motivato, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. pagina 7 di 8 Non si ravvisano motivi per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. nella regolamentazione delle spese di lite che, liquidate in dispositivo secondo i valori dello scaglione di competenza, da € 26.001 a € 52.000, per tutte le fasi del giudizio, in conformità alla nota spese depositata, vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 719/2023 del Tribunale di Siena;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per onorari, oltre e 15% per spese generali, CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico.
Siena, 20/05/2025
Il Giudice OP dott. Carla Maglioni
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