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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8212/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Attilio Galati come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VOART n.33522831 con decorrenza da aprile 2003, ha concluso perché la suddetta pensione fosse ricalcolata rivalutando, ai sensi dell'art. 7 comma 12 del d.l. n. 463/1983, convertito con legge n. 638/1983, la contribuzione accreditata come bracciante agricolo e/o artigiano sino al 1984 sulla sua posizione previdenziale, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali, CP_1 oltre interessi legali. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Disposta CTU contabile, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione della pensione in CP_1 godimento, in quanto l' avrebbe omesso di rivalutare, ai sensi dell'art. 7 comma 12 del d.l. n. CP_2
463/1983, convertito con legge n. 638/1983, la contribuzione accreditata come bracciante agricolo e/o artigiano sino al 1984 sulla sua posizione previdenziale. Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Ai sensi dell'art. 7, c. 12, d.l. n. 463/83, convertito in legge n. 638/83, “i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno, sono
1 rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente per gli uomini e per le donne e i ragazzi”. L'art. 16 l. n. 233/90 stabilisce inoltre che: “1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n.
29”.
E' stata quindi CTU contabile ed all'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. ha Persona_1 ricalcolato la pensione del ricorrente ed accertato l'esistenza di un credito in suo favore pari ad € 216,01 calcolato nei limiti della decadenza triennale e sino a tutto il settembre 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 13.09.2024, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati calcolati in €
216,01 a tutto settembre 2024.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la sostanziale correttezza della liquidazione operata dall' rispetto alla quale il CTU ha accertato una inesattezza in difetto per un CP_1 importo (€ 1,56 mensili su un rateo pensionistico di circa € 400,00) privo di apprezzabile consistenza nella complessa economia del rapporto obbligatorio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell in presenza della CP_1 certificazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. VOART
n.33522831 previa rivalutazione dei contributi accreditati nell'AGO lavoratori dipendenti sino al 1° gennaio 1984 sulla sua posizione previdenziale e, per l'effetto, condanna l' a procedere alla suddetta CP_1 rivalutazione ed al pagamento dei ratei differenziali arretrati, calcolati in € 216,01 a tutto settembre 2024;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Lecce, 03.12.2025 Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 03.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8212/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Attilio Galati come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura CP_1 generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VOART n.33522831 con decorrenza da aprile 2003, ha concluso perché la suddetta pensione fosse ricalcolata rivalutando, ai sensi dell'art. 7 comma 12 del d.l. n. 463/1983, convertito con legge n. 638/1983, la contribuzione accreditata come bracciante agricolo e/o artigiano sino al 1984 sulla sua posizione previdenziale, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei differenziali, CP_1 oltre interessi legali. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Disposta CTU contabile, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione della pensione in CP_1 godimento, in quanto l' avrebbe omesso di rivalutare, ai sensi dell'art. 7 comma 12 del d.l. n. CP_2
463/1983, convertito con legge n. 638/1983, la contribuzione accreditata come bracciante agricolo e/o artigiano sino al 1984 sulla sua posizione previdenziale. Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Ai sensi dell'art. 7, c. 12, d.l. n. 463/83, convertito in legge n. 638/83, “i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno, sono
1 rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente per gli uomini e per le donne e i ragazzi”. L'art. 16 l. n. 233/90 stabilisce inoltre che: “1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n.
29”.
E' stata quindi CTU contabile ed all'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. ha Persona_1 ricalcolato la pensione del ricorrente ed accertato l'esistenza di un credito in suo favore pari ad € 216,01 calcolato nei limiti della decadenza triennale e sino a tutto il settembre 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 13.09.2024, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati calcolati in €
216,01 a tutto settembre 2024.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la sostanziale correttezza della liquidazione operata dall' rispetto alla quale il CTU ha accertato una inesattezza in difetto per un CP_1 importo (€ 1,56 mensili su un rateo pensionistico di circa € 400,00) privo di apprezzabile consistenza nella complessa economia del rapporto obbligatorio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell in presenza della CP_1 certificazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. VOART
n.33522831 previa rivalutazione dei contributi accreditati nell'AGO lavoratori dipendenti sino al 1° gennaio 1984 sulla sua posizione previdenziale e, per l'effetto, condanna l' a procedere alla suddetta CP_1 rivalutazione ed al pagamento dei ratei differenziali arretrati, calcolati in € 216,01 a tutto settembre 2024;
- compensa le spese processuali tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Lecce, 03.12.2025 Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
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