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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1250 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
con sede in 15057 Tortona (AL), Largo Europa n. 3, codice fiscale: Parte_1
, dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza n. 21 del 13.05.2021, in persona P.IVA_1
del Curatore legale rappresentante pro tempore avv. Marco Paneri, difeso e rappresentato dall'avvocato GABRIELLA ANGELA MASSA del Foro di Alessandria, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in 15121 Alessandria, Corso Crimea n. 35, giusta mandato in atti
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
80137 Napoli, via Filippo Cavolino n. 7, partita iva P.IVA_2
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: revocatoria ex art 66 L.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accertare e dichiarare che la compravendita delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano (RA), con accesso dalla Via Pero n. 2 e precisamente:
-Appartamento posto al secondo piano con sovrastante soppalco al quale si perviene a mezzo di scala interna di tipo “a chiocciola”, per complessivi sei virgola 5 (6,5) vani catastali, confinante, a diversa quota, con via Pero, con cassa scale (sub. 17) e con gli appartamenti distinti rispettivamente con i
1 subb. 13 e 15, salvo altri;
in Catasto Fabbricati di Fusignano al fol. 27, p.lla 600, sub. 14, via Pero,
p.2-3, cat. A/2, cl. 2 vani, 6,5, mq 118, R.C.E. 604,25
-Posto auto scoperto posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati dieci (10), confinante con i posti auto di cui ai subb. 6 e 8, salvo altri, in Catasto Fabbricati di Fusignano, f. 27, part. 696, sub. 7, via Pero p. T., cat. C6, cl 1 mq 10, R.C.E. 28,41. eseguita dall'allora 2 in favore di e risultante dall'atto a rogito notaio Parte_1 Controparte_1
del 18.03.2019, rep. n. 461, racc. n. 346 è stato posto in essere all'esclusivo fine di sottrarre Per_1
i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno attore.
Per l'effetto, dichiarare l'atto a rogito notaio del 18.03.2019 rep. n. 461 racc. n. 346 Per_1
inefficace nei confronti del . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo in sostanza: CP_1
2 veniva dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza Parte_1 Pt_1
n. 21 del 13 maggio 2021; che la società con atto a rogito notaio del 18.03.2019, rep. n. 461, racc. n. 346, Parte_1 Per_1
aveva alienato, in favore della società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
, con sede legale in 80137 Napoli, Via Filippo Cavolini n. 7, la piena proprietà Parte_2
delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano (RA), con accesso dalla Via Pero
n. 2 come meglio indicati nello stesso atto di citazione;
che l'atto di compravendita era stato trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ravenna ai nn.
11168/7483 in data 13.06.2019; che l'articolo 3.1 del contratto di compravendita prevedeva che: “Il prezzo della presente vendita è stato convenuto in complessivi Euro centomila virgola zero (100.000,00) ed è già stato interamente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice che, a mezzo, del suo costituito legale rappresentante, ne rilascia corrispondente quietanza di saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere per il medesimo titolo”; che con atto di citazione del 7.7.2020 aveva evocato in giudizio innanzi Parte_3
2 , in allora in bonis, la società nonché Parte_1 Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante, in qualità di fideiussore della società 2 , Controparte_2 Parte_1
documentando di essere creditrice nei confronti della società 2 , in allora in bonis, nonché Parte_1 del fideiussore per € 143.376,89 ed evidenziando inoltre che il prezzo di € Controparte_2
100.000,00, indicato nell'atto di compravendita, intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
2 non era stato versato da quest'ultima, nonostante quanto dichiarato nell'atto traslativo;
che, infatti,
l'assegno bancario n. 0930008724-08 tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – Agenzia di Napoli, indicato quale mezzo di pagamento dell'immobile, non risultava essere mai stato negoziato perché andato distrutto in data 10.7.2019; che la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. aveva quindi dedotto in tale giudizio instaurato come
2 e fosse nullo, ovvero simulato, Parte_1 Parte_1 Controparte_1
ovvero inefficace ex art.2901 c.c. e aveva chiesto pertanto che il Tribunale adito ne dichiarasse la nullità, ovvero la simulazione, ovvero la inefficacia, a seguito di revocatoria;
che nell'ambito di tale giudizio instaurato si era costituita che, tra l'altro, aveva Controparte_1 in sostanza confermato di non aver pagato l'immobile come riportato nell'atto traslativo, ma aveva indicato di aver corrisposto il prezzo così come segue: - € 34.020,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 2 presso la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - € Parte_1
14.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 2 presso la banca Pt_1
Bpmed; - € 10.000,00 in contanti in diverse soluzioni tra il 3.6.2019 e il 13.8.2019; - € 38.099,00
2 come TFR a Parte_1 Parte_1 [...]
, già amministratrice e poi dipendente di 2 e, al momento della stipula del rogito, Parte_2 Parte_1
amministratore unico della società acquirente Controparte_1
che nel corso dello stesso procedimento era intervenuta volontariamente in qualità di CP_3 esclusiva titolare del credito, successivamente all'avvenuta operazione di scissione effettuata in data
1.12.2020 da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e che, dopo il deposito delle memorie istruttorie, essendo stato dichiarato il fallimento della 2 , il procedimento radicato innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli era stato interrotto e dichiarato estinto;
che dalla documentazione in possesso del era emerso non solo che Parte_1 Parte_4 non aveva provveduto a pagare la somma pattuita, ma che entrambe le parti erano d'accordo per distrarre l'unico bene immobile di proprietà della affinché non fosse sottoposto Parte_1 all'aggressione dei creditori;
che l'immobile in oggetto era stato oggetto di provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p. da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.
Parte attrice alla luce di tutto ciò proponeva azione revocatoria ai sensi dell'art. 66 L. Fall al fine di rendere inopponibile alla Procedura l'atto traslativo concluso tra la società in bonis e CP_4 [...]
e fare rientrare nel proprio attivo l'immobile, allegando in sostanza come vi fossero tutti i CP_1 presupposti dell'azione revocatoria esercitata. In particolare il allegava la sussistenza del Parte_1
diritto di credito verso il debitore, considerato che, antecedentemente alla dichiarazione di
, Monte dei Paschi di Siena spa (poi vantava un credito nei confronti di Parte_1 CP_3 Pt_5
3
[...] di € 143.376,89, che il fallimento rappresentava l'intera massa dei creditori che ammontava in quel
[... momento ad € 1.599.294,61, che in sostanza i creditori vantavano ingenti crediti nei confronti di antecedentemente all'atto di compravendita. Pt_1
Il deduceva poi come fosse provato documentalmente l'atto dispositivo oggetto della Parte_1
domanda: il rapporto contrattuale di compravendita intercorso tra 2 , in allora in bonis, e Parte_1
la società Controparte_1
Ancora deduceva il la sussistenza dell'eventus damni in quanto in sostanza il debitore Parte_1
aveva compiuto un atto che modificava la consistenza del suo patrimonio dal punto di vista qualitativo
(vendita di un immobile dietro corrispettivo di un prezzo) e quantitativo (non essendo neanche stato pagato il prezzo da parte di;
la sussistenza della scientia damni o scientia fraudis Controparte_1
deducibili in sostanza dal fatto che aveva confermato, nel giudizio introdotto da Monte CP_1
dei Paschi di Siena avanti al Tribunale di Napoli, di non avere pagato il prezzo con le modalità indicate nell'atto di compravendita, indicando di avere pagato con differenti modalità, considerato in particolare che la circostanza che il bene era stato trasferito senza l'immediata corresponsione del prezzo avrebbe dovuto determinare in la consapevolezza del danno patito alle Controparte_1
casse di 2 e, conseguentemente, ai suoi creditori;
ancora deduceva parte attrice che la Parte_1
scientia fraudis in capo all'acquirente era provata inoltre dal fatto che in sostanza non risultava neanche il pagamento del prezzo con le diverse modalità indicate da , non risultando CP_1 alcun bonifico di € 34.020,00 sul conto intestato alla 2 presso la Banca Monte dei Paschi di Pt_1
Siena spa;
non essendo stata corrisposta la somma di euro 10.000 in contanti;
non risultando la somma di euro 38.099,19 oggetto di compensazione alcuna e non essendovi alcuna prova che la somma di euro 14.000 versata dalla fosse da imputare all'atto di compravendita in questione. CP_1
Parte attrice evidenziava inoltre che la scientia fraudis era altresì provata dai rapporti della legale rappresentante della , con entrambe le società, in quanto CP_1 Parte_2
quest'ultima era amministratrice della al momento dell'atto di vendita ed era stata CP_1
altresì socia, amministratrice e dipendente fino al 31.12.18 della 2 e non poteva quindi non Pt_1
conoscere lo stato di decozione della società, ciò a maggior ragione anche considerando i rapporti intercorrenti tra e successivi alla cessione dell'immobile come emergenti Parte_1 CP_1 della relazione della Guardia di finanza ove era indicato tra l'altro che: “Alla luce di tutti gli elementi sopra riportati e tenuto conto della natura di “testa di legno” dell'amministratore pro tempore
( , nonché dell'inesistenza della sede legale dichiarata in Tortona, largo Controparte_5
2 ” nei confronti della “ Parte_1 Parte_1 [...]
, inerenti la cessione di carburante ad uso autotrazione, per l'importo imponibile di CP_1
4 € 8.024.170,01 + IVA pari ad € 1.724.961,34 (vgs. All. n. 32), a parere dei militari verbalizzanti, sono da ritenere quali fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti”.
Alla luce di tutto ciò il chiedeva in definitiva di accertare e dichiarare che la compravendita Parte_1
del 18.3.2019 era stata posta in essere all'esclusivo fine di sottrarre i beni oggetto della stessa compravendita alle ragioni della massa dei creditori e per l'effetto di dichiarare l'atto di compravendita in questione inefficace nei confronti del fallimento attore.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiara la contumacia all'udienza del
4.10.2022.
La causa istruita documentalmente veniva trattenuta in decisione in data 2 luglio 2024, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
La domanda di parte attrice risulta fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che il ha instaurato il giudizio in proprio ed a vantaggio di tutti Parte_1
i creditori ammessi al passivo, onde ottenere sentenza dichiarativa dell'inefficacia del contratto di compravendita sopra indicato nei confronti della generalità dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ebbene si rileva che è consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui una volta dichiarato il fallimento, ogni iniziativa diretta alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore spetta al curatore -il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori-, che è l'unico legittimato, quindi, all'esercizio anche dell'azione revocatoria ordinaria (cfr. Cass., sez.
I, del 19.7.02 n. 10547; Cass. sez. I del 21.7.1998 n. 7119; Cass. sez. III del 6.8.02 n. 11760).
Ciò detto nel merito è necessario verificare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c..
A tale riguardo perché sia utilmente promossa l'azione revocatoria occorre che il creditori dimostri:
- l'esistenza di una ancorché eventuale ragione di credito, nonché di un atto dispositivo;
- che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (c.d. eventus damni);
- che il debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni di credito del creditore (c.d. scientia damni);
- in caso di atto dispositivo a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio (c.d. partecipatio fraudis);
5 - nel caso di credito sorto successivamente all'atto dispositivo, che il debitore avesse dolosamente preordinato l'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e che il terzo fosse partecipe di questa dolosa preordinazione (c.d. scientia fraudis).
È stato poi precisato dalla Corte di Cassazione che: “Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare: che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, nonché quale era la consistenza dei loro crediti e quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Solo
l'acquisizione di tali dati, infatti, consente di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se
l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori. Se, in particolare, dopo il compimento dell'atto residuano beni che siano sufficienti a coprire l'intero valore del credito e non rendono più difficoltosa al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, il pregiudizio in questione devesi ritenere inesistente.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/10/2008, n.26331 – sottolineatura della scrivente).
Ancora, con recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che:
“L'azione revocatoria ordinaria investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore al fine di conseguirne la declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. L"eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/02/2024, n.3462 – sottolineatura della scrivente).
Risulta provato documentalmente l'atto dispositivo: atto a rogito notaio del 18.03.2019, rep. Per_1
n. 461, racc. n. 346, con il quale la società alienava in favore della società Pt_1 Controparte_1
la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano
[...]
(RA), con accesso dalla Via Pero n. 2 e precisamente:
- Appartamento posto al secondo piano con sovrastante soppalco al quale si perviene a mezzo di scala interna di tipo “a chiocciola”, per complessivi sei virgola 5 (6,5) vani catastali, confinante, a diversa quota, con via Pero, con cassa scale (sub. 17) e con gli appartamenti distinti rispettivamente con i subb. 13 e 15, salvo altri;
2 vani, Parte_1
6,5, mq 118, R.C.E. 604,25;
6 - Posto auto scoperto posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati dieci (10), confinante con area comune di manovra e con i posti auto di cui ai subb. 6 e 8, salvo altri, in Catasto Fabbricati di Fusignano, f. 27, part. 696, sub. 7, via Pero p. T., cat. C6, cl 1 mq 10, R.C.E.
28,41 (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha altresì fornito prova che il credito di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto di compravendita del
18.3.2019.
Nello specifico il credito originariamente di Monte dei Paschi di Siena e successivamente di CP_3
ammesso al passivo (come risulta dai doc.ti 9 e 18 di parte attrice) risulta anteriore all'atto dispositivo in questione considerato che lo stesso risulta derivante tra l'altro dal finanziamento n. 741800979 stipulato in data 29.5.2017 per originari € 150.000,00 (cfr atto di citazione Monte dei Paschi di Siena nell'ambito del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Napoli e domanda di ammissione al passivo di di cui al doc. 10 di parte attrice). CP_3
A tale proposito si osserva che come affermato dalla giurisprudenza:
“L'azione revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2901 c.c., è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica che consente al creditore di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio attraverso i quali il debitore arrechi un pregiudizio alle sue ragioni.
Presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono: l'esistenza di un credito;
il compimento di un atto di disposizione;
il pericolo di danno;
il consilium e la partecipatio fraudis. Per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, è bene puntualizzare che l'acquisto della qualità di debitore risale al momento della nascita del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione. Nel caso in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito ed a titolo oneroso, deve ritenersi sussistente anche il requisito del consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore e dei terzi acquirenti di voler diminuire la generale garanzia del credito ex art. 2740
c.c., così da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito stesso. Il requisito della consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole degli atti dispositivi può essere ricavato presuntivamente attraverso la ricostruzione della cronologia degli eventi (es. vendita contestuale di una pluralità di beni ad acquirenti legati da vincolo familiare al venditore-debitore).”
(cfr. Tribunale Catanzaro, 16/05/2023, n.772 – sottolineatura della scrivente); ancora come di recente affermato dalla Corte di Cassazione: “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito
7 soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito.” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 05/07/2023, n.19012 – sottolineatura della scrivente).
In sostanza, pertanto, il credito si deve ritenere anteriore all'atto dispositivo, ai sensi dell'art. 2901
c.c., ove nato anteriormente all'atto dispositivo stesso, a prescindere dal momento della scadenza dell'obbligazione. In applicazione di tale principio il credito di deve ritenersi anteriore, in CP_3 quanto nato al momento della stipula del finanziamento nel 2017, rispetto all'atto di compravendita in questione del 18.3.2019.
Inoltre, va anche osservato che parte dei crediti ammessi al passivo di risultano Controparte_6 dalla documentazione depositata dall'attore anteriori all'atto dispositivo indicato come pregiudizievole, riguardando in parte tributi relativi ad anni anteriori al 2019 ricompresi in cartelle di pagamento notificate anteriormente all'atto dispositivo in questione (si veda tra l'altro il doc. 10 di parte attrice e la documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo di
[...]
di cui alle pagine da 31 a 40 dello stesso doc. 10). Controparte_7
A tale proposito va anche rilevato che “Ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta.” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 26/11/2019,
n.30737).
Ancora, risultano anteriori all'atto dispositivo in questione i crediti ammessi su domanda di CP_8
[...
, come da doc.ti 9 e 18 di parte attrice da cui risulta ammissione del credito di per € CP_8
20.788,72 e per € 56.347,65. Dalle domande di ammissione al passivo depositate risulta come il primo credito derivasse dalla stipula in data 16.5.2018 tra e 2 2 di un contratto di mutuo CP_8 Pt_1 per l'importo di € 100.000 (cfr. pagine da 67 a 70 del doc. 10 di parte attrice) e il secondo dalla stipula in data 12.11.2018 di un contratto di leasing tra la e la società 2 (cfr pagg da 75 a 110 CP_8 CP_4
del doc 10 di parte attrice); contratti quindi stipulati anteriormente alla compravendita del 18.3.2019
(contratto del 12.11.2018 e del 16.5.2018).
Risulta poi dallo stato passivo depositato di cui al doc. 18 di parte attrice l'ammissione di crediti per
€ 9.104.223,16 (cfr. doc. 18 di parte attrice).
Si ritiene provato anche l'eventus damni, considerato che il ha allegato come sia stato Parte_1 alienato con l'atto di compravendita in questione l'unico immobile di proprietà della 2 e non Pt_1
8 risultano in effetti altri immobili intestati alla società dalla visura catastale allegata (cfr. doc. 11 attoreo), comportando di per sé già tale modifica qualitativa del patrimonio della società una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito.
Invero, quanto al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), si sottolinea che lo stesso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito e che se grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Corte appello Brescia sez. I, 12/04/2021, n.435, conforme,
Cassazione civile sez. II, 03/02/2015, n.1902).
Nel caso di specie la convenuta non costituitasi in giudizio non ha fornito tale prova.
Con riferimento poi all'elemento soggettivo del consilium fraudis si rileva che proprio la circostanza dell'inconsistenza della situazione patrimoniale della società poi fallita costituisce la prova dell'intento frodatorio rimproverabile alla società fallita stessa.
Ebbene a tale proposito si evidenzia che per aversi frode ai sensi dell'art. 2901 c.c. non è necessaria in capo al debitore la specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito, per la cui tutela è stata proposta la revocatoria, essendo sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio tale da diminuire la garanzia per i creditori (cfr. Cass. n. 7262/2000).
Tale consapevolezza si ritiene sussistente nel caso di specie attesa l'entità dei debiti di cui sopra, antecedenti alla stipulazione del contratto di compravendita del 18.3.2019.
Si ritiene altresì sussistente la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente
Controparte_1
Invero, è principio consolidato che, nell'ipotesi in cui l'atto oggetto di azione revocatoria sia posteriore al sorgere del credito, così come nel caso di specie, ad integrare l'estremo soggettivo della partecipatio fraudis è sufficiente che il terzo acquirente sia stato effettivamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore venditore stava diminuendo la sua sostanza patrimoniale mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati
(cfr. Cass. n. 14274/1999 e n. 10219/1996), non essendo necessaria né la collusione tra il debitore ed
9 il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass. n.
11518/1995). (cfr. Tribunale Avellino, n.848/2018).
Ancora va rilevato che “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici.”
(Tribunale Bari sez. III, 30/11/2018, n.5024).
Nella fattispecie in esame tale consapevolezza del terzo si può desumere già dal fatto che la stessa nell'ambito del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Napoli da parte di Monte CP_1
dei Paschi di Siena aveva in sostanza confermato di non avere pagato il prezzo della vendita come indicato nell'atto di compravendita (a mezzo assegno bancario come indicato all'art 7.1. a) dell'atto di vendita) ma con diverse modalità (cfr. memoria di costituzione di nell'ambito del CP_1
giudizio rg. n. 17832/20 instaurato da Monte dei Paschi di Siena spa di cui al doc. 4 di parte attrice); oltre che dal fatto che non risulta neanche in effetti l'integrale pagamento dello stesso prezzo con le modalità indicate da . Non risulta dagli estratto conto di Monte dei paschi di Siena CP_1 prodotti da parte attrice un bonifico a favore di da parte di di € 34.020,00 Parte_1 CP_1
(cfr. doc. 12 di parte attrice, estratti dal gennaio 2018 a luglio 2019), non risulta adeguatamente provato neanche il pagamento in contanti di 10.000,00 euro negato dal , così come non Parte_1 risulta adeguatamente provato quale pagamento del prezzo l'asserita compensazione di € 38.099,19 riguardando oltretutto, come indicato nella comparsa di di cui al doc 4 di parte attrice, CP_1
un asserito credito di , nei confronti di , quindi di un soggetto diverso da Parte_2 CP_9
. CP_1
Risulta inoltre come , legale rappresentante della dal 2015 (cfr. Parte_2 CP_1
doc. 13 parte attrice), così come al momento della compravendita del 18.3.2019, sia stata altresì per un periodo (dal 2013 al 2015/2016) amministratore unico della (cfr. doc. 14 di parte attrice) CP_9
e poi dipendente (cfr. doc. 15 di parte attrice) dal settembre 2016 a dicembre 2018 della Parte_1
(con denominazione precedente: Elettroservice srl 2 come risulta da pag. 13 della visura camerale di cui al doc. 14 di parte attrice).
Risultano anche ad abundantiam successivamente all'atto dispositivo ulteriori rapporti tra le due società poco chiari come emerge dalla relazione della Guardia di Finanza depositata da parte attrice
(cfr. pagine 41, 42 del doc. 17 di parte attrice).
10 Si desume in definitiva dalla documentazione in atti un intenso rapporto tra la 2 e la legale Pt_1
rappresentante della . Controparte_1 Parte_2
Pertanto, dalle circostanze di cui sopra insieme considerate (in sostanza mancata prova dell'integrale pagamento del prezzo della compravendita in questione e rapporti intercorsi tra e legale Parte_1
rappresentante della ) si ritiene desumibile la consapevolezza del terzo acquirente del CP_1
fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore venditore stava diminuendo la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati.
Sussistono quindi i presupposti dell'azione revocatoria proposta dal la cui domanda deve Parte_1
essere pertanto accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del
2014, come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione da € 52.001 a € 260.000, compensi minimi per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove costituende, e medi per le altre fasi, spese da liquidarsi a favore dello Stato, essendo stata la parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti del dell'atto di compravendita - rogito Notaio del 18.3.2019, Parte_1 Per_1
rep. N. 461, racc. n. 346 - delle unità immobiliari meglio indicate in citazione, eseguita dall'allora 2 in favore di Parte_1 Controparte_1
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidate in
€ 786,00 per esborsi, € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 11/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
11
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
con sede in 15057 Tortona (AL), Largo Europa n. 3, codice fiscale: Parte_1
, dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza n. 21 del 13.05.2021, in persona P.IVA_1
del Curatore legale rappresentante pro tempore avv. Marco Paneri, difeso e rappresentato dall'avvocato GABRIELLA ANGELA MASSA del Foro di Alessandria, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in 15121 Alessandria, Corso Crimea n. 35, giusta mandato in atti
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
80137 Napoli, via Filippo Cavolino n. 7, partita iva P.IVA_2
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: revocatoria ex art 66 L.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accertare e dichiarare che la compravendita delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano (RA), con accesso dalla Via Pero n. 2 e precisamente:
-Appartamento posto al secondo piano con sovrastante soppalco al quale si perviene a mezzo di scala interna di tipo “a chiocciola”, per complessivi sei virgola 5 (6,5) vani catastali, confinante, a diversa quota, con via Pero, con cassa scale (sub. 17) e con gli appartamenti distinti rispettivamente con i
1 subb. 13 e 15, salvo altri;
in Catasto Fabbricati di Fusignano al fol. 27, p.lla 600, sub. 14, via Pero,
p.2-3, cat. A/2, cl. 2 vani, 6,5, mq 118, R.C.E. 604,25
-Posto auto scoperto posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati dieci (10), confinante con i posti auto di cui ai subb. 6 e 8, salvo altri, in Catasto Fabbricati di Fusignano, f. 27, part. 696, sub. 7, via Pero p. T., cat. C6, cl 1 mq 10, R.C.E. 28,41. eseguita dall'allora 2 in favore di e risultante dall'atto a rogito notaio Parte_1 Controparte_1
del 18.03.2019, rep. n. 461, racc. n. 346 è stato posto in essere all'esclusivo fine di sottrarre Per_1
i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno attore.
Per l'effetto, dichiarare l'atto a rogito notaio del 18.03.2019 rep. n. 461 racc. n. 346 Per_1
inefficace nei confronti del . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo in sostanza: CP_1
2 veniva dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza Parte_1 Pt_1
n. 21 del 13 maggio 2021; che la società con atto a rogito notaio del 18.03.2019, rep. n. 461, racc. n. 346, Parte_1 Per_1
aveva alienato, in favore della società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
, con sede legale in 80137 Napoli, Via Filippo Cavolini n. 7, la piena proprietà Parte_2
delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano (RA), con accesso dalla Via Pero
n. 2 come meglio indicati nello stesso atto di citazione;
che l'atto di compravendita era stato trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ravenna ai nn.
11168/7483 in data 13.06.2019; che l'articolo 3.1 del contratto di compravendita prevedeva che: “Il prezzo della presente vendita è stato convenuto in complessivi Euro centomila virgola zero (100.000,00) ed è già stato interamente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice che, a mezzo, del suo costituito legale rappresentante, ne rilascia corrispondente quietanza di saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere per il medesimo titolo”; che con atto di citazione del 7.7.2020 aveva evocato in giudizio innanzi Parte_3
2 , in allora in bonis, la società nonché Parte_1 Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante, in qualità di fideiussore della società 2 , Controparte_2 Parte_1
documentando di essere creditrice nei confronti della società 2 , in allora in bonis, nonché Parte_1 del fideiussore per € 143.376,89 ed evidenziando inoltre che il prezzo di € Controparte_2
100.000,00, indicato nell'atto di compravendita, intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
2 non era stato versato da quest'ultima, nonostante quanto dichiarato nell'atto traslativo;
che, infatti,
l'assegno bancario n. 0930008724-08 tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – Agenzia di Napoli, indicato quale mezzo di pagamento dell'immobile, non risultava essere mai stato negoziato perché andato distrutto in data 10.7.2019; che la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. aveva quindi dedotto in tale giudizio instaurato come
2 e fosse nullo, ovvero simulato, Parte_1 Parte_1 Controparte_1
ovvero inefficace ex art.2901 c.c. e aveva chiesto pertanto che il Tribunale adito ne dichiarasse la nullità, ovvero la simulazione, ovvero la inefficacia, a seguito di revocatoria;
che nell'ambito di tale giudizio instaurato si era costituita che, tra l'altro, aveva Controparte_1 in sostanza confermato di non aver pagato l'immobile come riportato nell'atto traslativo, ma aveva indicato di aver corrisposto il prezzo così come segue: - € 34.020,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 2 presso la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - € Parte_1
14.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 2 presso la banca Pt_1
Bpmed; - € 10.000,00 in contanti in diverse soluzioni tra il 3.6.2019 e il 13.8.2019; - € 38.099,00
2 come TFR a Parte_1 Parte_1 [...]
, già amministratrice e poi dipendente di 2 e, al momento della stipula del rogito, Parte_2 Parte_1
amministratore unico della società acquirente Controparte_1
che nel corso dello stesso procedimento era intervenuta volontariamente in qualità di CP_3 esclusiva titolare del credito, successivamente all'avvenuta operazione di scissione effettuata in data
1.12.2020 da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e che, dopo il deposito delle memorie istruttorie, essendo stato dichiarato il fallimento della 2 , il procedimento radicato innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli era stato interrotto e dichiarato estinto;
che dalla documentazione in possesso del era emerso non solo che Parte_1 Parte_4 non aveva provveduto a pagare la somma pattuita, ma che entrambe le parti erano d'accordo per distrarre l'unico bene immobile di proprietà della affinché non fosse sottoposto Parte_1 all'aggressione dei creditori;
che l'immobile in oggetto era stato oggetto di provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p. da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.
Parte attrice alla luce di tutto ciò proponeva azione revocatoria ai sensi dell'art. 66 L. Fall al fine di rendere inopponibile alla Procedura l'atto traslativo concluso tra la società in bonis e CP_4 [...]
e fare rientrare nel proprio attivo l'immobile, allegando in sostanza come vi fossero tutti i CP_1 presupposti dell'azione revocatoria esercitata. In particolare il allegava la sussistenza del Parte_1
diritto di credito verso il debitore, considerato che, antecedentemente alla dichiarazione di
, Monte dei Paschi di Siena spa (poi vantava un credito nei confronti di Parte_1 CP_3 Pt_5
3
[...] di € 143.376,89, che il fallimento rappresentava l'intera massa dei creditori che ammontava in quel
[... momento ad € 1.599.294,61, che in sostanza i creditori vantavano ingenti crediti nei confronti di antecedentemente all'atto di compravendita. Pt_1
Il deduceva poi come fosse provato documentalmente l'atto dispositivo oggetto della Parte_1
domanda: il rapporto contrattuale di compravendita intercorso tra 2 , in allora in bonis, e Parte_1
la società Controparte_1
Ancora deduceva il la sussistenza dell'eventus damni in quanto in sostanza il debitore Parte_1
aveva compiuto un atto che modificava la consistenza del suo patrimonio dal punto di vista qualitativo
(vendita di un immobile dietro corrispettivo di un prezzo) e quantitativo (non essendo neanche stato pagato il prezzo da parte di;
la sussistenza della scientia damni o scientia fraudis Controparte_1
deducibili in sostanza dal fatto che aveva confermato, nel giudizio introdotto da Monte CP_1
dei Paschi di Siena avanti al Tribunale di Napoli, di non avere pagato il prezzo con le modalità indicate nell'atto di compravendita, indicando di avere pagato con differenti modalità, considerato in particolare che la circostanza che il bene era stato trasferito senza l'immediata corresponsione del prezzo avrebbe dovuto determinare in la consapevolezza del danno patito alle Controparte_1
casse di 2 e, conseguentemente, ai suoi creditori;
ancora deduceva parte attrice che la Parte_1
scientia fraudis in capo all'acquirente era provata inoltre dal fatto che in sostanza non risultava neanche il pagamento del prezzo con le diverse modalità indicate da , non risultando CP_1 alcun bonifico di € 34.020,00 sul conto intestato alla 2 presso la Banca Monte dei Paschi di Pt_1
Siena spa;
non essendo stata corrisposta la somma di euro 10.000 in contanti;
non risultando la somma di euro 38.099,19 oggetto di compensazione alcuna e non essendovi alcuna prova che la somma di euro 14.000 versata dalla fosse da imputare all'atto di compravendita in questione. CP_1
Parte attrice evidenziava inoltre che la scientia fraudis era altresì provata dai rapporti della legale rappresentante della , con entrambe le società, in quanto CP_1 Parte_2
quest'ultima era amministratrice della al momento dell'atto di vendita ed era stata CP_1
altresì socia, amministratrice e dipendente fino al 31.12.18 della 2 e non poteva quindi non Pt_1
conoscere lo stato di decozione della società, ciò a maggior ragione anche considerando i rapporti intercorrenti tra e successivi alla cessione dell'immobile come emergenti Parte_1 CP_1 della relazione della Guardia di finanza ove era indicato tra l'altro che: “Alla luce di tutti gli elementi sopra riportati e tenuto conto della natura di “testa di legno” dell'amministratore pro tempore
( , nonché dell'inesistenza della sede legale dichiarata in Tortona, largo Controparte_5
2 ” nei confronti della “ Parte_1 Parte_1 [...]
, inerenti la cessione di carburante ad uso autotrazione, per l'importo imponibile di CP_1
4 € 8.024.170,01 + IVA pari ad € 1.724.961,34 (vgs. All. n. 32), a parere dei militari verbalizzanti, sono da ritenere quali fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti”.
Alla luce di tutto ciò il chiedeva in definitiva di accertare e dichiarare che la compravendita Parte_1
del 18.3.2019 era stata posta in essere all'esclusivo fine di sottrarre i beni oggetto della stessa compravendita alle ragioni della massa dei creditori e per l'effetto di dichiarare l'atto di compravendita in questione inefficace nei confronti del fallimento attore.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiara la contumacia all'udienza del
4.10.2022.
La causa istruita documentalmente veniva trattenuta in decisione in data 2 luglio 2024, previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
La domanda di parte attrice risulta fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che il ha instaurato il giudizio in proprio ed a vantaggio di tutti Parte_1
i creditori ammessi al passivo, onde ottenere sentenza dichiarativa dell'inefficacia del contratto di compravendita sopra indicato nei confronti della generalità dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ebbene si rileva che è consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui una volta dichiarato il fallimento, ogni iniziativa diretta alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore spetta al curatore -il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori-, che è l'unico legittimato, quindi, all'esercizio anche dell'azione revocatoria ordinaria (cfr. Cass., sez.
I, del 19.7.02 n. 10547; Cass. sez. I del 21.7.1998 n. 7119; Cass. sez. III del 6.8.02 n. 11760).
Ciò detto nel merito è necessario verificare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c..
A tale riguardo perché sia utilmente promossa l'azione revocatoria occorre che il creditori dimostri:
- l'esistenza di una ancorché eventuale ragione di credito, nonché di un atto dispositivo;
- che l'atto dispositivo posto in essere dal debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (c.d. eventus damni);
- che il debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni di credito del creditore (c.d. scientia damni);
- in caso di atto dispositivo a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio (c.d. partecipatio fraudis);
5 - nel caso di credito sorto successivamente all'atto dispositivo, che il debitore avesse dolosamente preordinato l'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito e che il terzo fosse partecipe di questa dolosa preordinazione (c.d. scientia fraudis).
È stato poi precisato dalla Corte di Cassazione che: “Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare: che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, nonché quale era la consistenza dei loro crediti e quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Solo
l'acquisizione di tali dati, infatti, consente di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se
l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori. Se, in particolare, dopo il compimento dell'atto residuano beni che siano sufficienti a coprire l'intero valore del credito e non rendono più difficoltosa al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, il pregiudizio in questione devesi ritenere inesistente.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/10/2008, n.26331 – sottolineatura della scrivente).
Ancora, con recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che:
“L'azione revocatoria ordinaria investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore al fine di conseguirne la declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante. Se esperita dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 66 della legge fallimentare contro l'atto dispositivo del fallito, l'azione serve a conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo. L"eventus damni della revocatoria è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/02/2024, n.3462 – sottolineatura della scrivente).
Risulta provato documentalmente l'atto dispositivo: atto a rogito notaio del 18.03.2019, rep. Per_1
n. 461, racc. n. 346, con il quale la società alienava in favore della società Pt_1 Controparte_1
la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano
[...]
(RA), con accesso dalla Via Pero n. 2 e precisamente:
- Appartamento posto al secondo piano con sovrastante soppalco al quale si perviene a mezzo di scala interna di tipo “a chiocciola”, per complessivi sei virgola 5 (6,5) vani catastali, confinante, a diversa quota, con via Pero, con cassa scale (sub. 17) e con gli appartamenti distinti rispettivamente con i subb. 13 e 15, salvo altri;
2 vani, Parte_1
6,5, mq 118, R.C.E. 604,25;
6 - Posto auto scoperto posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati dieci (10), confinante con area comune di manovra e con i posti auto di cui ai subb. 6 e 8, salvo altri, in Catasto Fabbricati di Fusignano, f. 27, part. 696, sub. 7, via Pero p. T., cat. C6, cl 1 mq 10, R.C.E.
28,41 (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha altresì fornito prova che il credito di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto di compravendita del
18.3.2019.
Nello specifico il credito originariamente di Monte dei Paschi di Siena e successivamente di CP_3
ammesso al passivo (come risulta dai doc.ti 9 e 18 di parte attrice) risulta anteriore all'atto dispositivo in questione considerato che lo stesso risulta derivante tra l'altro dal finanziamento n. 741800979 stipulato in data 29.5.2017 per originari € 150.000,00 (cfr atto di citazione Monte dei Paschi di Siena nell'ambito del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Napoli e domanda di ammissione al passivo di di cui al doc. 10 di parte attrice). CP_3
A tale proposito si osserva che come affermato dalla giurisprudenza:
“L'azione revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2901 c.c., è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica che consente al creditore di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio attraverso i quali il debitore arrechi un pregiudizio alle sue ragioni.
Presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono: l'esistenza di un credito;
il compimento di un atto di disposizione;
il pericolo di danno;
il consilium e la partecipatio fraudis. Per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, è bene puntualizzare che l'acquisto della qualità di debitore risale al momento della nascita del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione. Nel caso in cui l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito ed a titolo oneroso, deve ritenersi sussistente anche il requisito del consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore e dei terzi acquirenti di voler diminuire la generale garanzia del credito ex art. 2740
c.c., così da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito stesso. Il requisito della consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole degli atti dispositivi può essere ricavato presuntivamente attraverso la ricostruzione della cronologia degli eventi (es. vendita contestuale di una pluralità di beni ad acquirenti legati da vincolo familiare al venditore-debitore).”
(cfr. Tribunale Catanzaro, 16/05/2023, n.772 – sottolineatura della scrivente); ancora come di recente affermato dalla Corte di Cassazione: “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito
7 soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito.” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 05/07/2023, n.19012 – sottolineatura della scrivente).
In sostanza, pertanto, il credito si deve ritenere anteriore all'atto dispositivo, ai sensi dell'art. 2901
c.c., ove nato anteriormente all'atto dispositivo stesso, a prescindere dal momento della scadenza dell'obbligazione. In applicazione di tale principio il credito di deve ritenersi anteriore, in CP_3 quanto nato al momento della stipula del finanziamento nel 2017, rispetto all'atto di compravendita in questione del 18.3.2019.
Inoltre, va anche osservato che parte dei crediti ammessi al passivo di risultano Controparte_6 dalla documentazione depositata dall'attore anteriori all'atto dispositivo indicato come pregiudizievole, riguardando in parte tributi relativi ad anni anteriori al 2019 ricompresi in cartelle di pagamento notificate anteriormente all'atto dispositivo in questione (si veda tra l'altro il doc. 10 di parte attrice e la documentazione allegata alla domanda di ammissione al passivo di
[...]
di cui alle pagine da 31 a 40 dello stesso doc. 10). Controparte_7
A tale proposito va anche rilevato che “Ai fini dell'azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell'imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un'obbligazione già sorta.” (Cfr. Cassazione civile sez. III, 26/11/2019,
n.30737).
Ancora, risultano anteriori all'atto dispositivo in questione i crediti ammessi su domanda di CP_8
[...
, come da doc.ti 9 e 18 di parte attrice da cui risulta ammissione del credito di per € CP_8
20.788,72 e per € 56.347,65. Dalle domande di ammissione al passivo depositate risulta come il primo credito derivasse dalla stipula in data 16.5.2018 tra e 2 2 di un contratto di mutuo CP_8 Pt_1 per l'importo di € 100.000 (cfr. pagine da 67 a 70 del doc. 10 di parte attrice) e il secondo dalla stipula in data 12.11.2018 di un contratto di leasing tra la e la società 2 (cfr pagg da 75 a 110 CP_8 CP_4
del doc 10 di parte attrice); contratti quindi stipulati anteriormente alla compravendita del 18.3.2019
(contratto del 12.11.2018 e del 16.5.2018).
Risulta poi dallo stato passivo depositato di cui al doc. 18 di parte attrice l'ammissione di crediti per
€ 9.104.223,16 (cfr. doc. 18 di parte attrice).
Si ritiene provato anche l'eventus damni, considerato che il ha allegato come sia stato Parte_1 alienato con l'atto di compravendita in questione l'unico immobile di proprietà della 2 e non Pt_1
8 risultano in effetti altri immobili intestati alla società dalla visura catastale allegata (cfr. doc. 11 attoreo), comportando di per sé già tale modifica qualitativa del patrimonio della società una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito.
Invero, quanto al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), si sottolinea che lo stesso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito e che se grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Corte appello Brescia sez. I, 12/04/2021, n.435, conforme,
Cassazione civile sez. II, 03/02/2015, n.1902).
Nel caso di specie la convenuta non costituitasi in giudizio non ha fornito tale prova.
Con riferimento poi all'elemento soggettivo del consilium fraudis si rileva che proprio la circostanza dell'inconsistenza della situazione patrimoniale della società poi fallita costituisce la prova dell'intento frodatorio rimproverabile alla società fallita stessa.
Ebbene a tale proposito si evidenzia che per aversi frode ai sensi dell'art. 2901 c.c. non è necessaria in capo al debitore la specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito, per la cui tutela è stata proposta la revocatoria, essendo sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio tale da diminuire la garanzia per i creditori (cfr. Cass. n. 7262/2000).
Tale consapevolezza si ritiene sussistente nel caso di specie attesa l'entità dei debiti di cui sopra, antecedenti alla stipulazione del contratto di compravendita del 18.3.2019.
Si ritiene altresì sussistente la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente
Controparte_1
Invero, è principio consolidato che, nell'ipotesi in cui l'atto oggetto di azione revocatoria sia posteriore al sorgere del credito, così come nel caso di specie, ad integrare l'estremo soggettivo della partecipatio fraudis è sufficiente che il terzo acquirente sia stato effettivamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore venditore stava diminuendo la sua sostanza patrimoniale mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati
(cfr. Cass. n. 14274/1999 e n. 10219/1996), non essendo necessaria né la collusione tra il debitore ed
9 il terzo, né la conoscenza in capo al terzo dello stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass. n.
11518/1995). (cfr. Tribunale Avellino, n.848/2018).
Ancora va rilevato che “Nel caso di atto dispositivo posto in essere successivamente al sorgere del credito, per integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, è sufficiente che le parti abbiano la mera consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni dei creditori, a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio, consilium fraudis, così come la partecipatio fraudis del terzo, possono essere fornite anche tramite presunzioni semplici.”
(Tribunale Bari sez. III, 30/11/2018, n.5024).
Nella fattispecie in esame tale consapevolezza del terzo si può desumere già dal fatto che la stessa nell'ambito del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Napoli da parte di Monte CP_1
dei Paschi di Siena aveva in sostanza confermato di non avere pagato il prezzo della vendita come indicato nell'atto di compravendita (a mezzo assegno bancario come indicato all'art 7.1. a) dell'atto di vendita) ma con diverse modalità (cfr. memoria di costituzione di nell'ambito del CP_1
giudizio rg. n. 17832/20 instaurato da Monte dei Paschi di Siena spa di cui al doc. 4 di parte attrice); oltre che dal fatto che non risulta neanche in effetti l'integrale pagamento dello stesso prezzo con le modalità indicate da . Non risulta dagli estratto conto di Monte dei paschi di Siena CP_1 prodotti da parte attrice un bonifico a favore di da parte di di € 34.020,00 Parte_1 CP_1
(cfr. doc. 12 di parte attrice, estratti dal gennaio 2018 a luglio 2019), non risulta adeguatamente provato neanche il pagamento in contanti di 10.000,00 euro negato dal , così come non Parte_1 risulta adeguatamente provato quale pagamento del prezzo l'asserita compensazione di € 38.099,19 riguardando oltretutto, come indicato nella comparsa di di cui al doc 4 di parte attrice, CP_1
un asserito credito di , nei confronti di , quindi di un soggetto diverso da Parte_2 CP_9
. CP_1
Risulta inoltre come , legale rappresentante della dal 2015 (cfr. Parte_2 CP_1
doc. 13 parte attrice), così come al momento della compravendita del 18.3.2019, sia stata altresì per un periodo (dal 2013 al 2015/2016) amministratore unico della (cfr. doc. 14 di parte attrice) CP_9
e poi dipendente (cfr. doc. 15 di parte attrice) dal settembre 2016 a dicembre 2018 della Parte_1
(con denominazione precedente: Elettroservice srl 2 come risulta da pag. 13 della visura camerale di cui al doc. 14 di parte attrice).
Risultano anche ad abundantiam successivamente all'atto dispositivo ulteriori rapporti tra le due società poco chiari come emerge dalla relazione della Guardia di Finanza depositata da parte attrice
(cfr. pagine 41, 42 del doc. 17 di parte attrice).
10 Si desume in definitiva dalla documentazione in atti un intenso rapporto tra la 2 e la legale Pt_1
rappresentante della . Controparte_1 Parte_2
Pertanto, dalle circostanze di cui sopra insieme considerate (in sostanza mancata prova dell'integrale pagamento del prezzo della compravendita in questione e rapporti intercorsi tra e legale Parte_1
rappresentante della ) si ritiene desumibile la consapevolezza del terzo acquirente del CP_1
fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore venditore stava diminuendo la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati.
Sussistono quindi i presupposti dell'azione revocatoria proposta dal la cui domanda deve Parte_1
essere pertanto accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del
2014, come modificato dal D.M. 147/2022, scaglione da € 52.001 a € 260.000, compensi minimi per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove costituende, e medi per le altre fasi, spese da liquidarsi a favore dello Stato, essendo stata la parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti del dell'atto di compravendita - rogito Notaio del 18.3.2019, Parte_1 Per_1
rep. N. 461, racc. n. 346 - delle unità immobiliari meglio indicate in citazione, eseguita dall'allora 2 in favore di Parte_1 Controparte_1
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidate in
€ 786,00 per esborsi, € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 11/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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