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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 310 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria
Maddalena Berloco e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in Taranto a via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Raffaella Pollicoro, dalla quale
è rappresentato e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLATO –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 636/2021 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2018, Pt_1
chiesto e ottenuto da , con cui lo stesso Tribunale aveva ingiunto Controparte_1 all'Istituto il pagamento della somma di €.6.291,00, oltre accessori e competenze della fase monitoria, a titolo di liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione NASPI, quale incentivo all'autoimprenditorialità, ex art. 8 d.lgs 22/2025. Per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento delle spese Pt_1
processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello l lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva il concludendo per il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto perfettamente valida la domanda di liquidazione anticipata della
Naspi, quale incentivo all'autoimprenditorialità inoltrata dal per il tramite del CP_1
suo Patronato, a mezzo p.e.c. indirizzata all' il 16.5.2017 e da questi ricevuta in pari Pt_1
data, pienamente entro il termine decadenziale di trenta giorni, previsto dall'art. 8, comma
3, d.lgs 22/2025, a decorrere dalla data di inizio attività imprenditoriale.
Ha ritenuto, inoltre, il Tribunale che, pur a non voler aderire all'orientamento della piena efficacia della trasmissione del documento informatico a mezzo p.e.c., l' aveva Pt_1
dimostrato di aver ritenuto valida tale modalità di presentazione della domanda amministrativa, per “facta concludentia” e, quindi, per una sorta di raggiungimento dello scopo, avendo interloquito direttamente con il patronato con la comunicazione, a mezzo pec, del 24.5.2017, con conseguente tempestività e proponibilità della iniziativa giudiziaria del CP_1
Si duole l di tale decisione evidenziando l'errore del Tribunale per non aver ritenuto Pt_1
improponibile la domanda giudiziaria del per difetto della preventiva domanda CP_1
amministrativa di anticipazione “in via telematica”, così come disposto dal III comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015.
Sostiene l'appellante che l'invio di un documento tramite il canale p.e.c., qual è la richiesta del 16.5.2017 del a mezzo del suo patronato, non equivale a CP_1
2 trasmissione in via telematica della domanda amministrativa attraverso il portale Web dell' espressamente prevista dall'art. 38 comma 5 del D.L. n. 78 del 31.5.2010, Pt_1
convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010 n. 122, tanto da far ritenere inesistente la domanda amministrativa presentata in diversa modalità.
Aggiunge l'appellante che la richiesta del 16.5.2017 di “liquidazione completa della
Naspi”, valorizzata dal primo giudice, non può ritenersi nemmeno come “domanda di anticipazione Naspi”, non risultando ivi indicato alcun inizio di attività, mentre la successiva richiesta del 3.7.2017, pur essendo stata validamente trasmessa, è CP_2
tardiva rispetto al termine di 30 giorni dalla data di inizio attività di cui al citato comma
3 art. 8 D.Lgs 22/2015, poiché contiene quale data di inizio attività il 19.6.2017, erronea e smentita dalla domanda di iscrizione del alla Gestione Commercianti del CP_1
18.5.2017, con dichiarato inizio attività 15.5.20217.
Afferma, infine, l'appellante che la sua pec del 24.5.2017, richiamata dal Tribunale, lungi dal ritenere valida ed efficace la precedente istanza del 16.5.2017, rappresenta un mero riscontro interlocutorio con richiesta di esibizione della “copia di presentazione della domanda di anticipazione naspi” e, quindi, un riscontro probatorio dell'irricevibilità della comunicazione pervenuta il 16.5.2017.
Dal suo canto il eccepisce l'inammissibilità dell'applicazione del D.L. n. CP_1
78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, invocati per la prima volta in grado di appello, in ragione del divieto in appello di proposizione di nuove eccezioni, pur rilevando che il relativo art. 38 prevede, per la presentazione delle istanze, “l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata” e che la richiesta prestazione previdenziale non è neppure compresa nel calendario, allegato alla
Determinazione Presidenziale n. 277 del 24.6.2011, che definisce per ciascuna domanda di servizio la data di passaggio al canale telematico esclusivo, con conseguente inoperatività, nella specie, della eccepita modalità di trasmissione in via esclusivamente telematica e validità della domanda a mezzo pec del 16.5.2017, pacificamente accettata dall' con altra pec del 28.6.2017, contenente lo stesso numero di protocollo della Pt_1
3 domanda del 16.5.2017, ove si afferma testualmente: “ Si prende atto di quanto trasmesso. Cordiali saluti.”.
L'appello è infondato.
Non è controverso che il abbia trasmesso all' tramite il patronato CP_1 Pt_1 CP_3
una istanza a mezzo pec del 16.5.2017, ove si legge: “Si richiede la liquidazione completa della Naspi per il signor , in quanto deve investire la cifra per una Controparte_1
nuova attività”, cui è seguita in risposta, con pec del 24.5.2019, la comunicazione Pt_1
del seguente tenore: “Liquidazione NASPI Controparte_1
7800.24/05/2017.0075123] Si prega di esibire copia della ricevuta di Pt_1
presentazione domanda di anticipazione naspi”, prontamente riscontrata dal patronato con pec del 9.6.2017: “Si inoltra quanto da voi richiesto”, cui è seguita in ulteriore CP_3
risposta la comunicazione del 28.6.2017 contenente lo stesso precedente oggetto ed Pt_1
il messaggio “Si prende atto di quanto trasmesso”.
Osserva, pertanto, la Corte che la circostanza che la domanda sia stata proposta mediante invio di posta certificata, invece della modalità telematica eccepita dall' soltanto a Pt_1
seguito della domanda giudiziale, non può escludere la proponibilità della domanda, rilevato che la possibilità concessa all' dall'art. 38, comma 5, d.l. n. 789/2010, Pt_1
convertito con modificazioni nella l. n. 122/2010 di definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo di propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, non preclude la presentazione della domanda amministrativa con modalità diverse, essendo sufficiente, ai fini della procedibilità del ricorso giudiziario, che la domanda sia comunque pervenuta in data certa nella sfera di conoscenza dell'Ente e consenta di individuare la prestazione richiesta, in modo da avviare regolarmente la procedura amministrativa (Cass. n. 14412/2019).
Infatti, l'improponibilità del ricorso giudiziario relativo a una prestazione previdenziale si verifica solo in caso di totale assenza di una domanda amministrativa diretta ad ottenere la medesima prestazione ivi richiesta e non, invece, quando essa sia stata presentata in forma diversa da quella indicata dall oppure mediante la incompleta o erronea Pt_1
4 compilazione dei moduli a tal fine da questo predisposti, sol che sia chiaro il suo oggetto, in modo che possa essere avviato l'iter amministrativo.
Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n.
17159/2024: “Nel sistema delineato dall'art. 443 cod. proc. civ. e dalla legge 11 agosto
1973, n. 533, la domanda giudiziale è improponibile soltanto allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa. Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale,
l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee
e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge. Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24
Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso. Coglie, dunque, nel segno la censura, nell'evidenziare che la legge non sancisce ex professo l'improponibilità in ogni ipotesi d'irregolarità nella trasmissione dell'istanza e a tal fine non considera tamquam non esset un'istanza, sol perché trasmessa in modo irregolare.”
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente interpretato le norme applicabili nel caso di specie, risultando la domanda presentata il 16.5.2017 - ossia entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 8, comma 3, d.lgs. 22/2015 a decorrere dalla certa data del
15.5.2017 evincibile, come pure affermato dall' dalla domanda di iscrizione del sig. Pt_1
alla Gestione Commercianti – perfettamente idonea a garantire la sua piena CP_1
conoscenza da parte dell'Istituto che l'ha ricevuta.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' e ritenuta Pt_1
proponibile la domanda giudiziale.
Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto, per un verso che non è in contestazione la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'erogazione della prestazione previdenziale
5 e per altro verso che la parte appellata ha documentato il proprio diritto alla liquidazione anticipata NASPI, l'appello deve essere respinto.
La spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.
24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n.
4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in €. 1.900,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellato con distrazione al suo difensore avv. Raffaella Pollicoro, anticipante;
3) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Relatore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 310 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria
Maddalena Berloco e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in Taranto a via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Raffaella Pollicoro, dalla quale
è rappresentato e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLATO –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 636/2021 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2018, Pt_1
chiesto e ottenuto da , con cui lo stesso Tribunale aveva ingiunto Controparte_1 all'Istituto il pagamento della somma di €.6.291,00, oltre accessori e competenze della fase monitoria, a titolo di liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione NASPI, quale incentivo all'autoimprenditorialità, ex art. 8 d.lgs 22/2025. Per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento delle spese Pt_1
processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello l lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva il concludendo per il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha ritenuto perfettamente valida la domanda di liquidazione anticipata della
Naspi, quale incentivo all'autoimprenditorialità inoltrata dal per il tramite del CP_1
suo Patronato, a mezzo p.e.c. indirizzata all' il 16.5.2017 e da questi ricevuta in pari Pt_1
data, pienamente entro il termine decadenziale di trenta giorni, previsto dall'art. 8, comma
3, d.lgs 22/2025, a decorrere dalla data di inizio attività imprenditoriale.
Ha ritenuto, inoltre, il Tribunale che, pur a non voler aderire all'orientamento della piena efficacia della trasmissione del documento informatico a mezzo p.e.c., l' aveva Pt_1
dimostrato di aver ritenuto valida tale modalità di presentazione della domanda amministrativa, per “facta concludentia” e, quindi, per una sorta di raggiungimento dello scopo, avendo interloquito direttamente con il patronato con la comunicazione, a mezzo pec, del 24.5.2017, con conseguente tempestività e proponibilità della iniziativa giudiziaria del CP_1
Si duole l di tale decisione evidenziando l'errore del Tribunale per non aver ritenuto Pt_1
improponibile la domanda giudiziaria del per difetto della preventiva domanda CP_1
amministrativa di anticipazione “in via telematica”, così come disposto dal III comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015.
Sostiene l'appellante che l'invio di un documento tramite il canale p.e.c., qual è la richiesta del 16.5.2017 del a mezzo del suo patronato, non equivale a CP_1
2 trasmissione in via telematica della domanda amministrativa attraverso il portale Web dell' espressamente prevista dall'art. 38 comma 5 del D.L. n. 78 del 31.5.2010, Pt_1
convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010 n. 122, tanto da far ritenere inesistente la domanda amministrativa presentata in diversa modalità.
Aggiunge l'appellante che la richiesta del 16.5.2017 di “liquidazione completa della
Naspi”, valorizzata dal primo giudice, non può ritenersi nemmeno come “domanda di anticipazione Naspi”, non risultando ivi indicato alcun inizio di attività, mentre la successiva richiesta del 3.7.2017, pur essendo stata validamente trasmessa, è CP_2
tardiva rispetto al termine di 30 giorni dalla data di inizio attività di cui al citato comma
3 art. 8 D.Lgs 22/2015, poiché contiene quale data di inizio attività il 19.6.2017, erronea e smentita dalla domanda di iscrizione del alla Gestione Commercianti del CP_1
18.5.2017, con dichiarato inizio attività 15.5.20217.
Afferma, infine, l'appellante che la sua pec del 24.5.2017, richiamata dal Tribunale, lungi dal ritenere valida ed efficace la precedente istanza del 16.5.2017, rappresenta un mero riscontro interlocutorio con richiesta di esibizione della “copia di presentazione della domanda di anticipazione naspi” e, quindi, un riscontro probatorio dell'irricevibilità della comunicazione pervenuta il 16.5.2017.
Dal suo canto il eccepisce l'inammissibilità dell'applicazione del D.L. n. CP_1
78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, invocati per la prima volta in grado di appello, in ragione del divieto in appello di proposizione di nuove eccezioni, pur rilevando che il relativo art. 38 prevede, per la presentazione delle istanze, “l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata” e che la richiesta prestazione previdenziale non è neppure compresa nel calendario, allegato alla
Determinazione Presidenziale n. 277 del 24.6.2011, che definisce per ciascuna domanda di servizio la data di passaggio al canale telematico esclusivo, con conseguente inoperatività, nella specie, della eccepita modalità di trasmissione in via esclusivamente telematica e validità della domanda a mezzo pec del 16.5.2017, pacificamente accettata dall' con altra pec del 28.6.2017, contenente lo stesso numero di protocollo della Pt_1
3 domanda del 16.5.2017, ove si afferma testualmente: “ Si prende atto di quanto trasmesso. Cordiali saluti.”.
L'appello è infondato.
Non è controverso che il abbia trasmesso all' tramite il patronato CP_1 Pt_1 CP_3
una istanza a mezzo pec del 16.5.2017, ove si legge: “Si richiede la liquidazione completa della Naspi per il signor , in quanto deve investire la cifra per una Controparte_1
nuova attività”, cui è seguita in risposta, con pec del 24.5.2019, la comunicazione Pt_1
del seguente tenore: “Liquidazione NASPI Controparte_1
7800.24/05/2017.0075123] Si prega di esibire copia della ricevuta di Pt_1
presentazione domanda di anticipazione naspi”, prontamente riscontrata dal patronato con pec del 9.6.2017: “Si inoltra quanto da voi richiesto”, cui è seguita in ulteriore CP_3
risposta la comunicazione del 28.6.2017 contenente lo stesso precedente oggetto ed Pt_1
il messaggio “Si prende atto di quanto trasmesso”.
Osserva, pertanto, la Corte che la circostanza che la domanda sia stata proposta mediante invio di posta certificata, invece della modalità telematica eccepita dall' soltanto a Pt_1
seguito della domanda giudiziale, non può escludere la proponibilità della domanda, rilevato che la possibilità concessa all' dall'art. 38, comma 5, d.l. n. 789/2010, Pt_1
convertito con modificazioni nella l. n. 122/2010 di definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo di propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, non preclude la presentazione della domanda amministrativa con modalità diverse, essendo sufficiente, ai fini della procedibilità del ricorso giudiziario, che la domanda sia comunque pervenuta in data certa nella sfera di conoscenza dell'Ente e consenta di individuare la prestazione richiesta, in modo da avviare regolarmente la procedura amministrativa (Cass. n. 14412/2019).
Infatti, l'improponibilità del ricorso giudiziario relativo a una prestazione previdenziale si verifica solo in caso di totale assenza di una domanda amministrativa diretta ad ottenere la medesima prestazione ivi richiesta e non, invece, quando essa sia stata presentata in forma diversa da quella indicata dall oppure mediante la incompleta o erronea Pt_1
4 compilazione dei moduli a tal fine da questo predisposti, sol che sia chiaro il suo oggetto, in modo che possa essere avviato l'iter amministrativo.
Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n.
17159/2024: “Nel sistema delineato dall'art. 443 cod. proc. civ. e dalla legge 11 agosto
1973, n. 533, la domanda giudiziale è improponibile soltanto allorché difetti in radice la previa presentazione dell'istanza amministrativa. Una diversa interpretazione, che assimilasse indistintamente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale,
l'omessa presentazione dell'istanza e la trasmissione secondo modalità difformi rispetto alle disposizioni impartite dall'Istituto, omologherebbe fattispecie prima facie eterogenee
e si risolverebbe nell'indebita estensione dell'àmbito applicativo delle condizioni di proponibilità sancite dalla legge. Tali condizioni non solo devono essere interpretate in senso tassativo, in quanto interferiscono con il diritto di azione presidiato dall'art. 24
Cost., ma devono essere anche intese in modo conforme e proporzionato alla ratio che le ispira: il legislatore si ripromette di favorire una previa interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti, prima dell'approdo contenzioso. Coglie, dunque, nel segno la censura, nell'evidenziare che la legge non sancisce ex professo l'improponibilità in ogni ipotesi d'irregolarità nella trasmissione dell'istanza e a tal fine non considera tamquam non esset un'istanza, sol perché trasmessa in modo irregolare.”
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente interpretato le norme applicabili nel caso di specie, risultando la domanda presentata il 16.5.2017 - ossia entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 8, comma 3, d.lgs. 22/2015 a decorrere dalla certa data del
15.5.2017 evincibile, come pure affermato dall' dalla domanda di iscrizione del sig. Pt_1
alla Gestione Commercianti – perfettamente idonea a garantire la sua piena CP_1
conoscenza da parte dell'Istituto che l'ha ricevuta.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall' e ritenuta Pt_1
proponibile la domanda giudiziale.
Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto, per un verso che non è in contestazione la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'erogazione della prestazione previdenziale
5 e per altro verso che la parte appellata ha documentato il proprio diritto alla liquidazione anticipata NASPI, l'appello deve essere respinto.
La spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.
24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n.
4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in €. 1.900,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellato con distrazione al suo difensore avv. Raffaella Pollicoro, anticipante;
3) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Relatore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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