Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 7553 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto “separazione consensuale e scioglimento del matrimonio”
Promosso da
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], CP_1
entrambi con gli avv.ti FINOCCHITO MAURO e CIRIOLO ALFREDO
DAVIDE
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in TR (LE) il 10.05.2009 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di TR
(LE) al n. 4, P. I, anno 2009).
Dall'unione coniugale è nata il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 09/11/2023, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la separazione personale e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1) fissare l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore tra-smettendo gli atti al pubblico ministero per il parere di competenza e disponendo che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 co. 2
c.p.c.; 2) all'esito, dichiarare la separazione personale tra CP_1
e autorizzando i coniugi a vivere separati ed ordinando
[...] Parte_1
la relativa annota-zione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Otranto;
3) disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne
Otranto unitamente al padre e, in caso di disaccordo, regolare la permanenza della minore e/o il diritto di visita così come dettagliatamente esposto sub
3.3. e 3.4. della narrativa;
4) dare atto che della casa coniugale è usufruttuario il sig. che continuerà a viverci unitamente alla Parte_1
figlia , mentre la nuda proprietaria è la sig.ra e Per_1 Controparte_1
che i beni ivi contenuti sono già stati consensualmente ripartiti tra i coniugi
i quali hanno già regolato anche gli ulteriori rapporti patrimoniali esistenti tra gli stessi;
5) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che, pertanto, continueranno a curare autonomamente il proprio sostentamento personale, mentre ciascuno di essi contribuirà al mantenimento della figlia minore – fino al raggiungimento della Per_1
maggiore età e, comunque, fino alla completa autosufficienza economica della stessa – provvedendo nella misura del 50% per le spese ordinarie e del
50% per le spese straordinarie, adottando per queste ultime il regime stabilito dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce;
in caso di disaccordo sulla misura o sulle modalità del mantenimento in natura adottando la disciplina di cui al punto sub 3.6. della narrativa;
6) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione e fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 3 della Legge 898/1970, di-chiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 10.05.2009, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di
Otranto l'annotazione della relativa sentenza;
7) dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.”).
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status, depositata il 21.03.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, sicché, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore, per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 02.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
I coniugi hanno dichiarato di aver interrotto ogni loro rapporto, a far data dall'udienza di comparizione degli stessi, innanzi all'intestato Tribunale, così come appositamente calendarizzata, sempre nell'ambito del presente procedimento, con riguardo alla distinta e cumulata domanda di separazione personale, parimenti congiunta, già accolta con la citata sentenza parzialmente definitiva, ormai passata in giudicato.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 6 mesi, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, merita senz'altro accoglimento la concorde richiesta di pronuncia del divorzio, alle condizioni del ricorso;
si ponga mente, da un lato, alla circostanza che si tratta di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nato a [...], il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...], il [...], così CP_1
provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in TR
(LE) il 10.05.2009 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di
TR (LE) al n. 4, P. I, anno 2009), alle condizioni di cui al ricorso, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore