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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5115 /2023 R.G., promossa da:
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. GORPIA PAOLA, con domicilio Parte_1 C.F._1 in Milano in via Anfossi 12
e
Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. RAMELLA CARLA EUGENIA, con Parte_2 C.F._2 domicilio in Vigevano, in via San Pio V n. 5/b i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NA IG , in data 06/09/2005, (atto n.10, parte II, Serie
A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI Con le note d'udienza le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AN BI;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Mortara in Viale Trento 41 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. Parte_1
3. Confermare nell'interesse del figlio che tutte le spese ordinarie e straordinarie siano poste a carico del Per_1 padre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
pagina 1 di 3
4. Confermare, nell'interesse del figlio , il mantenimento a carico della madre nei casi in cui Per_1 Per_1 dimorerà presso la stessa;
5. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
5.12.2023 hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 599/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio già formulate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va previsto in merito alle spese legali del presente procedimento trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in AN BI, il giorno 06/09/2005 (atto n.10, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio
[...] dell'anno 2005);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5115 /2023 R.G., promossa da:
Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. GORPIA PAOLA, con domicilio Parte_1 C.F._1 in Milano in via Anfossi 12
e
Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. RAMELLA CARLA EUGENIA, con Parte_2 C.F._2 domicilio in Vigevano, in via San Pio V n. 5/b i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NA IG , in data 06/09/2005, (atto n.10, parte II, Serie
A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI Con le note d'udienza le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AN BI;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Mortara in Viale Trento 41 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig. Parte_1
3. Confermare nell'interesse del figlio che tutte le spese ordinarie e straordinarie siano poste a carico del Per_1 padre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
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4. Confermare, nell'interesse del figlio , il mantenimento a carico della madre nei casi in cui Per_1 Per_1 dimorerà presso la stessa;
5. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
5.12.2023 hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 599/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio già formulate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va previsto in merito alle spese legali del presente procedimento trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in AN BI, il giorno 06/09/2005 (atto n.10, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio
[...] dell'anno 2005);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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