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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6300/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero 6300 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, secondo comma, c.p.c.
vertente
TRA
,in 1.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1
LF NT, giusta procura in atti, con il quale è elettivamente domiciliata in Calvizzano
(NA), Via Conte Mirabelli n. 38, presso lo studio dell'Avv. Luca Angelo Signorelli;
OPPONENTE
E
,elettivamente domiciliati in Qualiano Controparte 1
(NA) alla p.zza G. D'Annunzio n. 4, presso lo studio dall'Avv. Raffaela Granata dalla quale sono rappresentati e difesi con giusta di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte 1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 10.07.2024, con cui le si intimava il pagamento della somma di euro 30.888,97 in favore di Controparte_1 e Controparte 1 ,
dovuta in ragione della sentenza di condanna n. 909/2015 emessa dal Tribunale di Napoli. Con l'atto di opposizione, l'opponente ha sostenuto l'inesigibilità del diritto di credito, sorto, ab origine, in conseguenza di successione a causa di morte. L'opponente lamentava che il pagamento fosse precluso in conseguenza della mancata presentazione della dichiarazione di successione da parte dei coeredi, giacché, trattandosi di un credito ereditario, l'art. 48, comma terzo, Dlgs.
346/1990 (Testo Unico in materia di successioni) impone all'intermediario bancario di provvedere al pagamento del diritto di credito (comprensivo di capitali e interessi) solo dopo l'adempimento dei coeredi agli oneri fiscali contemplati dal medesimo Testo unico in materia di successioni.
Regolarmente citati, Controparte 1 e Controparte 1 si costituivano in giudizio, affermando che la denuncia di successione è un atto avente natura meramente fiscale, senza alcuna valenza civilistica o processuale nei rapporti tra le parti, per cui non ha alcuna incidenza ostativa sull'esecuzione giudiziale di una sentenza di condanna. Peraltro, la parte opposta evidenziava pure non aveva provveduto ad accertare se vi fossero le condizioni per che la Parte 1
escludere l'applicazione dell'onere di presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 346/1990.
Si rileva, tuttavia, che nelle more del procedimento, la parte opposta provvedeva a presentare la dichiarazione di successione, in conseguenza la Parte 1 erogava la somma oggetto di lite.
Alla luce di quanto evidenziato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009).
Si reputa, in ogni caso, opportuno valutare la fondatezza della domanda, al fine di statuire sul regime delle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale.
Si rammenta che la parte opponente ha rappresentato di non aver potuto dare corso al pagamento in favore degli eredi in ragione del divieto posto dall'art. 48 del d.lgs. 346/1990, in base al quale: “i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma
4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione" (comma 3). In via generale va osservato che predetta disposizione di legge fa divieto ai debitori del defunto di dar corso a pagamenti in favore degli eredi in mancanza di una dichiarazione di successione che indichi lo specifico credito per il quale viene richiesto il pagamento.
La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa, a carico della banca, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. citato. Come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la ratio della norma è quella di indurre l'erede ad adempiere agli obblighi fiscali conseguenti al fenomeno successorio, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento all'onere di dichiarazione di successione. In tal modo, il legislatore ha inteso prevenire eventuali pregiudizi alla posizione dell'amministrazione finanziaria. Suddetta disposizione, dunque, ad avviso della Suprema Corte, ha natura imperativa tributaria.
Il legislatore, quindi, ha frapposto un impedimento ex lege a pagare: si tratta del divieto di esecuzione della prestazione, fino a che l'onere contemplato dalla legge non sia sopraggiunto.
Ne consegue, allora, che l'intermediario correttamente ha opposto al creditore un'eccezione, basata sul necessario rispetto della disciplina fiscale di cui essa è destinataria diretta, in quanto tenuta a non pagare la somma caduta in successione. Si tratta di un'ipotesi di inesigibilità che attiene alla prestazione debitoria dovuta dall'intermediario, consistente nel divieto giuridico di esecuzione della prestazione in funzione del perseguimento di interessi pubblici preminenti. In sintesi, a causa di tale previsione normativa, la prestazione della banca è inesigibile fino alla verificazione dell'evento contemplato dalla legge. (Cass. civ. n. 9670/2021).
Ciò premesso, la parte opposta ha sollevato due eccezioni allo scopo di sostenere l'inapplicabilità dell'onere di cui all'art. 48.
In primo luogo, la parte opposta ha affermato che la circostanza per la quale il diritto di credito era già stato accertato mediante titolo giudiziale esclude il divieto di pagamento in assenza della dichiarazione di successione.
Sul punto, è doveroso constatare la totale irrilevanza della suddetta eccezione, ove si tenga in considerazione la ratio della disposizione in esame, delineata dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Come poc'anzi evidenziato, l'art. 48 non è finalizzato ad assicurare la certezza della legittimazione attiva degli eredi a ricevere il pagamento da parte dell'intermediario bancario, ma introduce una forma di inesigibilità ex lege la cui funzione è quella di indurre gli eredi all'adempimento degli oneri fiscali e prevenire l'elusione o evasione del pagamento delle imposte in materia di successione, in danno all'amministrazione finanziaria. Ne consegue che, anche ove il diritto di credito sia accertato giudizialmente, ciò non esclude che l'intermediario finanziario sia, in ogni caso, tenuto a ricevere la dichiarazione di successione prima di provvedere al pagamento di quanto dovuto dagli eredi.
In secondo luogo, la parte ha sostenuto che l'intermediario bancario non ha accertato se, nel caso di specie, operassero le cause di esclusione del divieto ex art 48, enunciate dall'art. 28 del medesimo
DLgs 346/1990. La disposizione in esame stabilisce che l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione viene meno se: “l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".
Tanto premesso, si evidenzia che la parte opposta compie un'errata interpretazione della disposizione. La parte ha sostenuto, infatti, che i requisiti dell'art 28 (della devoluzione al coniuge o altri parenti in linea retta;
l'avere un attivo non superiore a cento mila euro;
non comprensivo di beni immobili o diritti reali immobiliari) siano tra loro alternativi;
al contrario, sembra del tutto pacifico che la norma preveda un concorso delle suddette condizioni affinché sia possibile escludere l'onere di presentazione della dichiarazione di successione.
Peraltro, è opportuno evidenziare che la parte opposta, da un lato, non ha provato l'attuale possesso dei suddetti requisiti, dall'altro, non ha dimostrato neppure che l'intermediario non avesse già provveduto all'accertamento dei suddetti requisiti.
Ciò posto, l'opposizione proposta, sia pure virtualmente, è fondata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6300/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi,
così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna Controparte 1 e Controparte_1 in solido al pagamento in favore di [...]
,delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.800,00 per Parte 1
compensi, euro 545,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa il 23.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Monica Marrazzo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero 6300 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, secondo comma, c.p.c.
vertente
TRA
,in 1.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1
LF NT, giusta procura in atti, con il quale è elettivamente domiciliata in Calvizzano
(NA), Via Conte Mirabelli n. 38, presso lo studio dell'Avv. Luca Angelo Signorelli;
OPPONENTE
E
,elettivamente domiciliati in Qualiano Controparte 1
(NA) alla p.zza G. D'Annunzio n. 4, presso lo studio dall'Avv. Raffaela Granata dalla quale sono rappresentati e difesi con giusta di procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte 1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 10.07.2024, con cui le si intimava il pagamento della somma di euro 30.888,97 in favore di Controparte_1 e Controparte 1 ,
dovuta in ragione della sentenza di condanna n. 909/2015 emessa dal Tribunale di Napoli. Con l'atto di opposizione, l'opponente ha sostenuto l'inesigibilità del diritto di credito, sorto, ab origine, in conseguenza di successione a causa di morte. L'opponente lamentava che il pagamento fosse precluso in conseguenza della mancata presentazione della dichiarazione di successione da parte dei coeredi, giacché, trattandosi di un credito ereditario, l'art. 48, comma terzo, Dlgs.
346/1990 (Testo Unico in materia di successioni) impone all'intermediario bancario di provvedere al pagamento del diritto di credito (comprensivo di capitali e interessi) solo dopo l'adempimento dei coeredi agli oneri fiscali contemplati dal medesimo Testo unico in materia di successioni.
Regolarmente citati, Controparte 1 e Controparte 1 si costituivano in giudizio, affermando che la denuncia di successione è un atto avente natura meramente fiscale, senza alcuna valenza civilistica o processuale nei rapporti tra le parti, per cui non ha alcuna incidenza ostativa sull'esecuzione giudiziale di una sentenza di condanna. Peraltro, la parte opposta evidenziava pure non aveva provveduto ad accertare se vi fossero le condizioni per che la Parte 1
escludere l'applicazione dell'onere di presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs 346/1990.
Si rileva, tuttavia, che nelle more del procedimento, la parte opposta provvedeva a presentare la dichiarazione di successione, in conseguenza la Parte 1 erogava la somma oggetto di lite.
Alla luce di quanto evidenziato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com'è noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009).
Si reputa, in ogni caso, opportuno valutare la fondatezza della domanda, al fine di statuire sul regime delle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale.
Si rammenta che la parte opponente ha rappresentato di non aver potuto dare corso al pagamento in favore degli eredi in ragione del divieto posto dall'art. 48 del d.lgs. 346/1990, in base al quale: “i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma
4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione" (comma 3). In via generale va osservato che predetta disposizione di legge fa divieto ai debitori del defunto di dar corso a pagamenti in favore degli eredi in mancanza di una dichiarazione di successione che indichi lo specifico credito per il quale viene richiesto il pagamento.
La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa, a carico della banca, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. citato. Come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la ratio della norma è quella di indurre l'erede ad adempiere agli obblighi fiscali conseguenti al fenomeno successorio, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento all'onere di dichiarazione di successione. In tal modo, il legislatore ha inteso prevenire eventuali pregiudizi alla posizione dell'amministrazione finanziaria. Suddetta disposizione, dunque, ad avviso della Suprema Corte, ha natura imperativa tributaria.
Il legislatore, quindi, ha frapposto un impedimento ex lege a pagare: si tratta del divieto di esecuzione della prestazione, fino a che l'onere contemplato dalla legge non sia sopraggiunto.
Ne consegue, allora, che l'intermediario correttamente ha opposto al creditore un'eccezione, basata sul necessario rispetto della disciplina fiscale di cui essa è destinataria diretta, in quanto tenuta a non pagare la somma caduta in successione. Si tratta di un'ipotesi di inesigibilità che attiene alla prestazione debitoria dovuta dall'intermediario, consistente nel divieto giuridico di esecuzione della prestazione in funzione del perseguimento di interessi pubblici preminenti. In sintesi, a causa di tale previsione normativa, la prestazione della banca è inesigibile fino alla verificazione dell'evento contemplato dalla legge. (Cass. civ. n. 9670/2021).
Ciò premesso, la parte opposta ha sollevato due eccezioni allo scopo di sostenere l'inapplicabilità dell'onere di cui all'art. 48.
In primo luogo, la parte opposta ha affermato che la circostanza per la quale il diritto di credito era già stato accertato mediante titolo giudiziale esclude il divieto di pagamento in assenza della dichiarazione di successione.
Sul punto, è doveroso constatare la totale irrilevanza della suddetta eccezione, ove si tenga in considerazione la ratio della disposizione in esame, delineata dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Come poc'anzi evidenziato, l'art. 48 non è finalizzato ad assicurare la certezza della legittimazione attiva degli eredi a ricevere il pagamento da parte dell'intermediario bancario, ma introduce una forma di inesigibilità ex lege la cui funzione è quella di indurre gli eredi all'adempimento degli oneri fiscali e prevenire l'elusione o evasione del pagamento delle imposte in materia di successione, in danno all'amministrazione finanziaria. Ne consegue che, anche ove il diritto di credito sia accertato giudizialmente, ciò non esclude che l'intermediario finanziario sia, in ogni caso, tenuto a ricevere la dichiarazione di successione prima di provvedere al pagamento di quanto dovuto dagli eredi.
In secondo luogo, la parte ha sostenuto che l'intermediario bancario non ha accertato se, nel caso di specie, operassero le cause di esclusione del divieto ex art 48, enunciate dall'art. 28 del medesimo
DLgs 346/1990. La disposizione in esame stabilisce che l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione viene meno se: “l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".
Tanto premesso, si evidenzia che la parte opposta compie un'errata interpretazione della disposizione. La parte ha sostenuto, infatti, che i requisiti dell'art 28 (della devoluzione al coniuge o altri parenti in linea retta;
l'avere un attivo non superiore a cento mila euro;
non comprensivo di beni immobili o diritti reali immobiliari) siano tra loro alternativi;
al contrario, sembra del tutto pacifico che la norma preveda un concorso delle suddette condizioni affinché sia possibile escludere l'onere di presentazione della dichiarazione di successione.
Peraltro, è opportuno evidenziare che la parte opposta, da un lato, non ha provato l'attuale possesso dei suddetti requisiti, dall'altro, non ha dimostrato neppure che l'intermediario non avesse già provveduto all'accertamento dei suddetti requisiti.
Ciò posto, l'opposizione proposta, sia pure virtualmente, è fondata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 6300/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi,
così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna Controparte 1 e Controparte_1 in solido al pagamento in favore di [...]
,delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 5.800,00 per Parte 1
compensi, euro 545,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa il 23.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Monica Marrazzo