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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14473 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56180/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to BUFALINI GINA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.12.2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione dal coniuge con Controparte_1 il quale aveva contratto matrimonio il 19.10.2006 precisando che dalla detta unione Per_ era nata la figlia (n. il 06.12.2006).
In particolare, la ricorrente rappresentava: che sin dai primi mesi dalla nascita della Per_ figlia l'unione tra e si era rivelata infelice e, a seguito di reiterati Pt_1 CP_1 dissidi, era venuto meno l'affectio coniugalis; che i coniugi vivevano ormai separatamente da quasi 15 anni;
di essere attualmente occupata come estetista presso un parrucchiere, con uno stipendio medio mensile di circa € 1.100,00 per n. 13
1 mensilità; che il padre si era manifestamente disinteressato sia da un punto di vista morale che materiale dei bisogni e delle necessità della figlia;
di aver sempre cercato, invano, di favorire l'istaurarsi di un rapporto della minore con il papà, mostrandosi collaborativa e attivandosi al fine di far incontrare il padre con la figlia.
perciò, chiedeva: che fosse pronunciata la separazione personale Parte_1 dei coniugi;
che fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla Persona_2 madre essendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Parte_1 genitori contrario all'interesse della minore;
che fosse posto a carico di CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia una somma mensile di €
[...]
300,00 finché non fosse economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico da effettuarsi entro il 10 di ogni mese;
che fosse stabilito che i coniugi avrebbero dovuto contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie;
che fosse condannato al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale derivato della figlia dalla perdita dell'opportunità di crescita alla quale avrebbe potuto aspirare se avesse avuto le disponibilità economiche che le sono state negate (istruzione, viaggi, incontri, scuole private), da liquidarsi in via equitativa dal Giudice e che fosse, altresì, condannano al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa a favore della figlia, danneggiata dal comportamento indifferente del padre da ogni punto di vista.
All'udienza del 09.07.2025 parte ricorrente ha dichiarato “vivo a Roma in via Largo
Aldo De Palma 25, in una casa di proprietà di mia madre, vivo con mia madre e mia figlia, lavoro come estetista, ho con contratto a tempo indeterminato e percepisco uno stipendio di circa 1450/1500 euro mensili. mia figlia si è diplomata quest'anno ha conseguito il diploma di Scienze umane, si iscriverà all'Università e quindi non lavora. Io e il siamo separati da oltre 15 anni, in questi anni non mi ha mai CP_1 versato nulla per il mantenimento di nostra figlia, non ha visto la figlia negli ultimi
5/6 anni, questo per volontà del padre e non per una chiusura di mia figlia, io ho cercato di fargli mantenere i rapporti con la figlia, ma lui poi ha avuto un continuativo disinteresse, sono al compimento del diciottesimo di mia figlia, gli ha scritto un massaggio di auguri, anche quando il vedeva la figlia fino a 5/6 CP_1 anni fa la vedeva poco, qualche ora un pomeriggio infrasettimanale, mia figlia non è stata mai a casa sua. Non so nulla di lui, né dove vive e neppure se lavori e che tipo di lavoro svolga, non ho alcun contatto con lui da molti anni. Quando nostra figlia aveva circa 1 anno e vivevamo ancora insieme, lavorava presso un'azienda come impiegato.” Alla medesima udienza l'avvocato della ricorrente insistendo nelle domande di cui al ricorso ha rinunciato a quella di affido esclusivo atteso che ora la figlia era divenuta maggiorenne ed il Giudice ha dichiarato la contumacia di parte resistente, considerata la mancata costituzione nonostante la regolarità della notifica effettuata, e ritenuta la causa matura per la decisione ha riservato la decisione al collegio.
2 §§§
Separazione dei coniugi
La domanda di separazione personale proposta da deve Parte_1 essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Affidamento, collocamento e diritto di visita paterno
Per_ Quanto all'affidamento della figlia codesto Collegio prende atto della
Per_ circostanza che è divenuta maggiorenne;
pertanto, nessuna pronuncia dovrà essere resta né in tema di affidamento, né di collocamento e di frequentazione paterna, dichiarandosi cessata la materia del contendere.
Per_ Mantenimento ordinario e straordinario di
Per_ In merito alla contribuzione paterna al mantenimento di parte ricorrente ha chiesto che il padre le corrisponda l'importo mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., laddove è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Quanto alla propria situazione patrimoniale e reddituale la ricorrente ha dichiarato di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato come estetista con una busta paga di circa 1.450,00/1.500,00 al mese (producendo il CU 2023 inerente al 2022 da cui si evince un reddito annuo di € 14.566,00) e di vivere con la figlia in una casa di proprietà della propria madre, non sostenendo, pertanto, spese abitative.
Il resistente contumace, per quanto dichiarato dalla anche in sede di udienza, Pt_1 non ha mai corrisposto alcunché alla madre per il mantenimento della figlia, che non frequenta oramai da anni, e dello stesso non conosceva né dove vivesse e neppure se lavorasse, poiché la non aveva alcun contatto con lui da molti anni. La Pt_1 Per_ ricorrente ha, altresì, in dichiarato che, quando aveva circa 1 anno e ancora le parti convivevano, il resistente lavorava presso un'azienda come impiegato.
Il Tribunale ritiene conforme al disposto di cui all'art.337 ter c.c stabilire a carico di entrambi i genitori l'onere del mantenimento della figlia.
Alla stregua di quanto su esposto, tenuto conto del fatto che la figlia, ormai maggiorenne, vive la madre, la quale ha da sempre provveduto a tutte le sue esigenze e necessità, tenuto conto dell'età della figlia e delle sue esigenze legate all'età ed al percorso di studi, ritenuto di poter presumere la capacità lavorativa del padre, tenuto
3 altresì conto dell'obbligo di mantenimento che grava su ciascun genitore, questo
Collegio ritiene congruo disporre che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento della figlia una somma mensile pari ad € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo a quello di proposizione del ricorso. Sul punto si precisa che sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Si statuisce inoltre, che il contributo alle spese straordinarie, individuate secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Risarcimento danni
Parte ricorrente chiede, da ultimo, che il resistente sia condannato al risarcimento del danno patrimoniale derivato alla figlia per la perdita dell'opportunità di crescita alla quale avrebbe potuto aspirare se avesse avuto le disponibilità economiche che le sono state negate (istruzione, viaggi, incontri, scuole private) e che sia, altresì, condannano al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa a favore della figlia danneggiata dal comportamento indifferente del padre.
La ricorrente ha posto a fondamento delle istanze in questione l'assenza della figura Per_ paterna già da dopo il primo anno successivo alla nascita di quanto le parti si sono separate di fatto, in particolare, la ricorrente ha dedotto, che dall'età di un anno Per_ fino a 5/6 fa avrebbe visto poco il padre, ossia qualche ora nei pomeriggi infrasettimanali, tanto che la figlia non è neppure mai stata a casa del padre, il quale non ha mai corrisposto nulla per il suo mantenimento ordinario e straordinario.
L'obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare discende dal fatto stesso della procreazione ed è giuridicamente cristallizzato nell'art. 30 della
Costituzione e nel codice civile il quale prescrive l'obbligo a carico dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo, nonché il diritto del figlio dopo la dissoluzione dei vincolo affettivo tra i genitori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché il dovere in capo ai genitori di provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, obbligo destinato a protrarsi anche oltre la minore età del figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali;
la
4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre
2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede all'art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art.14 il diritto all'istruzione, all'art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere. Diritti che richiamano quelli indicati nella
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent Corte EDU
5.4.2005 NO c. Romania e Ungheria).
Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale
(cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella Carta Costituzionale (art. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale richiamate, un elevato grado di riconoscimento e tutela.
L'art. 473bis 39 co. 2 c.p.c. prevede che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può “condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche
d'ufficio, del minore”.
Ebbene, nel caso di specie, a quanto riferito dalla stessa ricorrente, il resistente fino a
5/6 anni fa avrebbe frequentato per qualche ora la figlia nei giorni infrasettimanali senza però corrispondere alcunché per il suo mantenimento.
Orbene la circostanza che il padre abbia frequentato fino a 5/6 anni fa la figlia fa presumere che egli abbia avuto un qualche interessamento nei confronti della stessa negli anni passati anche se, oggi, la sua contumacia fa presumere che, nell'attuale, non abbia interessi nei confronti delle vicende inerenti alla ragazza, frattanto divenuta maggiorenne. Inoltre, la madre non ha fornito neppure un principio di prova nel presente giudizio, per esempio depositando i propri estratti conto, che negli anni il padre non abbia contribuito economicamente al mantenimento della figlia, pertanto, non appaiono in alcun modo dimostrati né il danno patrimoniale né quello non patrimoniale i quali devono, comunque, essere allegati e provati dal danneggiato.
Le articolate domande di risarcimento devono dunque essere rigettate.
Spese di giudizio
5 Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 19.10.2006;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 01472, parte I, serie 03);
3. dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento, al Per_ collocamento di ed al relativo diritto di visita paterno;
4. dispone che corrisponderà, a decorrere dal mese successivo a Controparte_1 quello di proposizione del ricorso, ad l'importo mensile di € Parte_1
300,00 il giorno 5 di ciascun mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. dispone che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
6. rigetta le domande di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
7. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 07/10/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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