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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/09/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANGIA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in V.le Marconi 136, 65127 PESCARA, presso il difensore avv. MANGIA GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/CONTUMACE
pagina 1 di 4 OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 15-02-2024, conveniva in giudizio Parte_1 l'impresa edile per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che i lavori eseguiti dalla , non sono stati effettuati a regola CP_2 d'arte, come meglio precisato dall'ATP di cui si chiede l'acquisizione nel presente procedimento;
per l'effetto condannare i la società al pagamento della somma di € 9.588,90= oltre IVA e oltre CP_1 interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
€ 1.908,10= per compenso CTU Arch. ; € Per_1 1.281,00= per compenso CTP geom. Con vittoria di spese ed onorari del Persona_2 presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge nonché del giudizio di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. R.G 1776/22, dinnanzi al Tribunale di Pescara anche a titolo di risarcimento dei danni, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
A sostegno della domanda, esponeva di essere proprietario (come da doc.
1 - visura catastale, in atti) di un appartamento sito in Montesilvano (PE), alla Via Torino n. 4, interessato da lavori di ristrutturazione, effettuati dall' impresa edile nonché dalla ditta del Sig. Controparte_1
. I predetti lavori, terminati all'incirca a fine febbraio 2022, non erano risultati eseguiti Controparte_3 a regola d'arte e nello specifico l'immobile presentava varie malformazioni della resina posata a pavimento e le piastrelle del bagno, non livellate, causavano un effetto antiestetico e non funzionale. In conseguenza dei lavori che avevano interessato il bagno, si erano verificate infiltrazioni d'acqua tali da provocare danni in cucina, in sala ed in camera da letto e che avevano causato il distacco del parquet. Con raccomandata del 15-03-2022, a mezzo del proprio legale, il aveva invitato sia la Pt_1 impresa che ad eseguire un intervento al fine di riparare i danni causati. CP_1 Controparte_4 Avendo la riscontrato la predetta missiva contestando le richieste dell'odierno attore, egli CP_1 aveva depositato ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. All'esito del procedimento in parola, il CTU nominato, Arch. , aveva accertato la responsabilità della nella Per_1 CP_1 causazione dei danni subiti dall'attore, quantificando gli stessi in € 9.588,90. La richiesta di pagamento dell'importo stimato in perizia, oltre le spese del C.T.U. e i compensi del C.T.P., inviata alla odierna convenuta, era rimasta inevasa.
2) , convenuto in giudizio in proprio e nella qualità di titolare della impresa Controparte_1 individuale non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della instaurazione del CP_1 contraddittorio, rimanendo contumace per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) La domanda dell'attore deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta.
Il ricorrente ha dedotto che l'immobile di sua proprietà, meglio descritto in atti, è stato interessato da lavori di ristrutturazione da parte della impresa edile Alhambra di RT UM e di sistemazione dell'impianto idrico del bagno da parte della ditta di IA IA e ha lamentato la causazione, da parte della impresa di danni, non essendo stati i lavori in questione eseguiti a regola d'arte. CP_1
pagina 2 di 4 In particolare, ha affermato che nell'immobile erano presenti varie malformazioni della resina posata a pavimento, le piastrelle del bagno non erano livellate, con evidenti dislivelli tra le stesse che causavano un effetto antiestetico e non funzionale e che, quanto ai lavori che avevano interessato il bagno, si erano verificate infiltrazioni d'acqua che avevano provocato danni in cucina, in sala ed in camera da letto, causando il distacco del parquet. Ha aggiunto che entrambe le imprese coinvolte nei lavori di ristrutturazione avevano effettuato dei sondaggi per le perdite riscontrate sulle pareti dei vani adiacenti al wc e che, all'esito, era risultato evidente che la causa dei lavori non era da addebitare a difetti d'opera nell'esecuzione delle lavorazioni da parte dello mentre il , nell'effettuare i suoi CP_3 CP_1 sondaggi, aveva riscontrato una consistente infiltrazione di acqua dalla parete del rivestimento della doccia al di sotto del piatto doccia installato dalla stessa CP_1
Il CTU nominato in sede di ATP (v. perizia depositata nel fascicolo di parte attrice sub doc. 3 allegato all'atto di citazione), all'esito di un sopralluogo effettuato alla presenza delle parti, ivi compresi lo e il , sulla base degli accertamenti analiticamente effettuati e tali da meritare integrale CP_3 CP_1 recepimento, ed anche delle stesse dichiarazioni a lui rese dallo e dal (pagg. da 4 a 7 CP_3 CP_1 della perizia in atti), ha accertato che le cause delle infiltrazioni derivavano sia dalla evidente grossolana stuccatura eseguita nei giunti e nelle fughe tra il rivestimento e il nuovo piatto doccia, sia da un non corretto ripristino del massetto e della sua impermeabilizzazione, così come realizzati successivamente alla predisposizione del nuovo impianto di scarico. Il CTU ha individuato altresì le opere da realizzare per il ripristino delle condizioni di regola dell'arte nei locali oggetto di ATP, analiticamente indicate in perizia, e quantificato l'importo del danno subito, corrispondente “al totale delle opere da eseguirsi per il ripristino dello stato attuale alle condizioni di normalità”, per un ammontare complessivo di € 9.588,90, affermando la diretta riconducibilità dei danni lamentati dall'attore al comportamento della odierna convenuta, poiché solamente i lavori eseguiti dall'impresa non erano stati eseguiti a regola d'arte causando le problematiche per Controparte_1 cui è causa.
5) Per contro, l'impresa convenuta, non costituendosi, non ha fornito prova di aver eseguito i lavori a regola d'arte, né ha dedotto o fornito prova di altre e diverse cause dei lamentati danni.
La contumacia della parte convenuta, infatti, pur non costituendo di per sé ammissione delle pretese attoree, può tuttavia essere valutata dal giudice come elemento indiziario ai fini del proprio convincimento, nel concorso di altri elementi (Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 3601, Rv. 588309 – 01; Cass. Sez. 3, 29/03/2007, n. 7739, Rv. 596956 – 01).
Deve dunque ritenersi che la parte convenuta non abbia adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni, avendo causato i danni lamentati dall'attore e accertati dal CTU.
6) Il convenuto deve dunque essere condannato al risarcimento del danno nella misura CP_1 richiesta dal ricorrente, e cioè alla corresponsione, in favore dell'attore, dell'importo di € 9.588,90, oltre IVA e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda fino al soddisfo, nonché al rimborso della somma di € 1.908,10 per compenso al CTU Arch. e di quella di € 1.281,00 per Per_1 compenso al CTP geom. , come da fatture in atti. Persona_2
7) Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 576/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
pagina 3 di 4 condanna , in proprio e nella qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1 CP_1 alla corresponsione, in favore dell'attore, dell'importo di € 9.588,90, oltre IVA e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda fino al soddisfo, nonché al rimborso della somma di € 1.908,10 per compenso al CTU Arch. e di quella di € 1.281,00 per compenso al CTP geom. Per_1 Persona_2
;
[...] condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.264,00, di cui € 7.000,00, per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANGIA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in V.le Marconi 136, 65127 PESCARA, presso il difensore avv. MANGIA GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/CONTUMACE
pagina 1 di 4 OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 15-02-2024, conveniva in giudizio Parte_1 l'impresa edile per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che i lavori eseguiti dalla , non sono stati effettuati a regola CP_2 d'arte, come meglio precisato dall'ATP di cui si chiede l'acquisizione nel presente procedimento;
per l'effetto condannare i la società al pagamento della somma di € 9.588,90= oltre IVA e oltre CP_1 interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
€ 1.908,10= per compenso CTU Arch. ; € Per_1 1.281,00= per compenso CTP geom. Con vittoria di spese ed onorari del Persona_2 presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge nonché del giudizio di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. R.G 1776/22, dinnanzi al Tribunale di Pescara anche a titolo di risarcimento dei danni, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
A sostegno della domanda, esponeva di essere proprietario (come da doc.
1 - visura catastale, in atti) di un appartamento sito in Montesilvano (PE), alla Via Torino n. 4, interessato da lavori di ristrutturazione, effettuati dall' impresa edile nonché dalla ditta del Sig. Controparte_1
. I predetti lavori, terminati all'incirca a fine febbraio 2022, non erano risultati eseguiti Controparte_3 a regola d'arte e nello specifico l'immobile presentava varie malformazioni della resina posata a pavimento e le piastrelle del bagno, non livellate, causavano un effetto antiestetico e non funzionale. In conseguenza dei lavori che avevano interessato il bagno, si erano verificate infiltrazioni d'acqua tali da provocare danni in cucina, in sala ed in camera da letto e che avevano causato il distacco del parquet. Con raccomandata del 15-03-2022, a mezzo del proprio legale, il aveva invitato sia la Pt_1 impresa che ad eseguire un intervento al fine di riparare i danni causati. CP_1 Controparte_4 Avendo la riscontrato la predetta missiva contestando le richieste dell'odierno attore, egli CP_1 aveva depositato ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. All'esito del procedimento in parola, il CTU nominato, Arch. , aveva accertato la responsabilità della nella Per_1 CP_1 causazione dei danni subiti dall'attore, quantificando gli stessi in € 9.588,90. La richiesta di pagamento dell'importo stimato in perizia, oltre le spese del C.T.U. e i compensi del C.T.P., inviata alla odierna convenuta, era rimasta inevasa.
2) , convenuto in giudizio in proprio e nella qualità di titolare della impresa Controparte_1 individuale non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della instaurazione del CP_1 contraddittorio, rimanendo contumace per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della produzione documentale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) La domanda dell'attore deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta.
Il ricorrente ha dedotto che l'immobile di sua proprietà, meglio descritto in atti, è stato interessato da lavori di ristrutturazione da parte della impresa edile Alhambra di RT UM e di sistemazione dell'impianto idrico del bagno da parte della ditta di IA IA e ha lamentato la causazione, da parte della impresa di danni, non essendo stati i lavori in questione eseguiti a regola d'arte. CP_1
pagina 2 di 4 In particolare, ha affermato che nell'immobile erano presenti varie malformazioni della resina posata a pavimento, le piastrelle del bagno non erano livellate, con evidenti dislivelli tra le stesse che causavano un effetto antiestetico e non funzionale e che, quanto ai lavori che avevano interessato il bagno, si erano verificate infiltrazioni d'acqua che avevano provocato danni in cucina, in sala ed in camera da letto, causando il distacco del parquet. Ha aggiunto che entrambe le imprese coinvolte nei lavori di ristrutturazione avevano effettuato dei sondaggi per le perdite riscontrate sulle pareti dei vani adiacenti al wc e che, all'esito, era risultato evidente che la causa dei lavori non era da addebitare a difetti d'opera nell'esecuzione delle lavorazioni da parte dello mentre il , nell'effettuare i suoi CP_3 CP_1 sondaggi, aveva riscontrato una consistente infiltrazione di acqua dalla parete del rivestimento della doccia al di sotto del piatto doccia installato dalla stessa CP_1
Il CTU nominato in sede di ATP (v. perizia depositata nel fascicolo di parte attrice sub doc. 3 allegato all'atto di citazione), all'esito di un sopralluogo effettuato alla presenza delle parti, ivi compresi lo e il , sulla base degli accertamenti analiticamente effettuati e tali da meritare integrale CP_3 CP_1 recepimento, ed anche delle stesse dichiarazioni a lui rese dallo e dal (pagg. da 4 a 7 CP_3 CP_1 della perizia in atti), ha accertato che le cause delle infiltrazioni derivavano sia dalla evidente grossolana stuccatura eseguita nei giunti e nelle fughe tra il rivestimento e il nuovo piatto doccia, sia da un non corretto ripristino del massetto e della sua impermeabilizzazione, così come realizzati successivamente alla predisposizione del nuovo impianto di scarico. Il CTU ha individuato altresì le opere da realizzare per il ripristino delle condizioni di regola dell'arte nei locali oggetto di ATP, analiticamente indicate in perizia, e quantificato l'importo del danno subito, corrispondente “al totale delle opere da eseguirsi per il ripristino dello stato attuale alle condizioni di normalità”, per un ammontare complessivo di € 9.588,90, affermando la diretta riconducibilità dei danni lamentati dall'attore al comportamento della odierna convenuta, poiché solamente i lavori eseguiti dall'impresa non erano stati eseguiti a regola d'arte causando le problematiche per Controparte_1 cui è causa.
5) Per contro, l'impresa convenuta, non costituendosi, non ha fornito prova di aver eseguito i lavori a regola d'arte, né ha dedotto o fornito prova di altre e diverse cause dei lamentati danni.
La contumacia della parte convenuta, infatti, pur non costituendo di per sé ammissione delle pretese attoree, può tuttavia essere valutata dal giudice come elemento indiziario ai fini del proprio convincimento, nel concorso di altri elementi (Cass. Sez. L., 20/02/2006, n. 3601, Rv. 588309 – 01; Cass. Sez. 3, 29/03/2007, n. 7739, Rv. 596956 – 01).
Deve dunque ritenersi che la parte convenuta non abbia adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni, avendo causato i danni lamentati dall'attore e accertati dal CTU.
6) Il convenuto deve dunque essere condannato al risarcimento del danno nella misura CP_1 richiesta dal ricorrente, e cioè alla corresponsione, in favore dell'attore, dell'importo di € 9.588,90, oltre IVA e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda fino al soddisfo, nonché al rimborso della somma di € 1.908,10 per compenso al CTU Arch. e di quella di € 1.281,00 per Per_1 compenso al CTP geom. , come da fatture in atti. Persona_2
7) Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di ATP, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 576/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
pagina 3 di 4 condanna , in proprio e nella qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1 CP_1 alla corresponsione, in favore dell'attore, dell'importo di € 9.588,90, oltre IVA e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda fino al soddisfo, nonché al rimborso della somma di € 1.908,10 per compenso al CTU Arch. e di quella di € 1.281,00 per compenso al CTP geom. Per_1 Persona_2
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[...] condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.264,00, di cui € 7.000,00, per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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