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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 1968/2019 R.G., promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. , nato a [...] il [...] e CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3
c.f. nato a [...], il [...], tutti già soci della estinta
[...] CodiceFiscale_3
, P.I. , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_4 Parte_1 Controparte_5 P.IVA_1
David Cassaniti, giusta procura in atti;
- attori - contro
, nata a [...], il [...], residente in [...], Controparte_6
via Via Franz Pagano n.26, C.F. , elettivamente domiciliata in Taormina, via C.F._4
Rupilio n.4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Berritta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
e nei confronti di
, nato a [...], il [...], residente in [...], Controparte_7
via Via Franz Pagano n.26, C.F. , elettivamente domiciliata in Taormina, via C.F._5
Rupilio n.4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Berritta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto - avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza del 25.02.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
1 - Avv. David Cassaniti per parte attrice;
- Avv. Salvatore Berritta per parte convenuta.
Con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 06.04.2019, la Parte_2
conveniva in giudizio e , chiedendo la revoca e la
[...] Controparte_6 Controparte_7 dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione posto in essere da in favore del figlio , con atto in Notaio del Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
09.07.2017, n. 147832 rep., avente ad oggetto l'immobile sito in Taormina (ME), P.zza Franz Pagano
n. 26, censito al NCEU del comune di Taormina, foglio 3, part. 13, sub. 70, piano 6, cat. A/4, classe
6, vani 6, rendita catastale € 914,13.
A fondamento delle domande svolte, l'attrice rappresentava di essere titolare di un credito risarcitorio nei confronti di , quale socia accomandataria della società Hotel del Controparte_6
Corso di TU ZI & C. s.a.s., conseguente all'omesso rilascio da parte di quest'ultima dell'azienda alberghiera alla data di scadenza del contratto di affitto stipulato in data 12.10.1999.
Osservava, in proposito, come il predetto credito di natura risarcitoria fosse confermato dai provvedimenti emanati dal Tribunale di Messina a seguito dell'esperimento dell'azione ex art. 700
c.p.c., promossa nei confronti della e avente ad oggetto il rilascio dell'azienda. Precisava, in CP_6
particolare, che La Pensione US di RI SA & C. s.n.c. aveva sottoscritto con la società
Hotel del Corso di TU ZI & C. s.a.s. contratto di locazione di azienda in data 12.10.1999 in Notar rep, 39.215 racc. 4007, con il quale aveva concesso l'azienda commerciale Persona_2 alberghiera sita in Taormina, al C.so Umberto n. 238, denominata “Hotel del Corso”, per la durata di anni 12 a partire dall'1.1.2000 e scadenza, senza bisogno di disdetta o messa in mora, il 31 dicembre
2011. Evidenziava inoltre: che l'azienda era composta da un albergo sito sul Corso Umberto di
Taormina, della consistenza di 16 camere, per la cui locazione era stato pattuito un canone pari a £
41.600.000 (oggi € 21.484,60) annui;
che unitamente all'immobile era stato ceduto l'avviamento e le licenze;
che in data 01.10. 2010, le medesime parti - con atto pubblico in Notar , rep. Persona_2
47.639, racc. 7.538, avevano prorogato il suddetto contratto di affitto, fissando quale nuovo termine di scadenza la data del 31 dicembre 2018, statuendo un canone annuale che, a partire dall'anno 2012, sarebbe stato pari ad € 26.000,00; che, sebbene l'affitto fosse giunto a scadenza, l'odierna resistente, benchè fosse stata regolarmente invitata alla riconsegna, era rimasta nel possesso dell'azienda.
Lamentava, pertanto, che la sig.ra , n.q. di socia accomandataria e unica Controparte_6
personalmente responsabile della società, rimanendo impossidente a fronte della donazione
2 dell'immobile in favore del figlio, avesse danneggiato le ragioni creditorie, non avendo materialmente la possibilità di soddisfare le obbligazioni assunte.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.09.2019, si costituivano in giudizio
[...]
e , chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed CP_6 Controparte_7
inammissibile in diritto. I convenuti contestavano, preliminarmente, la sussistenza stessa del credito vantato da parte attrice e, nel merito, la natura del contratto sottoscritto tra le parti, qualificandolo non già quale affitto di azienda ma quale locazione di immobile con destinazione alberghiera stipulata in violazione delle norme in materia di durata minima prevista dalla l. 392/78 in anni nove, con conseguente scadenza del contratto, non già come dedotto da parte attrice in data 31 dicembre 2018, ma in data 31.12.2020; rilevava, pertanto, che il rapporto locativo avrebbe dovuto considerarsi ancora in corso.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione del 25.11.2024 si costituivano in giudizio Controparte_1
e , quali successori universali ex art. 110 cpc della estinta
[...] CP_2 CP_3
, sciolta con atto in Notar del Controparte_8 Persona_3
04/07/2024, rep. 17961, racc. 13779.
All'udienza ex art. 127 ter cpc del 25.02.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni e la discussione mediante note scritte, la causa veniva assunta in decisione con riserva di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cpc.
Ai fini della decisione, è opportuno definire la natura del contratto stipulato in data 12.10.1999 tra La Pensione US di RI SA & C. s.n.c. e la società Hotel del Corso di TU
ZI & C. s.a.s. In proposito, può affermarsi che tale rapporto contrattuale vada qualificato come affitto di azienda e non già come locazione di immobile a fine alberghiero e, ciò, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, il nomem iuris dei contratti intercorsi tra le parti, datati 12.10.1999 e 1.10.2010
(in cui viene riportata la seguente intestazione “Contratto di locazione azienda turistica- alberghiera”), fa espresso riferimento all'azienda alberghiera, quale oggetto della locazione (nel corpo del contratto si legge anche la seguente dicitura: “L'affitto dell'azienda avrà la durata di anni dodici…”) . A ciò si aggiunga che nelle disposizioni contrattuali le parti hanno manifestato la volontà di ricomprendere nell'affitto, oltre l'immobile, anche l'avviamento e le licenze.
Con riferimento all'avviamento, infatti, le parti hanno dato espressamente atto dell'esistenza dello stesso, seppur di modesta entità, sicché non può ritenersi che questo non fosse ricompreso nell'affitto. Le parti hanno concordato, altresì, la cessione delle licenze, ulteriore elemento che
3 contraddistingue l'azienda, ed in particolare la società locatrice si è obbligata “a porre in essere tutti gli atti utili necessari a consentire l'intestazione delle licenze di esercizio alla amministratrice della società locataria…” mentre la locataria al contempo si è impegnata “alla scadenza dell'affitto a rinunziare alle licenze ed autorizzazioni amministrative a lei intestate per consentire l'immediata rivolturazione a favore della società locatrice…”. La continuità nell'esercizio dell'azienda emerge, in particolare, dalla delibera di P.S. del 16/07/2001 (prodotta in sede cautelare) con la quale è stata esitata l'istanza di “…subingresso… per l'esercizio di … già gestito da Pt_3 CP_3
(quest'ultimo ricopriva la carica di legale rappresentante della . Nei suddetti Controparte_4 contratti hanno dato altresì atto che “… l'azienda commerciale alberghiera sita in Taormina, Corso
Umberto n° 238” è stata “sinora gestita con licenza di P.S. intestata a , rilasciata Persona_4 dal questore di Messina per l'esercizio di Pensione Ristorante di terza categoria…” (pagg. 1 e 2 contratto di affitto). Relativamente alle utenze e contratti vari a pag. 3 del contratto si legge, infine:
“La signora , nella qualità, si obbliga a volturare a propria cura e spese tutti i contratti CP_6 inerenti i consumi d'energia elettrica ed acqua e le utenze telefoniche”.
La circostanza che le parti abbiano concordato la cessione non solo dell'immobile, ma anche dell'avviamento dell'attività e che l'attività fosse già gestita dal titolare della nella Controparte_4
cui licenza la è subentrata, ed ancora che siano state trasferite le altre licenze, utenze e CP_6 contratti, fa ritenere il ricorrere di un contratto di affitto d'azienda e non già di mera locazione alberghiera.
Tale assunto è pienamente conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo più volte di chiarire come “ se indipendentemente dall'intenzione delle parti e dalla obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto, l'attività del conduttore e
l'organizzazione dei beni che costituiscono l'azienda coincidono con la prima destinazione dell'immobile all'esercizio dell'attività alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma nono "septies", d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 - convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118 - si presume "iuris et de iure" la natura locativa del rapporto, con conseguente applicabilità della relativa disciplina (art. 28 legge
27 luglio 1978 n. 392). Ne consegue che si ha locazione, e non già affitto di azienda, solamente in caso di concessione in godimento di un immobile che, pur essendo attrezzato ad uso alberghiero, non risulti ancora effettivamente gestito dal concedente, a tale stregua difettando l'aspetto dinamico dell'attività d'impresa” (Cass. civ. Sez. III, 19/12/2005, n. 27934).
Nel caso di specie l'attività alberghiera era stata già esercitata dal locatore con l'azienda commerciale alberghiera oggetto del contratto di affitto, come risulta dalla documentazione sopra richiamata.
4 A ciò si aggiunga, con riferimento alle ulteriori difese di parte convenuta, che “la configurabilità di un contratto di affitto di azienda non è condizionata dall'effettiva produttività dei beni che la compongono al momento della conclusione del contratto, essendo sufficiente la potenziale attitudine produttiva, quale prevista e considerata dalle parti contraenti, attitudine da valutarsi, peraltro, anche in relazione al luogo o alla particolarità del contesto ove si esercita l'impresa. (Nella specie il ricorrente censurava la qualificazione, data dai giudici di merito, al contratto quale affitto di azienda, nonostante le poche e scarse attrezzature in dotazione. La Suprema corte, oltre a ritenere inammissibile, per genericità, il ricorso ha evidenziato, da un lato, che i giudici del merito avevano, correttamente, fatto applicazione del principio riassunto in massima, dall'altro che le parti avevano espressamente qualificato affitto di azienda il contratto inter partes che aveva avuto regolare esecuzione per 14 anni)” (Cass. Civ. n. 10154/16).
Il contratto va, pertanto, qualificato quale affitto d'azienda, con la conseguenza che il termine di scadenza dell'affitto deve farsi risalire alla data del 31.12.2018.
Ciò posto, la domanda revocatoria svolta dalla Pensione US Di RI SA & C.
S.N.C. (cui sono subentrati ex art. 110 cpc i soci e Controparte_1 CP_2 CP_3
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
[...]
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. Civ., sez. III,
09.02.2012, n. 1896; Cass. Civ., sez. III, 15.02.2007, n. 3470), nonché, per gli atti di disposizione a titolo gratuito che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale
“trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”).
5 Ed ancora, nell'ipotesi di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, come accaduto nel caso di specie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessario che l'atto sia stato compiuto dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico;
cfr Cass. SS.UU. n. 1898 del 27.01.2025).
Orbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attrice, per costante giurisprudenza,
l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III,
31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321; Cass. Civ., sez. III, 09.02.2012, n.
1893).
A tal riguardo, nonostante l'accertamento del credito vantato da parte attrice sia ancora sub iudice, possono ritenersi fondate le ragioni creditorie degli attori (quali successori universali della
Pensione US snc) nei confronti di , n.q. di socia accomandataria della società Controparte_6
Hotel del Corso di TU ZI & C. s.a.s.. In proposito, il credito di natura risarcitoria trova origine nell'omesso rilascio dell'azienda alberghiera al momento della scadenza del termine finale di affitto dell'azienda previsto in contratto, senza che la società occupante abbia per il periodo successivo pagato il canone di affitto e/o l'indennità di occupazione. La convenuta , Controparte_6
essendo, poi, socia accomandataria della società Hotel del Corso, risponde in solido per le obbligazioni anche risarcitorie sorte in capo a quest'ultima.
A ciò si aggiunga, che per consolidato e condivisibile orientamento della Corte di legittimità
“Qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l'esercizio dell'azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell'obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell'azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell'atto impugnato verso il creditore procedente. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso la inammissibilità dell'azione revocatoria promossa avverso un atto di disposizione compiuto da un socio accomandatario di una
6 s.a.s., non preceduto da azione revocatoria nei confronti della società)” (Cass. n. n. 26261 del
16/10/2019)
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06.12.2007, n. 25433; Cass. Civ., sez. III, 17.07.2007, n. 15880), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; cfr. anche, Tribunale Milano, sez. II, 26.02.2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore la prova in ordine alle modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n.16221; Cass. Civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207).
Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che abbia posto in Controparte_6 essere l'atto gratuito di disposizione patrimoniale, sottraendo il suo intero patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori, e con evidente pregiudizio dell'odierna attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attore avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 26.06.2020, n. 12901, secondo la quale è interesse del creditore a che ciascun condebitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, con riferimento alla scientia damni del debitore non sembrano esservi dubbi in ordine alla sua conoscenza tanto del credito dell'attore in forza della
7 propria responsabilità civile per i danni arrecati e oggetto di accertamento giudiziale, quanto del pregiudizio arrecato al medesimo, derivante dalla privazione dell'immobile donato.
Sussiste altresì il presupposto della dolosa preordinazione in capo al debitore di cui all'art. 2901, comma 1 n. 1) c.c., che può essere provata mediante presunzioni (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18315 del 18/09/2015). Nel caso di specie assumono rilievo le seguenti circostanze: l'atto di donazione oggetto della domanda revocatoria è stato posto in essere dalla debitrice poco tempo prima della scadenza del contratto di affitto di azienda;
parte debitrice ha mantenuto la residenza nell'immobile donato anche successivamente alla stipula della donazione;
l'omessa consegna dell'azienda al momento della scadenza del contratto di affitto.
In proposito, in base alle superiori circostanze (e in particolare a quella concernente il mantenimento da parte della donante della residenza nell'immobile oggetto di donazione), può presumersi: a) che parte locataria, già intenzionata a non rilasciare l'azienda nel termine pattuito (così come poi è accaduto), fosse consapevole sia del danno che avrebbe procurato alla proprietaria dell'azienda non restituendo la stessa alla scadenza del contratto di affitto, con conseguente insorgere in suo capo dell'obbligo risarcitorio;
b) che l'atto di donazione fosse stato stipulato fittiziamente, al solo fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito che sarebbe sorto a breve, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio.
Per le superiori ragioni, deve accogliersi la domanda di revocazione svolta dagli attori soci della estinta ( Controparte_8 Controparte_1 CP_2
e ) e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione posto CP_3
in essere da in favore del figlio , con atto in Notaio Controparte_6 Controparte_7 Persona_1 del 09.07.2017, n. 147832 rep., avente ad oggetto l'immobile sito in Taormina (ME), P.zza Franz
Pagano n. 26, censito al NCEU del comune di Taormina, foglio 3, part. 13, sub. 70, piano 6, cat. A/4, classe 6, vani 6, rendita catastale € 914,13.
Le spese di giudizio vanno posto a carico dei convenuti in solido in quanto soccombenti e vanno liquidate come da dispositivo, applicando i valori trai i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella iscritta al n. 1968/2019 R.G., così provvede:
1. Dichiara, in accoglimento della domanda di revocazione svolta da parte attrice, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_2
8 dell'atto di donazione posto in essere da in favore del figlio CP_3 Controparte_6 [...]
, con atto in Notaio del 09.07.2017, n. 147832 rep., avente ad oggetto CP_7 Persona_1
l'immobile sito in Taormina (ME), P.zza Franz Pagano n. 26, censito al NCEU del comune di
Taormina, foglio 3, part. 13, sub. 70, piano 6, cat. A/4, classe 6, vani 6, rendita catastale €
914,13.
2. Dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione di cui al punto che precede, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
3. Condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_6 Controparte_7 [...]
e , delle spese di giudizio, liquidate in € 560,90 Controparte_1 CP_2 CP_3
per spese vive ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
9
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 1968/2019 R.G., promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. , nato a [...] il [...] e CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3
c.f. nato a [...], il [...], tutti già soci della estinta
[...] CodiceFiscale_3
, P.I. , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_4 Parte_1 Controparte_5 P.IVA_1
David Cassaniti, giusta procura in atti;
- attori - contro
, nata a [...], il [...], residente in [...], Controparte_6
via Via Franz Pagano n.26, C.F. , elettivamente domiciliata in Taormina, via C.F._4
Rupilio n.4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Berritta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
e nei confronti di
, nato a [...], il [...], residente in [...], Controparte_7
via Via Franz Pagano n.26, C.F. , elettivamente domiciliata in Taormina, via C.F._5
Rupilio n.4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Berritta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto - avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
*****
Conclusioni delle parti: per l'udienza del 25.02.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
1 - Avv. David Cassaniti per parte attrice;
- Avv. Salvatore Berritta per parte convenuta.
Con le superiori note scritte le parti hanno precisato le loro conclusioni, chiedendo altresì la decisione della controversia;
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 06.04.2019, la Parte_2
conveniva in giudizio e , chiedendo la revoca e la
[...] Controparte_6 Controparte_7 dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione posto in essere da in favore del figlio , con atto in Notaio del Controparte_6 Controparte_7 Persona_1
09.07.2017, n. 147832 rep., avente ad oggetto l'immobile sito in Taormina (ME), P.zza Franz Pagano
n. 26, censito al NCEU del comune di Taormina, foglio 3, part. 13, sub. 70, piano 6, cat. A/4, classe
6, vani 6, rendita catastale € 914,13.
A fondamento delle domande svolte, l'attrice rappresentava di essere titolare di un credito risarcitorio nei confronti di , quale socia accomandataria della società Hotel del Controparte_6
Corso di TU ZI & C. s.a.s., conseguente all'omesso rilascio da parte di quest'ultima dell'azienda alberghiera alla data di scadenza del contratto di affitto stipulato in data 12.10.1999.
Osservava, in proposito, come il predetto credito di natura risarcitoria fosse confermato dai provvedimenti emanati dal Tribunale di Messina a seguito dell'esperimento dell'azione ex art. 700
c.p.c., promossa nei confronti della e avente ad oggetto il rilascio dell'azienda. Precisava, in CP_6
particolare, che La Pensione US di RI SA & C. s.n.c. aveva sottoscritto con la società
Hotel del Corso di TU ZI & C. s.a.s. contratto di locazione di azienda in data 12.10.1999 in Notar rep, 39.215 racc. 4007, con il quale aveva concesso l'azienda commerciale Persona_2 alberghiera sita in Taormina, al C.so Umberto n. 238, denominata “Hotel del Corso”, per la durata di anni 12 a partire dall'1.1.2000 e scadenza, senza bisogno di disdetta o messa in mora, il 31 dicembre
2011. Evidenziava inoltre: che l'azienda era composta da un albergo sito sul Corso Umberto di
Taormina, della consistenza di 16 camere, per la cui locazione era stato pattuito un canone pari a £
41.600.000 (oggi € 21.484,60) annui;
che unitamente all'immobile era stato ceduto l'avviamento e le licenze;
che in data 01.10. 2010, le medesime parti - con atto pubblico in Notar , rep. Persona_2
47.639, racc. 7.538, avevano prorogato il suddetto contratto di affitto, fissando quale nuovo termine di scadenza la data del 31 dicembre 2018, statuendo un canone annuale che, a partire dall'anno 2012, sarebbe stato pari ad € 26.000,00; che, sebbene l'affitto fosse giunto a scadenza, l'odierna resistente, benchè fosse stata regolarmente invitata alla riconsegna, era rimasta nel possesso dell'azienda.
Lamentava, pertanto, che la sig.ra , n.q. di socia accomandataria e unica Controparte_6
personalmente responsabile della società, rimanendo impossidente a fronte della donazione
2 dell'immobile in favore del figlio, avesse danneggiato le ragioni creditorie, non avendo materialmente la possibilità di soddisfare le obbligazioni assunte.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.09.2019, si costituivano in giudizio
[...]
e , chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed CP_6 Controparte_7
inammissibile in diritto. I convenuti contestavano, preliminarmente, la sussistenza stessa del credito vantato da parte attrice e, nel merito, la natura del contratto sottoscritto tra le parti, qualificandolo non già quale affitto di azienda ma quale locazione di immobile con destinazione alberghiera stipulata in violazione delle norme in materia di durata minima prevista dalla l. 392/78 in anni nove, con conseguente scadenza del contratto, non già come dedotto da parte attrice in data 31 dicembre 2018, ma in data 31.12.2020; rilevava, pertanto, che il rapporto locativo avrebbe dovuto considerarsi ancora in corso.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione del 25.11.2024 si costituivano in giudizio Controparte_1
e , quali successori universali ex art. 110 cpc della estinta
[...] CP_2 CP_3
, sciolta con atto in Notar del Controparte_8 Persona_3
04/07/2024, rep. 17961, racc. 13779.
All'udienza ex art. 127 ter cpc del 25.02.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni e la discussione mediante note scritte, la causa veniva assunta in decisione con riserva di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cpc.
Ai fini della decisione, è opportuno definire la natura del contratto stipulato in data 12.10.1999 tra La Pensione US di RI SA & C. s.n.c. e la società Hotel del Corso di TU
ZI & C. s.a.s. In proposito, può affermarsi che tale rapporto contrattuale vada qualificato come affitto di azienda e non già come locazione di immobile a fine alberghiero e, ciò, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, il nomem iuris dei contratti intercorsi tra le parti, datati 12.10.1999 e 1.10.2010
(in cui viene riportata la seguente intestazione “Contratto di locazione azienda turistica- alberghiera”), fa espresso riferimento all'azienda alberghiera, quale oggetto della locazione (nel corpo del contratto si legge anche la seguente dicitura: “L'affitto dell'azienda avrà la durata di anni dodici…”) . A ciò si aggiunga che nelle disposizioni contrattuali le parti hanno manifestato la volontà di ricomprendere nell'affitto, oltre l'immobile, anche l'avviamento e le licenze.
Con riferimento all'avviamento, infatti, le parti hanno dato espressamente atto dell'esistenza dello stesso, seppur di modesta entità, sicché non può ritenersi che questo non fosse ricompreso nell'affitto. Le parti hanno concordato, altresì, la cessione delle licenze, ulteriore elemento che
3 contraddistingue l'azienda, ed in particolare la società locatrice si è obbligata “a porre in essere tutti gli atti utili necessari a consentire l'intestazione delle licenze di esercizio alla amministratrice della società locataria…” mentre la locataria al contempo si è impegnata “alla scadenza dell'affitto a rinunziare alle licenze ed autorizzazioni amministrative a lei intestate per consentire l'immediata rivolturazione a favore della società locatrice…”. La continuità nell'esercizio dell'azienda emerge, in particolare, dalla delibera di P.S. del 16/07/2001 (prodotta in sede cautelare) con la quale è stata esitata l'istanza di “…subingresso… per l'esercizio di … già gestito da Pt_3 CP_3
(quest'ultimo ricopriva la carica di legale rappresentante della . Nei suddetti Controparte_4 contratti hanno dato altresì atto che “… l'azienda commerciale alberghiera sita in Taormina, Corso
Umberto n° 238” è stata “sinora gestita con licenza di P.S. intestata a , rilasciata Persona_4 dal questore di Messina per l'esercizio di Pensione Ristorante di terza categoria…” (pagg. 1 e 2 contratto di affitto). Relativamente alle utenze e contratti vari a pag. 3 del contratto si legge, infine:
“La signora , nella qualità, si obbliga a volturare a propria cura e spese tutti i contratti CP_6 inerenti i consumi d'energia elettrica ed acqua e le utenze telefoniche”.
La circostanza che le parti abbiano concordato la cessione non solo dell'immobile, ma anche dell'avviamento dell'attività e che l'attività fosse già gestita dal titolare della nella Controparte_4
cui licenza la è subentrata, ed ancora che siano state trasferite le altre licenze, utenze e CP_6 contratti, fa ritenere il ricorrere di un contratto di affitto d'azienda e non già di mera locazione alberghiera.
Tale assunto è pienamente conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo più volte di chiarire come “ se indipendentemente dall'intenzione delle parti e dalla obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto, l'attività del conduttore e
l'organizzazione dei beni che costituiscono l'azienda coincidono con la prima destinazione dell'immobile all'esercizio dell'attività alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma nono "septies", d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 - convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118 - si presume "iuris et de iure" la natura locativa del rapporto, con conseguente applicabilità della relativa disciplina (art. 28 legge
27 luglio 1978 n. 392). Ne consegue che si ha locazione, e non già affitto di azienda, solamente in caso di concessione in godimento di un immobile che, pur essendo attrezzato ad uso alberghiero, non risulti ancora effettivamente gestito dal concedente, a tale stregua difettando l'aspetto dinamico dell'attività d'impresa” (Cass. civ. Sez. III, 19/12/2005, n. 27934).
Nel caso di specie l'attività alberghiera era stata già esercitata dal locatore con l'azienda commerciale alberghiera oggetto del contratto di affitto, come risulta dalla documentazione sopra richiamata.
4 A ciò si aggiunga, con riferimento alle ulteriori difese di parte convenuta, che “la configurabilità di un contratto di affitto di azienda non è condizionata dall'effettiva produttività dei beni che la compongono al momento della conclusione del contratto, essendo sufficiente la potenziale attitudine produttiva, quale prevista e considerata dalle parti contraenti, attitudine da valutarsi, peraltro, anche in relazione al luogo o alla particolarità del contesto ove si esercita l'impresa. (Nella specie il ricorrente censurava la qualificazione, data dai giudici di merito, al contratto quale affitto di azienda, nonostante le poche e scarse attrezzature in dotazione. La Suprema corte, oltre a ritenere inammissibile, per genericità, il ricorso ha evidenziato, da un lato, che i giudici del merito avevano, correttamente, fatto applicazione del principio riassunto in massima, dall'altro che le parti avevano espressamente qualificato affitto di azienda il contratto inter partes che aveva avuto regolare esecuzione per 14 anni)” (Cass. Civ. n. 10154/16).
Il contratto va, pertanto, qualificato quale affitto d'azienda, con la conseguenza che il termine di scadenza dell'affitto deve farsi risalire alla data del 31.12.2018.
Ciò posto, la domanda revocatoria svolta dalla Pensione US Di RI SA & C.
S.N.C. (cui sono subentrati ex art. 110 cpc i soci e Controparte_1 CP_2 CP_3
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
[...]
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. Civ., sez. III,
09.02.2012, n. 1896; Cass. Civ., sez. III, 15.02.2007, n. 3470), nonché, per gli atti di disposizione a titolo gratuito che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale
“trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”).
5 Ed ancora, nell'ipotesi di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, come accaduto nel caso di specie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., è necessario che l'atto sia stato compiuto dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico;
cfr Cass. SS.UU. n. 1898 del 27.01.2025).
Orbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attrice, per costante giurisprudenza,
l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III,
31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321; Cass. Civ., sez. III, 09.02.2012, n.
1893).
A tal riguardo, nonostante l'accertamento del credito vantato da parte attrice sia ancora sub iudice, possono ritenersi fondate le ragioni creditorie degli attori (quali successori universali della
Pensione US snc) nei confronti di , n.q. di socia accomandataria della società Controparte_6
Hotel del Corso di TU ZI & C. s.a.s.. In proposito, il credito di natura risarcitoria trova origine nell'omesso rilascio dell'azienda alberghiera al momento della scadenza del termine finale di affitto dell'azienda previsto in contratto, senza che la società occupante abbia per il periodo successivo pagato il canone di affitto e/o l'indennità di occupazione. La convenuta , Controparte_6
essendo, poi, socia accomandataria della società Hotel del Corso, risponde in solido per le obbligazioni anche risarcitorie sorte in capo a quest'ultima.
A ciò si aggiunga, che per consolidato e condivisibile orientamento della Corte di legittimità
“Qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l'esercizio dell'azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell'obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell'azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell'atto impugnato verso il creditore procedente. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso la inammissibilità dell'azione revocatoria promossa avverso un atto di disposizione compiuto da un socio accomandatario di una
6 s.a.s., non preceduto da azione revocatoria nei confronti della società)” (Cass. n. n. 26261 del
16/10/2019)
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06.12.2007, n. 25433; Cass. Civ., sez. III, 17.07.2007, n. 15880), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; cfr. anche, Tribunale Milano, sez. II, 26.02.2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore la prova in ordine alle modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n.16221; Cass. Civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207).
Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che abbia posto in Controparte_6 essere l'atto gratuito di disposizione patrimoniale, sottraendo il suo intero patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori, e con evidente pregiudizio dell'odierna attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attore avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 26.06.2020, n. 12901, secondo la quale è interesse del creditore a che ciascun condebitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, con riferimento alla scientia damni del debitore non sembrano esservi dubbi in ordine alla sua conoscenza tanto del credito dell'attore in forza della
7 propria responsabilità civile per i danni arrecati e oggetto di accertamento giudiziale, quanto del pregiudizio arrecato al medesimo, derivante dalla privazione dell'immobile donato.
Sussiste altresì il presupposto della dolosa preordinazione in capo al debitore di cui all'art. 2901, comma 1 n. 1) c.c., che può essere provata mediante presunzioni (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18315 del 18/09/2015). Nel caso di specie assumono rilievo le seguenti circostanze: l'atto di donazione oggetto della domanda revocatoria è stato posto in essere dalla debitrice poco tempo prima della scadenza del contratto di affitto di azienda;
parte debitrice ha mantenuto la residenza nell'immobile donato anche successivamente alla stipula della donazione;
l'omessa consegna dell'azienda al momento della scadenza del contratto di affitto.
In proposito, in base alle superiori circostanze (e in particolare a quella concernente il mantenimento da parte della donante della residenza nell'immobile oggetto di donazione), può presumersi: a) che parte locataria, già intenzionata a non rilasciare l'azienda nel termine pattuito (così come poi è accaduto), fosse consapevole sia del danno che avrebbe procurato alla proprietaria dell'azienda non restituendo la stessa alla scadenza del contratto di affitto, con conseguente insorgere in suo capo dell'obbligo risarcitorio;
b) che l'atto di donazione fosse stato stipulato fittiziamente, al solo fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito che sarebbe sorto a breve, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio.
Per le superiori ragioni, deve accogliersi la domanda di revocazione svolta dagli attori soci della estinta ( Controparte_8 Controparte_1 CP_2
e ) e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione posto CP_3
in essere da in favore del figlio , con atto in Notaio Controparte_6 Controparte_7 Persona_1 del 09.07.2017, n. 147832 rep., avente ad oggetto l'immobile sito in Taormina (ME), P.zza Franz
Pagano n. 26, censito al NCEU del comune di Taormina, foglio 3, part. 13, sub. 70, piano 6, cat. A/4, classe 6, vani 6, rendita catastale € 914,13.
Le spese di giudizio vanno posto a carico dei convenuti in solido in quanto soccombenti e vanno liquidate come da dispositivo, applicando i valori trai i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella iscritta al n. 1968/2019 R.G., così provvede:
1. Dichiara, in accoglimento della domanda di revocazione svolta da parte attrice, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_2
8 dell'atto di donazione posto in essere da in favore del figlio CP_3 Controparte_6 [...]
, con atto in Notaio del 09.07.2017, n. 147832 rep., avente ad oggetto CP_7 Persona_1
l'immobile sito in Taormina (ME), P.zza Franz Pagano n. 26, censito al NCEU del comune di
Taormina, foglio 3, part. 13, sub. 70, piano 6, cat. A/4, classe 6, vani 6, rendita catastale €
914,13.
2. Dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione di cui al punto che precede, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
3. Condanna e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_6 Controparte_7 [...]
e , delle spese di giudizio, liquidate in € 560,90 Controparte_1 CP_2 CP_3
per spese vive ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 20 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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