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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 302 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 4 aprile 2025
TRA
in persona del suo Parte_1 rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Asciano Grazia e Chiolo Simona
APPELLANTE
E
, rappresento e difeso dagli avv.ti Fabio V. Zilio e Ivano F. CP_1
Zilio
APPELLATO
a seguito di atto di citazione in appello, depositato il 22 settembre, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1790/2023, pubblicata in data 14 luglio 2023.
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Taranto, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1790/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, II Sezione Civile, Giudice dott. Antonio Angelo Guagnano nell'ambito del giudizio N.R.G. 7883/2021, depositata in cancelleria in data 14/07/2023 e notificata all'odierna appellante in data 21/07/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'adito Tribunale rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2108/2021, reso in data 16.11.2021 dal Tribunale Ordinario di Taranto in persona del Giudice dott. Attanasio;
in subordine, accertato e dichiarato che l'opponente è debitore, in solido con la sig.ra della somma di euro Parte_2
11.415,59 per il mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento stipulato con la società creditrice, condannarlo al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre gli interessi come per legge;
condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Conclusioni della parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita così giudicare: 1) dichiarare inammissibile l'appello. 2) Nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto. 3) In via subordinata ed in caso di accoglimento del motivo d'appello, rigettare ugualmente la domanda, accogliendo le conclusioni già proposte dall'appellato in primo grado e qui da aversi per ritrascritte. 4) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n 2108/2021, emesso dal Tribunale di Taranto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto quest'ultima asseriva di essere legittimata ad agire in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla ma tale cessione non era stata comunicata e notificata Controparte_2 all'odierno opponente, nonostante fosse prevista contrattualmente la possibilità di cessione del contratto, ma con l'obbligo di comunicazione scritta della cessione al debitore ceduto.
Eccepiva, sempre in rito, la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, poiché era stato emesso in assenza di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 633 c.p.c. e l'art 50 del TUB;
posto che nel procedimento monitorio era stato esibito un documento, definito come “estratto conto”, senza che questo avesse i requisiti per poter essere considerato come “estratto conto certificato conforme alle scritture contabili”, come richiesto dalla normativa sopranominata. Nel merito, invece, il eccepiva l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale, ai sensi CP_1 dell'art 2946 c.c. del credito vantato dall'opposta. Più specificatamente, rilevava che a far data dal 31.12.2008, data di comunicazione della decadenza del beneficio del termine, nessun altro valido atto interruttivo era stato notificato all'opponente. Si costituiva l' , per insistere nella Controparte_3 propria pretesa creditoria, contestando le singole censure formulate dal e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice di primo grado, dopo aver disposto la mediazione obbligatoria (che non aveva esito positivo), rigettava le richieste istruttorie, ritenendo che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti in causa, e, con sentenza n. 1790/2023 pubblicata in data 14.07.2023, accoglieva l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Difatti, a partire dalla data della lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale risoluzione, inviata dalla Banca 24/7 a Parte_2
(obbligata in solido del ), e da questa ricevuta in data 19.01.2009,
[...] CP_1
l'opponente non aveva ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione decennale, se non la richiesta formale, formulata dalla opposta al personalmente, con lettera CP_1 del 28.05.2021, da questi ricevuta in data 03.06.2021.
La società opposta nei suoi scritti asseriva di aver interrotto la prescrizione decennale con la lettera di messa in mora, indirizzata alla in data 31.07.2018, ma Pt_2 di questa, negli atti causa mancava la cartolina postale di attestazione del ricevimento, necessaria al fine di dimostrare l'effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario. Pertanto, il giudice di primo grado ritenendo tale eccezione assorbente rispetto ad ogni alto motivo, ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo 2108/2021 con condanna alle spese dell'opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
con unico motivo di appello, chiedendo, pertanto, in riforma della sentenza impugnata il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza di primo grado.
All'udienza del 07.02.2024 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 352 c.p.c., che venivano concessi con rinvio all'udienza del 04.04.2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi l'eccezione preliminare proposta dalla parte appellata.
Difatti, l'atto introduttivo risulta adeguatamente rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa processuale vigente, ricavandosi dallo stesso l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, e la specificazione delle modifiche della decisione richieste. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito l'appello non merita accoglimento e va rigettato per quanto di ragione.
L'appellante con unico motivo di appello chiede che l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente, odierno appellato, sia rigettata, chiedendo di produrre in questo grado di giudizio la cartolina di ricevimento in data 10.8.208, da parte della (coobbligata del ) della richiamata raccomandata n. Pt_2 CP_1
61471816506-03 in data 31.07.2018, con la quale era stata interrotta la Parte_4 prescrizione, insistendo in tale produzione, perché indispensabile ai fini della decisione.
Sul punto giova richiamare, preliminarmente, che “ Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere.(in questo senso, tra le tante, Cass. civ., sez. I, Ord. n. 16289/24; Cass. civ. sez. II, sent. n. 29506/23).
Infatti, la formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis al caso in esame, secondo il quale: “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, restando solo ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile. Nella fattispecie in esame, non è stata neppure dedotta l'impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
anzi, l'appellante sostiene di essere incorsa in tale errore nella convinzione che tale documento fosse stato depositato nel processo monitorio, quindi ben consapevole della sua esistenza e nella sua disponibilità fin dal giudizio di primo grado.
Poiché l'errore in cui è incorsa la parte opponente non è scusabile, ed è alla medesima imputabile, deve concludersi per l'inammissibilità della produzione da parte dell' della cartolina di ricevimento della lettera di Parte_1 messa in mora.
Pertanto, deve confermarsi la sentenza di primo grado, in quanto il credito vantato dalla società opponente con il decreto ingiuntivo 2108/2023 si è prescritto, essendo decorso inutilmente il termine prescrizionale ordinario decennale che, con ben individuato dal primo giudice, va fatto decorrere dalla data della lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale risoluzione contrattuale datata al 31.12.2008 dalla Banca 24/7 Spa, senza che vi sia prova di ulteriori atti interruttivi fino al 28.05.2021, data in cui è stata inviata formale richiesta dall'appellante di rientro del debito.
All'esito di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato;
ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , liquidate in CP_1 complessivi euro 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, in ragione del valore della controversia, della sua bassa complessità e dell'attività processuale (criteri che consentono la quantificazione del compenso in misura ricompresa tra i parametri minimi e quelli medi, previsti dal d.m. 147/22).
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n 1790/2023
[...] pubblicata il 14.07.2023, e nel contraddittorio con , così CP_1 provvede:
1) RIGETTA l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) CONDANNA al pagamento, in favore Parte_1 di , delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
3) Ai sensi del DPR 30/05/202 n. 115 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, il 30.4.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 302 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 4 aprile 2025
TRA
in persona del suo Parte_1 rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Asciano Grazia e Chiolo Simona
APPELLANTE
E
, rappresento e difeso dagli avv.ti Fabio V. Zilio e Ivano F. CP_1
Zilio
APPELLATO
a seguito di atto di citazione in appello, depositato il 22 settembre, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1790/2023, pubblicata in data 14 luglio 2023.
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Taranto, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1790/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, II Sezione Civile, Giudice dott. Antonio Angelo Guagnano nell'ambito del giudizio N.R.G. 7883/2021, depositata in cancelleria in data 14/07/2023 e notificata all'odierna appellante in data 21/07/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'adito Tribunale rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2108/2021, reso in data 16.11.2021 dal Tribunale Ordinario di Taranto in persona del Giudice dott. Attanasio;
in subordine, accertato e dichiarato che l'opponente è debitore, in solido con la sig.ra della somma di euro Parte_2
11.415,59 per il mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento stipulato con la società creditrice, condannarlo al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre gli interessi come per legge;
condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Conclusioni della parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita così giudicare: 1) dichiarare inammissibile l'appello. 2) Nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto. 3) In via subordinata ed in caso di accoglimento del motivo d'appello, rigettare ugualmente la domanda, accogliendo le conclusioni già proposte dall'appellato in primo grado e qui da aversi per ritrascritte. 4) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n 2108/2021, emesso dal Tribunale di Taranto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto quest'ultima asseriva di essere legittimata ad agire in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla ma tale cessione non era stata comunicata e notificata Controparte_2 all'odierno opponente, nonostante fosse prevista contrattualmente la possibilità di cessione del contratto, ma con l'obbligo di comunicazione scritta della cessione al debitore ceduto.
Eccepiva, sempre in rito, la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, poiché era stato emesso in assenza di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 633 c.p.c. e l'art 50 del TUB;
posto che nel procedimento monitorio era stato esibito un documento, definito come “estratto conto”, senza che questo avesse i requisiti per poter essere considerato come “estratto conto certificato conforme alle scritture contabili”, come richiesto dalla normativa sopranominata. Nel merito, invece, il eccepiva l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale, ai sensi CP_1 dell'art 2946 c.c. del credito vantato dall'opposta. Più specificatamente, rilevava che a far data dal 31.12.2008, data di comunicazione della decadenza del beneficio del termine, nessun altro valido atto interruttivo era stato notificato all'opponente. Si costituiva l' , per insistere nella Controparte_3 propria pretesa creditoria, contestando le singole censure formulate dal e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice di primo grado, dopo aver disposto la mediazione obbligatoria (che non aveva esito positivo), rigettava le richieste istruttorie, ritenendo che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti in causa, e, con sentenza n. 1790/2023 pubblicata in data 14.07.2023, accoglieva l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Difatti, a partire dalla data della lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale risoluzione, inviata dalla Banca 24/7 a Parte_2
(obbligata in solido del ), e da questa ricevuta in data 19.01.2009,
[...] CP_1
l'opponente non aveva ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione decennale, se non la richiesta formale, formulata dalla opposta al personalmente, con lettera CP_1 del 28.05.2021, da questi ricevuta in data 03.06.2021.
La società opposta nei suoi scritti asseriva di aver interrotto la prescrizione decennale con la lettera di messa in mora, indirizzata alla in data 31.07.2018, ma Pt_2 di questa, negli atti causa mancava la cartolina postale di attestazione del ricevimento, necessaria al fine di dimostrare l'effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario. Pertanto, il giudice di primo grado ritenendo tale eccezione assorbente rispetto ad ogni alto motivo, ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo 2108/2021 con condanna alle spese dell'opposta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
con unico motivo di appello, chiedendo, pertanto, in riforma della sentenza impugnata il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza di primo grado.
All'udienza del 07.02.2024 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 352 c.p.c., che venivano concessi con rinvio all'udienza del 04.04.2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi l'eccezione preliminare proposta dalla parte appellata.
Difatti, l'atto introduttivo risulta adeguatamente rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa processuale vigente, ricavandosi dallo stesso l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità della decisione, e la specificazione delle modifiche della decisione richieste. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito l'appello non merita accoglimento e va rigettato per quanto di ragione.
L'appellante con unico motivo di appello chiede che l'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente, odierno appellato, sia rigettata, chiedendo di produrre in questo grado di giudizio la cartolina di ricevimento in data 10.8.208, da parte della (coobbligata del ) della richiamata raccomandata n. Pt_2 CP_1
61471816506-03 in data 31.07.2018, con la quale era stata interrotta la Parte_4 prescrizione, insistendo in tale produzione, perché indispensabile ai fini della decisione.
Sul punto giova richiamare, preliminarmente, che “ Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere.(in questo senso, tra le tante, Cass. civ., sez. I, Ord. n. 16289/24; Cass. civ. sez. II, sent. n. 29506/23).
Infatti, la formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. applicabile ratione temporis al caso in esame, secondo il quale: “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, restando solo ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile. Nella fattispecie in esame, non è stata neppure dedotta l'impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
anzi, l'appellante sostiene di essere incorsa in tale errore nella convinzione che tale documento fosse stato depositato nel processo monitorio, quindi ben consapevole della sua esistenza e nella sua disponibilità fin dal giudizio di primo grado.
Poiché l'errore in cui è incorsa la parte opponente non è scusabile, ed è alla medesima imputabile, deve concludersi per l'inammissibilità della produzione da parte dell' della cartolina di ricevimento della lettera di Parte_1 messa in mora.
Pertanto, deve confermarsi la sentenza di primo grado, in quanto il credito vantato dalla società opponente con il decreto ingiuntivo 2108/2023 si è prescritto, essendo decorso inutilmente il termine prescrizionale ordinario decennale che, con ben individuato dal primo giudice, va fatto decorrere dalla data della lettera di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale risoluzione contrattuale datata al 31.12.2008 dalla Banca 24/7 Spa, senza che vi sia prova di ulteriori atti interruttivi fino al 28.05.2021, data in cui è stata inviata formale richiesta dall'appellante di rientro del debito.
All'esito di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato;
ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , liquidate in CP_1 complessivi euro 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa, in ragione del valore della controversia, della sua bassa complessità e dell'attività processuale (criteri che consentono la quantificazione del compenso in misura ricompresa tra i parametri minimi e quelli medi, previsti dal d.m. 147/22).
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n 1790/2023
[...] pubblicata il 14.07.2023, e nel contraddittorio con , così CP_1 provvede:
1) RIGETTA l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) CONDANNA al pagamento, in favore Parte_1 di , delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
3) Ai sensi del DPR 30/05/202 n. 115 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, il 30.4.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra