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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1595 del Registro degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio De Franco in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via Milelli n. 34;
- appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Saverio Destito in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e delibera G.C. n. 35/2017, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Soverato, Corso Umberto I n. 102;
- appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Conclude in via principale e nel merito per l'accoglimento per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, dichiarare l'infondatezza delle pretese del
, non dovuto il risarcimento danni da parte Controparte_1 dell'appellante e rigettarle integralmente, con condanna del CP_1
alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di primo e
[...] secondo grado. - Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Arch. avverso Parte_1
l'ordinanza di primo grado, in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342 c.p.c. e degli introdotti artt. 348 bis e ter c.p.c., e per non aver esperito in luogo del proposto gravame regolamento di competenza ex art. 42 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, confermarla in toto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via principale e nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità del gravame proposto, respingere l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ex art 702 bis c.p.c., il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, conveniva in giudizio l'Arch. affinché Parte_1 fosse dichiarata e accertata la legittimità del recesso e la conseguente risoluzione contrattuale per grave inadempimento del predetto agli obblighi discendenti dalla convenzione di incarico professionale intercorsa con esso
Ente, avente ad oggetto la realizzazione di un asilo nido comunale per 50 bambini, e, per l'effetto, condannato alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso professionale e al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda si esponeva che in data 12 novembre 2009 il presentava istanza alla Regione Calabria al fine di Controparte_1 ottenere un finanziamento del progetto “Nidi di Infanzia Comunali in
Calabria”, avente ad oggetto la costruzione di un asilo nido per 50 bambini nel proprio territorio, e con decreto n. 12279 del 25 agosto 2010, pubblicato sul BURC del 24 settembre 2010, Parte III, numero 38, la Regione Calabria,
Dipartimento n° 10, approvava e pubblicava la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, tra cui quello del per un Controparte_1 importo pari ad € 500.000,00. Pertanto, in data 12 aprile 2011 il Comune di e la Regione Calabria formalizzavano la convenzione avente ad CP_1 oggetto il finanziamento per la realizzazione dei “Nidi di Infanzia” (che con nota prot. SIAR 213138 del 19 dicembre 2011, veniva prorogata di sei mesi, portandola a 12 mesi dalla data della stipula). Si procedeva, poi, all'affidamento dell'incarico della progettazione ed esecuzione del progetto tramite procedura negoziata, all'esito della quale risultava aver presentato la miglior offerta economica l'Arch. il quale in data 21 settembre Parte_1
2011 sottoscriveva la relativa convenzione di incarico professionale con l'Ente, per un compenso pari ad €uro 61.000,00 comprensivo di C.N.P.A.I.A., oltre Iva.
In data 21 gennaio 2011 l'Arch. consegnava al Comune il progetto Pt_1 definitivo ed evidenziava che l'importo totale dell'opera, da suddividere in due lotti, prevedeva un aumento di €uro 198.000,00 dovuti ai maggiori costi di costruzione (in base al prezzario della Regione Calabria 2007, il costo di costruzione medio al mq. per l'edilizia scolastica era pari a €uro 1.444,21, con Iva al 10,2%; inoltre, la legge regionale prevedeva che la superficie complessiva di un asilo di 50 posti dovesse essere pari a minimo mq. 486), all'aumento dell'Iva (dal 20% al 21% a far data dal 17/09/2011) e all'obbligatorietà di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici a seguito di una serie di obblighi previsti dal D.L. n. 28/2011, in mancanza dei quali non si sarebbe potuto rilasciare il titolo edilizio.
Il , preso atto di quanto documentato dall'Arch. CP_1 CP_1 Pt_1 chiedeva un supplemento del finanziamento alla Regione Calabria, la quale, tuttavia, respingeva la richiesta, affermando che la parte eccedente il finanziamento doveva essere a carico dell'Ente. Dunque, il CP_1
chiedeva all'Arch. di rimodulare il costo complessivo
[...] Pt_1 dell'opera. A seguito, però, dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, il con determinazione n. 418 del 26 novembre 2012 Controparte_1 revocava l'incarico all'Arch. Pt_1
Con successiva determinazione n. 435 del 10 dicembre 2012, il CP_1
dava un nuovo incarico professionale per la progettazione
[...] esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza del progetto “Nidi di infanzia comunali” in forma diretta ai tecnici Ing. Controparte_2 , Ing. ed Ing. , evidenziando
[...] Controparte_3 Persona_1 che l'importo per l'affidamento del suddetto incarico doveva essere contenuto nel limite del 15% sull'importo totale dei lavori a base d'asta, decurtato degli acconti già corrisposti all'Arch. in ragione di €uro 30.327,44 Parte_1 riconosciuti e liquidati con determinazione n. 656 del 31/10/2011 per la somma di €uro 11.451,44, comprensiva di accessori ed Iva al 21% a dedurre ritenuta d'acconto di €uro 1.820,00, e con determinazione n. 1028 del
18/04/2012 per la somma di €uro 18.876,00, comprensiva di accessori ed Iva al 21% a dedurre ritenuta d'acconto di €uro 3.000,00.
L'Arch. inoltre, chiedeva ed otteneva due decreti ingiuntivi, non Pt_1 opposti dal , per il pagamento delle somme residue a Controparte_1 titolo di compenso per il lavoro svolto, pari a complessivi €uro 26.663,13
(rispettivamente di €uro 13.643,53 e di €uro 13.019,60 per la sorte capitale, oltre spese).
Sulla scorta di tali fatti, dunque, il attore evidenziava Controparte_1 come nella vicenda il professionista convenuto si fosse reso gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali in forza della convenzione di incarico nella specie sottoscritta, causando un pregiudizio all'Ente sia dal punto di vista economico-finanziario, data la non ammissibilità a finanziamento da parte della Regione Calabria dell'importo corrisposto al medesimo progettista, sia per i ritardi nella esecuzione dell'appalto tenuto conto dei termini di scadenza previsti nella relativa convenzione, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme percepite per l'incarico in questione e al risarcimento di tutti i danni cagionati nella misura complessiva di €uro
50.000,00.
Costituitosi in giudizio come da comparsa di risposta in atti, il resistente impugnava e contestava la domanda attorea.
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale, una volta matura per la decisione, all'esito il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 10-7-2017, in parziale accoglimento della domanda attrice, accertava e dichiarava la sussistenza del danno da inadempimento e, per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento in favore del a titolo di risarcimento dei Controparte_1 danni della somma di €uro 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, rigettando la richiesta di restituzione dei compensi pagati, con condanna di parte resistente alla rifusione in favore dell'Ente ricorrente delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato in data 11-9-2017, Pt_1
, censurandone le statuizioni di affermata legittimità del recesso da parte
[...] del per inadempimento contrattuale e di conseguente Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni in favore del predetto, poiché basate su una ricostruzione dei fatti e una valutazione degli elementi probatori acquisiti completamente erronee, oltre che sorrette da una motivazione carente e contraddittoria.
Più nello specifico, l'appellante eccepiva in primo luogo l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulle eccezioni preliminari da lui sollevate in quella sede, rispettivamente, di incompetenza del giudice adito per previsione della clausola compromissoria nell'art. 11 della convenzione di incarico professionale e di improcedibilità dell'azione per mancato deferimento della controversia alla mediazione-conciliazione prevista sempre dallo stesso articolo della citata convenzione, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c..
Si doleva, altresì, che l'ordinanza impugnata fosse carente di motivazione in ordine all'ulteriore eccezione di sussistenza del giudicato esterno derivante dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catanzaro in suo favore ed inerenti al compenso per la progettazione dell'asilo nido, che non essendo stati opposti dal ingiunto nei termini previsti erano Controparte_1 passati in giudicato e, pertanto, idonei a coprire il dedotto ed il deducibile.
Con altro motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado veniva censurata nella parte in cui il giudice aveva affermato che la somma di €uro
500.000,00 finanziata dalla Regione Calabria costituiva il prezzo limite dell'accordo con l'Arch. per cui nel presentare un progetto di valore Pt_1 eccedente tale somma, si determinava una progettazione non conforme dal punto di vista economico, sostenendosi che, al contrario, dalla convenzione di incarico professionale in questione non si sarebbe in alcun modo potuto evincere nessun limite di importo del costo della progettazione definitiva e, inoltre, che l'aumento del relativo costo era stato determinato dai nuovi obblighi introdotti dalla legge a pena di mancato rilascio del titolo edilizio, senza che a ciò facesse riscontro un aumento del compenso professionale.
Aggiungeva, poi, l'appellante che la condanna al risarcimento dei danni era rimasta priva di supporto probatorio in merito al pregiudizio effettivamente arrecato all'amministrazione comunale e alla sua quantificazione.
Quanto, infine, all'ultimo ordine di doglianze addotte a mezzo del proposto gravame avverso la regolamentazione delle spese processuali adottata con la sentenza impugnata, se ne deduceva l'erroneità per essere stato con essa disposto il pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in data 27-
11-2017 il , in persona del pro tempore, per Controparte_1 CP_4 resistere all'avverso gravame, poiché inammissibile in rito e comunque infondato nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti e provvedutosi come da ordinanza in atti all'accoglimento della richiesta di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 24-9-2024, di cui veniva disposta la trattazione a mezzo di scambio di note scritte come da decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello per come sollevata dal appellato sotto il profilo del difetto di specificità dei Controparte_1 motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte l'appello in esame è da ritenersi fondato nei termini qui di seguito esposti.
Meritano, innanzi tutto, di essere disattese le eccezioni preliminari di incompetenza del giudice adito in forza della prevista clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 della convenzione di incarico professionale sottoscritta dalle parti in causa e di improcedibilità dell'azione per inosservanza dell'obbligo contrattuale di cui allo stesso articolo della citata convenzione di deferimento della controversia alla mediazione- conciliazione, siccome riproposte in limine dall'appellante anche nell'ambito del presente grado di giudizio e relativamente alle quali il medesimo denuncia il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure.
È noto che tanto la clausola compromissoria quanto il compromesso sono istituti per mezzo dei quali le parti derogano alla giurisdizione ordinaria e che gli stessi, tuttavia, possono essere oggetto di rinuncia, purché le parti siano d'accordo, in maniera implicita ovvero per facta concludentia, tra cui rientra la proposizione della domanda al giudice ordinario, senza eccezione dell'altra parte. Orbene, nel caso di specie, sebbene la clausola compromissoria contenuta nell'accordo tra le parti fosse precisa nel rimandare al giudizio ordinario solo nella denegata ipotesi di fallimento di conciliazione con i mezzi suindicati (arbitro e mediazione), può ritenersi che tanto l'Arch. Pt_1 ricorrendo alla giurisdizione ordinaria per l'emissione dei decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il pagamento dei propri compensi professionali, quanto il nel promuovere presso l'autorità giudiziaria giudizio di Controparte_1 cognizione con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., abbiano rinunciato alla risoluzione della controversia per mezzo dell'arbitrato.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che «In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per
l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale»
(cfr. Cass. Civ. n. 25939 del 2021; Cass. Civ. n. 8166 del 1999). Orientamento che richiama quanto già affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nell'ordinanza 18 settembre 2017, n. 21550, la quale ha stabilito che “per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitro non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo”.
D'altra parte, anche a volere considerare i comportamenti delle parti sopra richiamati come non indicativi di una volontà inequivoca e concorde delle parti di rinunciare alla clausola compromissoria, nella specie l'eccezione di incompetenza del giudice adito non potrebbe comunque trovare accoglimento per come richiesto da parte appellante.
Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che «L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria;
ne deriva che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria» (cfr. Cass. Civ. n. 21177 del
2019; n. 19823 del 2020; n. 26696 del 2020). Ne deriva che «… essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto» (cfr. Cass. 21177/2019 cit.), diversamente dal caso di eccezione in rito in relazione al quale: «Se il giudice ordinario declina la competenza è ammissibile unicamente l'impugnazione mediante regolamento di competenza» (cfr. Cass. Civ. n. 17908 del 2014).
Alla luce di tale orientamento, anche a voler ritener fondata l'eccezione sollevata, essa attingerebbe in ogni caso al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento l'eccezione da quest'ultima sollevata di erronea proposizione dell'odierno mezzo di impugnazione davanti a questa Corte di Appello in luogo del regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Per le medesime ragioni appena esposte, in ossequi a tali principi, va respinta anche l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, laddove previsto nell'accordo contrattuale esclusivamente nella denegata ipotesi di mancata risoluzione delle controversie in sede di procedura arbitrale. La materia oggetto di causa, inoltre, non rientra nel novero di quelle per le quali è previsto ai sensi dell'art. 5 del D.L. 4 Marzo 2010 n. 28 l'obbligo di esperimento di mediazione a pena di improcedibilità.
Neppure alle censure di parte appellante relative all'addotta carenza di motivazione della pronuncia gravata con riguardo all'eccezione sollevata in primo grado di giudicato esterno discendente dai due decreti ingiuntivi richiesti e ottenuti dal medesimo professionista contro il CP_1
per il pagamento di somme a titolo di compenso professionale, con
[...] conseguente impossibilità per l'Ente citato di richiedere un risarcimento dei danni per inadempimento con un'azione autonoma e postuma, può ascriversi alcuna fondata ragion d'essere.
Soccorre, infatti, in argomento il risolutivo rilievo secondo cui: “..per il decreto ingiuntivo che, non opposto tempestivamente, acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata, trova applicazione il principio secondo cui il giudicato formatosi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio produce
l'effetto di rendere incontestabile il rapporto predetto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale, ma non impedisce che esso continui a svolgersi, modificandosi o anche estinguendosi a causa di fatti giuridici che, successivamente al giudicato incidano su di esso. Pertanto, anche dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del prezzo, ben può il committente agire contro l'appaltatore per
i vizi e per i difetti dell'opera appaltata che siano stati accertati in epoca successiva ad esso.” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 2 agosto 2002 n. 11602).
Nel caso de quo l'iniziativa giudiziale intrapresa nella specie dal CP_1 sebbene lo stesso non avrebbe potuto richiedere la restituzione delle somme azionate tramite decreto ingiuntivo non opposto (potendo invece, ad esempio, chiedere quelle eventualmente corrisposte alla controparte e non costituenti oggetto di richiesta in sede monitoria), non può essere tuttavia fondatamente ritenuta elusiva delle preclusioni del giudicato, in quanto avente oggetto la richiesta di risarcimento danni ovvero una domanda autonoma e distinta dalla pretesa creditoria azionata per mezzo del giudizio monitorio con riferimento al pagamento di somme dovute a titolo di compenso professionale.
D'altra parte, risulta che la ulteriore originaria domanda formulata dal in primo grado nei confronti dell , tesa ad Controparte_1 Parte_1 ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso per i lavori eseguiti fino alla data di revoca dell'incarico, è stata in quella sede rigettata con statuizioni divenute ormai incontestabili per non essere stato proposto avverso di esse dall'Ente appello incidentale.
A differenti conclusioni valutative, per converso, reputa la Corte di dovere pervenire con riferimento ai motivi di impugnazione che investono la decisione di primo grado nella parte in cui risulta avere ritenuto, a fondamento della condanna al risarcimento del danno con essa pronunciata, la legittimità del recesso dal contratto da parte del sul presupposto Controparte_1 che l'Arch. non avesse prodotto una progettazione conforme rispetto Pt_1
a quella convenzionalmente pattuita sotto il profilo economico, essendo la realizzazione del progetto legata alla misura del finanziamento concesso dalla
Regione Calabria.
Come risaputo, affinché il creditore abbia diritto al risarcimento del danno subìto è necessario che vi sia una causalità tra inadempimento (o ritardo nell'adempimento) e pregiudizio: quest'ultimo, infatti, deve essere ascrivibile al debitore.
Sul punto giova premettere che, mentre un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che il creditore, ai fini della richiesta del risarcimento danni, debba provare l'esistenza e l'ammontare del danno, e che in caso di difficoltà nel provarlo specificamente lo stesso possa essere liquidato in via equitativa dal giudice, un secondo orientamento, maggioritario (cfr. Cass. Civ. ord. 16 febbraio 2022 n. 5128; Cass. Civ., Sez.
Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), prevede che il creditore il quale agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
L'odierno appellato, in ossequio a tale ultimo orientamento, invero, ha allegato la convenzione avente ad oggetto l'incarico professionale e il ritardo creatosi, a suo dire, nell'esecuzione dei lavori per aver dovuto individuare dei nuovi professionisti, richiedendo un risarcimento danni individuato nella somma non meglio specificata pari a €uro 50.000,00, oltre alla restituzione degli oneri corrisposti all'Arch. a titolo di compenso professionale. Pt_1
D'altro canto, quest'ultimo professionista ha propugnato la tesi secondo cui le variazioni progettuali da lui apportate in sede di esecuzione dell'incarico, in ossequio alla normativa vigente, fossero necessarie ai fini del rilascio del titolo edilizio.
Orbene, reputa la Corte che, alla stregua alle risultanze di causa acquisite, non possano essere condivise le statuizioni adottate dal giudice di prime cure con la sentenza impugnata sia con riferimento alla non meglio specificata somma di €uro 30.000,00 oggetto della condanna al risarcimento dei danni disposta a carico dell'odierno appellante, sia con riguardo alla configurabilità nella condotta accertata in capo a quest'ultimo nella fattispecie de qua degli estremi di un inadempimento contrattuale.
Giova richiamare a tal proposito il principio espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1214 del 18 gennaio 2017, laddove afferma che l'obbligazione del progettista è da inquadrarsi come un'obbligazione di risultato. Il progettista, in particolare, è tenuto a fornire un progetto realizzabile per come richiesto dal cliente, ma al contempo concretamente utilizzabile, cosicchè egli è di conseguenza responsabile sia di garantire che il progetto sia conforme alla normativa urbanistica, sia di identificare correttamente la procedura amministrativa necessaria da seguire. Ne discende che il progettista è da considerare inadempiente nel caso in cui il suo elaborato non ottenga l'approvazione o l'autorizzazione eventualmente necessarie da parte dell'amministrazione competente, così come è da considerare responsabile del progetto inutilizzabile redatto in violazione degli accordi contrattuali.
Allo stesso modo, in materia di appalto, l'appaltatore non deve limitarsi ad adempiere solo testualmente ciò che è previsto nel contratto, ma deve fare in modo che l'opera sia utile ed utilizzabile, altrimenti sarebbe considerato inadempiente anche se il progetto corrispondesse al progetto approvato dal committente. Ancora la Corte di Cassazione, con sentenza 21 marzo 2023 n.
8058, ritiene sussistente la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra che, nel redigere il progetto edilizio, non assicuri la conformità dell'elaborato alla normativa urbanistica. Infatti, «l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico», pertanto, il committente può rifiutare di corrispondere il compenso oppure può chiedere la risoluzione del contratto.
Affinché possa parlarsi di inadempimento, dunque, non è solo richiesto l'accertamento che il debitore non esegua o non esegua esattamente la prestazione cui è tenuto, ma occorre valutare una serie di circostanze che non solo riguardano ciò che è stato disposto nell'accordo tra le parti, ma che permettano anche di valutare l'adempimento o l'inadempimento complessivamente inteso.
Nel caso che qui occupa la richiesta di variazione economica presentata dall'appellante, debitamente documentata, rientrava nella volontà di adempiere esattamente alla prestazione cui si era obbligato, consistente nella predisposizione del progetto dell'opera in ossequio alle previsioni della vigente normativa edilizia e urbanistica, per come stabilito anche nella Convenzione di incarico professionale, oltre ad essere imposta dall'aumento dei prezzi dei materiali e dell'Iva, laddove peraltro la suddetta modifica in aumento non avrebbe dato luogo ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti ad alcuna maggiorazione del compenso personale spettante al professionista, il quale pertanto non ne avrebbe ricavato alcun beneficio personale.
Del resto, anche la Regione Calabria, nel negare la possibilità di incrementare l'importo del finanziamento del progetto, in persona del Dirigente Parte_2 on atto prot. n. SIAC 147033 del 26 aprile 2012 evidenziava che “….il
[...]
D.lgs. 28/2011, entrato in vigore il 29/03/2011, ha disposto che gli impianti di produzione di energia devono essere prodotti e realizzati in modo tale che le fonti rinnovabili debbano coprire i consumi di calore, di elettricità e di raffrescamento…” e che, dunque, “.. in fase di progettazione tale questione doveva essere risolta dal […] essendo il solo soggetto tenuto a CP_1 rilasciare […] il Certificato di Agibilità […] in quanto idoneo a riconoscere
l'idoneità dell'edificio sotto il profilo igienico, della sicurezza e del risparmio energetico. Difatti, quest'ultima certificazione non ha solo il compito di attestare la regolarità del progetto sotto il profilo edilizio, ma anche quella di sostenere e di riconoscere l'idoneità dell'edificio sotto il profilo igienico, della sicurezza e del risparmio energetico…”.
Se ne desume, quindi, che nella specie risultavano noti i nuovi obblighi di legge introdotti in materia, nonchè la legittimazione del solo a CP_1 rilasciare il titolo legato a tali oneri e, come tale, dunque, l'unico soggetto a poter risolvere l'impasse venutosi a creare.
Lo stesso Ente, peraltro, risultava peraltro avere preso atto nella vicenda delle variazioni del progetto dal punto di vista economico, definendo l'aumento modesto e congruo, per poi richiederne una rimodulazione al professionista incaricato solo a seguito del rifiuto da parte della Regione Calabria di incremento del finanziamento, mentre, dall'altro lato, l'Arch. per non Pt_1 incorrere nelle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza alle nuove norme urbanistiche, non si discostava dal progetto così come presentato.
Dalla documentazione in atti si evince significativamente, poi, come il limite della somma di €uro 500.000,00 quale importo ammesso a finanziamento riguardasse esclusivamente il rapporto intercorrente tra il Comune di e la Regione della Calabria. CP_1
Orbene, sulla scorta dell'insieme gli elementi surrichiamati deve affermarsi, contrariamente a quanto ravvisato dal giudice di prime cure nella pronuncia gravata, l'insussistenza nel caso in esame in capo all di Parte_1 qualsivoglia comportamento antigiuridico suscettibile di arrecare danno all'amministrazione comunale.
Ed invero, posta l'incontestabile necessità nella fattispecie di adeguamento dell'opera alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore sopravvenuta e una volta escluso che fosse stata imposta al professionista una limitazione dell'importo massimo dei lavori da realizzare, essendo il richiamo nella convenzione di incarico alla somma di €uro 500.000,00 da riferire unicamente all'importo del finanziamento concesso dalla Regione Calabria, la circostanza che il Comune si trovò dell'occorso nelle concrete condizioni di non poter sostenere il correlativo incremento dei costi per la costruzione dell'asilo nido derivatone per mancanza di risorse finanziarie non vale ad integrare alcun inadempimento contrattuale, né alcun inesatto adempimento a carico dell tale da aver potuto determinare un pregiudizio a carico dell'ente. Pt_1
Del tutto indimostrato è, inoltre, rimasto in esito al giudizio il preteso pregiudizio subito della cui prova quest'ultimo doveva considerarsi specificamente onerato, avuto riguardo alla impossibilità di identificare in relazione alle somme corrisposte a titolo di compenso professionale all e il cui onere economico era rimasto a carico del Parte_1 CP_1 poiché non coperto dal finanziamento, alcuna ragione di danno, essendo le stesse dovute al professionista citato per la prestazione risultata correttamente adempiuta fino al momento della revoca dell'incarico, così come da attribuire alla scelta del tutto ingiustificata nella specie operata dall'ente, sull'erroneo presupposto della inutilizzabilità del progetto dal medesimo redatto, di conferire l'incarico ad altri tecnici per l'esecuzione dei lavori, in tal modo finendo per andare incontro volontariamente ad ulteriori spese.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discendono statuizioni conclusive di accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, di rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata in primo grado contro il predetto dal
. Controparte_1
Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione CP_1 notificato in data 11-9-2017, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, il 10-7-2017 nell'ambito della causa n. 1203/2014 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dal CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
-condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore di , delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano per compensi ex D.M. n. 55/2014 in relazione al giudizio di primo grado in €uro 2.350,00 e in relazione al giudizio di appello in €uro
4.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1595 del Registro degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio De Franco in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via Milelli n. 34;
- appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Saverio Destito in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello e delibera G.C. n. 35/2017, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Soverato, Corso Umberto I n. 102;
- appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Conclude in via principale e nel merito per l'accoglimento per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, dichiarare l'infondatezza delle pretese del
, non dovuto il risarcimento danni da parte Controparte_1 dell'appellante e rigettarle integralmente, con condanna del CP_1
alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di primo e
[...] secondo grado. - Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Arch. avverso Parte_1
l'ordinanza di primo grado, in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342 c.p.c. e degli introdotti artt. 348 bis e ter c.p.c., e per non aver esperito in luogo del proposto gravame regolamento di competenza ex art. 42 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, confermarla in toto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via principale e nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità del gravame proposto, respingere l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ex art 702 bis c.p.c., il , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, conveniva in giudizio l'Arch. affinché Parte_1 fosse dichiarata e accertata la legittimità del recesso e la conseguente risoluzione contrattuale per grave inadempimento del predetto agli obblighi discendenti dalla convenzione di incarico professionale intercorsa con esso
Ente, avente ad oggetto la realizzazione di un asilo nido comunale per 50 bambini, e, per l'effetto, condannato alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso professionale e al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda si esponeva che in data 12 novembre 2009 il presentava istanza alla Regione Calabria al fine di Controparte_1 ottenere un finanziamento del progetto “Nidi di Infanzia Comunali in
Calabria”, avente ad oggetto la costruzione di un asilo nido per 50 bambini nel proprio territorio, e con decreto n. 12279 del 25 agosto 2010, pubblicato sul BURC del 24 settembre 2010, Parte III, numero 38, la Regione Calabria,
Dipartimento n° 10, approvava e pubblicava la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, tra cui quello del per un Controparte_1 importo pari ad € 500.000,00. Pertanto, in data 12 aprile 2011 il Comune di e la Regione Calabria formalizzavano la convenzione avente ad CP_1 oggetto il finanziamento per la realizzazione dei “Nidi di Infanzia” (che con nota prot. SIAR 213138 del 19 dicembre 2011, veniva prorogata di sei mesi, portandola a 12 mesi dalla data della stipula). Si procedeva, poi, all'affidamento dell'incarico della progettazione ed esecuzione del progetto tramite procedura negoziata, all'esito della quale risultava aver presentato la miglior offerta economica l'Arch. il quale in data 21 settembre Parte_1
2011 sottoscriveva la relativa convenzione di incarico professionale con l'Ente, per un compenso pari ad €uro 61.000,00 comprensivo di C.N.P.A.I.A., oltre Iva.
In data 21 gennaio 2011 l'Arch. consegnava al Comune il progetto Pt_1 definitivo ed evidenziava che l'importo totale dell'opera, da suddividere in due lotti, prevedeva un aumento di €uro 198.000,00 dovuti ai maggiori costi di costruzione (in base al prezzario della Regione Calabria 2007, il costo di costruzione medio al mq. per l'edilizia scolastica era pari a €uro 1.444,21, con Iva al 10,2%; inoltre, la legge regionale prevedeva che la superficie complessiva di un asilo di 50 posti dovesse essere pari a minimo mq. 486), all'aumento dell'Iva (dal 20% al 21% a far data dal 17/09/2011) e all'obbligatorietà di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici a seguito di una serie di obblighi previsti dal D.L. n. 28/2011, in mancanza dei quali non si sarebbe potuto rilasciare il titolo edilizio.
Il , preso atto di quanto documentato dall'Arch. CP_1 CP_1 Pt_1 chiedeva un supplemento del finanziamento alla Regione Calabria, la quale, tuttavia, respingeva la richiesta, affermando che la parte eccedente il finanziamento doveva essere a carico dell'Ente. Dunque, il CP_1
chiedeva all'Arch. di rimodulare il costo complessivo
[...] Pt_1 dell'opera. A seguito, però, dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, il con determinazione n. 418 del 26 novembre 2012 Controparte_1 revocava l'incarico all'Arch. Pt_1
Con successiva determinazione n. 435 del 10 dicembre 2012, il CP_1
dava un nuovo incarico professionale per la progettazione
[...] esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza del progetto “Nidi di infanzia comunali” in forma diretta ai tecnici Ing. Controparte_2 , Ing. ed Ing. , evidenziando
[...] Controparte_3 Persona_1 che l'importo per l'affidamento del suddetto incarico doveva essere contenuto nel limite del 15% sull'importo totale dei lavori a base d'asta, decurtato degli acconti già corrisposti all'Arch. in ragione di €uro 30.327,44 Parte_1 riconosciuti e liquidati con determinazione n. 656 del 31/10/2011 per la somma di €uro 11.451,44, comprensiva di accessori ed Iva al 21% a dedurre ritenuta d'acconto di €uro 1.820,00, e con determinazione n. 1028 del
18/04/2012 per la somma di €uro 18.876,00, comprensiva di accessori ed Iva al 21% a dedurre ritenuta d'acconto di €uro 3.000,00.
L'Arch. inoltre, chiedeva ed otteneva due decreti ingiuntivi, non Pt_1 opposti dal , per il pagamento delle somme residue a Controparte_1 titolo di compenso per il lavoro svolto, pari a complessivi €uro 26.663,13
(rispettivamente di €uro 13.643,53 e di €uro 13.019,60 per la sorte capitale, oltre spese).
Sulla scorta di tali fatti, dunque, il attore evidenziava Controparte_1 come nella vicenda il professionista convenuto si fosse reso gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali in forza della convenzione di incarico nella specie sottoscritta, causando un pregiudizio all'Ente sia dal punto di vista economico-finanziario, data la non ammissibilità a finanziamento da parte della Regione Calabria dell'importo corrisposto al medesimo progettista, sia per i ritardi nella esecuzione dell'appalto tenuto conto dei termini di scadenza previsti nella relativa convenzione, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme percepite per l'incarico in questione e al risarcimento di tutti i danni cagionati nella misura complessiva di €uro
50.000,00.
Costituitosi in giudizio come da comparsa di risposta in atti, il resistente impugnava e contestava la domanda attorea.
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale, una volta matura per la decisione, all'esito il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 10-7-2017, in parziale accoglimento della domanda attrice, accertava e dichiarava la sussistenza del danno da inadempimento e, per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento in favore del a titolo di risarcimento dei Controparte_1 danni della somma di €uro 30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, rigettando la richiesta di restituzione dei compensi pagati, con condanna di parte resistente alla rifusione in favore dell'Ente ricorrente delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato in data 11-9-2017, Pt_1
, censurandone le statuizioni di affermata legittimità del recesso da parte
[...] del per inadempimento contrattuale e di conseguente Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni in favore del predetto, poiché basate su una ricostruzione dei fatti e una valutazione degli elementi probatori acquisiti completamente erronee, oltre che sorrette da una motivazione carente e contraddittoria.
Più nello specifico, l'appellante eccepiva in primo luogo l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulle eccezioni preliminari da lui sollevate in quella sede, rispettivamente, di incompetenza del giudice adito per previsione della clausola compromissoria nell'art. 11 della convenzione di incarico professionale e di improcedibilità dell'azione per mancato deferimento della controversia alla mediazione-conciliazione prevista sempre dallo stesso articolo della citata convenzione, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c..
Si doleva, altresì, che l'ordinanza impugnata fosse carente di motivazione in ordine all'ulteriore eccezione di sussistenza del giudicato esterno derivante dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catanzaro in suo favore ed inerenti al compenso per la progettazione dell'asilo nido, che non essendo stati opposti dal ingiunto nei termini previsti erano Controparte_1 passati in giudicato e, pertanto, idonei a coprire il dedotto ed il deducibile.
Con altro motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado veniva censurata nella parte in cui il giudice aveva affermato che la somma di €uro
500.000,00 finanziata dalla Regione Calabria costituiva il prezzo limite dell'accordo con l'Arch. per cui nel presentare un progetto di valore Pt_1 eccedente tale somma, si determinava una progettazione non conforme dal punto di vista economico, sostenendosi che, al contrario, dalla convenzione di incarico professionale in questione non si sarebbe in alcun modo potuto evincere nessun limite di importo del costo della progettazione definitiva e, inoltre, che l'aumento del relativo costo era stato determinato dai nuovi obblighi introdotti dalla legge a pena di mancato rilascio del titolo edilizio, senza che a ciò facesse riscontro un aumento del compenso professionale.
Aggiungeva, poi, l'appellante che la condanna al risarcimento dei danni era rimasta priva di supporto probatorio in merito al pregiudizio effettivamente arrecato all'amministrazione comunale e alla sua quantificazione.
Quanto, infine, all'ultimo ordine di doglianze addotte a mezzo del proposto gravame avverso la regolamentazione delle spese processuali adottata con la sentenza impugnata, se ne deduceva l'erroneità per essere stato con essa disposto il pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in data 27-
11-2017 il , in persona del pro tempore, per Controparte_1 CP_4 resistere all'avverso gravame, poiché inammissibile in rito e comunque infondato nel merito, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti e provvedutosi come da ordinanza in atti all'accoglimento della richiesta di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa era rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 24-9-2024, di cui veniva disposta la trattazione a mezzo di scambio di note scritte come da decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello per come sollevata dal appellato sotto il profilo del difetto di specificità dei Controparte_1 motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, a giudizio della Corte l'appello in esame è da ritenersi fondato nei termini qui di seguito esposti.
Meritano, innanzi tutto, di essere disattese le eccezioni preliminari di incompetenza del giudice adito in forza della prevista clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 della convenzione di incarico professionale sottoscritta dalle parti in causa e di improcedibilità dell'azione per inosservanza dell'obbligo contrattuale di cui allo stesso articolo della citata convenzione di deferimento della controversia alla mediazione- conciliazione, siccome riproposte in limine dall'appellante anche nell'ambito del presente grado di giudizio e relativamente alle quali il medesimo denuncia il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure.
È noto che tanto la clausola compromissoria quanto il compromesso sono istituti per mezzo dei quali le parti derogano alla giurisdizione ordinaria e che gli stessi, tuttavia, possono essere oggetto di rinuncia, purché le parti siano d'accordo, in maniera implicita ovvero per facta concludentia, tra cui rientra la proposizione della domanda al giudice ordinario, senza eccezione dell'altra parte. Orbene, nel caso di specie, sebbene la clausola compromissoria contenuta nell'accordo tra le parti fosse precisa nel rimandare al giudizio ordinario solo nella denegata ipotesi di fallimento di conciliazione con i mezzi suindicati (arbitro e mediazione), può ritenersi che tanto l'Arch. Pt_1 ricorrendo alla giurisdizione ordinaria per l'emissione dei decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il pagamento dei propri compensi professionali, quanto il nel promuovere presso l'autorità giudiziaria giudizio di Controparte_1 cognizione con rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., abbiano rinunciato alla risoluzione della controversia per mezzo dell'arbitrato.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che «In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per
l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale»
(cfr. Cass. Civ. n. 25939 del 2021; Cass. Civ. n. 8166 del 1999). Orientamento che richiama quanto già affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nell'ordinanza 18 settembre 2017, n. 21550, la quale ha stabilito che “per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitro non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo”.
D'altra parte, anche a volere considerare i comportamenti delle parti sopra richiamati come non indicativi di una volontà inequivoca e concorde delle parti di rinunciare alla clausola compromissoria, nella specie l'eccezione di incompetenza del giudice adito non potrebbe comunque trovare accoglimento per come richiesto da parte appellante.
Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che «L'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito sebbene la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria;
ne deriva che, seppure formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, deve essere considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, perché inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria» (cfr. Cass. Civ. n. 21177 del
2019; n. 19823 del 2020; n. 26696 del 2020). Ne deriva che «… essa deve essere impugnata mediante appello, formandosi il giudicato ove questo non sia proposto» (cfr. Cass. 21177/2019 cit.), diversamente dal caso di eccezione in rito in relazione al quale: «Se il giudice ordinario declina la competenza è ammissibile unicamente l'impugnazione mediante regolamento di competenza» (cfr. Cass. Civ. n. 17908 del 2014).
Alla luce di tale orientamento, anche a voler ritener fondata l'eccezione sollevata, essa attingerebbe in ogni caso al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento l'eccezione da quest'ultima sollevata di erronea proposizione dell'odierno mezzo di impugnazione davanti a questa Corte di Appello in luogo del regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Per le medesime ragioni appena esposte, in ossequi a tali principi, va respinta anche l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, laddove previsto nell'accordo contrattuale esclusivamente nella denegata ipotesi di mancata risoluzione delle controversie in sede di procedura arbitrale. La materia oggetto di causa, inoltre, non rientra nel novero di quelle per le quali è previsto ai sensi dell'art. 5 del D.L. 4 Marzo 2010 n. 28 l'obbligo di esperimento di mediazione a pena di improcedibilità.
Neppure alle censure di parte appellante relative all'addotta carenza di motivazione della pronuncia gravata con riguardo all'eccezione sollevata in primo grado di giudicato esterno discendente dai due decreti ingiuntivi richiesti e ottenuti dal medesimo professionista contro il CP_1
per il pagamento di somme a titolo di compenso professionale, con
[...] conseguente impossibilità per l'Ente citato di richiedere un risarcimento dei danni per inadempimento con un'azione autonoma e postuma, può ascriversi alcuna fondata ragion d'essere.
Soccorre, infatti, in argomento il risolutivo rilievo secondo cui: “..per il decreto ingiuntivo che, non opposto tempestivamente, acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata, trova applicazione il principio secondo cui il giudicato formatosi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio produce
l'effetto di rendere incontestabile il rapporto predetto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale, ma non impedisce che esso continui a svolgersi, modificandosi o anche estinguendosi a causa di fatti giuridici che, successivamente al giudicato incidano su di esso. Pertanto, anche dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del prezzo, ben può il committente agire contro l'appaltatore per
i vizi e per i difetti dell'opera appaltata che siano stati accertati in epoca successiva ad esso.” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 2 agosto 2002 n. 11602).
Nel caso de quo l'iniziativa giudiziale intrapresa nella specie dal CP_1 sebbene lo stesso non avrebbe potuto richiedere la restituzione delle somme azionate tramite decreto ingiuntivo non opposto (potendo invece, ad esempio, chiedere quelle eventualmente corrisposte alla controparte e non costituenti oggetto di richiesta in sede monitoria), non può essere tuttavia fondatamente ritenuta elusiva delle preclusioni del giudicato, in quanto avente oggetto la richiesta di risarcimento danni ovvero una domanda autonoma e distinta dalla pretesa creditoria azionata per mezzo del giudizio monitorio con riferimento al pagamento di somme dovute a titolo di compenso professionale.
D'altra parte, risulta che la ulteriore originaria domanda formulata dal in primo grado nei confronti dell , tesa ad Controparte_1 Parte_1 ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso per i lavori eseguiti fino alla data di revoca dell'incarico, è stata in quella sede rigettata con statuizioni divenute ormai incontestabili per non essere stato proposto avverso di esse dall'Ente appello incidentale.
A differenti conclusioni valutative, per converso, reputa la Corte di dovere pervenire con riferimento ai motivi di impugnazione che investono la decisione di primo grado nella parte in cui risulta avere ritenuto, a fondamento della condanna al risarcimento del danno con essa pronunciata, la legittimità del recesso dal contratto da parte del sul presupposto Controparte_1 che l'Arch. non avesse prodotto una progettazione conforme rispetto Pt_1
a quella convenzionalmente pattuita sotto il profilo economico, essendo la realizzazione del progetto legata alla misura del finanziamento concesso dalla
Regione Calabria.
Come risaputo, affinché il creditore abbia diritto al risarcimento del danno subìto è necessario che vi sia una causalità tra inadempimento (o ritardo nell'adempimento) e pregiudizio: quest'ultimo, infatti, deve essere ascrivibile al debitore.
Sul punto giova premettere che, mentre un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che il creditore, ai fini della richiesta del risarcimento danni, debba provare l'esistenza e l'ammontare del danno, e che in caso di difficoltà nel provarlo specificamente lo stesso possa essere liquidato in via equitativa dal giudice, un secondo orientamento, maggioritario (cfr. Cass. Civ. ord. 16 febbraio 2022 n. 5128; Cass. Civ., Sez.
Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), prevede che il creditore il quale agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
L'odierno appellato, in ossequio a tale ultimo orientamento, invero, ha allegato la convenzione avente ad oggetto l'incarico professionale e il ritardo creatosi, a suo dire, nell'esecuzione dei lavori per aver dovuto individuare dei nuovi professionisti, richiedendo un risarcimento danni individuato nella somma non meglio specificata pari a €uro 50.000,00, oltre alla restituzione degli oneri corrisposti all'Arch. a titolo di compenso professionale. Pt_1
D'altro canto, quest'ultimo professionista ha propugnato la tesi secondo cui le variazioni progettuali da lui apportate in sede di esecuzione dell'incarico, in ossequio alla normativa vigente, fossero necessarie ai fini del rilascio del titolo edilizio.
Orbene, reputa la Corte che, alla stregua alle risultanze di causa acquisite, non possano essere condivise le statuizioni adottate dal giudice di prime cure con la sentenza impugnata sia con riferimento alla non meglio specificata somma di €uro 30.000,00 oggetto della condanna al risarcimento dei danni disposta a carico dell'odierno appellante, sia con riguardo alla configurabilità nella condotta accertata in capo a quest'ultimo nella fattispecie de qua degli estremi di un inadempimento contrattuale.
Giova richiamare a tal proposito il principio espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1214 del 18 gennaio 2017, laddove afferma che l'obbligazione del progettista è da inquadrarsi come un'obbligazione di risultato. Il progettista, in particolare, è tenuto a fornire un progetto realizzabile per come richiesto dal cliente, ma al contempo concretamente utilizzabile, cosicchè egli è di conseguenza responsabile sia di garantire che il progetto sia conforme alla normativa urbanistica, sia di identificare correttamente la procedura amministrativa necessaria da seguire. Ne discende che il progettista è da considerare inadempiente nel caso in cui il suo elaborato non ottenga l'approvazione o l'autorizzazione eventualmente necessarie da parte dell'amministrazione competente, così come è da considerare responsabile del progetto inutilizzabile redatto in violazione degli accordi contrattuali.
Allo stesso modo, in materia di appalto, l'appaltatore non deve limitarsi ad adempiere solo testualmente ciò che è previsto nel contratto, ma deve fare in modo che l'opera sia utile ed utilizzabile, altrimenti sarebbe considerato inadempiente anche se il progetto corrispondesse al progetto approvato dal committente. Ancora la Corte di Cassazione, con sentenza 21 marzo 2023 n.
8058, ritiene sussistente la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra che, nel redigere il progetto edilizio, non assicuri la conformità dell'elaborato alla normativa urbanistica. Infatti, «l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico», pertanto, il committente può rifiutare di corrispondere il compenso oppure può chiedere la risoluzione del contratto.
Affinché possa parlarsi di inadempimento, dunque, non è solo richiesto l'accertamento che il debitore non esegua o non esegua esattamente la prestazione cui è tenuto, ma occorre valutare una serie di circostanze che non solo riguardano ciò che è stato disposto nell'accordo tra le parti, ma che permettano anche di valutare l'adempimento o l'inadempimento complessivamente inteso.
Nel caso che qui occupa la richiesta di variazione economica presentata dall'appellante, debitamente documentata, rientrava nella volontà di adempiere esattamente alla prestazione cui si era obbligato, consistente nella predisposizione del progetto dell'opera in ossequio alle previsioni della vigente normativa edilizia e urbanistica, per come stabilito anche nella Convenzione di incarico professionale, oltre ad essere imposta dall'aumento dei prezzi dei materiali e dell'Iva, laddove peraltro la suddetta modifica in aumento non avrebbe dato luogo ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti ad alcuna maggiorazione del compenso personale spettante al professionista, il quale pertanto non ne avrebbe ricavato alcun beneficio personale.
Del resto, anche la Regione Calabria, nel negare la possibilità di incrementare l'importo del finanziamento del progetto, in persona del Dirigente Parte_2 on atto prot. n. SIAC 147033 del 26 aprile 2012 evidenziava che “….il
[...]
D.lgs. 28/2011, entrato in vigore il 29/03/2011, ha disposto che gli impianti di produzione di energia devono essere prodotti e realizzati in modo tale che le fonti rinnovabili debbano coprire i consumi di calore, di elettricità e di raffrescamento…” e che, dunque, “.. in fase di progettazione tale questione doveva essere risolta dal […] essendo il solo soggetto tenuto a CP_1 rilasciare […] il Certificato di Agibilità […] in quanto idoneo a riconoscere
l'idoneità dell'edificio sotto il profilo igienico, della sicurezza e del risparmio energetico. Difatti, quest'ultima certificazione non ha solo il compito di attestare la regolarità del progetto sotto il profilo edilizio, ma anche quella di sostenere e di riconoscere l'idoneità dell'edificio sotto il profilo igienico, della sicurezza e del risparmio energetico…”.
Se ne desume, quindi, che nella specie risultavano noti i nuovi obblighi di legge introdotti in materia, nonchè la legittimazione del solo a CP_1 rilasciare il titolo legato a tali oneri e, come tale, dunque, l'unico soggetto a poter risolvere l'impasse venutosi a creare.
Lo stesso Ente, peraltro, risultava peraltro avere preso atto nella vicenda delle variazioni del progetto dal punto di vista economico, definendo l'aumento modesto e congruo, per poi richiederne una rimodulazione al professionista incaricato solo a seguito del rifiuto da parte della Regione Calabria di incremento del finanziamento, mentre, dall'altro lato, l'Arch. per non Pt_1 incorrere nelle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza alle nuove norme urbanistiche, non si discostava dal progetto così come presentato.
Dalla documentazione in atti si evince significativamente, poi, come il limite della somma di €uro 500.000,00 quale importo ammesso a finanziamento riguardasse esclusivamente il rapporto intercorrente tra il Comune di e la Regione della Calabria. CP_1
Orbene, sulla scorta dell'insieme gli elementi surrichiamati deve affermarsi, contrariamente a quanto ravvisato dal giudice di prime cure nella pronuncia gravata, l'insussistenza nel caso in esame in capo all di Parte_1 qualsivoglia comportamento antigiuridico suscettibile di arrecare danno all'amministrazione comunale.
Ed invero, posta l'incontestabile necessità nella fattispecie di adeguamento dell'opera alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore sopravvenuta e una volta escluso che fosse stata imposta al professionista una limitazione dell'importo massimo dei lavori da realizzare, essendo il richiamo nella convenzione di incarico alla somma di €uro 500.000,00 da riferire unicamente all'importo del finanziamento concesso dalla Regione Calabria, la circostanza che il Comune si trovò dell'occorso nelle concrete condizioni di non poter sostenere il correlativo incremento dei costi per la costruzione dell'asilo nido derivatone per mancanza di risorse finanziarie non vale ad integrare alcun inadempimento contrattuale, né alcun inesatto adempimento a carico dell tale da aver potuto determinare un pregiudizio a carico dell'ente. Pt_1
Del tutto indimostrato è, inoltre, rimasto in esito al giudizio il preteso pregiudizio subito della cui prova quest'ultimo doveva considerarsi specificamente onerato, avuto riguardo alla impossibilità di identificare in relazione alle somme corrisposte a titolo di compenso professionale all e il cui onere economico era rimasto a carico del Parte_1 CP_1 poiché non coperto dal finanziamento, alcuna ragione di danno, essendo le stesse dovute al professionista citato per la prestazione risultata correttamente adempiuta fino al momento della revoca dell'incarico, così come da attribuire alla scelta del tutto ingiustificata nella specie operata dall'ente, sull'erroneo presupposto della inutilizzabilità del progetto dal medesimo redatto, di conferire l'incarico ad altri tecnici per l'esecuzione dei lavori, in tal modo finendo per andare incontro volontariamente ad ulteriori spese.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discendono statuizioni conclusive di accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, di rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata in primo grado contro il predetto dal
. Controparte_1
Le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione CP_1 notificato in data 11-9-2017, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, il 10-7-2017 nell'ambito della causa n. 1203/2014 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dal CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
-condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore di , delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano per compensi ex D.M. n. 55/2014 in relazione al giudizio di primo grado in €uro 2.350,00 e in relazione al giudizio di appello in €uro
4.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)