CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 661/2022 R.G. promosso
DA
(cod. fisc. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Agnello;
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Caruso;
Appellato
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.184/2022 pubblicata il 22.02.2022, il Tribunale di Siracusa giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
[...] – dipendente della dall'1.10.2011 al
[...] Parte_1
9.12.2018, con le mansioni di operaio e inquadramento al III livello del CCNL
Imprese e Società esercenti i Servizi Ambientali – dichiarava il diritto del ricorrente al pagamento della maggiorazione del 50% della retribuzione per 25 giornate di lavoro domenicale svolte nel periodo dall'1 gennaio 2016 al 9 dicembre 2018 e, per l'effetto, condannava la società datrice al pagamento della somma di € 801,06 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, rilevava che, dalla disamina delle buste paga versate in atti, risultava che la società resistente aveva riconosciuto al lavoratore per il lavoro domenicale l'indennità forfettaria di €7,00, ma non la maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera stabilita dal Ccnl di categoria.
Riteneva che, alla stregua delle clausole contrattuali di riferimento, il diritto alla maggiorazione era previsto in aggiunta, e non in sostituzione, al riposo compensativo. Rigettava la richiesta di prova testimoniale poiché superflua;
Part riteneva infondata l'eccezione di compensazione proposta dalla , relativa alle corrisposte maggiorazioni per lavoro straordinario non dovute, trattandosi di emolumenti erogati per causali differenti. Riteneva congrua la maggiorazione richiesta per come determinata dal consulente tecnico di parte.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la Parte_1
con ricorso depositato il 27.07.2022. Al gravame resisteva
[...] CP_1
[...]
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata applicazione del CCNL di riferimento nonché l'errata interpretazione della volontà delle parti.
Sostiene che il tribunale ha errato nell'interpretare in senso letterale l'art.19 del CCNL Servizi Ambientali senza aver preventivamente verificato la portata di tale norma all'interno del contratto nonché la volontà delle parti. Rileva che trattandosi di attività prestata nell'ambito di un servizio pubblico essenziale, deve necessariamente essere svolto con cadenza giornaliera e, stabilmente, nelle domeniche e festivi. Per tale ragione, il CCNL, in ossequio alla cogente normativa in materia di riposo settimanale, disciplina il lavoro festivo
(domenicale) in base alla piena equiparazione tra domenica e riposo settimanale che venga goduto in giorno diverso dalla domenica.
Evidenzia che il comma 4 dell'art. 25, prevede la maggiorazione di lavoro straordinario festivo solo nel caso in cui non si sia effettuato il riposo domenicale o compensativo e quindi non si sia recuperata la domenica lavorata. Lamenta altresì l'errato riferimento all'art. 19 del CCNL, estraneo alla fattispecie de qua, in quanto relativo alla disciplina dell'orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile. Osserva che una diversa interpretazione della norma e dell'intero CCNL renderebbe priva di valore l'art. 33 lettera e)
CCNL che conferma il riconoscimento al lavoratore della sola indennità
“domenicale”.
Lamenta, altresì, la mancata valutazione da parte del giudice delle difese svolte nel corso del giudizio di primo grado, laddove la società ha provveduto a produrre il parere reso dall' sindacale SE (all. 8 fascicolo CP_2
primo grado) nonché dell' , concordi nel ritenere Controparte_3
che in caso di lavoro “ordinario” domenicale per cui è previsto il riposo compensativo di cui all'art.25 comma 4, l'unica indennità spettante al lavoratore è quella del lavoro domenicale di cui all'art.33 comma 3 lettera e).
3 1.2 Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in merito alla prescrizione quinquennale del credito, precisando come nel corso del rapporto il lavoratore non abbia mai provveduto ad interrompere la prescrizione.
1.3 Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale ha rigettato l'eccepita compensazione delle somme erogate – e non dovute – al lavoratore a titolo di lavoro straordinario con quelle pretese a titolo di lavoro domenicale. Deduce al riguardo che lo stesso ricorrente aveva indicato nel ricorso introduttivo di aver lavorato 36 ore a settimana così implicitamente negando di aver svolto straordinario che tuttavia gli era stato pagato. A questo punto, diventando indebite le somme corrisposte a tal titolo, non dovevano esserci ostacoli alla compensazione con le somme pretese a titolo di maggiorazione per lavoro domenicale.
2. L'appello è fondato.
2.1. Circa l'interpretazione del CCNL, il collegio intende richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.., le motivazioni di cui alla sentenza n.198/2025 del 12.4.2025 di questa Corte, afferenti a un caso analogo.
Ai fini della decisione rilevano le disposizioni dettate dal CCNL Fise –
Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, in tema di festività retribuite e lavoro festivo. Per quel che qui interessa, l'art. 17 del citato contratto prevede che: “L'orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore…”. L'art. 20
(rubricato “Lavoro straordinario, notturno, festivo”) dopo avere previsto che si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l'orario di lavoro contrattuale, al comma quinto prevede: “5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 21, comma
1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di
4 servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza.
6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno 50%; festivo notturno 75%”.
A mente dell'art. 21, comma 1, sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art.25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
c) le seguenti festività religiose Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, S. Natale, S. Stefano e la festa del Patrono del Comune ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. Viene poi in rilievo l'art. 22, la cui lettera A), rubricata “trattamento per i giorni festivi”, dispone “1. Al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e c), è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
2. Al personale che sia chiamato in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale domenicale ovvero di riposo settimanale compensativo è riconosciuto il trattamento di cui all'art. 25, comma 4. 3. Al lavoratore che, in giornata di festività nazionale o infrasettimanale, non presti la propria opera per sospensione del lavoro indipendente della propria volontà, a qualunque causa dovuta, nonché per malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, gravidanza, puerperio, è comunque assicurata la quota giornaliera di retribuzione globale.
4. Nelle festività di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di domenica, ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno di riposo settimanale di domenica spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
5. Nelle festività di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e
5 c) coincidenti con la giornata di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 25, comma 4, ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno di riposo settimanale compensativo, spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto. 6.
Nella giornata di Pasqua è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto, una quota giornaliera di retribuzione globale”.
Viene infine in rilievo la disciplina prevista per il riposo settimanale compensativo, dettata dall'art. 25, secondo cui: “1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
2. In regime di settimana lavorativa di cinque giorni, a tutti gli effetti il sesto giorno è un giorno feriale prelavorato retribuito e il settimo è il normale giorno di riposo settimanale considerato festivo.
3. Il riposo settimanale programmato, anche in servizio di reperibilità, può cadere, di norma, anche in giorno settimanale diverso dalla domenica ed è qualificato riposo settimanale compensativo. In tal caso, a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno lavorativo normale mentre è considerato giorno festivo quello individuato come riposo settimanale compensativo.
4. Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto, oltre al recupero del riposo entro i successivi tre giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
5. Per il personale addetto a turni avvicendati, l'osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell'intervallo tra il termine di una prestazione e l'inizio della
6 successiva.
6. Sono oggetto della contrattazione aziendale di secondo livello collocazione e modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga alle presenti disposizioni, determinate dalle esigenze tecnico organizzative del servizio pubblico”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, il collegio ritiene fondato l'assunto dell'appellante secondo cui al lavoratore che ha reso la propria prestazione di domenica, e che ha fruito del riposo compensativo nonché dell'incentivo domenicale previsto dal CCNL all'art.33 (di cui infra), non spetti la maggiorazione per lavoro straordinario di cui al citato art.20.
Ed invero, come visto, l'art.25, nel prevedere che il riposo settimanale può cadere di norma anche in un giorno settimanale diverso dalla domenica, stabilisce chiaramente che in tal caso “a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno lavorativo normale mentre è considerato giorno festivo quello individuato come riposo settimanale compensativo”, in tal modo equiparando la domenica e il riposo settimanale fruito in giorno diverso dalla domenica (al pari dell'art. 21, primo comma, lett. a).
In tali casi non spetta al lavoratore la maggiorazione per lo straordinario ex art.20, tenuto conto che il cumulo tra tale maggiorazione ed il riposo compensativo è previsto dal CCNL solo nella diversa ipotesi di cui all'art. 25, comma 4, qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, ipotesi in cui è espressamente previsto il diritto dei lavoratori, oltre che al recupero del riposo entro i successivi tre giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
Tale ipotesi, tuttavia, esula dal caso in oggetto in cui, come emerge dalle buste paga prodotte, l'appellato ha sempre fruito del giorno di riposo compensativo.
7 Inoltre, sempre dalle buste paga risulta che al è stata corrisposta CP_1
l'indennità domenicale di cui all'art. 33, comma 3, lett. e) del CCNL di categoria, che è “riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana;
restando inteso che l'indennità non spetta nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 4”.
Appare evidente che l'incentivo di cui all'art.33, unitamente alla fruizione del riposo compensativo, hanno la finalità di compensare la maggiore gravosità insita nel lavoro domenicale e nel fatto che per il lavoratore che lavora la domenica il riposo compensativo cade in un altro giorno della settimana.
Ed infatti, lo stesso art.33 precisa che nella diversa ipotesi di cui all'art. 25, comma 4 - in cui il lavoratore viene chiamato in servizio nel giorno di riposo settimanale (domenicale ovvero compensativo) ovvero nel settimo giorno consecutivo, di fatto lavorando un giorno in più -, l'incentivo non è dovuto poiché in tal caso l'attività è considerata lavoro festivo, da retribuire con la maggiorazione ex art.20.
Risulta infine errato il richiamo fatto nella sentenza impugnata all'art. 19 del CCNL, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro flessibile, esulante dalla fattispecie oggetto di causa.
In definitiva, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore dell'appellato delle differenze retributive per lavoro straordinario chieste in primo grado, restando assorbiti il secondo e terzo motivo del gravame.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da con ricorso depositato il 16.2.2021. Controparte_1
8 2.2 Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della causa.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda originaria avanzata da
Controparte_1 condanna l'appellato al pagamento in favore della società appellante delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 321,00 e per il presente grado in € 337, oltre spese generali CPA e IVA se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Valeria Di Stefano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 661/2022 R.G. promosso
DA
(cod. fisc. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Agnello;
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Caruso;
Appellato
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.184/2022 pubblicata il 22.02.2022, il Tribunale di Siracusa giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_2
[...] – dipendente della dall'1.10.2011 al
[...] Parte_1
9.12.2018, con le mansioni di operaio e inquadramento al III livello del CCNL
Imprese e Società esercenti i Servizi Ambientali – dichiarava il diritto del ricorrente al pagamento della maggiorazione del 50% della retribuzione per 25 giornate di lavoro domenicale svolte nel periodo dall'1 gennaio 2016 al 9 dicembre 2018 e, per l'effetto, condannava la società datrice al pagamento della somma di € 801,06 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, rilevava che, dalla disamina delle buste paga versate in atti, risultava che la società resistente aveva riconosciuto al lavoratore per il lavoro domenicale l'indennità forfettaria di €7,00, ma non la maggiorazione del 50% della retribuzione giornaliera stabilita dal Ccnl di categoria.
Riteneva che, alla stregua delle clausole contrattuali di riferimento, il diritto alla maggiorazione era previsto in aggiunta, e non in sostituzione, al riposo compensativo. Rigettava la richiesta di prova testimoniale poiché superflua;
Part riteneva infondata l'eccezione di compensazione proposta dalla , relativa alle corrisposte maggiorazioni per lavoro straordinario non dovute, trattandosi di emolumenti erogati per causali differenti. Riteneva congrua la maggiorazione richiesta per come determinata dal consulente tecnico di parte.
Avverso la citata sentenza proponeva appello la Parte_1
con ricorso depositato il 27.07.2022. Al gravame resisteva
[...] CP_1
[...]
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata applicazione del CCNL di riferimento nonché l'errata interpretazione della volontà delle parti.
Sostiene che il tribunale ha errato nell'interpretare in senso letterale l'art.19 del CCNL Servizi Ambientali senza aver preventivamente verificato la portata di tale norma all'interno del contratto nonché la volontà delle parti. Rileva che trattandosi di attività prestata nell'ambito di un servizio pubblico essenziale, deve necessariamente essere svolto con cadenza giornaliera e, stabilmente, nelle domeniche e festivi. Per tale ragione, il CCNL, in ossequio alla cogente normativa in materia di riposo settimanale, disciplina il lavoro festivo
(domenicale) in base alla piena equiparazione tra domenica e riposo settimanale che venga goduto in giorno diverso dalla domenica.
Evidenzia che il comma 4 dell'art. 25, prevede la maggiorazione di lavoro straordinario festivo solo nel caso in cui non si sia effettuato il riposo domenicale o compensativo e quindi non si sia recuperata la domenica lavorata. Lamenta altresì l'errato riferimento all'art. 19 del CCNL, estraneo alla fattispecie de qua, in quanto relativo alla disciplina dell'orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile. Osserva che una diversa interpretazione della norma e dell'intero CCNL renderebbe priva di valore l'art. 33 lettera e)
CCNL che conferma il riconoscimento al lavoratore della sola indennità
“domenicale”.
Lamenta, altresì, la mancata valutazione da parte del giudice delle difese svolte nel corso del giudizio di primo grado, laddove la società ha provveduto a produrre il parere reso dall' sindacale SE (all. 8 fascicolo CP_2
primo grado) nonché dell' , concordi nel ritenere Controparte_3
che in caso di lavoro “ordinario” domenicale per cui è previsto il riposo compensativo di cui all'art.25 comma 4, l'unica indennità spettante al lavoratore è quella del lavoro domenicale di cui all'art.33 comma 3 lettera e).
3 1.2 Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in merito alla prescrizione quinquennale del credito, precisando come nel corso del rapporto il lavoratore non abbia mai provveduto ad interrompere la prescrizione.
1.3 Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che erroneamente il tribunale ha rigettato l'eccepita compensazione delle somme erogate – e non dovute – al lavoratore a titolo di lavoro straordinario con quelle pretese a titolo di lavoro domenicale. Deduce al riguardo che lo stesso ricorrente aveva indicato nel ricorso introduttivo di aver lavorato 36 ore a settimana così implicitamente negando di aver svolto straordinario che tuttavia gli era stato pagato. A questo punto, diventando indebite le somme corrisposte a tal titolo, non dovevano esserci ostacoli alla compensazione con le somme pretese a titolo di maggiorazione per lavoro domenicale.
2. L'appello è fondato.
2.1. Circa l'interpretazione del CCNL, il collegio intende richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.., le motivazioni di cui alla sentenza n.198/2025 del 12.4.2025 di questa Corte, afferenti a un caso analogo.
Ai fini della decisione rilevano le disposizioni dettate dal CCNL Fise –
Assoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, in tema di festività retribuite e lavoro festivo. Per quel che qui interessa, l'art. 17 del citato contratto prevede che: “L'orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore…”. L'art. 20
(rubricato “Lavoro straordinario, notturno, festivo”) dopo avere previsto che si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l'orario di lavoro contrattuale, al comma quinto prevede: “5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 21, comma
1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di
4 servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza.
6. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle seguenti percentuali: - festivo diurno 50%; festivo notturno 75%”.
A mente dell'art. 21, comma 1, sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art.25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
c) le seguenti festività religiose Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo,
Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, S. Natale, S. Stefano e la festa del Patrono del Comune ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. Viene poi in rilievo l'art. 22, la cui lettera A), rubricata “trattamento per i giorni festivi”, dispone “1. Al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e c), è assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.
2. Al personale che sia chiamato in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale domenicale ovvero di riposo settimanale compensativo è riconosciuto il trattamento di cui all'art. 25, comma 4. 3. Al lavoratore che, in giornata di festività nazionale o infrasettimanale, non presti la propria opera per sospensione del lavoro indipendente della propria volontà, a qualunque causa dovuta, nonché per malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, gravidanza, puerperio, è comunque assicurata la quota giornaliera di retribuzione globale.
4. Nelle festività di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e c) coincidenti con la giornata di domenica, ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno di riposo settimanale di domenica spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto.
5. Nelle festività di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e
5 c) coincidenti con la giornata di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 25, comma 4, ai lavoratori che, di norma, fruiscono del giorno di riposo settimanale compensativo, spetta una quota giornaliera di retribuzione globale da aggiungersi al normale trattamento contrattualmente dovuto. 6.
Nella giornata di Pasqua è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto, una quota giornaliera di retribuzione globale”.
Viene infine in rilievo la disciplina prevista per il riposo settimanale compensativo, dettata dall'art. 25, secondo cui: “1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
2. In regime di settimana lavorativa di cinque giorni, a tutti gli effetti il sesto giorno è un giorno feriale prelavorato retribuito e il settimo è il normale giorno di riposo settimanale considerato festivo.
3. Il riposo settimanale programmato, anche in servizio di reperibilità, può cadere, di norma, anche in giorno settimanale diverso dalla domenica ed è qualificato riposo settimanale compensativo. In tal caso, a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno lavorativo normale mentre è considerato giorno festivo quello individuato come riposo settimanale compensativo.
4. Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto, oltre al recupero del riposo entro i successivi tre giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
5. Per il personale addetto a turni avvicendati, l'osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell'intervallo tra il termine di una prestazione e l'inizio della
6 successiva.
6. Sono oggetto della contrattazione aziendale di secondo livello collocazione e modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga alle presenti disposizioni, determinate dalle esigenze tecnico organizzative del servizio pubblico”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, il collegio ritiene fondato l'assunto dell'appellante secondo cui al lavoratore che ha reso la propria prestazione di domenica, e che ha fruito del riposo compensativo nonché dell'incentivo domenicale previsto dal CCNL all'art.33 (di cui infra), non spetti la maggiorazione per lavoro straordinario di cui al citato art.20.
Ed invero, come visto, l'art.25, nel prevedere che il riposo settimanale può cadere di norma anche in un giorno settimanale diverso dalla domenica, stabilisce chiaramente che in tal caso “a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno lavorativo normale mentre è considerato giorno festivo quello individuato come riposo settimanale compensativo”, in tal modo equiparando la domenica e il riposo settimanale fruito in giorno diverso dalla domenica (al pari dell'art. 21, primo comma, lett. a).
In tali casi non spetta al lavoratore la maggiorazione per lo straordinario ex art.20, tenuto conto che il cumulo tra tale maggiorazione ed il riposo compensativo è previsto dal CCNL solo nella diversa ipotesi di cui all'art. 25, comma 4, qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, ipotesi in cui è espressamente previsto il diritto dei lavoratori, oltre che al recupero del riposo entro i successivi tre giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
Tale ipotesi, tuttavia, esula dal caso in oggetto in cui, come emerge dalle buste paga prodotte, l'appellato ha sempre fruito del giorno di riposo compensativo.
7 Inoltre, sempre dalle buste paga risulta che al è stata corrisposta CP_1
l'indennità domenicale di cui all'art. 33, comma 3, lett. e) del CCNL di categoria, che è “riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana;
restando inteso che l'indennità non spetta nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 4”.
Appare evidente che l'incentivo di cui all'art.33, unitamente alla fruizione del riposo compensativo, hanno la finalità di compensare la maggiore gravosità insita nel lavoro domenicale e nel fatto che per il lavoratore che lavora la domenica il riposo compensativo cade in un altro giorno della settimana.
Ed infatti, lo stesso art.33 precisa che nella diversa ipotesi di cui all'art. 25, comma 4 - in cui il lavoratore viene chiamato in servizio nel giorno di riposo settimanale (domenicale ovvero compensativo) ovvero nel settimo giorno consecutivo, di fatto lavorando un giorno in più -, l'incentivo non è dovuto poiché in tal caso l'attività è considerata lavoro festivo, da retribuire con la maggiorazione ex art.20.
Risulta infine errato il richiamo fatto nella sentenza impugnata all'art. 19 del CCNL, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro flessibile, esulante dalla fattispecie oggetto di causa.
In definitiva, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore dell'appellato delle differenze retributive per lavoro straordinario chieste in primo grado, restando assorbiti il secondo e terzo motivo del gravame.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta da con ricorso depositato il 16.2.2021. Controparte_1
8 2.2 Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della causa.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda originaria avanzata da
Controparte_1 condanna l'appellato al pagamento in favore della società appellante delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 321,00 e per il presente grado in € 337, oltre spese generali CPA e IVA se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Giudice Ausiliario rel. Il Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Valeria Di Stefano
9