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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 23 gennaio 2025 innanzi alla Corte d'Appello di Messina,
Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Antonino Zappalà Presidente
Dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. nel giudizio iscritto al n. 545/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Lenzi 1, Messina, presso lo studio dell'Avv. Valentina Prudente che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, appellato contumace, avente ad oggetto: (appello avverso l'ordinanza ex art. 14 D Lgs. n. 150/11 depositata in data 21 giugno 2022 dal Tribunale di Messina – Seconda Sezione
Civile);
è presente l'Avv. Prudente la quale insiste nell'atto di appello e chiede che la causa venga decisa. E' altresì presente l'Avv. . Parte_1
All'esito della discussione orale, la Corte pronuncia
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2022 l'Avv. Parte_1
proponeva appello avverso l'ordinanza depositata in data 21 giugno
[...]
1 2022 con la quale il Tribunale di Messina in composizione collegiale aveva parzialmente accolto il ricorso ex art. 14 D. Lgs. n. 150/11 proposto dalla odierna appellante nei confronti del e condannato Controparte_1 quest'ultimo al pagamento, a favore dell'Avv. , della somma di € Parte_1
1.763,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali per prestazioni rese dall'appellante a favore del compensando le spese CP_1 del giudizio. Con i primi due motivi di appello l'Avv. si doleva del Parte_1 rigetto della sua domanda di pagamento di compensi per l'attività stragiudiziale svolta nell'interesse del Condominio;
evidenziava di avere documentalmente provato tale attività (invio delle lettere di messa in mora ai condomini morosi) e contestava l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui, in relazione ai condomini Targa Real Estate, e , nulla era Controparte_2 Persona_1
dovuto per tale attività, essendo strettamente correlata alla successiva attività giudiziale posta in essere in sede monitoria. Con il terzo motivo di gravame l'Avv. censurava il quantum liquidato dal Tribunale, che aveva ridotto Parte_1
erroneamente la misura dei compensi chiesti dalla professionista. Con il quarto motivo l'appellante lamentava la disposta compensazione delle spese processuali tra le parti, non condivisibile alla luce della fondatezza delle pretese della ricorrente e della condotta processuale del resistente. CP_1
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, la condanna del al pagamento, a favore dell'appellante, della somma Controparte_1 di € 6.092,27, oltre interessi, a titolo di compensi professionali, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il appellato, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio CP_1
e deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 150/11 (nella formulazione ratione temporis applicabile), le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942,
n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2 È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale
l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
Preliminarmente si rileva che il procedimento ex art. 14 D. Lgs. n. 150/11 adottato risulta corretto atteso che l'Avv. ha chiesto il pagamento di Parte_1 compensi a lei spettanti per l'attività svolta nell'interesse del Condominio sia giudiziale che stragiudiziale, quest'ultima in quanto prodromica e strumentale rispetto alla prima.
Sul punto la S.C. ha più volte affermato che, con riguardo al procedimento per ingiunzione promosso da avvocato per il pagamento della parcella, in ordine all'applicabilità del procedimento speciale introdotto dalla legge n. 794 del 1942, le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, sì da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali (Cass. Civ. Sez. 2, 1 marzo 1994 n. 2034; Cass. Civ. Sez. 2, 21 febbraio
2006 n. 3744), così come, nel caso in esame, le lettere di messa in mora inviate ai condomini prima dell'instaurazione dei procedimenti monitori.
Ciò posto, come espressamente previsto dall'art. 14, 4° comma, D. Lgs. n.
150/11, l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
La S.C. ha, inoltre, precisato che l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14 (Cass. Civ. Sez. 2, 14 dicembre 2023 n. 35026).
Nulla sulle spese, essendo il rimasto contumace. CP_1
Deve trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
3 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 14 D. Lgs. n. 150/11 depositata in data 21 giugno 2022 dal
Tribunale di Messina – Seconda Sezione Civile, così provvede: visto l'art. 14, 4° comma, D. Lgs. n. 150/11, dichiara inammissibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Antonino Zappalà)
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