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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/12/2024, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1192/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 24 giugno 2024, svoltasi, giusta decreto dell'8-05-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il G.I., “Ritenuto potersi utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art.
127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n.37137)”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2-12-2024, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 2-12-2024, parte appellata ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate l'1-12-2024.
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 15 N.R.G. 1192/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1192/2021 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso
la sentenza n. 22/2021 emessa dal Giudice di Pace di Patti il 15/01/2021 e
depositata il 29/01/2021 nella causa iscritta al n. 472/2020 R.G”;
PROMOSSO DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Feltre n. 75 (C.F. e P.I.
), nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione del P.IVA_1
Comune di Patti, elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Orti n. 42
(studio avv. Valerio Lanza), recapito professionale dell'avv. Alessandro
Barbaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante -
CONTRO
pagina 2 di 15 nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello C.F._1
(ME), via Medici n. 483, presso lo studio dell'avv. Melinda Recupero, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Appellata -
E NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI PATTI, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro
tempore (C.F. e P. IVA;
P.IVA_2
Appellato contumace -
Conclusioni: All'udienza del 2-12-2024, parte appellata precisava le conclusioni come da note dell'1-12-2024 e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352
ultimo comma c.p.c., con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 29-07-2021,
impugnava la sentenza n. Parte_1
22/2021 emessa dal Giudice di Pace di Patti il 15-01-2021 e depositata il 29-01-
2021, non notificata, e, in ragione dei motivi di appello dettagliatamente elencato nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e preliminare
ritenere e dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione privare d'efficacia la
gravata sentenza n. 22/2021 emessa dal Giudice di Pace di Patti, per violazione del
principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e per
pagina 3 di 15 tutte le altre ragioni meglio precisate nella parte motiva dell'atto;
2- nel merito: a.
ritenere e dichiarare valido e legittimo il sollecito di pagamento
0044935720000000341 emesso dalla b. ritenere e dichiarare non prescritto Pt_1
l'importo portato dal predetto sollecito di pagamento;
c. per l'effetto, condannare parte
appellata al pagamento dell'importo indicato nel sollecito di pagamento, oltre interessi
ed accessori;
d. in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese e
dei compensi di entrambi i gradi del giudizio, revocando la decisione del primo giudice
sul punto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29-11-2021, si costituiva
, chiedendo: “a) in via preliminare, dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello proposto dalla con atto notificato in Controparte_2
data 29.07.2021,in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 342
c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
per l'effetto confermare la sentenza n. 22/2021
emessa dal Giudice di Pace di Patti;
b) ritenere e dichiarare l'appello manifestamente
infondato e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; con ogni
conseguenza di legge;
per l'effetto confermare la sentenza n. 22/2021emessa dal
Giudice di Pace di Patti;
c) nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse
l'ammissibilità dell'appello proposto, respingere l'appello nonché le domande ed
eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondati in fatto e diritto;
per l'effetto
confermare la sentenza di primo grado n. 22/2021 emessa dal Giudice di Pace di Patti;
d) in subordine, riesaminare tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado e
rimaste assorbite dalla pronuncia oggi impugnata;
e) con vittoria di spese competenze
ed onorari del doppio grado”.
pagina 4 di 15 Come disposto all'udienza del 10 gennaio 2022, veniva acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, giusta annotazione di Cancelleria
dell'11-02-2022.
Quindi, all'udienza del 27-06-2022, svoltasi con le modalità della c.d.
“trattazione scritta”, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Sennonché, all'udienza del 24 giugno 2024, il Giudice “Ritenuto potersi
utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato
dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n.37137), rinvia per la precisazione
delle conclusioni e la discussione all'udienza del 2-12-2024 ore 9,00, assegnando alle
parti termine sino a dieci giorni prima della detta data di udienza per il deposito di un'
eventuale sintetica nota conclusionale”.
Le parti depositavano le rispettive note conclusionali.
Come accennato, all'udienza del 2-12-2024, l'appellata ha precisato le conclusioni come da note scritte in atti e la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 ultimo comma c.p.c., e dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente, rileva notare che l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, formulata da , ai sensi degli art. 348 bis c.p.c., Controparte_1
resta assorbita dalla definizione del gravame nel merito atteso che “la
definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo accoglimento, è scelta del
giudice dell'appello che non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si
sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di
pagina 5 di 15 accoglimento; 10. tale inammissibilità, derivante da una valutazione ictu oculi di
infondatezza, ha comunque i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa
azionata e pertanto, una volta non assunta, essa resta assorbita nella successiva
decisione assunta con sentenza e ciò non solo se la pronuncia finale sia comunque di
rigetto del gravame, ma anche se esso venga accolto; 11. l'iter procedurale di cui alla
norma in esame ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando
l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza di primo grado nelle forme
speciali regolate dall'art. 348-ter, co. 4, c.p.c., solo quando il giudice prescelga tale
percorso decisorio e si esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto la
decisione sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento prognostico sul
merito stesso” (Cass. civ. sez. VI - L, ord. 29/11/2021, n. 37272) e ancora che
“Qualora il giudice ritenga fin da subito che l'appello non abbia ragionevole
probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più
alcuno spazio per la pronuncia ai sensi dell'art. 348-bis e ter c.p.c.” (Corte d'Appello
di Firenze sez. IV, 27/03/2023, n.613).
3. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata.
L'eccezione è infondata e va rigettata, considerato che “l'art. 342 c.p.c., nel testo
formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va
interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
pagina 6 di 15 occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
Sezioni Unite n. 27199/2017).
Nel caso in esame, infatti, dalla lettura dell'atto di appello proposto da si individuano, con sufficiente chiarezza, le censure mosse alla Pt_1
pronuncia di primo grado, tant'è che l'appellata ha potuto, pienamente,
difendersi nel merito.
4. Ciò premesso, stante l'ammissibilità del gravame, devono essere esaminate i motivi di impugnazione.
4.1. Anzitutto, non si apprezza la doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il Giudice a quo avrebbe richiamato, a sostegno della propria decisione, un motivo non formulato dall'attrice-opponente.
Ora, atteso che “il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,
fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. - che implica il divieto per il giudice di attribuire
alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non
trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta il
giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi
obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o
negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non
compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur
mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio
un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto
pagina 7 di 15 valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure
ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del
contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da
quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta a che il
giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti
autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base
all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata
dall'istante (Cass., sez. L, n. 11455 del 19/06/2004; Cass., sez. 1, 11/04/2018, n.
9002; Cass., sez. 2, 21/03/2019, n. 8048). Il vizio di mancata corrispondenza
tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda,
dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni
di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (Cassazione civile sez. III, 5/04/2024, n. 9175), il giudice di prime cure si è ritualmente pronunciato sull'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_1
nell'atto di citazione, avuto riguardo alla documentazione depositata in giudizio e alla disciplina di riferimento che ha ritenuto applicabile al caso di specie, non rilevando, infatti, il richiamo ad argomentazioni diverse da quelle illustrate nell'atto introduttivo, posto che il vizio di ultrapetizione attiene all'ambito oggettivo della pronuncia e non alle ragioni di fatto e di diritto assunte a sostegno della decisione.
4.2. E', invece, fondato l'appello in merito all'erronea qualificazione dell'azione proposta in prime cure.
Invero, poiché l'atto contestato è costituito da un mero sollecito di pagamento, come tale non prodromico all'esecuzione forzata, la domanda pagina 8 di 15 proposta da non avrebbe potuto qualificarsi come Controparte_1
opposizione all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ma, semmai, come azione diretta ad accertare l'(eventuale) inesistenza del credito, oggetto del sollecito.
Peraltro, l' eccepì sia l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in CP_1
relazione ai canoni idrici degli anni 2005, 2006 e 20071 sia l'intervenuta prescrizione del diritto di credito2.
Ora, stante il noto principio sancito dall'art. 474 c.p.c., sintetizzato nel brocardo “nulla executio sine titulo”, che impone la sussistenza di un titolo esecutivo quale condizione ineludibile all'avvio dell'esecuzione forzata, il sollecito di pagamento, notificato all'utente ai soli fini dell'interruzione del termine prescrizionale, non costituisce titolo esecutivo, né in esso vi è un richiamo a un titolo esecutivo;
con la conseguenza che si condividono le controdeduzioni di secondo cui “Ora se il sollecito di pagamento, cioè Pt_1
l'atto impugnato, non è un atto esecutivo va a sé che la sua opposizione non può
essere un giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma deve
ricondursi ad un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, con ogni
conseguenza di legge, ivi compreso l'onere della prova, ricadente sull'attore, di 1 2 pagina 9 di 15 dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del
credito: circostanza questa che, nel caso di specie, non si è verificata” (vedi pag. 2
note conclusionali del 22-11-2024).
4.3. Parte appellante ha, inoltre, lamentato l' “erroneità, illogicità e carenza
assoluta della motivazione in ordine alla irregolarità della notifica del secondo
sollecito di pagamento, in quanto notificato a persona diversa dal destinatario e non
seguita dalla c.d. raccomandata informativa, nonché l'erroneità, illogicità,
illegittimità e carenza assoluta della motivazione in ordine alla ritenuta
prescrizione del credito sollecitato da . Pt_1
Anche tale motivo di impugnazione risulta fondato.
Appare, infatti, all'evidenza che il sollecito di pagamento n.
0044935720000000341 del 10/07/2020, oggetto di opposizione, non è
inquadrabile né nel novero dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.
639/1910 né nell'ambito dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del
D.P.R. 600/1973 e, conseguentemente, nel caso di specie, non troverebbe applicazione la disciplina relativa alla notificazione dell'ingiunzione fiscale e/o degli atti di riscossione di cui al D.P.R. n. 600/1973.
Ulteriore corollario di tale premessa è che, ai fini del perfezionamento della notificazione, non costituisce condizione necessaria l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, del D.P.R.
600/1973.
Peraltro, trattandosi di un mero sollecito di pagamento, si applica la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. secondo cui ”La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata
pagina 10 di 15 persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità
di averne notizia”.
4.3.1. A questo punto, è opportuno richiamare l'indirizzo della Suprema
Corte a tenore della quale “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di
un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in
relazione ai consumi verificatesi per ciascun periodo, configura una prestazione
periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi” di tipo
continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art 2948, n.4 cod. civ. ed il
relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale” (Cassazione
civile sez. III 27/01/2015, n. 1442).
Il credito in esame, quindi, risulta assoggettato al termine di prescrizione breve quinquennale.
Occorre, allora, verificare la sussistenza, nel caso in parola, di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale.
Il Comune di Patti, costituitosi nel giudizio di primo grado, ha prodotto due solleciti di pagamento anteriori a quello opposto: il primo sollecito -
prot. n. 13639 datato 6/08/2010 - è stato trasmesso per mezzo raccomandata pagina 11 di 15 a.r. presso il luogo di residenza di e ricevuto Controparte_1
personalmente dalla stessa in data 13-08-20103;
il secondo sollecito – prot. n. 14924 datato 27/07/2015 - è stato trasmesso per mezzo raccomandata a.r. presso l'indirizzo di residenza di Controparte_1
e ricevuto dalla figlia di quest'ultima il 3/08/20154.
Considerato, inoltre, che il sollecito di pagamento è stato notificato, come,
peraltro, pacificamente ammesso dell'odierna appellata, in data 23-07-2020,
contrariamente a quanto valutato dal giudice di primo grado, è
documentalmente provato che il termine prescrizionale è stato interrotto.
Anche, sotto tale profilo, quindi, l'appello è fondato.
5. A questo punto, devono essere esaminati gli ulteriori motivi di opposizione proposti da con l'atto introduttivo del Controparte_1
giudizio primo grado e rimasti “assorbiti” dalla sentenza del Giudice di
Pace di Patti.
5.1. L'eccepita “indeterminatezza ed incertezza delle pretese creditorie ivi
contenute e prima ancora dei tempi e dei luoghi della prestazione presuntivamente
erogata” è infondata, rilevato che, nel sollecito di pagamento n.
0044935720000000341 del 10/07/2020, è quantificato l'importo delle somme 3 4 pagina 12 di 15 richieste nell'interesse del Comune di Patti, nonché è specificata la causa della pretesa (canone idrico per le annualità 2005, 2006 e 2007).
5.2. Ancora rileva notare che l'attrice non ha documentato l'allegato pagamento delle somme richieste né l'eccezione relativa alla dedotta eccessività degli importi richiesti assume contorni specifici, essendosi l' limitata a denunciare una non meglio specificata anomalia CP_1
nell'operato del Comune di Patti.
Tali motivi vanno, quindi, rigettati.
6. Conclusivamente, l'appello è fondato e va accolto.
Pertanto, deve essere annullata la sentenza impugnata con conseguente rigetto delle domande formulate in primo grado dall'attrice.
7. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 37/2018, in relazione al giudizio di primo grado e, secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, in relazione al giudizio di secondo grado, avuto riguardo alla natura e al valore della causa e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di regola
(ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone infatti di
discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come nel caso di
specie la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in
fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione” (Tribunale Busto Arsizio
pagina 13 di 15 sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020,
n.305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto, della controversia e di conseguente pronta soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1192/2021 R.G.:
- Previa declaratoria di contumacia del Comune di Patti;
1. Accoglie l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto, annulla la sentenza impugnata, con conseguente
[...]
rigetto dell'opposizione proposta da avverso il sollecito di Controparte_1
pagamento n. 0044935720000000341 del 10-07-2020;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 134,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%)
come per legge e, per il presente giudizio di appello, in € 232,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, oltre alla rifusione del C.U.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 352
ultimo comma c.p.c.
Patti, 2 dicembre 2024
Il Giudice
pagina 14 di 15 Gianluca Antonio Peluso
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 24 giugno 2024, svoltasi, giusta decreto dell'8-05-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il G.I., “Ritenuto potersi utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art.
127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n.37137)”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2-12-2024, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 2-12-2024, parte appellata ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate l'1-12-2024.
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 15 N.R.G. 1192/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1192/2021 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso
la sentenza n. 22/2021 emessa dal Giudice di Pace di Patti il 15/01/2021 e
depositata il 29/01/2021 nella causa iscritta al n. 472/2020 R.G”;
PROMOSSO DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Feltre n. 75 (C.F. e P.I.
), nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione del P.IVA_1
Comune di Patti, elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Orti n. 42
(studio avv. Valerio Lanza), recapito professionale dell'avv. Alessandro
Barbaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante -
CONTRO
pagina 2 di 15 nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello C.F._1
(ME), via Medici n. 483, presso lo studio dell'avv. Melinda Recupero, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Appellata -
E NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI PATTI, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro
tempore (C.F. e P. IVA;
P.IVA_2
Appellato contumace -
Conclusioni: All'udienza del 2-12-2024, parte appellata precisava le conclusioni come da note dell'1-12-2024 e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352
ultimo comma c.p.c., con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 29-07-2021,
impugnava la sentenza n. Parte_1
22/2021 emessa dal Giudice di Pace di Patti il 15-01-2021 e depositata il 29-01-
2021, non notificata, e, in ragione dei motivi di appello dettagliatamente elencato nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e preliminare
ritenere e dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione privare d'efficacia la
gravata sentenza n. 22/2021 emessa dal Giudice di Pace di Patti, per violazione del
principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e per
pagina 3 di 15 tutte le altre ragioni meglio precisate nella parte motiva dell'atto;
2- nel merito: a.
ritenere e dichiarare valido e legittimo il sollecito di pagamento
0044935720000000341 emesso dalla b. ritenere e dichiarare non prescritto Pt_1
l'importo portato dal predetto sollecito di pagamento;
c. per l'effetto, condannare parte
appellata al pagamento dell'importo indicato nel sollecito di pagamento, oltre interessi
ed accessori;
d. in ogni caso, condannare la parte appellata al pagamento delle spese e
dei compensi di entrambi i gradi del giudizio, revocando la decisione del primo giudice
sul punto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29-11-2021, si costituiva
, chiedendo: “a) in via preliminare, dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello proposto dalla con atto notificato in Controparte_2
data 29.07.2021,in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 342
c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
per l'effetto confermare la sentenza n. 22/2021
emessa dal Giudice di Pace di Patti;
b) ritenere e dichiarare l'appello manifestamente
infondato e, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; con ogni
conseguenza di legge;
per l'effetto confermare la sentenza n. 22/2021emessa dal
Giudice di Pace di Patti;
c) nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse
l'ammissibilità dell'appello proposto, respingere l'appello nonché le domande ed
eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondati in fatto e diritto;
per l'effetto
confermare la sentenza di primo grado n. 22/2021 emessa dal Giudice di Pace di Patti;
d) in subordine, riesaminare tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado e
rimaste assorbite dalla pronuncia oggi impugnata;
e) con vittoria di spese competenze
ed onorari del doppio grado”.
pagina 4 di 15 Come disposto all'udienza del 10 gennaio 2022, veniva acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, giusta annotazione di Cancelleria
dell'11-02-2022.
Quindi, all'udienza del 27-06-2022, svoltasi con le modalità della c.d.
“trattazione scritta”, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Sennonché, all'udienza del 24 giugno 2024, il Giudice “Ritenuto potersi
utilizzare il modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato
dall'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c., anche con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/12/2022, n.37137), rinvia per la precisazione
delle conclusioni e la discussione all'udienza del 2-12-2024 ore 9,00, assegnando alle
parti termine sino a dieci giorni prima della detta data di udienza per il deposito di un'
eventuale sintetica nota conclusionale”.
Le parti depositavano le rispettive note conclusionali.
Come accennato, all'udienza del 2-12-2024, l'appellata ha precisato le conclusioni come da note scritte in atti e la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come richiamato dall'art. 352 ultimo comma c.p.c., e dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente, rileva notare che l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, formulata da , ai sensi degli art. 348 bis c.p.c., Controparte_1
resta assorbita dalla definizione del gravame nel merito atteso che “la
definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo accoglimento, è scelta del
giudice dell'appello che non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si
sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di
pagina 5 di 15 accoglimento; 10. tale inammissibilità, derivante da una valutazione ictu oculi di
infondatezza, ha comunque i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa
azionata e pertanto, una volta non assunta, essa resta assorbita nella successiva
decisione assunta con sentenza e ciò non solo se la pronuncia finale sia comunque di
rigetto del gravame, ma anche se esso venga accolto; 11. l'iter procedurale di cui alla
norma in esame ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando
l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza di primo grado nelle forme
speciali regolate dall'art. 348-ter, co. 4, c.p.c., solo quando il giudice prescelga tale
percorso decisorio e si esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto la
decisione sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento prognostico sul
merito stesso” (Cass. civ. sez. VI - L, ord. 29/11/2021, n. 37272) e ancora che
“Qualora il giudice ritenga fin da subito che l'appello non abbia ragionevole
probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più
alcuno spazio per la pronuncia ai sensi dell'art. 348-bis e ter c.p.c.” (Corte d'Appello
di Firenze sez. IV, 27/03/2023, n.613).
3. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata.
L'eccezione è infondata e va rigettata, considerato che “l'art. 342 c.p.c., nel testo
formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va
interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
pagina 6 di 15 occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
Sezioni Unite n. 27199/2017).
Nel caso in esame, infatti, dalla lettura dell'atto di appello proposto da si individuano, con sufficiente chiarezza, le censure mosse alla Pt_1
pronuncia di primo grado, tant'è che l'appellata ha potuto, pienamente,
difendersi nel merito.
4. Ciò premesso, stante l'ammissibilità del gravame, devono essere esaminate i motivi di impugnazione.
4.1. Anzitutto, non si apprezza la doglianza relativa alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il Giudice a quo avrebbe richiamato, a sostegno della propria decisione, un motivo non formulato dall'attrice-opponente.
Ora, atteso che “il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,
fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. - che implica il divieto per il giudice di attribuire
alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non
trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta il
giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi
obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o
negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non
compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur
mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio
un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto
pagina 7 di 15 valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure
ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del
contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da
quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta a che il
giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti
autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base
all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata
dall'istante (Cass., sez. L, n. 11455 del 19/06/2004; Cass., sez. 1, 11/04/2018, n.
9002; Cass., sez. 2, 21/03/2019, n. 8048). Il vizio di mancata corrispondenza
tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda,
dunque, soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni
di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (Cassazione civile sez. III, 5/04/2024, n. 9175), il giudice di prime cure si è ritualmente pronunciato sull'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_1
nell'atto di citazione, avuto riguardo alla documentazione depositata in giudizio e alla disciplina di riferimento che ha ritenuto applicabile al caso di specie, non rilevando, infatti, il richiamo ad argomentazioni diverse da quelle illustrate nell'atto introduttivo, posto che il vizio di ultrapetizione attiene all'ambito oggettivo della pronuncia e non alle ragioni di fatto e di diritto assunte a sostegno della decisione.
4.2. E', invece, fondato l'appello in merito all'erronea qualificazione dell'azione proposta in prime cure.
Invero, poiché l'atto contestato è costituito da un mero sollecito di pagamento, come tale non prodromico all'esecuzione forzata, la domanda pagina 8 di 15 proposta da non avrebbe potuto qualificarsi come Controparte_1
opposizione all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ma, semmai, come azione diretta ad accertare l'(eventuale) inesistenza del credito, oggetto del sollecito.
Peraltro, l' eccepì sia l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in CP_1
relazione ai canoni idrici degli anni 2005, 2006 e 20071 sia l'intervenuta prescrizione del diritto di credito2.
Ora, stante il noto principio sancito dall'art. 474 c.p.c., sintetizzato nel brocardo “nulla executio sine titulo”, che impone la sussistenza di un titolo esecutivo quale condizione ineludibile all'avvio dell'esecuzione forzata, il sollecito di pagamento, notificato all'utente ai soli fini dell'interruzione del termine prescrizionale, non costituisce titolo esecutivo, né in esso vi è un richiamo a un titolo esecutivo;
con la conseguenza che si condividono le controdeduzioni di secondo cui “Ora se il sollecito di pagamento, cioè Pt_1
l'atto impugnato, non è un atto esecutivo va a sé che la sua opposizione non può
essere un giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma deve
ricondursi ad un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, con ogni
conseguenza di legge, ivi compreso l'onere della prova, ricadente sull'attore, di 1 2 pagina 9 di 15 dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del
credito: circostanza questa che, nel caso di specie, non si è verificata” (vedi pag. 2
note conclusionali del 22-11-2024).
4.3. Parte appellante ha, inoltre, lamentato l' “erroneità, illogicità e carenza
assoluta della motivazione in ordine alla irregolarità della notifica del secondo
sollecito di pagamento, in quanto notificato a persona diversa dal destinatario e non
seguita dalla c.d. raccomandata informativa, nonché l'erroneità, illogicità,
illegittimità e carenza assoluta della motivazione in ordine alla ritenuta
prescrizione del credito sollecitato da . Pt_1
Anche tale motivo di impugnazione risulta fondato.
Appare, infatti, all'evidenza che il sollecito di pagamento n.
0044935720000000341 del 10/07/2020, oggetto di opposizione, non è
inquadrabile né nel novero dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.
639/1910 né nell'ambito dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del
D.P.R. 600/1973 e, conseguentemente, nel caso di specie, non troverebbe applicazione la disciplina relativa alla notificazione dell'ingiunzione fiscale e/o degli atti di riscossione di cui al D.P.R. n. 600/1973.
Ulteriore corollario di tale premessa è che, ai fini del perfezionamento della notificazione, non costituisce condizione necessaria l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, del D.P.R.
600/1973.
Peraltro, trattandosi di un mero sollecito di pagamento, si applica la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. secondo cui ”La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata
pagina 10 di 15 persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del
destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità
di averne notizia”.
4.3.1. A questo punto, è opportuno richiamare l'indirizzo della Suprema
Corte a tenore della quale “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di
un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in
relazione ai consumi verificatesi per ciascun periodo, configura una prestazione
periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “causa petendi” di tipo
continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art 2948, n.4 cod. civ. ed il
relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale” (Cassazione
civile sez. III 27/01/2015, n. 1442).
Il credito in esame, quindi, risulta assoggettato al termine di prescrizione breve quinquennale.
Occorre, allora, verificare la sussistenza, nel caso in parola, di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale.
Il Comune di Patti, costituitosi nel giudizio di primo grado, ha prodotto due solleciti di pagamento anteriori a quello opposto: il primo sollecito -
prot. n. 13639 datato 6/08/2010 - è stato trasmesso per mezzo raccomandata pagina 11 di 15 a.r. presso il luogo di residenza di e ricevuto Controparte_1
personalmente dalla stessa in data 13-08-20103;
il secondo sollecito – prot. n. 14924 datato 27/07/2015 - è stato trasmesso per mezzo raccomandata a.r. presso l'indirizzo di residenza di Controparte_1
e ricevuto dalla figlia di quest'ultima il 3/08/20154.
Considerato, inoltre, che il sollecito di pagamento è stato notificato, come,
peraltro, pacificamente ammesso dell'odierna appellata, in data 23-07-2020,
contrariamente a quanto valutato dal giudice di primo grado, è
documentalmente provato che il termine prescrizionale è stato interrotto.
Anche, sotto tale profilo, quindi, l'appello è fondato.
5. A questo punto, devono essere esaminati gli ulteriori motivi di opposizione proposti da con l'atto introduttivo del Controparte_1
giudizio primo grado e rimasti “assorbiti” dalla sentenza del Giudice di
Pace di Patti.
5.1. L'eccepita “indeterminatezza ed incertezza delle pretese creditorie ivi
contenute e prima ancora dei tempi e dei luoghi della prestazione presuntivamente
erogata” è infondata, rilevato che, nel sollecito di pagamento n.
0044935720000000341 del 10/07/2020, è quantificato l'importo delle somme 3 4 pagina 12 di 15 richieste nell'interesse del Comune di Patti, nonché è specificata la causa della pretesa (canone idrico per le annualità 2005, 2006 e 2007).
5.2. Ancora rileva notare che l'attrice non ha documentato l'allegato pagamento delle somme richieste né l'eccezione relativa alla dedotta eccessività degli importi richiesti assume contorni specifici, essendosi l' limitata a denunciare una non meglio specificata anomalia CP_1
nell'operato del Comune di Patti.
Tali motivi vanno, quindi, rigettati.
6. Conclusivamente, l'appello è fondato e va accolto.
Pertanto, deve essere annullata la sentenza impugnata con conseguente rigetto delle domande formulate in primo grado dall'attrice.
7. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 37/2018, in relazione al giudizio di primo grado e, secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, in relazione al giudizio di secondo grado, avuto riguardo alla natura e al valore della causa e con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di regola
(ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone infatti di
discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come nel caso di
specie la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in
fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione” (Tribunale Busto Arsizio
pagina 13 di 15 sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020,
n.305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto, della controversia e di conseguente pronta soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1192/2021 R.G.:
- Previa declaratoria di contumacia del Comune di Patti;
1. Accoglie l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto, annulla la sentenza impugnata, con conseguente
[...]
rigetto dell'opposizione proposta da avverso il sollecito di Controparte_1
pagamento n. 0044935720000000341 del 10-07-2020;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 134,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%)
come per legge e, per il presente giudizio di appello, in € 232,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge, oltre alla rifusione del C.U.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 352
ultimo comma c.p.c.
Patti, 2 dicembre 2024
Il Giudice
pagina 14 di 15 Gianluca Antonio Peluso
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