Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2624/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice Parte_1 P.IVA_1 di (C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti Controparte_1 P.IVA_2 in calce al ricorso in appello dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi appellante contro
(contumace) Controparte_2 appellato
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 479/2024 emessa nel giudizio rubricato al n. 779/2024 R.G., pubblicata in data 9.5.2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 —Con reclamo ex art. 630 c.p.c domandava al Tribunale di Frosinone di annullare Parte_1 l'ordinanza emessa il 2.4.2024 con cui veniva disposta l'estinzione della procedura rubricata al n. 1150/2023 R.G. del medesimo Tribunale a causa della mancata notificazione dell'avviso ex art. 543
c.p.c.
Deduceva la reclamante che il Tribunale avrebbe erroneamente disposto l'estinzione della procedura esecutiva indicata in epigrafe poiché l'avviso ex 543 c.p.c. sarebbe stato correttamente notificato presso la cancelleria del Tribunale ove l'esecutato doveva considerarsi domiciliato ex art. 492 co. 2 c.p.c. a causa della mancata costituzione in giudizio.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di reclamo n. 779/24 R.G., così provvede: a) rigetta il reclamo in oggetto;
b) n.l.p. sulle spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/02, mandando alla cancelleria per i correlativi adempimenti.”.
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue “…Il reclamo è infondato. Giova innanzitutto chiarire che il reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c. non ha natura endoprocedimentale rispetto alla sottostante procedura esecutiva forzata bensì ha natura d'incidente di cognizione autonomo (cfr. da ultimo Cass. SS.UU. 7877 del 10/3/22), a ciò conseguendo che è onere del reclamante produrre i documenti dei quali intenda avvalersi, non potendo il Giudice del reclamo sopperire d'ufficio a eventuali lacune probatorie a mezzo dell'acquisizione e/o dell'esame del fascicolo della procedura esecutiva forzata de quo. Ciò posto, il Collegio osserva che la reclamante non ha prodotto la prova dell'asserita rituale notifica al dell'atto di pignoramento presso terzi in oggetto e tantomeno CP_2 del suo contenuto (e quindi, in particolare, della presenza ivi dell'asserito invito all'esecutato ex art.
492, co. 2, c.p.c.). La reclamante, invero, s'è limitata a produrre il tentativo di notifica al CP_2 dell'avviso ex art. 543 c.p.c. del 21/11/23 da essa stessa indirizzata non già alla cancelleria bensì al luogo di residenza dell'esecutato ( siffatta notifica è però nulla, non essendo andata a buon fine a causa dell'erroneità dell'indirizzo: ivi indicato come “Monte San Giovanni Campano, FR, Via
Visione 22” anziché, rettamente, Monte San Giovanni Campano, FR, via Sione n. 22), nonché il successivo avviso all'esecutato ex art. 543 c.p.c. del 17/1/24 da essa sic et simpliciter eseguito presso la cancelleria di questo Tribunale. Va notato che, oltretutto, in entrambi tali avvisi neppure si dà conto del perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento nei confronti dell'esecutato, posto che ivi risulta utilizzata in proposito la seguente locuzione: “PREMESSO che in data 28.09.2023 è stato passato per la notifica dall' presso il Tribunale di Frosinone l'atto di pignoramento di Pt_2 crediti presso terzi nei confronti del debitore esecutato sig. , nato a [...]_2
SAN VA NO ( FR ) … ivi residente in [...]…” e dunque ivi non si è operato alcun riferimento alla di lui domiciliazione ex lege in cancelleria oggi asserita dalla reclamante. Il reclamo in oggetto, in definitiva, va respinto…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente due motivi, l'appellante impugnava la sentenza emessa dal
Tribunale di Frosinone chiedendone la riforma. In data 8.11.2024 veniva dichiarata la contumacia del sig. Controparte_2
§ 4 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza poiché il Tribunale avrebbe erroneamente fondato il rigetto del reclamo sul mancato deposito nel giudizio di impugnazione della prova della notifica del pignoramento presso terzi.
A tal proposito, deduceva l'appellante che nell'ordinanza di estinzione impugnata il Tribunale avrebbe rilevato solo l'irregolarità dell'avviso ex art. 543 c.p.c. senza rilevare alcunché in ordine alla regolarità della notifica del pignoramento.
Pertanto, il Tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. laddove si sarebbe pronunciato su un profilo non devoluto con il reclamo o comunque irrilevante per la sua decisione.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale con l'ordinanza di estinzione reclamata del 2.4.2024 rilevava esclusivamente la mancata notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c. in favore dell'esecutato e, pertanto, dichiarava l'estinzione del giudizio esecutivo. La sentenza che ha definito il giudizio di reclamo poneva invece a fondamento della propria decisione anche la mancata produzione nel giudizio di impugnazione della prova della notificazione del pignoramento presso terzi all'esecutato nonostante tale carenza non fosse stata rilevata dal Giudice dell'esecuzione. Deve essere accertato, pertanto, che la completezza e la regolarità della restante documentazione prodotta, tra cui la regolare notificazione del pignoramento, è stata valutata già dal Giudice dell'esecuzione, altrimenti il medesimo ne avrebbe dato atto nell'ordinanza di estinzione. Atteso quanto sopra non deve essere ritenuto esistente un onere in capo al reclamante di allegare nuovamente i documenti già depositati nella fase esecutiva.
§ 4.2. – Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per la violazione degli artt. 492 co. 2
e 543 c.p.c. poiché il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato l'irregolarità della notificazione dell'avviso ex art. 543 c.p.c. Invero, il creditore procedente avrebbe correttamente provveduto alla notificazione del suddetto avviso presso la cancelleria del Tribunale attesa la mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale di Frosinone da parte dell'esecutato, mentre sarebbe irrilevante che abbia tentato di notificare lo stesso avviso presso la residenza dell'esecutato ma a un indirizzo erroneo.
Inoltre, deduce l'appellante che sarebbe irrilevante la mancata indicazione, all'interno dell'avviso di iscrizione a ruolo, della domiciliazione ex lege dell'esecutato presso la cancelleria del Tribunale, in quanto tale domiciliazione conseguirebbe automaticamente dalla mancata elezione di domicilio a seguito della notifica del pignoramento.
Il motivo è fondato. Gli elementi essenziali dell'avviso ex art. 543 co. 5 c.p.c. risultano essere l'indicazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo con la specificazione del relativo numero e la sua notificazione entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento. Nel caso di specie tale avviso risulta essere stato regolarmente notificato al debitore esecutato in data
17.1.2024 presso la cancelleria del Tribunale attesa la mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale di Frosinone da parte di quest'ultimo prima della data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento (13.2.2024).
A tal proposito, si deve rilevare che la mancata indicazione, nell'avviso ex art.543 c.p.c., del perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento nei confronti dell'esecutato e del conseguente riferimento alla domiciliazione ex lege dello stesso in cancelleria non rileva, non essendo elemento essenziale dell'avviso stesso. Parimenti non rileva, in presenza della valida notifica di cui si è appena detto, la notifica nulla del medesimo avviso a un indirizzo erroneamente individuato come luogo di residenza dell'esecutato.
Deve pertanto essere accertata la validità dell'avviso ex art. 543 c.p.c. in quanto regolarmente notificato presso la cancelleria in forza della domiciliazione ex lege ai sensi dell'art. 492 co. 2 c.p.c..
§ 5. Per entrambi i gradi di giudizio le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato. Per il primo grado di giudizio si liquidano le spese per compensi - attesa la limitatezza, per numero e per importanza, delle questioni trattate - secondo i valori minimi di cui al D.M.n.55/14 in materia di giudizi di cognizione dinanzi al tribunale per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 a €
260.000,00, quindi in € 7052,00.
Per il secondo grado di giudizio si liquidano le spese per compensi secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 12.154,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Frosinone n. 479/2024, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. annulla l'ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di Frosinone in data 2.4.2024;
2. condanna a rifondere a le spese processuali del primo Parte_3 Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in € 7052,00 e del presente grado di giudizio che si liquidano in € 12.154,00, il tutto oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, cap e iva come per legge. Così deciso in camera di consiglio in Roma il 30.4.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo