CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/03/2025, n. 8818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8818 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO SS (CUI 02YY2LU) nato a [...]-CHIOVENDA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8818 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/02/2025 RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a DO SS per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (fatto commesso in Domodossola, il 4 ottobre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
- che, con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 22 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha portato a conoscenza di questa Corte l'intervenuta remissione di querela da parte dell'amministratore di sostegno della parte offesa, SEITAJ ENIDA, con contestuale accettazione da parte dell'imputato ricorrente, offrendo ampia documentazione di quanto allegato;
CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata. 1. Va dato che non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto. Poiché, in forza del diritto vivente, l'estinzione del reato per essere intervenuta remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato contestato, essendo state, la remissione di querela (compiuta ai sensi dell'art. 153 cod. pen.) e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore r(1" Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8818 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/02/2025 RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a DO SS per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (fatto commesso in Domodossola, il 4 ottobre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;
- che, con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 22 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha portato a conoscenza di questa Corte l'intervenuta remissione di querela da parte dell'amministratore di sostegno della parte offesa, SEITAJ ENIDA, con contestuale accettazione da parte dell'imputato ricorrente, offrendo ampia documentazione di quanto allegato;
CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza deve essere annullata. 1. Va dato che non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto. Poiché, in forza del diritto vivente, l'estinzione del reato per essere intervenuta remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato contestato, essendo state, la remissione di querela (compiuta ai sensi dell'art. 153 cod. pen.) e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore r(1" Presidente