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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di
Gennaro, all'esito dell'udienza del 27.06.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1744/2022 R.G., avente ad oggetto “Indennità di accompagnamento”
e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 indicato: ) e (c.f. indicato: C.F._2 Parte_3
), in qualità di eredi legittimi del defunto (c.f. indicato: C.F._3 Persona_1
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Moretti ed C.F._4 elettivamente domiciliati in Solofra (AV), alla via Casapapa, n. 4; (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTI
CONTRO
c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 21.07.2015, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, in Avellino, Viale Italia, 197/A (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti ricorrenti in epigrafe indicate, nella qualità di eredi legittimi del defunto Persona_1 proponevano ricorso, tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal C.T.U. dott. nel procedimento per A.T.P.O. r.g. n. 2674/2020, Persona_2 conclusosi con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Riferivano di aver depositato dichiarazione di dissenso evidenziando che, a causa del grave quadro patologico sofferto e non correttamente valutato dal C.T.U., il sig. decedeva in data Persona_1
20.02.2022.
Ritenevano, in particolare, il C.T.U. della fase A.T.P. non aveva riportato nella perizia tutte le patologie da cui risultava affetto il de cuius, che non aveva tenuto conto né aveva riportato tutta la documentazione sanitaria specialistica presente agli atti, rilevando che non aveva formulato una diagnosi completa ed indicato la terapia psicofarmacologica in corso ed evidenziando altresì i gravi disagi dovuti alle terapie chemioterapiche cui si era sottoposto.
Concludevano ritenendo il proprio diritto al riconoscimento dei ratei della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, nonché al pagamento del maggior danno subito dall'istante per la diminuzione del suo credito, dalla data della maturazione, fino alla data del decesso avvenuto in data 20.02.2022 . nonché al pagamento del maggior danno subito dall'istante per la diminuzione del suo credito e calcolarlo dalla data della maturazione del diritto, previa verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge fino alla data del decesso avvenuto in data 20.02.2022 .
2. Con memoria ritualmente depositata in data 22.12.2022, si costituiva in giudizio l' CP_1 formulando difese in rito e nel merito e concludendo, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 2674/2020 e previa richiesta di chiarimenti del C.T.U. nominato nella fase sommaria, ritenuti necessari alla luce del contenuto del ricorso in opposizione.
Vale osservare che, come disposto dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorrente deve contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
Nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, si è proceduto alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. Per_2
, già nominato nella fase sommaria.
[...]
Di poi, alla udienza del 11.06.2024, rilevato che il C.T.U. nominato nella precedente fase non aveva reso i chiarimenti richiesti, veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali da effettuarsi sulla base della sola documentazione di cui al fascicolo della fase sommaria e si procedeva alla designazione della dott.ssa . Persona_3
All'esito dell'odierna udienza, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso introduttivo, presentato entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 9.05.2022 nel fascicolo della prima fase sotteso alla presente opposizione, iscritto al n. 2674/2020 R.G. ed acquisito dalla scrivente in visione.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione e nei limiti appresso segnati.
In punto di diritto, avendo la presente controversia ad oggetto l'indennità di accompagnamento, vale anzitutto ricordare che ai sensi dell'art. 1, L. 18/1980: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata
a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.”.
La giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio: «l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità». (Cass., n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate).
Orbene, il consulente incaricato, dott.ssa , all'esito del rinnovo della perizia, ha Persona_3 rivisto le valutazioni precedentemente espresse nella fase sommaria dal CTU nominato, ritenendo la sussistenza dei requisiti medico-legali ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.
In specie, la dott.ssa , valutata tutta la documentazione in atti e a seguito dell'esame Per_3 anamnestico, poneva la seguente diagnosi a carico del de cuius: “LINFOMA NON HODGKIN DI
TIPO FOLLICOLARE GRIII IN CHEMIO TERAPIA SECONDO PROTOCOLLO R-CHOP CON CICLI DI RADIOTERAPIA, ADENOCARCINOMA GASTRICO TRATTATO CHIRURGICAMENTE
(NOV2020) E CON SUCCESSIVA IMMUNOTERAPIA, PROTESI BIOLOGICA VALVOLA
MITRALE (MAG 2021) CON SUCCESSIVO IMPIANTO DI PMK, LESIONI CEREBRALI
TRATTATE CON CICLI DI RADIOTERAPIA, IMPIANTO DI ENDOPROTESI VASCOLARE
(STENT ILIACO) PER AOCP.”.
Il C.T.U. formulava, dunque, le seguenti conclusioni: “Sulla base dell'esame clinico e della documentazione prodotta fino alla data del decesso avvenuta in data 20.02.2022 si ritiene che il sig. era: INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Persona_1 funzioni e i compiti propri della sua età (509/88 e 124/98) grave 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 21.04.2020, data del referto ematologico Dr.ssa Persona_4
A.O. Moscati AV, in cui è evidenziato l'inizio della chemioterapia a seguito di diagnosi di LINFOMA
NON HODGKIN DI TIPO FOLLICOLARE GR III e fino alla data del decesso avvenuta in data
20.02.2022.”.
Le richiamate conclusioni hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata in ricorso, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
In particolare, il C.T.U. ha ritenuto integrati i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento del beneficio preteso in epoca praticamente coincidente a quella della presentazione della domanda amministrativa (22.04.2020), ossia a far data dall'inizio della chemioterapia, evidenziata dal referto ematologico del 21.04.2020, fino al decesso intervenuto il 20.02.2022.
Orbene, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, deve ritenersi che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
In ordine alla domanda di condanna dell' in Persona del l.r. p.t., al pagamento dei ratei della CP_1 indennità di accompagnamento, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento del maggior danno subito dall'istante per la diminuzione del suo credito (vedasi le conclusioni del ricorso in opposizione), va precisato che - in linea con il pronunciamento della Corte di Cassazione (sent. n.
6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socioeconomico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che «la fase contenziosa si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, quando attraverso la fase contenziosa si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento ... La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente
l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica ... ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato
(essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.».
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socioeconomici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n.
376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939), con i relativi accessori.
5. In conclusione, il ricorso risulta fondato e va accolto limitatamente all'accertamento della sussistenza del presupposto sanitario legittimante il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 21.04.2020 al 20.02.2022.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, dell'assenza di particolare attività istruttoria (consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta) e del valore della causa, che riguarda una prestazione assistenziale (cfr.
Cass. 24809/2022).
Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' così come quelle della presente fase, liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, in accoglimento del ricorso così provvede: 1) dichiara che il sig. era invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Persona_1 svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (509/88 e 124/98) grave 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 21.04.2020 e fino alla data del decesso, avvenuto in data 20.02.2022;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale richiesta, oltre accessori;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.865,00, oltre rimborso CP_1 spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate CP_1 all'esito del procedimento di A.T.P.O., e quelle della presente fase, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino il 27.06.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro