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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI URBINO
Affari di Volontaria Giurisdizione
provvedimento del 23.03.2025 nel proc. iscritto al n. 47/2025 VG.
Il Tribunale,
così composto:
Dott. Egidio De Leone – Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa - Giudice
Dott.ssa Anna Mercuri - Giudice on. relatore
*****
Letto il ricorso ex artt. 493 c.c. e 747 c.p.c. depositato dall'avv. Irene Ciani, per conto di
(Cod. Fisc. ), residente a [...], Parte_1 C.F._1
Viale G. Oberdan n. 59, erede accettante con beneficio di inventario della sig.ra Pt_2
nata a [...] il [...] e deceduta a Fossombrone (PU), il 02/01/2024,
[...]
residente in [...] a Fossombrone (PU), come da atto Notaio Persona_1
di Fano in data 30/07/2024, repertorio n. 23.714/17.102 registrato all'Agenzia Entrate di
[...]
Fano il 6 agosto 2024 al n. 5110 serie 1T, volto ad ottenere l'autorizzazione a definire transattivamente la questione insorta ed il giudizio pendente davanti al Tribunale di Milano R/G
9513/2020;
letto che in data 05/01/2017 decedeva in Milano il sig. , marito della sig.ra Persona_2
e che al decesso seguiva procedimento penale presso il Tribunale di Milano a n. Parte_2
26557/19 RGNR e n. 9513/2020 RG, nei confronti del medico operante presso la Struttura
Ospedaliera “San Giuseppe di Milano”, controllata da definito con Controparte_1
sentenza all'esito del dibattimento;
letto altresì che la sig.ra promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo Parte_2
ex art. 696 bis c.p.c. in data 12.10.2021,( 40240/2021 RG del Tribunale di Milano) nei confronti della la quale si costituiva resistendo alle pretese economiche ed alla Controparte_1
richiesta di ATP e che veniva proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 20/02/2023, e incardinato il giudizio di merito n. 7614/2023 RG del Tribunale di Milano, ove la società
i costituiva contestando le pretese. Controparte_1
Rappresentato inoltre che, in data 02/01/2024 decedeva a Fossombrone la sig.ra Pt_2
la quale, con testamento olografo in data 05/10/2020, pubblicato con atto Notaio
[...] [...]
di Fano in data 09/01/2024 rep. 22.941/16.612 registrato all'Agenzia delle Entrate Persona_1
di Fano in data 10/01/2024 al n. 109 serie 1T, nominava “erede universale” la sig.ra odierna ricorrente. Parte_1
Con ordinanza emessa in data 22/05/2024, il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.
Serena Nicotra, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. in relazione al giudizio n.
7614/2023 RG (e sottostante giudizio di ATP), proponendo “…. il pagamento da parte resistente in
favore della ricorrente di una somma compresa tra € 40.000,00 ed € 45.000,00 oltre al rimborso
delle spese di CTU ed un contributo di € 5.000,00 oltre accessori per spese legali..” e la società
si rendeva disponibile ad accettare la proposta conciliativa “… purchè Controparte_1
venga fornita quietanza del pagamento da parte di soggetto legittimato a ricevere il pagamento e a
quietanzarlo avendo appreso del decesso della signora . Pt_2
Risultato agli atti che in data 30/07/2024 la sig.ra accettava l'eredità con Parte_1
beneficio di inventario della sig.ra , come da atto Notaio Parte_2 Persona_1
di Fano in data 30/07/2024, repertorio n. 23.714/17.102 registrato all'Agenzia Entrate di Fano il 6
agosto 2024 al n. 5110 serie 1T (come da doc. in atti), cui è seguita la redazione dell'inventario in data 22/10/2024, con atto Notaio di Fano in data 22/10/2024, repertorio n. Persona_1
24.012/17.321, registrato all'Agenzia Entrate di Fano il 28 ottobre 2024 al n. 6712 serie 1T .
OSSERVA Non si ravvisano ragioni oggettive che ostino all'accoglimento di quanto domandato dalla ricorrente, considerato altresì che, con la provvista che verrà ricevuta dalla transazione potrà far fronte al pagamento dei debiti ereditari derivanti dalla proposizione dei procedimenti incardinati dalla de cuius;
ritenuta la necessità di disporre che l'importo della sorte di euro 15.000,00 venga versato sul conto corrente dedicato all'eredità beneficiata e destinando gli importi residuati dalla transazione alla chiusura delle spese tecniche e legali dei giudizi avviati dal de cuius e come meglio specificati nella transazione in atti;
la natura non contenziosa della procedura non necessita di pronuncia sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale definitivamente pronunciando così provvede:
[...]
(Cod. Fisc. ) a definire in via transattiva la Parte_3 C.F._1
controversia in premessa e sottoscrivere l'accordo per la riscossione del risarcimento proposto su indicazione del Tribunale di Milano (giudizio n. 7614/2023 RG), definendo contestualmente i debiti ereditari costituiti dalle spese tecniche e legali relative ai giudizi citati in premessa, con quanto ricavato dal ristoro ottenuto da in virtù della transazione ( DOC.11 in atti), con Controparte_2
conseguente accredito dell'importo della sorte di euro 15.000,00 sul conto corrente dell'eredità
beneficiata e destinando gli importi residuati dalla transazione alla chiusura delle spese tecniche e legali dei giudizi avviati dal de cuius, definendo così a saldo e stralcio ogni onere, spesa e compenso relativi ai rapporti professionali e di debito con i difensori che hanno assistito la sig.ra nei Parte_2
citati giudizi e che hanno anticipato le spese di CTU e CTP per conto della sig.ra e a Parte_2
compiere tutti gli atti necessari per il compimento delle relative formalità e sottoscrizione degli atti dovuti.
DICHIARA il presente decreto immediatamente esecutivo ex art. 741 co.2 cpc.
NULLA sulle spese. Si comunichi.
Urbino, lì 23.03.2025
Il Giudice On est. Il Presidente
Dott.ssa Anna Mercuri Dott. Egidio de Leone