Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 752/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 13/01/2025 nella causa n. 752/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. DABORMIDA RENATO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale legale rappresentante di , ha proposto Parte_1 Controparte_2 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000207411 e OI-00017183, con le quali l ordinava di pagare la somma di € 19.000,00 a titolo di Controparte_3 sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento all'annualità 2014
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto e ha concluso chiedendo “accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza – ingiunzione emessa per indeterminatezza dell'oggetto e/o per non avere comunque l Controparte_4
ragione o titolo alcuno ad intimare il pagamento della sanzione di cui alle premesse per
[...] intervenuta prescrizione delle ragioni di credito e comunque per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'irrogazione e quindi per l'esazione della sanzione per cui è opposizione
1
In ogni caso col favore delle spese, diritti ed onorari di avvocato, CPA e rivalsa IVA.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000171873 in
€ 19,43 e rideterminata la sanzione oggetto dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000207411 in €
19,43), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 10/01/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il 29/02/2024 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza del 13/02/2024), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza il difensore dell , unico comparso, ha concluso pertanto per la CP_1 cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 13.01.2025
Il Giudice
Silvia Fioraso
2 RGL n. 752/2022
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