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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Antonio
Cabriolu e Stefano Cabriolu, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta P.IVA_1
Mameli che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellato- appellante incidentale
pagina 1 di 14 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello, contrariis reiec-
tis, in parziale riforma della sentenza appellata
1- dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare del 9 luglio 2018 nel-
la parte in cui determina la ripartizione delle spese di ripristino del solaio ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
2- condannare il Cagliari al risarcimen- Controparte_1
to di tutti i danni diretti ed indiretti subiti dall'attrice in conseguenza del-
le lamentate infiltrazioni, nella misura accertata in corso di causa, ovve-
ro liquidati dal giudice secondo equità, con rivalutazione monetaria e in-
teressi legali di mora;
3- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio e del pro-
cedimento per accertamento tecnico in corso di causa.
Nell'interesse del voglia la Corte d'Appello, ogni altra con- CP_1
traria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto da parte appellante;
2) confermare la sentenza di primo grado n. 1393/2022 relativa-
mente ai capi 1) capo 2) solo relativamente alla parte del danno emer-
gente, capo 3) capo 4) capo 6) capo 7) capo 8) impugnata;
3) riformare parzialmente la sentenza oggetto del presente appello incidentale relativamente al capo 2) solo relativamente alla parte relativa alla condanna del per il mancato guadagno di parte attrice CP_1
poiché della entità dello stesso non è dato prova per le ragioni di cui in pagina 2 di 14 espositiva;
4) condannare l'appellante alla rifusione del- Parte_1
le spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In qualità di condomino del fabbricato di via De Magistris n. 3 a Ca-
gliari, impugnò davanti al locale Tribunale (procedimen- Parte_1
to n. 10197/2018 R.G.) la delibera del 9 luglio 2018, con cui l'assemblea aveva determinato la ripartizione, ai sensi dell'art. 1126 c.c., delle spese di ripristino del solaio sovrastante la sua abitazione e chiese la condanna del al CP_1
risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti (in particolare per mancata locazione nel periodo estivo) in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua deriva-
te nel proprio appartamento da un intervento di manutenzione degli sfiati dell'impianto di riscaldamento condominiale eseguito nell'inverno 2011/2012
nella propria sovrastante terrazza, intervento che aveva comportato la realizza-
zione di una traccia muraria con foratura della pavimentazione e a seguito del quale ogni anno si erano ripetute infiltrazioni di umidità che non erano state ri-
solte dalle successive azioni manutentive eseguite dal CP_1
Nell'anno 2018 -continuò l'attrice- il aveva deliberato CP_1
l'integrale rifacimento della terrazza e con la delibera impugnata aveva stabili- to di ripartire l'onere di spesa ai sensi dell'art. 1126 c.c. anziché secondo la ta- bella riscaldamento così come prescritto dall'art. 1123 c.c., malgrado i lavori si fossero resi necessari per la non corretta esecuzione del pregresso intervento all'impianto di riscaldamento comune.
*
pagina 3 di 14 Il -per quanto rileva in questa sede- resistette, eccependo di CP_1
avere fatto quanto possibile per la soluzione delle problematiche denunciate dall'attrice.
Istruita con prove documentali, prova per testi, interrogatori formali e ATP
in corso di causa, la causa fu definita con la sentenza n. 1393 del 26 maggio
2022, con cui il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla tra l'altro provvide: Parte_1
• al parziale annullamento della delibera assembleare impugnata;
• alla condanna del al pagamento in favore dell'attrice CP_1
della complessiva somma di euro 14.168,00, di cui euro 3.705,00
quale costo di ripristino dell'appartamento ed euro 10.463,00 per la mancata locazione dell'immobile per il periodo 2016-2019 (tenuto conto delle restrizioni pandemiche operanti dall'anno 2020), impor-
to da ripartire per ½ ex art. 1126 c.c. e per ½ ex art. 1123 c.c. e comprensivo delle quote condominiali facenti carico all'appellante ai sensi degli artt. 1123 e 1126 c.c.;
• alla condanna del a corrispondere all'attrice -in ragione CP_1
del 50 % e compensato il residuo– le spese del giudizio.
*
2. Contro questa pronuncia ha proposto impugnazione la Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione dei fatti di causa da parte del primo giudice, per avere questi ritenuto che le in-
filtrazioni nell'appartamento di proprietà dell'attrice fossero terminate nel 2018 malgrado l'intervento risolutivo, ma non definitivo, [fosse stato] eseguito solo
pagina 4 di 14 nel settembre 2019 e il Condominio dall'anno 2015 fino alla delibera impugna-
ta non avesse eseguito alcun intervento.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'errata quantifica-
zione e imputazione del danno, per avere il giudice:
o omesso di liquidare l'importo di euro 1.200,00, oltre i.v.a. riconosciu-
to dal c.t.u. per accantieramento, protezione degli arredi, facchinaggi,
smobilizzo cantiere e pulizia finale;
o limitato ai soli luglio e agosto i mesi del periodo estivo nei quali ella dava in locazione stagionale il proprio appartamento, sicché le sarebbe spettata la somma di almeno euro 5.232,60 annui;
o omesso di liquidare anche il danno relativo al disagio sopportato in occasione delle infiltrazioni nell'appartamento oltre al danno subito per l'impossibilità di utilizzare la terrazza a causa delle sue precarie condi-
zioni.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha protestato l'errata/omessa liquida-
zione delle spese di giudizio, per non avere il giudice:
giustificato il mancato rispetto delle tariffe professionali;
tenuto conto dell'aumento per il numero delle parti;
liquidato le spese del procedimento di ATP in corso di causa, gli im- porti del contributo unificato relativi al procedimento principale (eu-
ro 518,00 + euro 27,00) e a quello dell'ATP (euro 259,00 + euro
27,00);
condannato il condominio al rimborso delle spese del ctu Ing. Per_1
(euro 4.879,00 oltre accessori) e del CTP Ing. (euro
[...] Per_2
pagina 5 di 14 3.172,00).
*
3. Il Condominio ha resistito, difendendo l'accertamento del primo giudice in ordine al fatto che non tutte le infiltrazioni derivavano dagli interventi all'impianto e negando di essere rimasto inerte a fronte delle sol- CP_2
lecitazioni della a provvedere alla cessazione delle infiltrazioni. Parte_1
In via incidentale, il ha impugnato il riconoscimento del danno CP_1
da mancata collocazione dell'immobile sul mercato delle locazioni stagionali e ha lamentato come l'attrice non avesse fornito alcuna prova di aver subito dan-
ni, essendosi limitata a produrre unicamente un irrilevante estratto delle transa-
zioni Airbnb mentre, per dare prova del danno economico subito, la deducente avrebbe dovuto produrre la documentazione reddituale (modello unico o 730)
per gli anni interessati, in maniera da poter dimostrare in maniera chiara, speci-
fica e certa il danno subito.
Nello stesso annuncio Airbnb prodotto con l'atto di citazione -ha proseguito il erano presenti ben cinquantatré recensioni che dimostravano CP_1
come non si fosse verificato alcun rallentamento nel mercato degli affitti sta-
gionali di breve e lungo periodo, tanto che le stesse testimoniavano la presenza di ospiti, indice del fatto che l'immobile era stato locato per gli anni 2016,
2017, 2018, 2019 (proprio quelli relativi alla richiesta di risarcimento per man-
cato guadagno) ed era stata utilizzata anche la terrazza.
Circa il capo sulle spese, il ne ha chiesto la compensazione CP_1
come conseguenza dell'auspicata fondatezza dell'appello incidentale e, quanto alle spese di c.t.u. e ATP in particolare, ha eccepito come il Tribunale le avesse pagina 6 di 14 poste a carico dell'attrice con i relativi decreti di liquidazione, non impugnati nel termine di legge.
* * *
4. Il primo motivo dell'appello principale è inammissibile.
La ha lamentato che il giudice avesse erroneamente ritenuto Parte_1
che le infiltrazioni nell'appartamento fossero terminate nel 2018 ma non ha in alcun modo indicato su quale statuizione della sentenza tale supposto errore avrebbe inciso né di quale statuizione intendesse dolersi.
Per autorevole insegnamento, i punti contestati della sentenza impugnata devono essere chiaramente enucleati unitamente alle relative doglianze.
Se il nodo critico denunciato riguardi la ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, ma sul presupposto ineludibile del-
la rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia (per tutte, Cass. S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nella fattispecie, l'appellante ha sì censurato la ricostruzione della cornice fattuale operata dal primo giudice ma non ha indicato come essa avesse inciso sulle statuizioni della sentenza né ha indicato quale modifica della decisione potesse derivare dalla ricostruzione della vicenda suggerita nell'impugnazione.
5. Il secondo motivo dell'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
5.1 Il primo profilo del motivo è fondato e merita accoglimento.
Sia pure ricorrendo a una tecnica espositiva che ha ragionevolmente tratto in inganno il primo giudice (pag. 30 relazione in risposta a ER T_
, il c.t.u. riconobbe dovuto, quale del danno emergente, l'importo di Per_2
pagina 7 di 14 euro 1.200,00, oltre i.v.a., per le attività di accantieramento, protezione degli arredi, facchinaggi, smobilizzo cantiere e pulizia finale.
Tale somma deve essere, dunque, riconosciuta in aggiunta a quella indicata in sentenza per gli interventi necessari al ripristino dell'interno dell'appartamento dell'attrice.
5.2 Il secondo profilo di questo secondo motivo dell'appello principale deve essere esaminato congiuntamente al motivo di appello incidentale, in quanto entrambi relativi alla sussistenza del danno derivato alla impugnan- Parte_3
te dalla mancata locazione stagionale.
La ha lamentato il mancato riconoscimento del danno anche Parte_1
per ulteriori due mesi della stagione estiva, mentre il ha negato in CP_1
radice la sussistenza di un danno, eccependo, a critica dell'accertamento com-
piuto dal primo giudice, che anche nelle annualità 2016-2019 l'attrice in primo grado avesse dato in locazione l'appartamento con uso soprastante terrazza, siccome risultante dalle recensioni presenti nella pagina dell'annuncio della piattaforma Airbnb prodotto con l'atto di citazione.
I due (contrapposti) motivi sono infondati e devono essere respinti.
Osservato come il rilievo del Condominio confermi la circostanza che la fosse solita dare in locazione il proprio appartamento, deve rite- Parte_1
nersi che non vi sia in atti prova alcuna dell'affitto dell'immobile negli anni per cui il giudice ha riconosciuto il mancato guadagno.
Gli atti prodotti con l'atto di citazione non contengono le recensioni indicate dall'appellante incidentale né risultano da altre produzioni, sicché deve esclu- dersi la prova dell'insussistenza dei presupposti del lucro cessante.
pagina 8 di 14 L'appello del è infondato anche nella parte in cui si duole che CP_1
il primo giudice abbia riconosciuto il danno malgrado la mancata produzione da parte dell'attrice di documenti contabili attestanti il reddito incassato.
Il Tribunale, infatti, non ha quantificato il mancato guadagno sulla scorta dei valori risultanti dallo storico delle transazioni Airbnb bensì in via equitativa, in misura pari al valore locativo del bene, quale stimato dal c.t.u., avendo ritenuto provata il danno nella sua esistenza.
Quanto alla doglianza della in ordine alla liquidazione del Parte_1
danno con riferimento ai soli mesi di luglio e agosto degli anni 2016-2019 oc-
corre osservare come la limitazione compiuta dal primo giudice sia assoluta-
mente condivisibile.
Dalla c.d. cronologia delle transazioni Airbnb prodotta dalla Parte_1
(doc. 13 atto di citazione e doc. 3 seconda memoria 183 c.p.c.) si ricava come negli anni 2012-2015 l'immobile non sia stato oggetto di locazione per l'intera durata dei mesi di luglio e agosto ma soltanto per periodi di tempo più contenu-
ti:
- luglio 2012 nessun giorno e agosto 2012 tredici giorni;
- luglio 2013 ventitré giorni e agosto 2013 quindici giorni;
- luglio 2014 otto giorni e agosto 2014 otto giorni;
- luglio 2014 ventitré giorni e agosto 2014 diciannove giorni.
In questa situazione, il riconoscimento del valore locativo dell'appartamento
(criterio che la parte espressamente non ha ritenuto di contestare) per gli interi mesi di luglio e agosto vale senz'altro a coprire anche il mancato guadagno re-
lativo alle giornate dei mesi di giugno e settembre cui dovrebbe essersi riferita pagina 9 di 14 l'appellante principale con la richiesta di riconoscimento di un danno di euro
5.232,60 annui in luogo della minore somma accordata dal primo giudice.
5.3 La doglianza circa il mancato risarcimento del danno per il disagio sop-
portato per via delle infiltrazioni e per il mancato godimento della terrazza è
infondata.
In disparte il rilievo che la non ha spiegato in che cosa tale di- Parte_1
sagio sarebbe consistito e quali limitazioni al godimento dell'immobile e della terrazza avrebbero determinato le infiltrazioni, non può non considerarsi come il fruttuoso collocamento dell'immobile sulla piattaforma Airbnb sotto la de-
scrizione Elegant apartment city center dimostri che, in realtà, i locali dell'abitazione dell'attrice e la sua terrazza non presentavano una situazione ta-
le da scoraggiarne il godimento da parte di terzi.
Può conseguentemente escludersi che anche la proprietaria possa avere pati-
to disagi suscettibili di risarcimento del danno.
*
In conclusione, a parziale modifica di quanto statuito dal Tribunale, deve es-
sere riconosciuto alla anche il risarcimento della voce di danno di Parte_1
euro 1.464,00 (ossia euro 1.200,00, oltre i.v.a., per il titolo indicato al sottopa-
ragrafo 5.1).
Pur in difetto di specifica richiesta da parte dell'appellante, all'importo di euro 1.200,00 oltre i.v.a. deve essere applicato il regime proprio dei debiti di valore.
L'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, sic-
ché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi pagina 10 di 14 compensativi, fermo restando che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di questi ultimi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale)
sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo
(Cass., ord. 19 gennaio 2022 n. 1627).
Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sul-
la somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una speci-
fica domanda, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento le-
sivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (Cass., 15 febbraio 2023, n. 4938).
Nella fattispecie, la si limitò a chiedere l'integrale risarcimen- Parte_1
to del danno complessivo patito per la vicenda, ma non allegò alcunché circa il danno causato dal ritardato pagamento né formulò domanda in tale senso.
In difetto della allegazione del presupposto per il riconoscimento degli inte-
ressi, il credito dell'odierna appellante (come rideterminato da questa Corte)
pari a euro 1.200,00 più i.v.a. alla data di liquidazione del 21 ottobre 2019 (cfr.
ATP in corso di causa, assunta convenzionalmente come dies a quo) deve esse-
re rivalutata alla data odierna in euro 1.728,98, senza interessi (Indice Istat uti-
lizzato: FOI generale- Coefficiente di Rivalutazione: 1,181).
In difetto di appello sul punto, non può essere riconosciuta la rivalutazione del danno liquidato dal primo giudice.
pagina 11 di 14 A parziale modifica di quanto statuito dal Tribunale, deve essere riconosciu-
to alla anche il risarcimento complessivo di euro 15.896,98, (euro Parte_1
3.705,00 + 10.463,00 + 1.728,98).
In ossequio alla regola stabilita dal primo giudice e non oggetto di appello,
anche tale somma deve essere ripartita per ½ ex art. 1126 c.c. e per ½ ex art. 1123 c.c. e deve intendersi comprensiva delle quote condominiali facenti carico all'appellante ai sensi degli artt. 1123 e 1126 c.c.
6. Il parziale accoglimento del secondo motivo dell'appello principale im-
pone una nuova regolamentazione delle spese, con conseguente assorbimento
del terzo motivo dell'appello principale.
Il solo parziale accoglimento della domanda della giustifica, Parte_1
nei rapporti tra questa e il , la compensazione per la metà delle CP_1
spese dei due gradi del giudizio, con condanna del al pagamento CP_1
del residuo.
Sullo scaglione euro 5.201-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori massimi per le fasi studio, introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado (così da remunerare anche la fase dell'ATP) e al valore medio per la fase di decisione, secondo le attuali tariffe (in conformità all'insegnamento di Cass.,
13 luglio 2021, n. 19989) e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione di questo grado, con esclusione della fase istruttoria, non essendovi stata attività a essa riferibile.
Deve essere riconosciuta all'attrice in primo grado anche la metà della spesa
(doc. 1 seconda memoria 183 c.p.c.) sopportata per il perito di parte nell'ATP
(ing. pari a euro 1.586,00 (euro 3.172,00:2). Per_2
pagina 12 di 14 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versa-
mento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-
vuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 1393/2022 del Tribunale di Cagliari, che per il resto conferma, condanna il Controparte_3
3 a Cagliari al pagamento di complessivi euro 15.896,98 (i.v.a. inclusa);
[...]
2. dispone la compensazione per la metà delle spese processuali e condanna il al pagamento del residuo che liquida in: CP_1
- euro 5.891,95, di cui euro 3.383,50 per compensi, euro 2.001,5
(259,00+129,50+27,00+1.586,00) per spese vive, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. nonché la metà dei compensi liquidati all'ing. con i decreti del 8-11 novembre 2019 e Controparte_4
del 9 dicembre 2020 per il primo grado;
- euro 2.668,95, di cui euro 1.983,00 per compensi, euro 388,50
per spese vive, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il grado d'appello;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo uni-
pagina 13 di 14 ficato a carico dell'appellante incidentale.
Cagliari, 24 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Antonio
Cabriolu e Stefano Cabriolu, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta P.IVA_1
Mameli che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellato- appellante incidentale
pagina 1 di 14 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello, contrariis reiec-
tis, in parziale riforma della sentenza appellata
1- dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare del 9 luglio 2018 nel-
la parte in cui determina la ripartizione delle spese di ripristino del solaio ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
2- condannare il Cagliari al risarcimen- Controparte_1
to di tutti i danni diretti ed indiretti subiti dall'attrice in conseguenza del-
le lamentate infiltrazioni, nella misura accertata in corso di causa, ovve-
ro liquidati dal giudice secondo equità, con rivalutazione monetaria e in-
teressi legali di mora;
3- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio e del pro-
cedimento per accertamento tecnico in corso di causa.
Nell'interesse del voglia la Corte d'Appello, ogni altra con- CP_1
traria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto da parte appellante;
2) confermare la sentenza di primo grado n. 1393/2022 relativa-
mente ai capi 1) capo 2) solo relativamente alla parte del danno emer-
gente, capo 3) capo 4) capo 6) capo 7) capo 8) impugnata;
3) riformare parzialmente la sentenza oggetto del presente appello incidentale relativamente al capo 2) solo relativamente alla parte relativa alla condanna del per il mancato guadagno di parte attrice CP_1
poiché della entità dello stesso non è dato prova per le ragioni di cui in pagina 2 di 14 espositiva;
4) condannare l'appellante alla rifusione del- Parte_1
le spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In qualità di condomino del fabbricato di via De Magistris n. 3 a Ca-
gliari, impugnò davanti al locale Tribunale (procedimen- Parte_1
to n. 10197/2018 R.G.) la delibera del 9 luglio 2018, con cui l'assemblea aveva determinato la ripartizione, ai sensi dell'art. 1126 c.c., delle spese di ripristino del solaio sovrastante la sua abitazione e chiese la condanna del al CP_1
risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti (in particolare per mancata locazione nel periodo estivo) in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua deriva-
te nel proprio appartamento da un intervento di manutenzione degli sfiati dell'impianto di riscaldamento condominiale eseguito nell'inverno 2011/2012
nella propria sovrastante terrazza, intervento che aveva comportato la realizza-
zione di una traccia muraria con foratura della pavimentazione e a seguito del quale ogni anno si erano ripetute infiltrazioni di umidità che non erano state ri-
solte dalle successive azioni manutentive eseguite dal CP_1
Nell'anno 2018 -continuò l'attrice- il aveva deliberato CP_1
l'integrale rifacimento della terrazza e con la delibera impugnata aveva stabili- to di ripartire l'onere di spesa ai sensi dell'art. 1126 c.c. anziché secondo la ta- bella riscaldamento così come prescritto dall'art. 1123 c.c., malgrado i lavori si fossero resi necessari per la non corretta esecuzione del pregresso intervento all'impianto di riscaldamento comune.
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pagina 3 di 14 Il -per quanto rileva in questa sede- resistette, eccependo di CP_1
avere fatto quanto possibile per la soluzione delle problematiche denunciate dall'attrice.
Istruita con prove documentali, prova per testi, interrogatori formali e ATP
in corso di causa, la causa fu definita con la sentenza n. 1393 del 26 maggio
2022, con cui il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla tra l'altro provvide: Parte_1
• al parziale annullamento della delibera assembleare impugnata;
• alla condanna del al pagamento in favore dell'attrice CP_1
della complessiva somma di euro 14.168,00, di cui euro 3.705,00
quale costo di ripristino dell'appartamento ed euro 10.463,00 per la mancata locazione dell'immobile per il periodo 2016-2019 (tenuto conto delle restrizioni pandemiche operanti dall'anno 2020), impor-
to da ripartire per ½ ex art. 1126 c.c. e per ½ ex art. 1123 c.c. e comprensivo delle quote condominiali facenti carico all'appellante ai sensi degli artt. 1123 e 1126 c.c.;
• alla condanna del a corrispondere all'attrice -in ragione CP_1
del 50 % e compensato il residuo– le spese del giudizio.
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2. Contro questa pronuncia ha proposto impugnazione la Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione dei fatti di causa da parte del primo giudice, per avere questi ritenuto che le in-
filtrazioni nell'appartamento di proprietà dell'attrice fossero terminate nel 2018 malgrado l'intervento risolutivo, ma non definitivo, [fosse stato] eseguito solo
pagina 4 di 14 nel settembre 2019 e il Condominio dall'anno 2015 fino alla delibera impugna-
ta non avesse eseguito alcun intervento.
2.2 Con un secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'errata quantifica-
zione e imputazione del danno, per avere il giudice:
o omesso di liquidare l'importo di euro 1.200,00, oltre i.v.a. riconosciu-
to dal c.t.u. per accantieramento, protezione degli arredi, facchinaggi,
smobilizzo cantiere e pulizia finale;
o limitato ai soli luglio e agosto i mesi del periodo estivo nei quali ella dava in locazione stagionale il proprio appartamento, sicché le sarebbe spettata la somma di almeno euro 5.232,60 annui;
o omesso di liquidare anche il danno relativo al disagio sopportato in occasione delle infiltrazioni nell'appartamento oltre al danno subito per l'impossibilità di utilizzare la terrazza a causa delle sue precarie condi-
zioni.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha protestato l'errata/omessa liquida-
zione delle spese di giudizio, per non avere il giudice:
giustificato il mancato rispetto delle tariffe professionali;
tenuto conto dell'aumento per il numero delle parti;
liquidato le spese del procedimento di ATP in corso di causa, gli im- porti del contributo unificato relativi al procedimento principale (eu-
ro 518,00 + euro 27,00) e a quello dell'ATP (euro 259,00 + euro
27,00);
condannato il condominio al rimborso delle spese del ctu Ing. Per_1
(euro 4.879,00 oltre accessori) e del CTP Ing. (euro
[...] Per_2
pagina 5 di 14 3.172,00).
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3. Il Condominio ha resistito, difendendo l'accertamento del primo giudice in ordine al fatto che non tutte le infiltrazioni derivavano dagli interventi all'impianto e negando di essere rimasto inerte a fronte delle sol- CP_2
lecitazioni della a provvedere alla cessazione delle infiltrazioni. Parte_1
In via incidentale, il ha impugnato il riconoscimento del danno CP_1
da mancata collocazione dell'immobile sul mercato delle locazioni stagionali e ha lamentato come l'attrice non avesse fornito alcuna prova di aver subito dan-
ni, essendosi limitata a produrre unicamente un irrilevante estratto delle transa-
zioni Airbnb mentre, per dare prova del danno economico subito, la deducente avrebbe dovuto produrre la documentazione reddituale (modello unico o 730)
per gli anni interessati, in maniera da poter dimostrare in maniera chiara, speci-
fica e certa il danno subito.
Nello stesso annuncio Airbnb prodotto con l'atto di citazione -ha proseguito il erano presenti ben cinquantatré recensioni che dimostravano CP_1
come non si fosse verificato alcun rallentamento nel mercato degli affitti sta-
gionali di breve e lungo periodo, tanto che le stesse testimoniavano la presenza di ospiti, indice del fatto che l'immobile era stato locato per gli anni 2016,
2017, 2018, 2019 (proprio quelli relativi alla richiesta di risarcimento per man-
cato guadagno) ed era stata utilizzata anche la terrazza.
Circa il capo sulle spese, il ne ha chiesto la compensazione CP_1
come conseguenza dell'auspicata fondatezza dell'appello incidentale e, quanto alle spese di c.t.u. e ATP in particolare, ha eccepito come il Tribunale le avesse pagina 6 di 14 poste a carico dell'attrice con i relativi decreti di liquidazione, non impugnati nel termine di legge.
* * *
4. Il primo motivo dell'appello principale è inammissibile.
La ha lamentato che il giudice avesse erroneamente ritenuto Parte_1
che le infiltrazioni nell'appartamento fossero terminate nel 2018 ma non ha in alcun modo indicato su quale statuizione della sentenza tale supposto errore avrebbe inciso né di quale statuizione intendesse dolersi.
Per autorevole insegnamento, i punti contestati della sentenza impugnata devono essere chiaramente enucleati unitamente alle relative doglianze.
Se il nodo critico denunciato riguardi la ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, ma sul presupposto ineludibile del-
la rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia (per tutte, Cass. S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nella fattispecie, l'appellante ha sì censurato la ricostruzione della cornice fattuale operata dal primo giudice ma non ha indicato come essa avesse inciso sulle statuizioni della sentenza né ha indicato quale modifica della decisione potesse derivare dalla ricostruzione della vicenda suggerita nell'impugnazione.
5. Il secondo motivo dell'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
5.1 Il primo profilo del motivo è fondato e merita accoglimento.
Sia pure ricorrendo a una tecnica espositiva che ha ragionevolmente tratto in inganno il primo giudice (pag. 30 relazione in risposta a ER T_
, il c.t.u. riconobbe dovuto, quale del danno emergente, l'importo di Per_2
pagina 7 di 14 euro 1.200,00, oltre i.v.a., per le attività di accantieramento, protezione degli arredi, facchinaggi, smobilizzo cantiere e pulizia finale.
Tale somma deve essere, dunque, riconosciuta in aggiunta a quella indicata in sentenza per gli interventi necessari al ripristino dell'interno dell'appartamento dell'attrice.
5.2 Il secondo profilo di questo secondo motivo dell'appello principale deve essere esaminato congiuntamente al motivo di appello incidentale, in quanto entrambi relativi alla sussistenza del danno derivato alla impugnan- Parte_3
te dalla mancata locazione stagionale.
La ha lamentato il mancato riconoscimento del danno anche Parte_1
per ulteriori due mesi della stagione estiva, mentre il ha negato in CP_1
radice la sussistenza di un danno, eccependo, a critica dell'accertamento com-
piuto dal primo giudice, che anche nelle annualità 2016-2019 l'attrice in primo grado avesse dato in locazione l'appartamento con uso soprastante terrazza, siccome risultante dalle recensioni presenti nella pagina dell'annuncio della piattaforma Airbnb prodotto con l'atto di citazione.
I due (contrapposti) motivi sono infondati e devono essere respinti.
Osservato come il rilievo del Condominio confermi la circostanza che la fosse solita dare in locazione il proprio appartamento, deve rite- Parte_1
nersi che non vi sia in atti prova alcuna dell'affitto dell'immobile negli anni per cui il giudice ha riconosciuto il mancato guadagno.
Gli atti prodotti con l'atto di citazione non contengono le recensioni indicate dall'appellante incidentale né risultano da altre produzioni, sicché deve esclu- dersi la prova dell'insussistenza dei presupposti del lucro cessante.
pagina 8 di 14 L'appello del è infondato anche nella parte in cui si duole che CP_1
il primo giudice abbia riconosciuto il danno malgrado la mancata produzione da parte dell'attrice di documenti contabili attestanti il reddito incassato.
Il Tribunale, infatti, non ha quantificato il mancato guadagno sulla scorta dei valori risultanti dallo storico delle transazioni Airbnb bensì in via equitativa, in misura pari al valore locativo del bene, quale stimato dal c.t.u., avendo ritenuto provata il danno nella sua esistenza.
Quanto alla doglianza della in ordine alla liquidazione del Parte_1
danno con riferimento ai soli mesi di luglio e agosto degli anni 2016-2019 oc-
corre osservare come la limitazione compiuta dal primo giudice sia assoluta-
mente condivisibile.
Dalla c.d. cronologia delle transazioni Airbnb prodotta dalla Parte_1
(doc. 13 atto di citazione e doc. 3 seconda memoria 183 c.p.c.) si ricava come negli anni 2012-2015 l'immobile non sia stato oggetto di locazione per l'intera durata dei mesi di luglio e agosto ma soltanto per periodi di tempo più contenu-
ti:
- luglio 2012 nessun giorno e agosto 2012 tredici giorni;
- luglio 2013 ventitré giorni e agosto 2013 quindici giorni;
- luglio 2014 otto giorni e agosto 2014 otto giorni;
- luglio 2014 ventitré giorni e agosto 2014 diciannove giorni.
In questa situazione, il riconoscimento del valore locativo dell'appartamento
(criterio che la parte espressamente non ha ritenuto di contestare) per gli interi mesi di luglio e agosto vale senz'altro a coprire anche il mancato guadagno re-
lativo alle giornate dei mesi di giugno e settembre cui dovrebbe essersi riferita pagina 9 di 14 l'appellante principale con la richiesta di riconoscimento di un danno di euro
5.232,60 annui in luogo della minore somma accordata dal primo giudice.
5.3 La doglianza circa il mancato risarcimento del danno per il disagio sop-
portato per via delle infiltrazioni e per il mancato godimento della terrazza è
infondata.
In disparte il rilievo che la non ha spiegato in che cosa tale di- Parte_1
sagio sarebbe consistito e quali limitazioni al godimento dell'immobile e della terrazza avrebbero determinato le infiltrazioni, non può non considerarsi come il fruttuoso collocamento dell'immobile sulla piattaforma Airbnb sotto la de-
scrizione Elegant apartment city center dimostri che, in realtà, i locali dell'abitazione dell'attrice e la sua terrazza non presentavano una situazione ta-
le da scoraggiarne il godimento da parte di terzi.
Può conseguentemente escludersi che anche la proprietaria possa avere pati-
to disagi suscettibili di risarcimento del danno.
*
In conclusione, a parziale modifica di quanto statuito dal Tribunale, deve es-
sere riconosciuto alla anche il risarcimento della voce di danno di Parte_1
euro 1.464,00 (ossia euro 1.200,00, oltre i.v.a., per il titolo indicato al sottopa-
ragrafo 5.1).
Pur in difetto di specifica richiesta da parte dell'appellante, all'importo di euro 1.200,00 oltre i.v.a. deve essere applicato il regime proprio dei debiti di valore.
L'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, sic-
ché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi pagina 10 di 14 compensativi, fermo restando che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di questi ultimi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale)
sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo
(Cass., ord. 19 gennaio 2022 n. 1627).
Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sul-
la somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una speci-
fica domanda, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento le-
sivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda (Cass., 15 febbraio 2023, n. 4938).
Nella fattispecie, la si limitò a chiedere l'integrale risarcimen- Parte_1
to del danno complessivo patito per la vicenda, ma non allegò alcunché circa il danno causato dal ritardato pagamento né formulò domanda in tale senso.
In difetto della allegazione del presupposto per il riconoscimento degli inte-
ressi, il credito dell'odierna appellante (come rideterminato da questa Corte)
pari a euro 1.200,00 più i.v.a. alla data di liquidazione del 21 ottobre 2019 (cfr.
ATP in corso di causa, assunta convenzionalmente come dies a quo) deve esse-
re rivalutata alla data odierna in euro 1.728,98, senza interessi (Indice Istat uti-
lizzato: FOI generale- Coefficiente di Rivalutazione: 1,181).
In difetto di appello sul punto, non può essere riconosciuta la rivalutazione del danno liquidato dal primo giudice.
pagina 11 di 14 A parziale modifica di quanto statuito dal Tribunale, deve essere riconosciu-
to alla anche il risarcimento complessivo di euro 15.896,98, (euro Parte_1
3.705,00 + 10.463,00 + 1.728,98).
In ossequio alla regola stabilita dal primo giudice e non oggetto di appello,
anche tale somma deve essere ripartita per ½ ex art. 1126 c.c. e per ½ ex art. 1123 c.c. e deve intendersi comprensiva delle quote condominiali facenti carico all'appellante ai sensi degli artt. 1123 e 1126 c.c.
6. Il parziale accoglimento del secondo motivo dell'appello principale im-
pone una nuova regolamentazione delle spese, con conseguente assorbimento
del terzo motivo dell'appello principale.
Il solo parziale accoglimento della domanda della giustifica, Parte_1
nei rapporti tra questa e il , la compensazione per la metà delle CP_1
spese dei due gradi del giudizio, con condanna del al pagamento CP_1
del residuo.
Sullo scaglione euro 5.201-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori massimi per le fasi studio, introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado (così da remunerare anche la fase dell'ATP) e al valore medio per la fase di decisione, secondo le attuali tariffe (in conformità all'insegnamento di Cass.,
13 luglio 2021, n. 19989) e ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione di questo grado, con esclusione della fase istruttoria, non essendovi stata attività a essa riferibile.
Deve essere riconosciuta all'attrice in primo grado anche la metà della spesa
(doc. 1 seconda memoria 183 c.p.c.) sopportata per il perito di parte nell'ATP
(ing. pari a euro 1.586,00 (euro 3.172,00:2). Per_2
pagina 12 di 14 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versa-
mento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-
vuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza n. 1393/2022 del Tribunale di Cagliari, che per il resto conferma, condanna il Controparte_3
3 a Cagliari al pagamento di complessivi euro 15.896,98 (i.v.a. inclusa);
[...]
2. dispone la compensazione per la metà delle spese processuali e condanna il al pagamento del residuo che liquida in: CP_1
- euro 5.891,95, di cui euro 3.383,50 per compensi, euro 2.001,5
(259,00+129,50+27,00+1.586,00) per spese vive, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. nonché la metà dei compensi liquidati all'ing. con i decreti del 8-11 novembre 2019 e Controparte_4
del 9 dicembre 2020 per il primo grado;
- euro 2.668,95, di cui euro 1.983,00 per compensi, euro 388,50
per spese vive, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. per il grado d'appello;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo uni-
pagina 13 di 14 ficato a carico dell'appellante incidentale.
Cagliari, 24 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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