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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa ID D'FR ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1450 /2021 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, assegnata in decisione all'udienza del 05 giugno 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
- (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti, dall'Avv. Pasquale De Lucia (C.F. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec del predetto - PEC:
t@.it Email_1 Email_2
ATTORE
E
- (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Mara Mandrè (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec della C.F._3 predetta - PEC: Email_3
CONVENUTA
1 2
NONCHE'
- (C.F. ), Via Capodiconca n. 20 – 81021, CP_2 C.F._4
ZO (CE)
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice il procuratore concludeva chiedendo l'accoglimento integrale della domanda attorea e, per l'effetto, la condanna in solido dei convenuti e CP_2 la società al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_3 patrimoniali subiti dall'attore, quantificati in complessivi € 435.000,00 e comprensivi delle spese relative all'attività stragiudiziale, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a cui vanno sottratte le somme già trattenute in acconto del maggior avere, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al procuratore antistatario;
concludeva chiedendo, altresì, la condanna della convenuta CP_4 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a quella somma secondo giustizia, a causa del suo comportamento tenuto in violazione dell'art. 148 Cod. Assicurazioni e della sua “mala gestio” del sinistro per cui è causa.
Per la parte convenuta il procuratore concludeva chiedendo di determinare l'eventuale risarcimento nei soli limiti di quanto provato e ritenuto equo dal Tribunale, detraendo quanto già corrisposto, entro i limiti del massimale di polizza nonché di respingere le domande attoree di rimborso delle spese funerarie e degli onorari legali stragiudiziali, in quanto infondate, temerarie e già oggetto di separata liquidazione e quindi di compensare integralmente le spese di giudizio.
Motivi della decisione in fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 febbraio 2021, l'attore Parte_1
conveniva in giudizio nonché la società
[...] CP_2 Controparte_3
rispettivamente proprietario e conducente dell'auto, una FIAT Multipla targata
[...]
CC627JZ, ed assicuratore della medesima vettura per la responsabilità civile, per
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sentire accertare la responsabilità del primo, nella causazione di un sinistro verificatosi il 12 agosto 2014 in ZO, ore 10:00 circa, a causa del quale era deceduta la madre, sig.ra , e per la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento Persona_1 di tutti i danni, sofferti.
Tanto sulla premessa che, nelle descritte circostanze di tempo e di luogo, il convenuto, alla guida della FIAT Multipla, uscendo da Via Capodiconca, non si arrestava al segnale di “STOP” svoltando a destra ed immettendosi a velocità sostenuta in Via
Pizzola, in direzione della Strada Statale 7 Appia e non si avvedeva della presenza di
, che stava completando l'attraversamento della strada e si trovava Persona_1 ormai prossima al margine destro della sede stradale. Il convenuto non CP_2 percependo tempestivamente la presenza del pedone, non riusciva ad evitare l'impatto, determinando la caduta a terra della , che veniva proiettata violentemente al Per_1 suolo e il violento urto ne provocava il decesso, come accertato dai Carabinieri di
ZO intervenuti sul posto. nonché dal personale sanitario che constatava solo l'avvenuto decesso della signora . Per_1
L'attore deduceva che tale evento gli aveva provocato, un profondo turbamento d'animo, determinando gravi sofferenze psichiche, morali ed esistenziali, essendo figlio- convivente - della defunta ,. Persona_1
L'attore chiedeva, in particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un congiunto per la morte del genitore e calcolato in € 332.000,00, nonché il risarcimento del danno esistenziale e morale, per la modifica in negativo della qualità della sua vita esistenziale, privata e relazionale e quantificato in €
50.000,00;
Il chiedeva inoltre il ristoro delle spese funerarie sostenute, pro quota, Pt_1 insieme al germano , nonché quelle relative alla realizzazione della Persona_2 tomba presso il cimitero e ai diritti di affissione, per un importo a suo carico pari ad €
2.110,30, come comprovato dalle fatture allegate;
chiedeva, altresì, la liquidazione del danno patrimoniale per una somma totale di € 50.973,69, per il pagamento del compenso professionale al procuratore nominato nel processo penale nonché la liquidazione per le spese giudiziali e stragiudiziali civili, come da nota spese del
18.12.2020.
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Si costituiva in giudizio la società la quale contestava la Controparte_3 quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore nonché la dedotta convivenza dell'attore con la madre defunta, deducendo di aver già versato all'attore la somma di euro € 92.000,00, ritenendo che nella specie sussistesse una responsabilità concorsuale anche del pedone.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva che il Tribunale, affermato il concorso di colpa deducendo l'avvenuto pagamento in favore dell'attore della somma di trattenuta in acconto del maggior avere.
Quanto alla domanda di rimborso delle spese sostenute la convenuta società contestava, inoltre, la debenza delle spese funerarie, già riconosciute per intero (€
4.220,60) al germano in separato giudizio, nonché la rimborsabilità Persona_2 degli onorari stragiudiziali richiesti dall'attore precisando che gli onorari legali, quantificati in €. 50.973,69 relativi al procedimento penale erano già stati liquidati dai giudici competenti.
Esaurita l'attività istruttoria la causa all'udienza del 5 giugno 2025 è stata assegnata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, occorre preliminarmente dichiarare la contumacia del convenuto non costituito in giudizio malgrado la regolare notificazione CP_2 dell'atto di citazione.
Passando al vaglio della domanda proposta la stessa si reputa fondata per quanto di ragione.
Tanto premesso e venendo al merito, occorre osservare che, come emerge pacificamente dagli atti di causa, in relazione al sinistro per il quale si controverte, veniva emessa sentenza penale di condanna in primo grado ( sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 6352/2018) confermata in grado di appello (sentenza n.
5866/2020) a carico di (cfr. copia delle sentenze di primo e di secondo CP_2 grado, ritualmente versate agli atti di causa da attori e dalla convenuta).
Con tali pronunce, i Giudici penali di primo e secondo grado, affermavano la penale responsabilità del nella causazione del sinistro, dal quale derivava il decesso CP_2 di per avere l'odierno convenuto, giunto in prossimità Persona_1
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dell'intersezione impegnato l'incrocio senza arrestare la propria marcia, nonostante la presenza di un segnale di stop a velocità sostenuta.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.
In applicazione dei richiamati principi, dai quali non vi è ragione per discostarsi,
l'accertamento, avvenuto in sede penale a carico di , spiega effetti anche CP_2 nell'odierno giudizio.
Del resto, alcun dubbio si pone in ordine al fatto che la sentenza emessa in sede penale sia passata in cosa giudicata, non avendo alcuna delle parti dedotto l'interposizione di gravame avverso la pronuncia della Corte di Appello.
Né, invero, varrebbe opinare che la pronuncia resa in sede penale non sia opponibile alla società che rimaneva pacificamente estranea al relativo procedimento, CP_4 nel quale avrebbe potuto essere citata in qualità di responsabile civile, in difetto di qualsivoglia eccezione al riguardo, da parte della suddetta convenuta, ed alla luce del principio secondo cui la questione dei limiti soggettivi del giudicato penale nel giudizio civile in cui si controverta sulla sussistenza degli stessi fatti deve essere eccepita dalla parte interessata, se già non costituisce oggetto di domanda (cfr. Cass. civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18324).
Alla stregua delle svolte considerazioni, resta, quindi, da statuire in ordine al concorso di colpa della essendo emerso, dalle acquisite risultanze istruttorie, che la Per_1 predetta nel transitare lungo l'intersezione suddetta non abbia proceduto osservando la diligente condotta del pedone che attraversa la strada.
Al riguardo, il Tribunale osserva nel giudizio penale di primo grado, la dinamica del sinistro è stata ricostruita dal teste di polizia giudiziaria intervenuto , Testimone_1 dal consulente tecnico del Pubblico Ministero Ing. e dal teste indicato Persona_3 dalla difesa . Testimone_2
In particolare, l'Ing. consulente tecnico nominato dal Pubblico Persona_3
Ministero, aveva riferito nel dibattimento penale di aver esaminato i rilievi planimetrici
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eseguiti dai Carabinieri e la documentazione fotografica allegata, nonché di essersi recato personalmente sul luogo del sinistro ove aveva utilizzato un software specifico per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Il consulente, in particolare, aveva rilevato che la Fiat Multipla, condotta da CP_2
, “percorreva ad una velocità di circa 30 km/h, Via Capodiconca con direzione
[...]
Via Pizzola. Giunto all'intersezione con Via Pizzola e con Via Roma, senza fermarsi al segnale di STOP si immetteva su Via Pizzola ed investiva, con la parte anteriore destra del proprio veicolo, la sig.ra che attraversava Via Pizzola Persona_1 obliquamente provenendo da Via Roma...” .
Quindi il perito aveva accertato che “per ciò che concerne la condotta del pedone, questi poteva scegliere una traiettoria di attraversamento ortogonale all'asse di Via
Pizzola e in un punto meno ampio” mentre per il conducente del veicolo, aveva invece, accertato che “per arrestare il proprio veicolo, anziché arrivare all'urto ad una velocità di circa 30 km/h…doveva avere una velocità di 6 km/h…Tale dato dimostra che il conducente del veicolo, al momento dell'immissione su Via Pizzola non si era arrestato completamente al segnale di STOP per verificare l'eventuale presenza di altri utenti della strada…”.
IL CTU, ing. aveva sottolineato, inoltre, che dai rilievi fotografici realizzati Per_3 dalla PG intervenuta era emerso che la presentava un taglio dell'epidermide Per_1 della caviglia destra e quindi, tenuto conto della conformazione della strada e dell'angolo di sterzata del veicolo, il perito aveva ritenuto che il punto d'urto si collocava a circa 7-8 metri prima del luogo in cui era stato successivamente rinvenuto il corpo della vittima, che al momento dell'impatto si trovava sul lato destro della carreggiata, avendo quasi completato l'attraversamento.
Il perito aveva accertato che l'autovettura e, presentava una deformazione del cofano anteriore destro e la rottura del parabrezza, danni ritenuti pienamente compatibili con un impatto recente contro un corpo umano.
Il CTU concludeva dichiarando che la velocità del veicolo, stimata in circa 30 km/h sulla base delle elaborazioni effettuate con il programma informatico, non poteva considerarsi prudenziale, trattandosi di un'intersezione tra tre strade, situata in pieno
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centro urbano e che il pedone “attraversava diagonalmente Persona_1 generando una condizione di pericolo agli altri utenti della strada”.
Nel medesimo procedimento penale veniva, inoltre, accertato, mediante perizia medico-legale, che il decesso della vittima era causato da un trauma cranico conseguente all'urto del capo contro una superficie rigida — presumibilmente il parabrezza dell'autovettura — e che il corpo, dopo l'impatto, era stato proiettato al suolo.
Ciò posto, va rilevato che nel corso del presente giudizio, sono stati escussi i testimoni moglie dell'attore, e , i quali hanno dichiarato di Testimone_3 Tes_4 essersi recati sul luogo dell'incidente subito dopo aver appreso dell'accaduto e di avervi trovato la vittima già a terra, priva di vita ( cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 21 febbraio 2023)
Alla stregua delle risultanze istruttorie richiamate e delle pronunce penali , nonché dalla perizia tecnica acquisita nel giudizio penale e prodotte in questo, emerge in maniera chiara e univoca la responsabilità del convenuto nella causazione del CP_2 sinistro de quo in quanto, come appurato dall'ing. consulente tecnico del Per_3 pubblico ministero, il nell'approssimarsi all'incrocio, che peraltro collegava CP_2 tre strade in pieno centro urbano, viaggiava ad una velocità approssimativa di 72 Km/h con condotta non consona allo stato dei luoghi violativa dell'obbligo di arresto imposto dal segnale di STOP, impegnando l'incrocio a velocità non prudenziale in un'area urbana caratterizzata da scarsa visibilità laterale e con presenza di pedoni.
Le emergenze istruttorie sin qui richiamate consentono di affermare, con ragionevole certezza, che il conducente della abbia tenuto una condotta contraria, Controparte_5 non soltanto alle comuni regole di prudenza, ma in specie anche alle previsioni dettate dagli artt. 142 c.d.s.
In definitiva, alla stregua delle emergenze dinanzi richiamate, può ragionevolmente affermarsi che, come del resto già ritenuto in sede penale, il non sia immune CP_2 da colpa, avendo egli percorso l'incrocio a velocità non adeguata alle condizioni di tempo (orario pomeridiano di una giornata invernale e, quindi, in assenza di luce naturale) e di luogo (approssimarsi di un'intersezione). Peraltro, a norma dell'art. 141
c.d.s., il conducente deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni.
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Il sinistro, inoltre, si era verificato in circostanze pienamente prevedibili ed evitabili, atteso che il pedone era già quasi giunta al margine opposto della Persona_1 carreggiata e che l'urto è avvenuto nella parte destra anteriore del veicolo, circostanza che conferma come il non abbia in alcun modo rallentato, né prestato CP_2 attenzione alla sede stradale.
Tanto premesso, tuttavia, merita in diritto evidenziare che, a norma dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, e quanto all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
mentre la valutazione della colpevolezza, ed in particolare dell'eventuale concorso di colpa della vittima, rimane riservata al discrezionale apprezzamento del giudice civile (Cass. civ. Sez. 3, 28 settembre 2004 n. 19387; Cass. civ. Sez. 6/3, 14 luglio 2011 n. 14648, fra le altre).
Alla stregua di tali principi questo Giudice deve rilevare che, nella fattispecie in esame, la condotta della vittima — che attraversava diagonalmente e non in corrispondenza delle strisce pedonali — costituisce una violazione delle regole di prudenza, sebbene non idonea ad interrompere il nesso causale, né ad escludere la responsabilità del conducente.
Ciò posto, alla luce delle emergenze istruttorie e degli esiti peritali - che hanno accertato che la vittima aveva effettuato l'attraversamento della carreggiata in prossimità di un'intersezione stradale, in un punto privo di attraversamento pedonale segnalato e con traiettoria obliqua rispetto al margine della carreggiata - deve riconoscersi un concorso di colpa della predetta nella misura del 30 %, in quanto l'attraversamento obliquo ha oggettivamente contribuito, sia pure in misura marginale, alla verificazione dell'evento lesivo.
Difatti occorre rilevare che in tema di investimento di un pedone la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo pari al 100% non esclude la possibilità di accertare un concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma tale accertamento deve essere condotto con particolare attenzione alle circostanze concrete del caso in quanto “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall' articolo 2054, comma 1, del c.c., non opera in contrasto con il principio
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della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell' articolo 1227, comma 1, del c.c…. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell' articolo 2054 del Cc - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell' articolo 1227 del Cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”(Cassazione civile, sez. III,
17/05/2024 , n. 13786).
Ancora va rilevato che “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all' art.
2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”
(Cassazione civile, sez. III, 25/01/2024, n. 2433).
Peraltro occorre evidenziare che, il secondo comma dell'art. 190 del Codice della
Strada prevede espressamente che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sopra passaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri”.
Il pedone, quindi, quando si accinge ad attraversare la strada deve utilizzare le strisce pedonali;
se tuttavia le strisce pedonali distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, il pedone è autorizzato ad attraversare la strada senza usufruire dell'apposito attraversamento, dovendo, però, sempre attraversare la strada in senso Contro perpendicolare e n modo obliquo e sempre con la necessaria attenzione ed evitando di creare situazioni pericolose per sé e per gli altri.
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Al riguardo non può sottacersi che il CTU, ing, aveva rilevato a carico del Per_3 pedone la violazione dell'art. 190 del Codice della Strada, in quanto “attraversava diagonalmente generando una condizione di pericolo agli altri utenti della strada” mentre a carico del conducente dell'auto, il CTU aveva rilevato la CP_2 violazione degli artt. 141, commi 1,2 e 3, in quanto “non riusciva ad arrestare in condizioni di sicurezza per se e per gli altri utenti della strada il proprio veicolo in un tratto urbano e a bassa visibilità” e 191, commi 1,2 e 3, in quanto il conducente “non si arrestava e consentiva il transito al pedone che già aveva impegnato la sede stradale in un tratto privo di attraversamenti pedonali”.
Alla stregua di tali evenienze istruttorie reputa questo Giudicante che la responsabilità del sinistro in oggetto debba essere attribuita nella misura del 70% a carico del conducente dell'autovettura, , e del 30% a carico alla vittima, CP_2 Per_1
[...]
Ciò posto sul piano dell'an e venendo all'esame del quantum, occorre anzitutto soffermarsi sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore ovvero il ristoro dei danni non patrimoniali (c.d. danno da perdita del rapporto parentale).
Al riguardo occorre rilevare che la Suprema Corte, secondo un orientamento ormai consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. n.
27658 del 29.09.2023).
Orbene, aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito, da cui è scaturita la morte di , abbia determinato un danno c.d. parentale in Persona_1 capo al figlio superstite Parte_1
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Riguardo al quantum debeatur, la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve avvenire in base ai parametri delle Tabelle di Milano 2024, costantemente adottate dalla giurisprudenza quale criterio uniforme.
Dalle risultanze istruttorie non risulta provato che, al momento del decesso, l'attore convivesse stabilmente con la madre presso l'abitazione di via Pizzola n. 8/D, come invece allegato in giudizio.
Ciò si evince anche dalle dichiarazioni rese dalla teste sig.ra la Testimone_3 moglie dell'attore, la quale, escussa all'udienza del 21.02.2023, ha dichiarato di essere residente in [...] senza specificare che fosse separata legalmente dal marito con il quale, pertanto, deve presumersi convivesse all'epoca del sinistro.
Alla stregua di tali elementi si reputa che nella liquidazione del danno spettante a a titolo di risarcimento per la perdita del congiunto non dovrà Parte_1 pertanto considerarsi il punteggio previsto nelle relative tabelle di liquidazione nell'ipotesi di convivenza con la vittima.
Risulta, invece, incontestato il legame affettivo madre-figlio, che giustifica il riconoscimento del danno parentale in misura medio-alta, pur tenendo conto della presenza di un ampio nucleo familiare (altri figli, nipoti e fratelli già risarciti), circostanza che la giurisprudenza indica come attenuativa della sofferenza.
Tenuto conto dei parametri tabellari, dell'età della vittima e dell'attore, nonché della pluralità dei familiari già risarciti, si ritiene equo liquidare in favore dell'attore, a titolo di danno parentale, la somma di €. 179.381,64, importo già attualizzato poiché devalutato alla data del sinistro e successivamente rivalutato anno per anno sino alla presente pronuncia, sulla quale andranno altresì corrisposti gli interessi legali dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo.
Tale importo (€ 179.381,64) deve essere decurtato del 30% in ragione dell'accertato concorso di colpa della , per un importo pari a €. 125.567,148. Per_1
A detto importo deve essere detratta la somma di € 92.000,00, già corrisposta dalla convenuta e trattenuta dall'avente diritto a titolo di acconto, per Controparte_3 cui l'importo residuo dovuto all'attore dalla convenuta società assicurativa risulta pari a € 33.567,14 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.
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Non può essere accolta, invece, la distinta domanda di risarcimento del danno morale, in quanto tale voce risulta già ricompresa nel danno da perdita del rapporto parentale richiesto e riconosciuto all'attore. La sofferenza interiore connessa alla perdita del congiunto, infatti, costituisce una componente essenziale e non autonoma del danno parentale, la cui liquidazione tiene conto anche dell'intensità del dolore patito.
Quanto alle spese funerarie, deve escludersi il rimborso richiesto dall'attore, in quanto tale voce di danno è già stata riconosciuta e integralmente liquidata in separato giudizio Per_ in favore del fratello , con conseguente divieto di duplicazione del risarcimento in ossequio al principio del ne bis in idem.
Altrettanto infondata risulta essere la pretesa dell'attore di ottenere il pagamento di euro 50.973,69 a titolo di onorari legali, di cui euro 35.456,62 quali asserite ulteriori spettanze professionali pe r l'attività svolta dal difensore in sede penale e la residua somma richiesta per la fase stragiudiziale civile svolta dal medesimo procuratore.
La pretesa dell'attore è del tutto inconferente in questa sede dovendo ritenersi oggetto di apposita e diversa domanda, dovendo, per mera completezza osservarsi, che la stessa non è supportata da idonea documentazione
Quanto alla richiesta di ristoro per l'attività stragiudiziale l'attore non ha prodotto alcuna fattura comprovante l'effettiva debenza degli onorari asseritamente maturati, ma unicamente una nota spese priva, pertanto, di valore probatorio ai fini della dimostrazione del credito professionale non supportato dal parere di congruità del competente ordine professionale.
Del pari non sussistono invero i presupposti della reclamata responsabilità aggravata
(art.96, comma I, C.P.C.) a carico della parte attrice, come dedotta e richiesta dalla difesa del convenuto, responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione, fallita nella fattispecie, della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. 92/6637;
90/4651).
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Analogo discorso vale per la dedotta violazione dell'obbligo di lealtà e di probità processuale;
va ricordato in proposito che “il comportamento processuale delle parti contrario ai doveri di lealtà e probità non è integrato dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche o da ricostruzioni di fatti riconosciute errate dal giudice, né da comportamenti che possano conseguire effetti vantaggiosi solo in difetto di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte” (Cass. 98/10247).
Nemmeno può ritenersi che la carenza probatoria del convenuto sui danni subiti possa essere superata dal semplice rigetto della domanda proposta ( e quindi, come già ribadito dalla totale soccombenza della controparte) incombendo, comunque sulla parte richiedente l'onere probatorio del danno subito;
invero l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che tale secondo presupposto richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur", in modo da consentire al giudice di identificarne concretamente l'esistenza e la relativa liquidazione, anche se equitativa. ( cfr.Tribunale Milano, sez. I, 18 aprile 2008, n. 5119)
Alla stregua di tali principi è onere della parte istante fornire gli elementi probatori sia sull'elemento soggettivo della consapevolezza o dell'ignoranza colpevole della propria tesi, sia, dell'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Poiché, nel caso di specie, l'istante non ha assolto siffatto onere probatorio, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, che ha visto l'accoglimento solo parziale della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ed il rigetto delle ulteriori domande proposte dall'attore, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che la Compagnia assicurativa convenuta non ha contestato l'an debeatur ma ha contestato, peraltro fondatamente, solo la quantificazione del risarcimento.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti della società Parte_1 nonché di , nella contumacia di quest'ultimo, così Controparte_1 CP_2 decide:
- Dichiara la contumacia del convenuto;
CP_2
- In accoglimento parziale della domanda dichiara la concorrente responsabilità, nelle rispettive misure del 70 % a carico di , quale conducente e CP_2 proprietario dell'autovettura Fiat Multipla targata CC627JZ, e nella percentuale del 30 % a carico di nella causazione del Persona_1 sinistro avvenuto il 12.8.2014 in ZO e per l'effetto in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda condanna i convenuti e la CP_2 [...]
in solido tra di loro, al pagamento, in favore della parte attrice, CP_1 dell'importo di €. 33.567,14 oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
- Rigetta nel resto le ulteriori domande proposte dall'attore;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.10.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa ID D'FR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa ID D'FR ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1450 /2021 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, assegnata in decisione all'udienza del 05 giugno 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
- (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti, dall'Avv. Pasquale De Lucia (C.F. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec del predetto - PEC:
t@.it Email_1 Email_2
ATTORE
E
- (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Mara Mandrè (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec della C.F._3 predetta - PEC: Email_3
CONVENUTA
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NONCHE'
- (C.F. ), Via Capodiconca n. 20 – 81021, CP_2 C.F._4
ZO (CE)
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice il procuratore concludeva chiedendo l'accoglimento integrale della domanda attorea e, per l'effetto, la condanna in solido dei convenuti e CP_2 la società al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_3 patrimoniali subiti dall'attore, quantificati in complessivi € 435.000,00 e comprensivi delle spese relative all'attività stragiudiziale, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a cui vanno sottratte le somme già trattenute in acconto del maggior avere, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione al procuratore antistatario;
concludeva chiedendo, altresì, la condanna della convenuta CP_4 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a quella somma secondo giustizia, a causa del suo comportamento tenuto in violazione dell'art. 148 Cod. Assicurazioni e della sua “mala gestio” del sinistro per cui è causa.
Per la parte convenuta il procuratore concludeva chiedendo di determinare l'eventuale risarcimento nei soli limiti di quanto provato e ritenuto equo dal Tribunale, detraendo quanto già corrisposto, entro i limiti del massimale di polizza nonché di respingere le domande attoree di rimborso delle spese funerarie e degli onorari legali stragiudiziali, in quanto infondate, temerarie e già oggetto di separata liquidazione e quindi di compensare integralmente le spese di giudizio.
Motivi della decisione in fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 febbraio 2021, l'attore Parte_1
conveniva in giudizio nonché la società
[...] CP_2 Controparte_3
rispettivamente proprietario e conducente dell'auto, una FIAT Multipla targata
[...]
CC627JZ, ed assicuratore della medesima vettura per la responsabilità civile, per
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sentire accertare la responsabilità del primo, nella causazione di un sinistro verificatosi il 12 agosto 2014 in ZO, ore 10:00 circa, a causa del quale era deceduta la madre, sig.ra , e per la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento Persona_1 di tutti i danni, sofferti.
Tanto sulla premessa che, nelle descritte circostanze di tempo e di luogo, il convenuto, alla guida della FIAT Multipla, uscendo da Via Capodiconca, non si arrestava al segnale di “STOP” svoltando a destra ed immettendosi a velocità sostenuta in Via
Pizzola, in direzione della Strada Statale 7 Appia e non si avvedeva della presenza di
, che stava completando l'attraversamento della strada e si trovava Persona_1 ormai prossima al margine destro della sede stradale. Il convenuto non CP_2 percependo tempestivamente la presenza del pedone, non riusciva ad evitare l'impatto, determinando la caduta a terra della , che veniva proiettata violentemente al Per_1 suolo e il violento urto ne provocava il decesso, come accertato dai Carabinieri di
ZO intervenuti sul posto. nonché dal personale sanitario che constatava solo l'avvenuto decesso della signora . Per_1
L'attore deduceva che tale evento gli aveva provocato, un profondo turbamento d'animo, determinando gravi sofferenze psichiche, morali ed esistenziali, essendo figlio- convivente - della defunta ,. Persona_1
L'attore chiedeva, in particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un congiunto per la morte del genitore e calcolato in € 332.000,00, nonché il risarcimento del danno esistenziale e morale, per la modifica in negativo della qualità della sua vita esistenziale, privata e relazionale e quantificato in €
50.000,00;
Il chiedeva inoltre il ristoro delle spese funerarie sostenute, pro quota, Pt_1 insieme al germano , nonché quelle relative alla realizzazione della Persona_2 tomba presso il cimitero e ai diritti di affissione, per un importo a suo carico pari ad €
2.110,30, come comprovato dalle fatture allegate;
chiedeva, altresì, la liquidazione del danno patrimoniale per una somma totale di € 50.973,69, per il pagamento del compenso professionale al procuratore nominato nel processo penale nonché la liquidazione per le spese giudiziali e stragiudiziali civili, come da nota spese del
18.12.2020.
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Si costituiva in giudizio la società la quale contestava la Controparte_3 quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore nonché la dedotta convivenza dell'attore con la madre defunta, deducendo di aver già versato all'attore la somma di euro € 92.000,00, ritenendo che nella specie sussistesse una responsabilità concorsuale anche del pedone.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva che il Tribunale, affermato il concorso di colpa deducendo l'avvenuto pagamento in favore dell'attore della somma di trattenuta in acconto del maggior avere.
Quanto alla domanda di rimborso delle spese sostenute la convenuta società contestava, inoltre, la debenza delle spese funerarie, già riconosciute per intero (€
4.220,60) al germano in separato giudizio, nonché la rimborsabilità Persona_2 degli onorari stragiudiziali richiesti dall'attore precisando che gli onorari legali, quantificati in €. 50.973,69 relativi al procedimento penale erano già stati liquidati dai giudici competenti.
Esaurita l'attività istruttoria la causa all'udienza del 5 giugno 2025 è stata assegnata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, occorre preliminarmente dichiarare la contumacia del convenuto non costituito in giudizio malgrado la regolare notificazione CP_2 dell'atto di citazione.
Passando al vaglio della domanda proposta la stessa si reputa fondata per quanto di ragione.
Tanto premesso e venendo al merito, occorre osservare che, come emerge pacificamente dagli atti di causa, in relazione al sinistro per il quale si controverte, veniva emessa sentenza penale di condanna in primo grado ( sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 6352/2018) confermata in grado di appello (sentenza n.
5866/2020) a carico di (cfr. copia delle sentenze di primo e di secondo CP_2 grado, ritualmente versate agli atti di causa da attori e dalla convenuta).
Con tali pronunce, i Giudici penali di primo e secondo grado, affermavano la penale responsabilità del nella causazione del sinistro, dal quale derivava il decesso CP_2 di per avere l'odierno convenuto, giunto in prossimità Persona_1
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dell'intersezione impegnato l'incrocio senza arrestare la propria marcia, nonostante la presenza di un segnale di stop a velocità sostenuta.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.
In applicazione dei richiamati principi, dai quali non vi è ragione per discostarsi,
l'accertamento, avvenuto in sede penale a carico di , spiega effetti anche CP_2 nell'odierno giudizio.
Del resto, alcun dubbio si pone in ordine al fatto che la sentenza emessa in sede penale sia passata in cosa giudicata, non avendo alcuna delle parti dedotto l'interposizione di gravame avverso la pronuncia della Corte di Appello.
Né, invero, varrebbe opinare che la pronuncia resa in sede penale non sia opponibile alla società che rimaneva pacificamente estranea al relativo procedimento, CP_4 nel quale avrebbe potuto essere citata in qualità di responsabile civile, in difetto di qualsivoglia eccezione al riguardo, da parte della suddetta convenuta, ed alla luce del principio secondo cui la questione dei limiti soggettivi del giudicato penale nel giudizio civile in cui si controverta sulla sussistenza degli stessi fatti deve essere eccepita dalla parte interessata, se già non costituisce oggetto di domanda (cfr. Cass. civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18324).
Alla stregua delle svolte considerazioni, resta, quindi, da statuire in ordine al concorso di colpa della essendo emerso, dalle acquisite risultanze istruttorie, che la Per_1 predetta nel transitare lungo l'intersezione suddetta non abbia proceduto osservando la diligente condotta del pedone che attraversa la strada.
Al riguardo, il Tribunale osserva nel giudizio penale di primo grado, la dinamica del sinistro è stata ricostruita dal teste di polizia giudiziaria intervenuto , Testimone_1 dal consulente tecnico del Pubblico Ministero Ing. e dal teste indicato Persona_3 dalla difesa . Testimone_2
In particolare, l'Ing. consulente tecnico nominato dal Pubblico Persona_3
Ministero, aveva riferito nel dibattimento penale di aver esaminato i rilievi planimetrici
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eseguiti dai Carabinieri e la documentazione fotografica allegata, nonché di essersi recato personalmente sul luogo del sinistro ove aveva utilizzato un software specifico per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.
Il consulente, in particolare, aveva rilevato che la Fiat Multipla, condotta da CP_2
, “percorreva ad una velocità di circa 30 km/h, Via Capodiconca con direzione
[...]
Via Pizzola. Giunto all'intersezione con Via Pizzola e con Via Roma, senza fermarsi al segnale di STOP si immetteva su Via Pizzola ed investiva, con la parte anteriore destra del proprio veicolo, la sig.ra che attraversava Via Pizzola Persona_1 obliquamente provenendo da Via Roma...” .
Quindi il perito aveva accertato che “per ciò che concerne la condotta del pedone, questi poteva scegliere una traiettoria di attraversamento ortogonale all'asse di Via
Pizzola e in un punto meno ampio” mentre per il conducente del veicolo, aveva invece, accertato che “per arrestare il proprio veicolo, anziché arrivare all'urto ad una velocità di circa 30 km/h…doveva avere una velocità di 6 km/h…Tale dato dimostra che il conducente del veicolo, al momento dell'immissione su Via Pizzola non si era arrestato completamente al segnale di STOP per verificare l'eventuale presenza di altri utenti della strada…”.
IL CTU, ing. aveva sottolineato, inoltre, che dai rilievi fotografici realizzati Per_3 dalla PG intervenuta era emerso che la presentava un taglio dell'epidermide Per_1 della caviglia destra e quindi, tenuto conto della conformazione della strada e dell'angolo di sterzata del veicolo, il perito aveva ritenuto che il punto d'urto si collocava a circa 7-8 metri prima del luogo in cui era stato successivamente rinvenuto il corpo della vittima, che al momento dell'impatto si trovava sul lato destro della carreggiata, avendo quasi completato l'attraversamento.
Il perito aveva accertato che l'autovettura e, presentava una deformazione del cofano anteriore destro e la rottura del parabrezza, danni ritenuti pienamente compatibili con un impatto recente contro un corpo umano.
Il CTU concludeva dichiarando che la velocità del veicolo, stimata in circa 30 km/h sulla base delle elaborazioni effettuate con il programma informatico, non poteva considerarsi prudenziale, trattandosi di un'intersezione tra tre strade, situata in pieno
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centro urbano e che il pedone “attraversava diagonalmente Persona_1 generando una condizione di pericolo agli altri utenti della strada”.
Nel medesimo procedimento penale veniva, inoltre, accertato, mediante perizia medico-legale, che il decesso della vittima era causato da un trauma cranico conseguente all'urto del capo contro una superficie rigida — presumibilmente il parabrezza dell'autovettura — e che il corpo, dopo l'impatto, era stato proiettato al suolo.
Ciò posto, va rilevato che nel corso del presente giudizio, sono stati escussi i testimoni moglie dell'attore, e , i quali hanno dichiarato di Testimone_3 Tes_4 essersi recati sul luogo dell'incidente subito dopo aver appreso dell'accaduto e di avervi trovato la vittima già a terra, priva di vita ( cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 21 febbraio 2023)
Alla stregua delle risultanze istruttorie richiamate e delle pronunce penali , nonché dalla perizia tecnica acquisita nel giudizio penale e prodotte in questo, emerge in maniera chiara e univoca la responsabilità del convenuto nella causazione del CP_2 sinistro de quo in quanto, come appurato dall'ing. consulente tecnico del Per_3 pubblico ministero, il nell'approssimarsi all'incrocio, che peraltro collegava CP_2 tre strade in pieno centro urbano, viaggiava ad una velocità approssimativa di 72 Km/h con condotta non consona allo stato dei luoghi violativa dell'obbligo di arresto imposto dal segnale di STOP, impegnando l'incrocio a velocità non prudenziale in un'area urbana caratterizzata da scarsa visibilità laterale e con presenza di pedoni.
Le emergenze istruttorie sin qui richiamate consentono di affermare, con ragionevole certezza, che il conducente della abbia tenuto una condotta contraria, Controparte_5 non soltanto alle comuni regole di prudenza, ma in specie anche alle previsioni dettate dagli artt. 142 c.d.s.
In definitiva, alla stregua delle emergenze dinanzi richiamate, può ragionevolmente affermarsi che, come del resto già ritenuto in sede penale, il non sia immune CP_2 da colpa, avendo egli percorso l'incrocio a velocità non adeguata alle condizioni di tempo (orario pomeridiano di una giornata invernale e, quindi, in assenza di luce naturale) e di luogo (approssimarsi di un'intersezione). Peraltro, a norma dell'art. 141
c.d.s., il conducente deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni.
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Il sinistro, inoltre, si era verificato in circostanze pienamente prevedibili ed evitabili, atteso che il pedone era già quasi giunta al margine opposto della Persona_1 carreggiata e che l'urto è avvenuto nella parte destra anteriore del veicolo, circostanza che conferma come il non abbia in alcun modo rallentato, né prestato CP_2 attenzione alla sede stradale.
Tanto premesso, tuttavia, merita in diritto evidenziare che, a norma dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, e quanto all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
mentre la valutazione della colpevolezza, ed in particolare dell'eventuale concorso di colpa della vittima, rimane riservata al discrezionale apprezzamento del giudice civile (Cass. civ. Sez. 3, 28 settembre 2004 n. 19387; Cass. civ. Sez. 6/3, 14 luglio 2011 n. 14648, fra le altre).
Alla stregua di tali principi questo Giudice deve rilevare che, nella fattispecie in esame, la condotta della vittima — che attraversava diagonalmente e non in corrispondenza delle strisce pedonali — costituisce una violazione delle regole di prudenza, sebbene non idonea ad interrompere il nesso causale, né ad escludere la responsabilità del conducente.
Ciò posto, alla luce delle emergenze istruttorie e degli esiti peritali - che hanno accertato che la vittima aveva effettuato l'attraversamento della carreggiata in prossimità di un'intersezione stradale, in un punto privo di attraversamento pedonale segnalato e con traiettoria obliqua rispetto al margine della carreggiata - deve riconoscersi un concorso di colpa della predetta nella misura del 30 %, in quanto l'attraversamento obliquo ha oggettivamente contribuito, sia pure in misura marginale, alla verificazione dell'evento lesivo.
Difatti occorre rilevare che in tema di investimento di un pedone la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo pari al 100% non esclude la possibilità di accertare un concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma tale accertamento deve essere condotto con particolare attenzione alle circostanze concrete del caso in quanto “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall' articolo 2054, comma 1, del c.c., non opera in contrasto con il principio
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della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell' articolo 1227, comma 1, del c.c…. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell' articolo 2054 del Cc - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell' articolo 1227 del Cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame”(Cassazione civile, sez. III,
17/05/2024 , n. 13786).
Ancora va rilevato che “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all' art.
2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”
(Cassazione civile, sez. III, 25/01/2024, n. 2433).
Peraltro occorre evidenziare che, il secondo comma dell'art. 190 del Codice della
Strada prevede espressamente che “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sopra passaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri”.
Il pedone, quindi, quando si accinge ad attraversare la strada deve utilizzare le strisce pedonali;
se tuttavia le strisce pedonali distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, il pedone è autorizzato ad attraversare la strada senza usufruire dell'apposito attraversamento, dovendo, però, sempre attraversare la strada in senso Contro perpendicolare e n modo obliquo e sempre con la necessaria attenzione ed evitando di creare situazioni pericolose per sé e per gli altri.
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Al riguardo non può sottacersi che il CTU, ing, aveva rilevato a carico del Per_3 pedone la violazione dell'art. 190 del Codice della Strada, in quanto “attraversava diagonalmente generando una condizione di pericolo agli altri utenti della strada” mentre a carico del conducente dell'auto, il CTU aveva rilevato la CP_2 violazione degli artt. 141, commi 1,2 e 3, in quanto “non riusciva ad arrestare in condizioni di sicurezza per se e per gli altri utenti della strada il proprio veicolo in un tratto urbano e a bassa visibilità” e 191, commi 1,2 e 3, in quanto il conducente “non si arrestava e consentiva il transito al pedone che già aveva impegnato la sede stradale in un tratto privo di attraversamenti pedonali”.
Alla stregua di tali evenienze istruttorie reputa questo Giudicante che la responsabilità del sinistro in oggetto debba essere attribuita nella misura del 70% a carico del conducente dell'autovettura, , e del 30% a carico alla vittima, CP_2 Per_1
[...]
Ciò posto sul piano dell'an e venendo all'esame del quantum, occorre anzitutto soffermarsi sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore ovvero il ristoro dei danni non patrimoniali (c.d. danno da perdita del rapporto parentale).
Al riguardo occorre rilevare che la Suprema Corte, secondo un orientamento ormai consolidato, ritiene che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice debba verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. n.
27658 del 29.09.2023).
Orbene, aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito, da cui è scaturita la morte di , abbia determinato un danno c.d. parentale in Persona_1 capo al figlio superstite Parte_1
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Riguardo al quantum debeatur, la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve avvenire in base ai parametri delle Tabelle di Milano 2024, costantemente adottate dalla giurisprudenza quale criterio uniforme.
Dalle risultanze istruttorie non risulta provato che, al momento del decesso, l'attore convivesse stabilmente con la madre presso l'abitazione di via Pizzola n. 8/D, come invece allegato in giudizio.
Ciò si evince anche dalle dichiarazioni rese dalla teste sig.ra la Testimone_3 moglie dell'attore, la quale, escussa all'udienza del 21.02.2023, ha dichiarato di essere residente in [...] senza specificare che fosse separata legalmente dal marito con il quale, pertanto, deve presumersi convivesse all'epoca del sinistro.
Alla stregua di tali elementi si reputa che nella liquidazione del danno spettante a a titolo di risarcimento per la perdita del congiunto non dovrà Parte_1 pertanto considerarsi il punteggio previsto nelle relative tabelle di liquidazione nell'ipotesi di convivenza con la vittima.
Risulta, invece, incontestato il legame affettivo madre-figlio, che giustifica il riconoscimento del danno parentale in misura medio-alta, pur tenendo conto della presenza di un ampio nucleo familiare (altri figli, nipoti e fratelli già risarciti), circostanza che la giurisprudenza indica come attenuativa della sofferenza.
Tenuto conto dei parametri tabellari, dell'età della vittima e dell'attore, nonché della pluralità dei familiari già risarciti, si ritiene equo liquidare in favore dell'attore, a titolo di danno parentale, la somma di €. 179.381,64, importo già attualizzato poiché devalutato alla data del sinistro e successivamente rivalutato anno per anno sino alla presente pronuncia, sulla quale andranno altresì corrisposti gli interessi legali dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo.
Tale importo (€ 179.381,64) deve essere decurtato del 30% in ragione dell'accertato concorso di colpa della , per un importo pari a €. 125.567,148. Per_1
A detto importo deve essere detratta la somma di € 92.000,00, già corrisposta dalla convenuta e trattenuta dall'avente diritto a titolo di acconto, per Controparte_3 cui l'importo residuo dovuto all'attore dalla convenuta società assicurativa risulta pari a € 33.567,14 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.
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Non può essere accolta, invece, la distinta domanda di risarcimento del danno morale, in quanto tale voce risulta già ricompresa nel danno da perdita del rapporto parentale richiesto e riconosciuto all'attore. La sofferenza interiore connessa alla perdita del congiunto, infatti, costituisce una componente essenziale e non autonoma del danno parentale, la cui liquidazione tiene conto anche dell'intensità del dolore patito.
Quanto alle spese funerarie, deve escludersi il rimborso richiesto dall'attore, in quanto tale voce di danno è già stata riconosciuta e integralmente liquidata in separato giudizio Per_ in favore del fratello , con conseguente divieto di duplicazione del risarcimento in ossequio al principio del ne bis in idem.
Altrettanto infondata risulta essere la pretesa dell'attore di ottenere il pagamento di euro 50.973,69 a titolo di onorari legali, di cui euro 35.456,62 quali asserite ulteriori spettanze professionali pe r l'attività svolta dal difensore in sede penale e la residua somma richiesta per la fase stragiudiziale civile svolta dal medesimo procuratore.
La pretesa dell'attore è del tutto inconferente in questa sede dovendo ritenersi oggetto di apposita e diversa domanda, dovendo, per mera completezza osservarsi, che la stessa non è supportata da idonea documentazione
Quanto alla richiesta di ristoro per l'attività stragiudiziale l'attore non ha prodotto alcuna fattura comprovante l'effettiva debenza degli onorari asseritamente maturati, ma unicamente una nota spese priva, pertanto, di valore probatorio ai fini della dimostrazione del credito professionale non supportato dal parere di congruità del competente ordine professionale.
Del pari non sussistono invero i presupposti della reclamata responsabilità aggravata
(art.96, comma I, C.P.C.) a carico della parte attrice, come dedotta e richiesta dalla difesa del convenuto, responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione, fallita nella fattispecie, della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. 92/6637;
90/4651).
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Analogo discorso vale per la dedotta violazione dell'obbligo di lealtà e di probità processuale;
va ricordato in proposito che “il comportamento processuale delle parti contrario ai doveri di lealtà e probità non è integrato dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche o da ricostruzioni di fatti riconosciute errate dal giudice, né da comportamenti che possano conseguire effetti vantaggiosi solo in difetto di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte” (Cass. 98/10247).
Nemmeno può ritenersi che la carenza probatoria del convenuto sui danni subiti possa essere superata dal semplice rigetto della domanda proposta ( e quindi, come già ribadito dalla totale soccombenza della controparte) incombendo, comunque sulla parte richiedente l'onere probatorio del danno subito;
invero l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che tale secondo presupposto richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur", in modo da consentire al giudice di identificarne concretamente l'esistenza e la relativa liquidazione, anche se equitativa. ( cfr.Tribunale Milano, sez. I, 18 aprile 2008, n. 5119)
Alla stregua di tali principi è onere della parte istante fornire gli elementi probatori sia sull'elemento soggettivo della consapevolezza o dell'ignoranza colpevole della propria tesi, sia, dell'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Poiché, nel caso di specie, l'istante non ha assolto siffatto onere probatorio, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, che ha visto l'accoglimento solo parziale della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ed il rigetto delle ulteriori domande proposte dall'attore, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che la Compagnia assicurativa convenuta non ha contestato l'an debeatur ma ha contestato, peraltro fondatamente, solo la quantificazione del risarcimento.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti della società Parte_1 nonché di , nella contumacia di quest'ultimo, così Controparte_1 CP_2 decide:
- Dichiara la contumacia del convenuto;
CP_2
- In accoglimento parziale della domanda dichiara la concorrente responsabilità, nelle rispettive misure del 70 % a carico di , quale conducente e CP_2 proprietario dell'autovettura Fiat Multipla targata CC627JZ, e nella percentuale del 30 % a carico di nella causazione del Persona_1 sinistro avvenuto il 12.8.2014 in ZO e per l'effetto in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda condanna i convenuti e la CP_2 [...]
in solido tra di loro, al pagamento, in favore della parte attrice, CP_1 dell'importo di €. 33.567,14 oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
- Rigetta nel resto le ulteriori domande proposte dall'attore;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.10.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa ID D'FR
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