Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 8058
CASS
Sentenza 21 marzo 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.

Commentari4

  • 1Non ha diritto al compenso il professionista che presenta un progetto edilizio (anche se approvato dal cliente), non conforme alla normativa urbanistica poiché…
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    Cass. Civ., Sez. II, 21 marzo 2023, n. 8058 La Corte di Cassazione, con la Sentenza 8058/2023 del 21 marzo, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'architetto, ingegnere o geometra che, "nel redigere un progetto edilizio, non assicura la conformità alla normativa urbanistica, tant'è che l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezza tecnica costituisce inadempimento dell'incarico" con la conseguenza che il committente può chiedere la risoluzione del contratto, perché la verifica di conformità spetta al professionista "in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'Art. 2226 co. 1 C.C. la …

     Leggi di più…

  • 2Eccezione di inadempimento sollevata in modo specioso: conseguenze (Cass. n. 36295/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 8 marzo 2024

    IL FATTO Un architetto lamentava la mancata corresponsione delle proprie competenze professionali che gli spettavano per aver progettato e diretto i lavori di ristrutturazione di un'abitazione. Otteneva una ingiunzione di pagamento nei confronti del committente (proprietario dell'immobile) il quale in sede di opposizione, eccepiva l'inadempimento del professionista, sostenendo che l'immobile indicato nella documentazione fornita differiva da quello di sua proprietà (in particolare, nella relazione della DIA veniva indicato un immobile diverso da quello di proprietà del ricorrente ed una concessione in sanatoria della veranda, che, invece era abusiva). LA QUESTIONE Quando può essere …

     Leggi di più…

  • 3Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e buona fede: la Cassazione fa il punto (Cass. 36295/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 febbraio 2024

    Il Fatto Un architetto lamentava la mancata corresponsione delle proprie competenze professionali che gli spettavano per aver progettato e diretto i lavori di ristrutturazione di un'abitazione. Otteneva una ingiunzione di pagamento nei confronti del committente (proprietario dell'immobile) il quale in sede di opposizione, eccepiva l'inadempimento del professionista, sostenendo che l'immobile indicato nella documentazione fornita differiva da quello di sua proprietà (in particolare, nella relazione della DIA veniva indicato un immobile diverso da quello di proprietà del ricorrente ed una concessione in sanatoria della veranda, che, invece era abusiva). La Questione Quando può essere …

     Leggi di più…

  • 4Architetto sempre responsabile del progetto non conforme
    Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 18 maggio 2023

    Il professionista è responsabile e deve rispondere del progetto non conforme alle norme, anche se il committente lo ha approvato e sottoscritto. La sua non conformità alla normativa urbanistica e quindi la sua irrealizzabilità costituisce inadempimento tale per cui il cliente, anche se era a conoscenza degli abusi, può rifiutare di pagare il compenso al progettista incaricato. E' una sentenza rilevante in tema di responsabilità professionale quella, la n. 8058/2023, depositata il 21 marzo 2023 dalla Cassazione. I proprietari di un immobile citano ditta e progettisti per opere edilizie realizzate non a norma La vicenda. I proprietari di un immobile avevano incaricato due architetti, uno …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 8058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8058
Data del deposito : 21 marzo 2023

Testo completo