Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2025, proposto da
Condominio Residence Candigliota di via Gallucci 53, Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Irtuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Polo Tecnico Professionale Ipsia Am Barlacchi A Lucifero di Crotone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
EN EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Mesoraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. N. 6291 del 05.05.2025 a firma del Dirigente Scolastico dott. Girolamo Arcuri di diniego alla richiesta di accesso agli atti comunicata in pari data a mezzo pec;
e per la conseguente condanna
della amministrazione scolastica a ostendere la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della amministrazione scolastica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ER BA e udito il Procuratore dello Stato presente come specificato nel verbale;
Il Condominio ricorrente ha agito in giudizio avverso la nota del Dirigente Scolastico dell’ I.P.S.I.A. Barlacchi – Lucifero di Crotone con cui è stato opposto diniego all’istanza di accesso al registro di classe del giorno 5 marzo 2019 nella parte relativa agli insegnanti in servizio quel giorno, per opposizione della controinteressata.
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione scolastica e la controinteressata, svolgendo difese.
Successivamente all’instaurazione del giudizio, parte ricorrente e l’Avvocatura dello Stato hanno rappresentato l’avvenuta ostensione dei documenti richiesti con nota del 17 settembre 2026, con cui il Dirigente Scolastico ha mutato il precedente indirizzo.
Ritenuto che deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere compensate alla luce delle peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ER BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER BA | VO LE |
IL SEGRETARIO