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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. BIAGIO POLITANTO CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2338/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento comunicato alle parti vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. Enzo Filardi giusta
[...] C.F._4 procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
NC Di AN giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …“Voglia l'On.le Corte di Appello adìta, in sede di gravame: IN VIA impugnazione e, in riforma integrale della sentenza gravata, accogliere la domanda attrice di prima sede perché fondata in fatto e diritto e assolutamente provata, e, per l'effetto, dichiarare ed accertare che occupa senza titolo il terreno oggetto di causa, meglio descritto in atti, Controparte_1 ordinandone l'immediato rilascio in favore delle attrici e condannandolo al risarcimento del danno da liquidarsi nella misura di cui in citazione di prima sede e quella di giustizia anche in via equitativa, con vittoria in ogni caso del doppio grado di giudizio;
IN VIA GRADATA E SUBORDINATA, in caso di non accoglimento, riformare comunque il capo della sentenza gravata relativamente al regolamento delle spese, dichiarando, attesa anche la violazione del D.Lgs. N. 28/2010 da parte del convenuto , la compensazione delle spese di lite del primo grado, con vittoria in ogni caso CP_1 delle spese di lite del presente grado”.
Per parte appellata eccezione, difesa, preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis I comma c.p.c., per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto. Rigettare l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge né il fumus e nemmeno il periculum atteso che trattasi delle semplici spese di lite liquidate in € 2.700,00. Nel merito voglia l'Ecc.ma Corte rigettare il gravame con l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria alle spese e competenze e accessori di legge e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione del 05.03.2013, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari per Parte_4 Controparte_1 ottenere il rilascio del terreno in agro Saracena, Frazione Zoccalia, in catasto al FI. 60, part.lle fraz.
659-600-661-662.765 e 767 e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
A fondamento delle proprie ragioni, hanno dedotto che 2004 il predetto appezzamento di terreno è stato occupato senza alcun titolo da e che anche su delle altre Controparte_1 Parte_1 comproprietarie, ha invitato più volte verbalmente a rilasciare il fondo e infine ha Controparte_1 richiesto il rilascio mediante lettera raccomandata A/R datata 23.10.2010.
Rimaste senza esito tutte le richieste di restituzione e avendo dichiarato davanti Controparte_1 ai Carabinieri di essere proprietario del fondo, hanno deciso di agire giudizialmente a tutela delle proprie ragioni.
Il convenuto si è costituito deducendo di non avere mai occupato i terreni e di averne avuta la mera detenzione in quanto incarico di ararli e seminarli dietro pagamento di un corrispettivo da parte di una terza persona e comunque solo dopo il 2007 poiché fino a quella data egli era stato ristretto in carcere. Ha concluso pertanto per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con le prove orali richieste dalle parti.
Con sentenza n. 802/2019 pubblicata il 23.10.2019 il Tribunale di Castrovillari ha così provveduto:
“1. rigetta la domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
2. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.700,00 per
[...] compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e se dovuti”.
In particolare il Tribunale ha evidenziato che, mentre le parti attrici hanno semplicemente attestato la loro proprietà e affermato che dal 2004 il convenuto ha occupato senza titolo il loro appezzamento di terreno, il convenuto ha negato qualsiasi rapporto con il fondo fino al 2007 e per il periodo successivo ha provato, sia mediante documentazione che attraverso le testimonianze l'esistenza di un contratto di affitto agrario di fondo rustico sul terreno controverso e la circostanza di avere sempre lavorato su quel terreno per conto di terzi e dietro corrispettivo.
Oltre a non aver dimostrato l'occupazione, le attrici non hanno neppure dato prova del danno da occupazione abusiva.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto appello con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2019 affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa depositata il 4 gennaio 2020 si è costituito in giudizio per chiedere, Controparte_1 preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile o improcedibile, per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto, e per chiedere nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii dipesi da esigenze organizzative la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2025
Detta udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato note e con provvedimento comunicato alle parti il 15 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, posto che dal contenuto del medesimo è dato evincere, con sufficiente precisione, che la doglianza dell'appellante si appunta sul travisamento dei fatti e delle prove assunte, con particolare riguardo al mancato esame di una prova testimoniale qualificata, qual è quella del Maresciallo Tes_1
3.1. Con un primo motivo di gravame articolato in sotto motivi l'appellante censura la sentenza per
“erronea a falsa applicazione degli artt. 113, 114 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 8 D.Lgs. 4/3/2010
N.28 e succ. mod. – omesso esame di un punto decisivo della controversia – omesso esame di prova decisiva – difetto assoluto di motivazione su punto decisivo e su prova decisiva – illogicità della motivazione – erronea ricostruzione del fatto controverso – erronea regolamentazione delle spese processuali”.
Il motivo articolato in numerose sotto specificazioni è complessivamente inteso a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha omesso di esaminare la testimonianza del
Maresciallo che invece parte appellante ritiene dirimente avendo il teste riferito che Tes_1 CP_1 innanzi a lui si era professato proprietario del terreno di cui è causa, e per non aver adeguatamente valorizzato il mancato riscontro di alle richieste di rilascio e la sua mancata partecipazione al CP_1 tentativo di conciliazione.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Deve qui premettersi che la domanda proposta in primo grado dalle attrici, con la quale quindi il
Tribunale ha dovuto confrontare le risultanze istruttorie, è costituita dalla richiesta di rilascio del fondo da parte del convenuto e si fonda sul presupposto di fatto della condotta di abusiva occupazione da parte del medesimo convenuto.
Nessuno degli elementi istruttori di cui le appellanti lamentano la mancata considerazione da parte del Tribunale è idoneo a corroborare la prospettazione attrice, in primo luogo sotto il profilo del presupposto fattuale della condotta di occupazione del fondo e di consequenziale lesione del diritto di godimento del titolare.
Al contrario, l'appellato oltre a documentare un impedimento assoluto all'occupazione fino al 2007
( è agli atti di primo grado la documentazione dell'ufficio di sorveglianza da cui emerge la detenzione in carcere ), mentre per il periodo successivo ha allegato e provato una detenzione alieno nomine al solo al fine di ararlo e seminarlo dietro corrispettivo, su richiesta di , il quale si è Persona_1 dichiarato possessore del terreno di cui è causa, tanto da aver instaurato un giudizio possessorio contro
(R.G.A.C. N. 1395/2019). Questa circostanza è stata provata mediante la Parte_1 testimonianza di , che ha confermato di aver incaricato di coltivare il terreno, e Persona_1 CP_1 tramite le fatture riconosciute sempre da , allegate agli atti di causa, da cui si desume Persona_1 che tale attività era svolta dietro corrispettivo.
Gli elementi dedotti dalle comproprietarie, se messi in relazione alle prove fornite dall'appellato, non sono idonee a dimostrare l'occupazione senza titolo del terreno de quo, tanto più se si considera che le stesse, nell'atto di citazione in appello, hanno affermato che “se anziché dichiararsi CP_1 proprietario, avesse dichiarato di occupare il terreno per conto di , avrebbero citato in Persona_1 giudizio quest'ultimo ovviamente e non l' ”. CP_1
Il Tribunale ha dunque correttamente esaminato il compendio probatorio a sua disposizione, tralasciando di soffermarsi sulle circostanze, quali le dichiarazioni dell'appellato innanzi al Maresciallo del Carabinieri, non idonee a provare circostanze di fatto e comunque smentite dalle prove assunte durante l'istruttoria di primo grado.
Le considerazioni fin qui svolte non sono superate dalla produzione documentale – effettuata peraltro in assenza di qualsiasi autorizzazione – con cui l'appellante ha accompagnato le note di trattazione del 27 marzo 2023 e che ha poi richiamato in comparsa conclusionale ( destinate solo alla precisazione delle conclusioni ) trattandosi di atti di altri giudizi che coinvolgono soggetti parzialmente diversi e di cui non è stata adeguatamente illustrata la rilevanza nel presente giudizio.
Il rigetto dei motivi di gravame afferenti all'asserita occupazione senza titolo rende superfluo l'esame della questione in ordine alla ricorrenza del danno da occupazione senza titolo e alla sua quantificazione.
Merita invece accoglimento il motivo di censura relativo alla disciplina delle spese di lite.
Il contegno tenuto dal convenuto nella fase anteriore alla instaurazione del giudizio e, in particolare, la mancata esplicitazione del titolo in base al quale ha per un periodo detenuto il fondo e la mancata partecipazione alla fase della mediazione, hanno contribuito a determinare la situazione di incertezza che le parti hanno inteso dirimere attraverso l'instaurazione della lite giudiziaria. Tanto vale a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
[...] Parte_3 Parte_4
802/2019 e nei confronti di così provvede: Controparte_1 in parziale accoglimento della appello e in parziale riforma della sentenza impugnata compensa le spese di lite del primo grado del giudizio. conferma nel resto la sentenza e conferma le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso il 5 dicembre 2025
La Presidente est.
VA ER
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Mot dott.ssa Francesca Scerbo nominata con D.m. 3 settembre 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. BIAGIO POLITANTO CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2338/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento comunicato alle parti vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. Enzo Filardi giusta
[...] C.F._4 procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
NC Di AN giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …“Voglia l'On.le Corte di Appello adìta, in sede di gravame: IN VIA impugnazione e, in riforma integrale della sentenza gravata, accogliere la domanda attrice di prima sede perché fondata in fatto e diritto e assolutamente provata, e, per l'effetto, dichiarare ed accertare che occupa senza titolo il terreno oggetto di causa, meglio descritto in atti, Controparte_1 ordinandone l'immediato rilascio in favore delle attrici e condannandolo al risarcimento del danno da liquidarsi nella misura di cui in citazione di prima sede e quella di giustizia anche in via equitativa, con vittoria in ogni caso del doppio grado di giudizio;
IN VIA GRADATA E SUBORDINATA, in caso di non accoglimento, riformare comunque il capo della sentenza gravata relativamente al regolamento delle spese, dichiarando, attesa anche la violazione del D.Lgs. N. 28/2010 da parte del convenuto , la compensazione delle spese di lite del primo grado, con vittoria in ogni caso CP_1 delle spese di lite del presente grado”.
Per parte appellata eccezione, difesa, preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis I comma c.p.c., per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto. Rigettare l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge né il fumus e nemmeno il periculum atteso che trattasi delle semplici spese di lite liquidate in € 2.700,00. Nel merito voglia l'Ecc.ma Corte rigettare il gravame con l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria alle spese e competenze e accessori di legge e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione del 05.03.2013, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari per Parte_4 Controparte_1 ottenere il rilascio del terreno in agro Saracena, Frazione Zoccalia, in catasto al FI. 60, part.lle fraz.
659-600-661-662.765 e 767 e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo.
A fondamento delle proprie ragioni, hanno dedotto che 2004 il predetto appezzamento di terreno è stato occupato senza alcun titolo da e che anche su delle altre Controparte_1 Parte_1 comproprietarie, ha invitato più volte verbalmente a rilasciare il fondo e infine ha Controparte_1 richiesto il rilascio mediante lettera raccomandata A/R datata 23.10.2010.
Rimaste senza esito tutte le richieste di restituzione e avendo dichiarato davanti Controparte_1 ai Carabinieri di essere proprietario del fondo, hanno deciso di agire giudizialmente a tutela delle proprie ragioni.
Il convenuto si è costituito deducendo di non avere mai occupato i terreni e di averne avuta la mera detenzione in quanto incarico di ararli e seminarli dietro pagamento di un corrispettivo da parte di una terza persona e comunque solo dopo il 2007 poiché fino a quella data egli era stato ristretto in carcere. Ha concluso pertanto per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con le prove orali richieste dalle parti.
Con sentenza n. 802/2019 pubblicata il 23.10.2019 il Tribunale di Castrovillari ha così provveduto:
“1. rigetta la domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
2. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.700,00 per
[...] compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e se dovuti”.
In particolare il Tribunale ha evidenziato che, mentre le parti attrici hanno semplicemente attestato la loro proprietà e affermato che dal 2004 il convenuto ha occupato senza titolo il loro appezzamento di terreno, il convenuto ha negato qualsiasi rapporto con il fondo fino al 2007 e per il periodo successivo ha provato, sia mediante documentazione che attraverso le testimonianze l'esistenza di un contratto di affitto agrario di fondo rustico sul terreno controverso e la circostanza di avere sempre lavorato su quel terreno per conto di terzi e dietro corrispettivo.
Oltre a non aver dimostrato l'occupazione, le attrici non hanno neppure dato prova del danno da occupazione abusiva.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proposto appello con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2019 affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa depositata il 4 gennaio 2020 si è costituito in giudizio per chiedere, Controparte_1 preliminarmente di dichiarare l'appello inammissibile o improcedibile, per non avere una ragionevole probabilità di essere accolto, e per chiedere nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii dipesi da esigenze organizzative la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2025
Detta udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato note e con provvedimento comunicato alle parti il 15 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, posto che dal contenuto del medesimo è dato evincere, con sufficiente precisione, che la doglianza dell'appellante si appunta sul travisamento dei fatti e delle prove assunte, con particolare riguardo al mancato esame di una prova testimoniale qualificata, qual è quella del Maresciallo Tes_1
3.1. Con un primo motivo di gravame articolato in sotto motivi l'appellante censura la sentenza per
“erronea a falsa applicazione degli artt. 113, 114 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 8 D.Lgs. 4/3/2010
N.28 e succ. mod. – omesso esame di un punto decisivo della controversia – omesso esame di prova decisiva – difetto assoluto di motivazione su punto decisivo e su prova decisiva – illogicità della motivazione – erronea ricostruzione del fatto controverso – erronea regolamentazione delle spese processuali”.
Il motivo articolato in numerose sotto specificazioni è complessivamente inteso a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha omesso di esaminare la testimonianza del
Maresciallo che invece parte appellante ritiene dirimente avendo il teste riferito che Tes_1 CP_1 innanzi a lui si era professato proprietario del terreno di cui è causa, e per non aver adeguatamente valorizzato il mancato riscontro di alle richieste di rilascio e la sua mancata partecipazione al CP_1 tentativo di conciliazione.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni e deve essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Deve qui premettersi che la domanda proposta in primo grado dalle attrici, con la quale quindi il
Tribunale ha dovuto confrontare le risultanze istruttorie, è costituita dalla richiesta di rilascio del fondo da parte del convenuto e si fonda sul presupposto di fatto della condotta di abusiva occupazione da parte del medesimo convenuto.
Nessuno degli elementi istruttori di cui le appellanti lamentano la mancata considerazione da parte del Tribunale è idoneo a corroborare la prospettazione attrice, in primo luogo sotto il profilo del presupposto fattuale della condotta di occupazione del fondo e di consequenziale lesione del diritto di godimento del titolare.
Al contrario, l'appellato oltre a documentare un impedimento assoluto all'occupazione fino al 2007
( è agli atti di primo grado la documentazione dell'ufficio di sorveglianza da cui emerge la detenzione in carcere ), mentre per il periodo successivo ha allegato e provato una detenzione alieno nomine al solo al fine di ararlo e seminarlo dietro corrispettivo, su richiesta di , il quale si è Persona_1 dichiarato possessore del terreno di cui è causa, tanto da aver instaurato un giudizio possessorio contro
(R.G.A.C. N. 1395/2019). Questa circostanza è stata provata mediante la Parte_1 testimonianza di , che ha confermato di aver incaricato di coltivare il terreno, e Persona_1 CP_1 tramite le fatture riconosciute sempre da , allegate agli atti di causa, da cui si desume Persona_1 che tale attività era svolta dietro corrispettivo.
Gli elementi dedotti dalle comproprietarie, se messi in relazione alle prove fornite dall'appellato, non sono idonee a dimostrare l'occupazione senza titolo del terreno de quo, tanto più se si considera che le stesse, nell'atto di citazione in appello, hanno affermato che “se anziché dichiararsi CP_1 proprietario, avesse dichiarato di occupare il terreno per conto di , avrebbero citato in Persona_1 giudizio quest'ultimo ovviamente e non l' ”. CP_1
Il Tribunale ha dunque correttamente esaminato il compendio probatorio a sua disposizione, tralasciando di soffermarsi sulle circostanze, quali le dichiarazioni dell'appellato innanzi al Maresciallo del Carabinieri, non idonee a provare circostanze di fatto e comunque smentite dalle prove assunte durante l'istruttoria di primo grado.
Le considerazioni fin qui svolte non sono superate dalla produzione documentale – effettuata peraltro in assenza di qualsiasi autorizzazione – con cui l'appellante ha accompagnato le note di trattazione del 27 marzo 2023 e che ha poi richiamato in comparsa conclusionale ( destinate solo alla precisazione delle conclusioni ) trattandosi di atti di altri giudizi che coinvolgono soggetti parzialmente diversi e di cui non è stata adeguatamente illustrata la rilevanza nel presente giudizio.
Il rigetto dei motivi di gravame afferenti all'asserita occupazione senza titolo rende superfluo l'esame della questione in ordine alla ricorrenza del danno da occupazione senza titolo e alla sua quantificazione.
Merita invece accoglimento il motivo di censura relativo alla disciplina delle spese di lite.
Il contegno tenuto dal convenuto nella fase anteriore alla instaurazione del giudizio e, in particolare, la mancata esplicitazione del titolo in base al quale ha per un periodo detenuto il fondo e la mancata partecipazione alla fase della mediazione, hanno contribuito a determinare la situazione di incertezza che le parti hanno inteso dirimere attraverso l'instaurazione della lite giudiziaria. Tanto vale a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
[...] Parte_3 Parte_4
802/2019 e nei confronti di così provvede: Controparte_1 in parziale accoglimento della appello e in parziale riforma della sentenza impugnata compensa le spese di lite del primo grado del giudizio. conferma nel resto la sentenza e conferma le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso il 5 dicembre 2025
La Presidente est.
VA ER
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Mot dott.ssa Francesca Scerbo nominata con D.m. 3 settembre 2025.