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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 597 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
in proprio e quale titolare della ditta TO di Parte_1
SA GI; ; Controparte_1 Controparte_2
; quale erede del fideiussore
[...] Controparte_3 Persona_1
tutti congiuntamente rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppina Ciancio e Aniello
Oliva in virtù di procure alle liti apposte su fogli separati e allegate all'atto di appello
APPELLANTI
E
ella qualità di procuratrice di ON CP_5
1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli del Foro di Milano in virtù di procura ex
art. 10 del D.P.R. 123/2001allegata agli atti
uale procuratrice del Controparte_6 Controparte_7
contumace
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza dal Got del Tribunale di Nocera
Inferiore n. 768/2023 pubblicata il 13/04/2023 (Opposizione al decreto ingiuntivo n.
875/2014 )
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 875/2014 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore il
16/05/2014 la società nella qualità di procuratrice del Controparte_6 [...]
ingiungeva a , in proprio e quale titolare della Ditta CP_7 Parte_1
TO di SA GI, ed a , Controparte_1 CP_2
e quali fideiussori, il pagamento di € 99.217,34, oltre
[...] Persona_1
interessi convenzionali e spese della procedura monitoria, di cui € 91.748,20 per l'esposizione debitoria rinveniente dal conto corrente n. 01784/0000/00379816 ed €
7.469,00 per l'esposizione debitoria rinveniente dal finanziamento di originari €
30.000,00.
Con atto di citazione del 15/07/2014 , , Parte_1 Controparte_1
e proponevano opposizione al Controparte_2 Persona_1
monitorio, eccependo: la carenza di prova scritta per insufficienza ed inidoneità della documentazione prodotta dalla a fondamento del ricorso;
il superamento del CP_8
tasso soglia sul conto corrente n. 01784/0000/00379816; la illegittima applicazione del
2 tasso di interesse passivo ultralegale in assenza di pattuizione scritta;
la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
la illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto;
il gioco delle valute;
la illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto;
la nullità del contratto di finanziamento e la conseguente liberazione dei fideiussori. Chiedevano pertanto al
Tribunale di Nocera Inferiore di dichiarare nullo o revocare il decreto opposto e di condannare l' , quale procuratrice del al Controparte_6 Controparte_7
risarcimento dei danni morali, nella misura di € 120.000,00, patrimoniali, nella misura di € 20.000,00, e non patrimoniali, nella misura di € 20.000,00, conseguenti alla illecita condotta.
Si costituiva l'opposta , che eccepiva, in via preliminare, Controparte_6
l'inammissibilità dei motivi di opposizione espressi dai garanti, stante il carattere autonomo della garanzia da essi prestata, e la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione con riferimento ai crediti anteriori al 20/01/2004; nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione giacché i contratti erano stati sottoscritti in regime di libero mercato e nel rispetto delle normativa sulla trasparenza bancaria;
che il contratto di conto corrente, in quanto stipulato il 28/06/2001, prevedeva la medesima periodicità
di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
che tutte le spese e competenze,
compreso la c.m.s., erano state pattuite per iscritto. Quanto al contratto di mutuo,
contestava che fosse stato concesso per estinguere pregresse debitorie. Chiedeva
pertanto il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio si costituiva la in sostituzione di Controparte_9
quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_6 [...]
(già nei confronti della ditta TO di CP_10 Controparte_7
SA GI e dei fideiussori, che si richiamava integralmente agli scritti depositati da quest'ultima, confidando nell'accoglimento delle conclusioni da quella rassegnate.
3 La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa con sentenza n.
768/2023, del 06-12/04/2023 con la quale il Got accoglieva per quanto di ragione la domanda attrice e, dichiarata la nullità relativa del contratto di conto corrente per illegittimità dell'applicazione delle clausole contrattuali afferenti gli interessi debitori ed la commissione di massimo scoperto/disponibilità fondi;
accertata, a seguito della rideterminazione delle operazioni del conto corrente, l'esistenza di un saldo finale di €
16.085,02 a debito del correntista;
accertata l'esistenza di un debito per residuo dovuto per il mutuo in € 7.469,14, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condannava la ditta debitrice ed i suoi fideiussori, in solido fra loro, al pagamento, in favore della e Controparte_6
quindi, a seguito dell'intervenuta cessione, in favore della Controparte_9
della somma di € 23.554,16 (di cui € 16.085,02, per saldo finale passivo del conto corrente ed € 7.469,14 per residuo dovuto del finanziamento concesso dalla banca);
compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio;
condannava le parti, in solido tra loro, a pagare le spese della ctu.
Con atto di citazione notificato il 26/05/2023 SA GI, in proprio e quale titolare della ditta TO di SA GI, nonché Controparte_1
; e quale erede del fideiussore
[...] Controparte_2 Controparte_3
, hanno impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello al Persona_1
fine di ottenerne la riforma e per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
per sentir così provvedere: “a) Ritenere e dichiarare, sulla scorta delle risultanze della
consulenza contabile resa in primo grado, la sussistenza nella fattispecie concreta della
“usura contrattuale”, con conseguente azzeramento di ogni interesse e spesa come
prescritto dalla Legge 108/1996, dall'art. 644 c.p. e dall'art. 1815 cod. civ.; b) Ritenere
e dichiarare, sulla scorta delle risultanze della consulenza contabile resa in primo
grado, che debba applicarsi alla fattispecie in esame il ricalcolo degli interessi operato
4 secondo la formula della L. 108/1996, in base al quale il correntista vanta un credito
nei confronti dell'Istituto di credito pari ad Euro 21.234,91; c) Per l'effetto,
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6
nonché la (cessionaria , in persona del ON Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig.
della complessiva somma di Euro 21.234,91 (Euro Per_1
ventunomiladuecentrentaquattro/91), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
domanda al soddisfo;
d) Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento
del 13 agosto 2008 intercorso tra l'Istituto bancario ed il sig. , avendo Parte_1
lo stesso concretato una mera operazione contabile non inquadrabile nella fattispecie
del mutuo, con conseguente gratuità dello stesso;
e) Dichiarare altresì che nulla è
dovuto dal sig. in forza del predetto contratto di finanziamento, posto Parte_1
che l'esposizione debitoria ripianata con l'erogazione del finanziamento in parola era
stata determinata solo dalla illecita condotta dell'Istituto di Credito avverso;
f) Per
tutto quanto argomentato nel quarto motivo di appello, ritenere e dichiarare la
liberazione dei fideiussori per dolo della condotta usuraria tenuta dalla banca, la quale
ha applicato interessi usurari al rapporto di conto corrente intrattenuto con il sig.
sin dall'anno 2002; g) Per tutto quanto argomentato nel quinto motivo di Per_1
appello, ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dai
signori , e in data 10 giugno 2005 per violazione CP_1 CP_2 Per_1
dell'art.2 L. 287/1990 e contrarietà all'ordine pubblico economico;
h) In via
subordinata, si chiede comunque dichiararsi la nullità parziale dei predetti contratti di
fideiussione con riferimento alle clausole di reviviscenza (articolo 2 del modello ABI),
di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 del codice civile
(articolo 6 del modello ABI) e di sopravvivenza;
i)Per tutto quanto esposto nel sesto
motivo di appello, accertare e dichiarare l'inosservanza da parte del Controparte_11
[..
[...] (ora , dell'obbligo di diligenza e buona fede, nonché la
[...] Controparte_9
violazione di norme imperative nella applicazione di interessi usurari al rapporto n.
01784/0000/00379816, ben oltre il tasso soglia di riferimento e, per l'effetto,
condannare la stessa al risarcimento del danno morale, patrimoniale e non
patrimoniale in favore del sig. , quantificato in Euro 160.000,00 (Euro Parte_1
centosessantamila/00), ovvero nella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia,
anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della
domanda al soddisfo;
j) Per tutto quanto argomentato nel settimo motivo di appello,
ritenere e dichiarare applicabile nella fattispecie in esame una parziale compensazione
delle spese di lite nella misura del 25% (1/4), con condanna dell' in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché della ON
(cessionaria , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
in solido tra loro, al pagamento del restante 75%, nella misura liquidanda, in favore
dell'opponente sig. , con attribuzione ai procuratori antistatari;
k) In Parte_1
ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto al (ora Controparte_7 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, dal correntista sig. Controparte_9
e dai fideiussori signori , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e ; IN OGNI CASO:
3. Condannare l' in
[...] Controparte_3 Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la ON
(cessionaria , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
in solido tra loro, all'integrale rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre
ad oneri e accessori di legge (15%, CPA e IVA), con clausola di attribuzione ai
sottoscritti procuratori antistatari”.
Contumace la , si è costituita la non in proprio Controparte_6 Controparte_9
ma nella qualità di procuratrice di , assegnataria a far data dal CP_5
31/12/2022, a seguito dell'operazione di scissione, a rogito del notaio di Per_2
6 Milano ( rep. 14657, racc.79269 ), che aveva riguardato del Controparte_9
ramo di azienda NPL in cui rientrava la posizione debitoria relativa alla TO
di SA GI e garanti. La appellata, preliminarmente eccependo l'inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis cpc e l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della invocata sospensione, nel merito ha resistito ai motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata ovvero, in subordine, con condanna degli appellanti al pagamento in suo favore e nella spiegata qualità, della diversa somma che fosse eventualmente accertata in corso di causa.
All'esito della prima udienza, la Corte ha rigettato l'istanza avanzata dagli appellanti ai sensi dell'art. 283 cpc. Con separato provvedimento il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc e rinviato dinanzi a sé per l'udienza del 10/10/2024. In data 14/11/2024,
sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc e a scioglimento della riserva assunta il 10/10/2024, il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza articolando sette motivi di gravame:
con il primo motivo – “ In ordine al rapporto di conto corrente ordinario n. 379816.
In particolare, in ordine al superamento del tasso soglia sul conto corrente intrattenuto
dal sig. . Usura contrattuale. Violazione e falsa applicazione dell'art. Parte_1
1815, secondo comma, cod. civ., dell'art. 644 c.p., della Legge 108/1996 e D.L.
70/2011”- contestano la decisione nella parte in cui il Giudice aveva escluso la rilevanza della usura sopravvenuta, pur accertata dal CTU sin dall'anno 2002 per effetto della unilaterale determinazione degli interessi e delle spese del conto da parte della ed aveva erroneamente applicato al conto corrente, in via analogica, princìpi CP_8
espressi in giurisprudenza con riferimento al contratto di mutuo ( Cass.SU 2017 n.
24675), e chiedono pertanto che, riconosciuta l'usura contrattuale, siano azzerati
7 completamente interessi e spese e sia riconosciuto agli appellanti il credito di €
21.234,91 come calcolato dal CTU;
con il secondo motivo – “In ordine all'indebito utilizzo della formula fornita dalla
Banca d'Italia per il ricalcolo degli interessi sul conto corrente n. 379816. Violazione
dell'art. 644 c.p., nonché di quanto disposto in sede di formulazione dei quesiti al CTU.
Vizio di ultrapetizione della CTU e della sentenza gravata, che ne ha recepito le
conclusioni. Nullità della sentenza” – gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di accogliere il ricalcolo degli interessi operato dal CTU
sulla base della formula del TEG applicata dalla Banca d'Italia per le rilevazioni periodiche dei tassi effettivi globali medi e contenuta nell'apposita circolare della Banca
d'Italia del 1998 e nelle successive modifiche ed integrazioni, sino alla circolare dell'agosto 2009; deducono che tale adesione del Giudice al ricalcolo così eseguito dal
CTU rappresenta una chiara violazione del disposto di cui all'art. 644 c.p., nonché un evidente vizio di ultrapetizione in cui era incorso il CTU, e, per riflesso, anche la sentenza, avendo il giudice conferito l'incarico di accertare il superamento del tasso soglia secondo le disposizioni della legge 108/1996 ed avendo, per contro, il consulente effettuato il conteggio anche sulla base delle disposizioni della Banca d'Italia, sì come chiesto dalla opposta;
fanno pure rilevare che, in ogni caso, anche la formula di calcolo della Banca d'Italia utilizzata dal CTU era errata in quanto non teneva conto, ai fini del calcolo del TEG, delle c.m.s., che pure rappresentano un costo legato all'erogazione del credito;
che, inoltre, le istruzioni della Banca d'Italia non possono ritenersi vincolanti ma costituiscono esclusivamente una metodologia di riferimento per la valutazione,
sicché, applicando il calcolo della legge 108/1996, la banca doveva essere condannata al pagamento in favore del della complessiva somma di € 21.234,91 oltre Per_1
interessi e rivalutazione;
8 con il terzo motivo di gravame – “In ordine al contratto di finanziamento n.
2060326408 sottoscritto il 13 agosto 2008. Nullità per difetto di causa. Violazione ed
errata applicazione dell'art. 1418 cod. civ.”-- gli appellanti contestano la decisione nella parte in cui il Tribunale, in ordine alla dedotta nullità del contratti di finanziamento del 13 agosto 2008, ha statuito che, alla stregua di quanto accertato dal
CTU, gli interessi pattuiti al momento della conclusione dello stesso non erano usurari e che quindi correttamente la Banca aveva chiesto in via monitoria il pagamento della residua somma di Euro 7.469,14, e che alcun rilievo poteva riconoscersi alle doglianze degli opponenti in ordine all'utilizzo del detto mutuo per la diminuzione della debitoria maturata posto che la ditta finanziata ne aveva comunque tratto un beneficio,
sussistendo un saldo passivo delle operazioni di conto corrente. In particolare fanno rilevare che il , in proprio e quale titolare della ditta correntista, aveva eccepito Per_1
la nullità per difetto di causa del contratto di finanziamento del 13 agosto 2008 per €
30.000,00 atteso che lo stesso veniva richiesto e concesso dalla per ripianare uno CP_8
scoperto di conto corrente e non per un interesse proprio del correntista, sicché esso non aveva mai avuto la natura di mutuo di scopo, posto che le somme erogate non erano mai entrate nella sfera di disponibilità del mutuatario ma erano state destinate al ripianamento di un'esposizione debitoria in conto corrente essendo state accreditate direttamente sul conto corrente con saldo debitorio ed assorbite dalla debitoria medesima;
con il quarto motivo –“ In ordine alla liberazione dei fideiussori per dolo della
condotta bancaria. Accertamento dell'usura bancaria ed exceptio doli. Violazione ed
errata applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Omessa pronuncia” – impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva statuito che le fideiussioni prestate risultavano 'valide ad ogni effetto di legge', omettendo ogni pronuncia in ordine all'exceptio doli formulata dai fideiussori in primo grado. Il CTU aveva difatti accertato
9 che l'Istituto di credito aveva applicato al rapporto di conto corrente interessi usurari sin dall'anno 2002 e per l'intera durata del rapporto, sicché, trattandosi di una condotta oggettivamente illegittima tenuta dalla i fideiussori dovevano essere sollevati da CP_8
ogni obbligazione di garanzia avendo da subito opposto il dolo della condotta usuraria della banca;
con il quinto motivo di appello – “In ordine alla nullità dei contratti di fideiussione
stipulati a garanzia del credito concesso alla ditta TO. Violazione e falsa
applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge n. 287/1990. Difetto di
motivazione” – la sentenza è impugnata nella parte in cui il Tribunale, nonostante le argomentazioni profuse dalla difesa degli opponenti, aveva statuito che le fideiussioni prestate erano 'valide ad ogni effetto di legge'. I fideiussori fanno sul punto rilevare che avevano sottoscritto, in data 10 giugno 2005, contratti di fideiussione bancaria a garanzia delle obbligazioni contratte dal sig. sino alla concorrenza Parte_1
dell'importo di € 150.000,00; che il modello di contratto era identico a quello elaborato nell'anno 2003 dall'ABI e sanzionato, nel 2005, con provvedimento della Banca
d'Italia; che in simili fattispecie il negozio fideiussorio deve essere dichiarato nullo ex art. 1418 cod. civ. per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, in quanto contrario all'ordine pubblico economico, la cui disciplina è contenuta anche nel Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea (v. art. 101) e nella legge antimonopolistica Nazionale;
che pertanto anche le fideiussioni da essi sottoscritte dovevano essere dichiarate invalide ovvero, in subordine, invalide limitatamente alle clausole conformi al modello ABI;
con il sesto motivo –” In ordine al risarcimento del danno conseguente alla illegittima
condotta tenuta dall'Istituto bancario. Nullità della sentenza n. 768/2023 per omessa
pronuncia” -- il lamenta che, a fronte della condotta illegittima, contraria a Per_1
buona fede e palesemente usuraria tenuta dall'istituto bancario, aveva formulato espressa domanda di risarcimento del danno morale, patrimoniale e non patrimoniale
10 conseguente sia alla illecita applicazione di interessi usurari e di commissioni e spese non contrattualizzate, sia alla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia, il tutto per una somma complessiva per ad €160.000,00; che il CTU aveva accertato che la aveva applicato al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla CP_8
ditta TO interessi usurari sin dall'anno 2002; che vi era stato illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della appellata, che lo aveva esercitato in assenza di giusti motivi;
che era risultata nulla la commissione di massimo scoperto, pattuita in maniera indeterminata sia in punto di modalità di calcolo che di periodicità di applicazione;
che ciononostante il Tribunale non aveva provveduto sulla domanda di risarcimento avanzata con riferimento al fatto che dalla illecita ed usuraria condotta della banca era derivata una indebita esposizione debitoria, inserita tra le sofferenze dell'Istituto, con segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria, che aveva comportato per la ditta individuale del la impossibilità economica di operare sul mercato Per_1
giacché la revoca degli affidamenti sia presso il che presso altri istituti, Controparte_7
oltre alla segnalazione in centrale rischi, ne avevano oggettivamente impedito l'espansione commerciale e produttiva, con la conseguenza che nel 2014 era stato costretto a chiudere l'attività aperta nell'anno 2001;
con il settimo ed ultimo motivo – “ In ordine alla statuizione sulle spese del primo
grado di giudizio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Inesistenza
dei presupposti per la compensazione delle spese di lite” gli appellanti impugnano la regolamentazione delle spese processuali che il primo Giudice aveva compensato sul presupposto della soccombenza reciproca. Fanno a tal proposito rilevare che la CP_8
aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la complessiva somma di €
99.217,34 sulla scorta della debitoria risultante sul conto corrente n. 379816 e del mancato saldo del contratto di finanziamento n. 2060326408; che tuttavia all'esito dell'istruttoria era emerso che l'Istituto di Credito aveva applicato praticamente per
11 l'intera durata del rapporto di conto corrente interessi usurari, nonché commissioni e spese non debitamente contrattualizzate ed addebitato una commissione di massimo scoperto nulla perché non specificamente concordata stante la mancata previsione delle modalità di calcolo e della periodicità di applicazione, e che infine aveva illegittimamente esercitato lo jus variandi, sicché la pretesa creditoria dell'Istituto era stata drasticamente rideterminata in € 23.554,16; che pertanto, essendo stata accolta l'opposizione, revocato l'originario decreto ingiuntivo ed quasi completamente annullato il credito dell'Istituto, l'integrale compensazione delle spese di lite non aveva giustificazione. Chiedono pertanto alla Corte di Appello la riforma della sentenza in punto di spese processuali, con parziale compensazione nella misura del 25% e condanna dell' alla rifusione in favore del del restante Controparte_12 Parte_1
75%.
2. L'appello è infondato.
2.1. Il primo motivo va rigettato.
La Corte di Cassazioni a Sezioni Unite nella pronuncia n. 24675/2017 ( confermata da
Cass. n. 2311/2018 e n. 9762/2018 ) ha statuito che “ nei contratti di mutuo, allorché il
tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello
svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle
disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente
all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per
un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la
pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato
può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia,
contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
12 L'usura può quindi verificarsi soltanto nel momento genetico del rapporto contrattuale,
vale a dire quando vengono pattuiti gli interessi da applicare, a nulla rilevando che,
durante l'esecuzione del contratto, le fluttuazioni del mercato finanziario comportino che quel tasso originariamente pattuito risulti superiore al tasso soglia.
Numerose pronunce hanno affermato che il principio della non configurabilità di una usura sopravvenuta alla pattuizione del tasso di interesse, espresso nella richiamata sentenza in materia di mutuo, valgono anche per qualsiasi altro tipo di rapporto di credito, e in particolare per il conto corrente, data l'ampiezza della formulazione della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.L. 29 dicembre 2000, n.
394, conv. in L. 28 febbraio 1001, n. 24 – “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del
codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi
sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal
momento del loro pagamento”-- , che ne implica l'estensione, conformemente del resto alla ratio legis, a tutti i contratti di credito ( cfr. Cass. 2021 n. 20626; ord. 2023 n.
35902; 2024 n. 9792; 2024 n. 18013; 2024 n. 18227; 2024 n. 18499; in tema di factoring, Cass. ord. 2023 n. 32538).
La Suprema Corte ha inoltre statuito che l'esercizio, da parte della banca finanziatrice,
dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB, quanto al tasso di interesse, configura nuova pattuizione – costituita dalla manifestazione di volontà espressa della banca e dalla manifestazione tacita per fatto concludente legalmente tipizzato del cliente che non si avvale della facoltà di recesso –, alla quale dunque si applica il rigore della disciplina dell'usura presunta ove il tasso così variato superi la soglia di legge valevole per il periodo in cui è stato appunto esercitato lo ius variandi. In presenza dell'esercizio dello
ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del
13 tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale ( cfr.
Cass. n.18227/2024; n. 9792/ 2024; n.35902/2023).
Da queste argomentazioni, che il Collegio condivide, consegue che, con riferimento al caso di specie, la pronuncia impugnata va confermata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di usurarietà sulla base dell'espletata CTU, che ha rilevato che il tasso di interesse concordato dalle parti ha superato il tasso soglia solo nel corso del rapporto.
2.2. Va disatteso anche il secondo motivo.
2.2.1. In primo luogo va rilevato che non determina nullità della sentenza per ultrapetizione l'adesione del Giudice ad un criterio di valutazione adottato da un CTU
senza che esso fosse espressamente indicato nel quesito, e ciò in quanto l'ultrapetizione si configura esclusivamente con riferimento alle domande ed eccezioni delle parti – e nel caso di specie l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse era stata regolarmente introdotta dagli opponenti --, laddove la valutazione fatta dall'ausiliario d'ufficio è
soggetta esclusivamente alla verifica tecnica, nel contraddittorio delle parti, circa la correttezza del criterio adottato.
2.2.2. La sentenza va confermata anche con riferimento all'adesione al criterio di calcolo indicato dal CTU alle pagg. 17-18, lettera b).
Ed infatti, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2,co.4, della Legge 7
marzo 1996 n. 108 come modificato dal decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106, le banche e gli intermediari finanziari
si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del Tasso effettivo globale medio -- TAEGM – emanate dalla Banca d'Italia.
Il tasso soglia, superato il quale gli interessi sono automaticamente qualificati usurari, è
stabilito, a far data dal 14 maggio 2011 nel “ tasso medio risultante dall'ultima
14 rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del primo comma relativamente
alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si
aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed
il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali “ ( art. 2, co. 4, L. n.
108/1996).
Siffatto metodo di calcolo, come detto, è stato introdotto dal DL n. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, co.4, L. n. 108/1996, che invece originariamente determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50%.
L'usurarietà o meno del tasso applicato al contratto va pertanto effettuata mediante procedimento di comparazione con il tasso soglia di cui al DM relativo al periodo interessato ed è strettamente ancorato ad un parametro di natura oggettiva, costituito dai dati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso che ci occupa, correttamente il primo Giudice ha utilizzato il metodo di calcolo riportato dal CTU alla lett. b), essendo invece quello della lettera a) evidentemente riportato dall'ausiliario soltanto al fine di consentire al Giudice la valutazione, in diritto,
circa il metodo in concreto utilizzabile.
Va poi osservato che il CTU ha effettuato la verifica applicando le nuove istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 elaborate sulla base di quanto disposto dalla legge
02 gennaio 2009 n. 2, che ha ampliato gli oneri bancari da considerare per il calcolo del tasso includendovi tutti quelli connessi al finanziamento ed ha previsto i nuovi criteri di rilevazione del TEG disponendo, all'art. 2 bis co. 2, che “gli interessi, le commissioni e
le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dei fondi da parte
del cliente, dall'entrata in vigore di conversione del presente decreto, sono comunque
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cc, dell'art. 644 cp e degli artt. 2 e 3
della legge 7 marzo 1996 n. 108”.
15
2.3. Sono infondate anche le doglianze articolate nel terzo motivo di impugnazione,
relativo al finanziamento concesso dalla banca al allo scopo di ripianare lo Per_1
scoperto di conto corrente.
2.3.1. Ed invero, il primo Giudice, disattendendo l'eccezione di nullità del contratto che gli opponenti avevano sollevato sul presupposto della illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 cc (contratto in frode alla legge) per essere stato il contratto stipulato per ripianare uno scoperto di conto corrente determinato dalla condotta illecita della stessa banca, ha tenuto conto dell'accertamento del CTU, che, verificate le condizioni contrattuali, aveva escluso violazioni della disciplina anti usura e rilevato la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate.
L'accertamento dell'ausiliario, trasfuso nella sentenza, non è stato impugnato dagli appellanti, che hanno invece qui prospettato soltanto la questione della validità del mutuo solutorio, da essi ritenuto mera operazione contabile avente carattere di gratuità,
ed hanno chiesto alla Corte di accertarne la nullità e di dichiarare che nulla deve il a titolo di restituzione del capitale. Per_1
Ritiene il Collegio che, con riferimento all'istituto in esame, non possano porsi problemi di nullità giacché nessuna norma imperativa vieta un'operazione del genere, né sono ipotizzabili criticità quanto alla causa o alla meritevolezza ai sensi dell'art. 1322, co.2, cc, considerato anche che il mutuo è contratto tipico e nominato.
Nella giurisprudenza del Supremo Collegio, infatti, non si dubita della legittimità di una siffatta operazione, ferma restando, ovviamente, la eventuale revocabilità, ai sensi degli artt. 2901 cc o degli artt. 66 o 67 della legge fallimentare del 1942 (oggi sostituiti dagli artt. 165 e 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza approvato con d.lgs.12 gennaio 2019, n. 14), della garanzia concessa dal debitore
16 ove si realizzi indirettamente, in concreto, il risultato dell'attribuzione di essa in favore del creditore mutuante e in frode agli altri creditori.
Peraltro, in epoca non recentissima, due isolati precedenti della Corte di Cassazione
– l'ordinanza 5 agosto 2019, n. 20896 e la sentenza 25 gennaio 2021, n. 1517,
entrambe della Prima Sezione civile – hanno riproposto la questione del mutuo solutorio sotto una diversa angolazione, quella cioè della qualificazione giuridica della fattispecie. Hanno infatti affermato che non sarebbe configurabile un contratto di mutuo, mancando un effettivo trasferimento di danaro dal mutuante al mutuatario,
dato che la somma mutuata e destinata al ripianamento del precedente debito rimane sempre nella disponibilità della banca mutuante, sicché la vicenda nel suo complesso andrebbe qualificata come pactum de non petendo ad tempus, ossia quale mera concessione di una dilazione del pagamento del debito originario, solitamente a fronte della concessione di una garanzia in favore del creditore.
Tale tesi è rimasta senza ulteriore seguito nella giurisprudenza di legittimità ed è stata poi nettamente smentita dalla successiva sentenza della Terza Sezione 25 luglio 2022,
n. 23149, che ha enunciato il principio per cui “Il cosiddetto "mutuo solutorio",
stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il
mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e
non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del
debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa
mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente
delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del
mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del
mutuatario di una posta negativa”.
17 In particolare, in quest'ultima pronuncia, cui questo Collegio ha aderito e che fa propria anche ai fini della decisione del presente giudizio, si è posta in rilievo la centralità della volontà delle parti, che non hanno voluto una semplice dilazione con la eventuale contropartita del rilascio di una garanzia, ma hanno concordato di estinguere il precedente debito e di crearne uno nuovo.
Inoltre, in siffatto accordo sussiste del mutuo anche la traditio della somma mutuata,
che non necessariamente deve realizzarsi nella materiale consegna del contante, essendo invece sufficiente la messa a disposizione del danaro in favore del mutuatario affinché
ne disponga nel proprio interesse.
La disponibilità da parte del mutuatario non può infatti escludersi giacché è proprio in forza del consenso di quest'ultimo e delle pattuite clausole di destinazione che la banca utilizza la somma mutuata a ripianamento della precedente esposizione. Il mutuante,
cioè, all'atto della stipula dell'accordo, riceve dal mutuatario il mandato a destinare la provvista del mutuo ad estinzione della pregressa passività. Con tale mandato il mutuatario dispone quindi della somma mutuata, che, senza il concorso della sua volontà, non potrebbe ricevere quella destinazione.
Non si tratta pertanto di una mera operazione contabile, come invece sostenuto dagli appellanti: i movimenti contabili sono infatti la risultante di precisi accordi negoziali delle parti, che producono trasferimenti effettivi di diritti patrimoniali, e specificamente della disponibilità di una somma di denaro in funzione del risultato giuridico voluto, che consiste nell'estinzione di un precedente debito e nella costituzione di un nuovo debito,
con diversa scadenza e assistito da garanzia.
Può pertanto affermarsi che nella specie, pur non avvenendo né la consegna materiale della somma né la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità della stessa a favore del mutuatario, la consegna deve considerarsi come avvenuta perché le parti,
consensualmente, hanno posto in essere un meccanismo giuridico diretto ad evitare,
18 considerandolo attuato, il duplice ed inutile trasferimento della somma dal mutuante al mutuatario e da quest'ultimo al primo, con l'incarico di trasferirla secondo le istruzioni.
L'accordo sulla destinazione della somma presuppone, quindi, che essa sia fittiziamente entrata nel patrimonio del mutuatario, che ne ha potuto pertanto determinare l'impiego.
2.3.1. Gli appellanti prospettano inoltre una sorta di collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e l'accensione del mutuo per il ripianamento della debitoria illegittima, e da tanto fanno discendere la mancanza di causa del contratto di mutuo.
La tesi non può condividersi.
Ed infatti, va in generale osservato che “affinché possa configurarsi un collegamento
negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è
necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla
circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice
motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i
due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà
di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere
che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a
subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (cfr. Cass. n. 12567/2004).
Oltre al requisito oggettivo, occorre quindi anche ”il requisito soggettivo costituito dal
comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in
concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di
un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia
anche dal punto di vista causale” ( cfr. Cass. n. 20634/2018; n. 22216/2018).
Ne consegue che, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cc, spetta al mutuatario la specifica allegazione e completa dimostrazione del nesso teleologico tra i due negozi e del concreto intento pratico legato non solo
19 all'effetto tipico dei singoli contratti ma anche alla realizzazione di una finalità ulteriore rappresentata dal pagamento di oneri illegittimamente addebitati dal mutuante.
In altri termini, dalla mera destinazione delle somme erogate dalla banca alla estinzione del debito pregresso, anche laddove esso fosse originato dalla contabilizzazione di poste passive illegittime – circostanza che, in ogni caso, nella specie non è stata ravvisata -- ,
non potrebbe automaticamente desumersi l'esistenza del requisito soggettivo, che,
avendo autonoma rilevanza giuridica, deve necessariamente fondarsi su elementi fattuali diversi.
2.4. Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto del primo.
Ed infatti, l'accertata insussistenza della natura usuraria dei tassi di interesse originari e l'irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta esclude la nullità dell'obbligazione sicché i fideiussori non possono ritenersi liberati dalla garanzia ad essa afferente.
2.5. Il quinto motivo va rigettato.
2.5.1. In primo luogo va rilevato che l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate da e, per successione nella posizione del Controparte_1 Controparte_2
padre da in quanto identiche al modello Persona_1 Controparte_3
elaborato nell'anno 2003 dall'ABI e sanzionato nel 2005 con provvedimento della
Banca d'Italia per contrasto con la normativa antitrust, benché sollevata in primo grado nelle note per l'udienza dal 19/05/2022, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 cpc,
non può ritenersi inammissibile per tardività giacché la violazione della normativa antitrust “è rilevabile d'ufficio a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati
ritualmente allegati dalle parti” ( cfr. Cass.20713 /2023).
2.5.2. Inoltre, come statuito da Cass. SU n. 41994/2021, “i contratti di fideiussione a
valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole
clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi
20 dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole
clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata,
salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà
delle parti".
Dalla nullità parziale, che esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, con conseguente carattere eccezionale dell'estensione della nullità
che colpisce la singola clausola all'intero contratto, deriva quindi, sotto il profilo processuale, la conseguenza che "è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto
l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del
contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare
d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto".
L'accertamento impone la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi del mancato inserimento della clausola nulla e, quindi, in funzione dell'interesse in concreto perseguito: la nullità si estende all'intero contratto unicamente quando l'interessato dimostri che la clausola invalida non abbia autonomia né persegua un risultato distinto, ma si dimostri inscindibile con il resto dell'accordo. In altri termini,
è necessario dare atto che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella determinata pattuizione incisa da nullità (Cass. n. 2314/2016).
2.5.3. Ritenuto pertanto, alla luce di siffatte premesse, l'ammissibilità dell'eccezione sollevata dagli opponenti, odierni appellanti, e la sua possibile estensione, rileva altresì
la Corte che nei contratti di fideiussione omnibus, sottoscritti dagli odierni appellanti,
sono state effettivamente predisposte anche clausole di reviviscenza, di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cc e di sopravvivenza conformi,
rispettivamente, a quelle degli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI sanzionate dalla Banca
d'Italia.
21 Tuttavia il contratto di fu sottoscritto il 22/10/2001 e quelli di Controparte_1
e di furono sottoscritti in data 10/06/2005, Controparte_2 Persona_1
quindi in un'epoca, rispettivamente, precedente e successiva all'ambito temporale (
2002 - 2 maggio 2005) al quale va riferito l'accertamento della Banca d'Italia, sulla base del quale, evidentemente, non può reputarsi esistente, e cioè persistente, in epoca successiva un accordo anticoncorrenziale.
Ne consegue che, in caso di compresenza delle tre clausole in contratti precedenti al
2002 o successivi al maggio 2005, l'interessato può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non in base al provvedimento sanzionatorio della Banca
d'Italia bensì offrendone altra e specifica prova ( cfr. Cass. n. 1170/2025; n.
26380/2024; n. 26383/2024).
I fideiussori, pertanto, non potevano limitarsi ad eccepire che le clausole contenute nei rispettivi contratti erano identiche a quelle recepite negli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'A.B.I. e censurate dalla Banca d'Italia, ma avrebbero dovuto altresì
allegare e provare che gli istituti di credito, ivi compresa la Banca mutuante, nel periodo in cui furono sottoscritte le fideiussioni applicavano queste ultime disposizioni negoziali in maniera uniforme, in tal modo restringendo o falsando il gioco della concorrenza nel mercato.
Ed infatti, il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contenute negli artt. 2, 6
e 8 del modello A.B.I. integra un elemento costitutivo dell'eccezione sollevata dai fideiussori, essendo un requisito specificamente previsto dalla Banca d'Italia per qualificarle anticoncorrenziali, sicché, in quanto tale, esso deve essere provato dalla parte a tal fine onerata, secondo il principio generale sancito dagli artt. 2697, comma 2,
c.c. e 115 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 30818/2018; n. 13846/2019).
I fideiussori non hanno invece in alcun modo prospettato, né, tanto meno, dimostrato,
che le clausole contrattuali che riproducevano gli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I.
22 costituivano oggetto di una generalizzata ed uniforme applicazione da parte degli istituti di credito quale effetto diretto ed immediato di una raggiunta intesa anticoncorrenziale,
e che a tale intesa anticoncorrenziale avesse partecipato ed aderito la banca mutuante,
sicché risultano carenti i presupposti per ritenere affette da invalidità (parziale ) le garanzie personali da essi concesse per assicurare l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla Ditta TO .
2.6. Il sesto motivo è assorbito dal rigetto dei primi due .
Ed infatti, non essendo stato accertato che la banca avesse tenuto una condotta illecita applicando al conto corrente intrattenuto con la ditta TO interessi usurari,
non può configurarsi alcuna responsabilità della medesima per i danni che – peraltro genericamente, ovvero senza alcuna specifica dimostrazione in punto di quantum – il assume di aver subìto. Per_1
2.7. Il settimo motivo va rigettato.
La compensazione delle spese processuali fu disposta dal primo Giudice sul presupposto della reciproca soccombenza tra le parti.
La motivazione è corretta.
Ed infatti, sì come statuito da Cass. SU n. 32061/2022, “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un
unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo
tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in
più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle
spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,
comma 2, c.p.c.”
23 Correttamente quindi il Tribunale ha compensato le spese tra le parti, giacché, se da un lato ha ridimensionato il quantum della domanda avanzata dalla banca col ricorso monitorio e rigettato l'eccezione di prescrizione e di inammissibilità da quella proposte con la costituzione nella fase di merito, dall'altro ha comunque accolto le eccezioni degli opponenti solo in parte.
3. La sentenza impugnata va di conseguenza confermata.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa - che è compreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.001,00 -, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 26/05/2023 da in proprio e quale titolare della ditta TO di Parte_1
SA GI; ; Controparte_1 Controparte_2
; quale erede del fideiussore
[...] Controparte_3 Persona_1
nei confronti di
ella qualità di procuratrice di ON CP_5
uale procuratrice del Controparte_6 Controparte_7
avverso la sentenza del Got del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 768/2023, così
provvede:
1. RIGETTA L'APPELLO;
2. CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di nella spiegata qualità, in € 3.966,00 per Controparte_9
compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
24 Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09 gennaio 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
25