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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composto dai magistrati
Dott.ssa Paola Demaria Presidente
Dott.ssa Silvia Semini Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9462/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Cattinelli
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa RO C.F._2
dall'avv. Concetta Vergallito
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia Illustrissimo Signor Giudice, Collegio, ex art. 50 bis cpc:
1 - previo accoglimento delle istanze istruttorie non accolte secondo le memorie ex art. 183 sesto comma cpc già versate in atti, che qui si intendono richiamate e ribadite per le parti appunto non accolte, reiectis contrariis:
- previo accertamento che il valore dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione oggetto di causa era composto come segue: ammontare valori immobili alla data del decesso di e valore vendita terreno a Persona_1
Infrastrutture Wireless Italia Spa Euro 303.420,74: ammontare depositi/investimenti bancari (saldo finale estinzione del conto corrente e del deposito titoli aperti nel 2008 presso la banca Intesa SanPaolo e intestati a
e ) Euro 365.325,95 per un totale complessivo Persona_1 RO
della massa ereditaria pari ad Euro 668.746,69;
- Previo ordine alla SIa di rendere il conto della gestione RO dei conti correnti di cui in narrativa in conseguenza dell'azione di rendiconto esercitata dall'attore, e ciò con particolare riferimento ai conti Unicredit, Intesa
San Paolo e Banca Sella sopra allegati e documentati e tutti facenti capo al de cuius, in cointestazione o meno con la convenuta;
- previo accertamento della consistenza della massa ereditaria relativa alla successione del SI , come sopra individuata o in subordine Persona_1
come meglio verrà accertata e valutata dal Tribunale;
- previa collazione delle donazioni dirette e indirette di cui in atti, effettuate dal de cuius in favore e beneficio della figlia;
RO
- previa riunione fittizia e restituzione di tutti beni pervenuti a titolo liberale nessuno escluso quanto ad immobili, denaro, fondi, mobili e quant'altro appartenuto al de cuius in vita, nulla escluso, con condanna in danno della figlia
ed a favore dell'erede ; RO Parte_1
- previa altresì accertamento e declaratoria che al concludente spetta la quota testamentaria pari a metà della massa come quantificata e ricostruita, oltre al legato testamentario,
2 - conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la SIa , RO
attualmente al possesso della eredità, a pagare e quindi a corrispondere al fratello sig. la cifra di euro 334.373,34 quale quota Parte_1
corrispondente e dovuta in forza del testamento del sig. , oltre Persona_1
interessi di mora ex art. 1284 cc quarto comma cc. o, in subordine, quella diversa cifra ritenuta dal Giudice in considerazione di tutto il materiale istruttorio e delle considerazioni in fatto e diritto emerse in causa, sempre comunque oltre interessi di mora ex Art 1284 c.c. quarto comma.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio nonchè con il rimborso delle spese delle due CTU disposte in causa e del perito di parte del sig. , CP_1 quest'ultimo per euro 976,00, oltre agli importi per le spese di mediazione sostenute invano per euro 813,37 e 97,60, oltre agli oneri di legge”.
Parte convenuta:
“Voglia l'ill.mo tribunale contraris reiectis,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione;
(…)
Previe le più opportune declaratorie ed accertamenti del caso, anche in punto di intervenuta decadenza di Controparte per contestazioni tardive o comunque inammissibili
-Nel merito:
Respingere le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e diritto;
-Nel merito ed in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che tutte le somme confluite sul seguente conto corrente:
-presso CRT Agenzia Torino 18 cointestato ai sigg. , Persona_1 Pt_1
, e erano di esclusiva proprietà del de
[...] RO Controparte_2
cuius accertato che il ha indebitamente prelevato dal conto Parte_1
corrente presso la CRT Agenzia di Torino importi pari complessivamente ad euro 9.000,00 circa e di cui sono in corso verifiche all'esito delle quali verrà quantificato l'esatto importo nei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc;
3 Dichiarare tenuto e condannare il sig. a riportare nella massa Parte_1
ereditaria la somma accertanda nel corso del giudizio e proveniente dai prelievi
e disposizioni di giroconto effettuati dallo stesso sul conto corrente intestato al de cuius con gli interessi dalla disposizione alla restituzione;
-Accertato e dichiarato che il valore del legato veniva stimato in euro 13000,00=
-accertato e dichiarato che il sig. accettava la disposizione Parte_1
testamentaria con il quale il testatore legava in conto di legittima l'immobile sito in Roure;
Dichiarare satisfattivo per la quota di legittima allo stesso spettante quanto ricevuto dal sig. per testamento. Parte_1
(…)
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Parte convenuta ha anche richiamato le istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione l'attore, premesso, in sintesi
- di essere erede insieme alla sorella, , del padre RO [...]
, nato a [...] (ora Roure) l'8.04.1932 e deceduto a Per_1
Torino il 25.04.2017;
- che la moglie del de cuius, , era premorta in data Controparte_2
22.01.2002;
- che la successione si era aperta in forza del testamento olografo del
30.12.2014 pubblicato dal Notaio in data 4.04.2018, con il Persona_2
quale il de cuius aveva nominato eredi i due figli in parti uguali tra loro, legando al figlio , in conto di legittima, il fabbricato accatastato in Pt_1
categoria C/2 come magazzino o locale di deposito nel comune di Roure, borgata Touront;
- che l'immobile legato era costituito da poco più di un vano immobiliare in pietra, privo di serramenti ed impianti, e si trovava in precarie condizioni
4 di conservazione ed era inutilizzabile ad ogni fine, oltre che dannoso in quanto fonte di spese e oneri di custodia e responsabilità;
- che l'attore, non avendo mai ricevuto dalla sorella alcuna informazione sull'effettiva consistenza del patrimonio ereditario del proprio padre nonostante le reiterate richieste formulate, riteneva opportuno avviare accertamenti in merito tramite il proprio legale di fiducia;
- che tali accertamenti consentivano di appurare che in data 29.06.2012
l'appartamento sito in Torino, corso Monte Cucco n. 120, piano 8, dove risiedeva in vita il de cuius (identificato al Foglio 1234, n. 45, sub. 37), era stato oggetto di donazione a sua sorella che ne aveva acquisito in tal modo la nuda proprietà;
- che con il medesimo atto era stata trasferita a anche la RO
piena proprietà di tutti i fabbricati e i terreni siti in Roure, eccetto quelli oggetto di legato, mediante compravendita per un valore dichiarato di €
45.000, che erano stati pagati con 15 assegni circolari da € 3.000 cadauno emessi dalla Unicredit, filiale di corso Peschiera bn. 237/a, e che tale singolare modalità di pagamento nascondeva il tentativo di dissimulare la vera natura dell'atto, che era in realtà una donazione;
- che per la natura donativa dell'atto deponevano anche i seguenti elementi:
o sul conto corrente nr. 000101060360, acceso presso la filiale
Unicredit di Corso Peschiera 237/a Torino in data 31.08.2010, e sul quale veniva accreditata esclusivamente la pensione di
[...]
, erano stati rilevati nel periodo da maggio 2011 a giugno Per_1
2012 prelievi di contante per complessivi € 45.850,00, avvenuti tutti tramite sportelli bancomat, eccetto un prelievo allo sportello di
€ 15.000,00 avvenuto in data 11.11.2011 a firma di
[...]
; Per_1
o prima di tale periodo non vi erano stati prelievi di contante;
5 o gli assegni circolari venivano versati sul conto corrente nr.
000102228902, intestato ad e aperto sempre nella Persona_1
medesima filiale in data 10.09.2012 e chiuso dopo solo un anno in data 30.09.2013, usato solo per versare singolarmente tutti i 15 assegni circolari, il cui importo veniva prelevato in contanti a distanza di pochi giorni dal versamento;
o le operazioni di versamento e di prelievo erano avvenute a mezzo bancomat, dunque erano eseguibili da chiunque fosse in possesso della carta bancomat e del relativo PIN, e alcuni versamenti risultavano effettuati anche in orari serali (alle 22 circa), orari poco compatibili con le abitudini di una persona di 80 anni, considerato anche che lo sportello distava oltre un chilometro dalla sua abitazione e che egli non aveva mezzi di trasporto propri;
- che con atto di compravendita del 12.04.2011, Repertorio nr. 48923 – Atti nr. 17861, a rogito Notaio , aveva trasferito Persona_2 Persona_1
a favore di la piena proprietà di 2 terreni siti nel Comune RO
di Roure, per un valore di lire 500.000, oltre a lire 750.000 per spese di registrazione, importo che l'acquirente, allora studentessa, non aveva dato prova di aver corrisposto;
- che la vendita era finalizzata a consentire alla convenuta di poter beneficiare interamente dei proventi derivanti dalla locazione di uno dei terreni, concessa alla TIM s.p.a. per l'installazione di un'antenna telefonica, poi venduto alla Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. con atto del 29.09.2016;
- che la convenuta si era dunque appropriata dei canoni e successivamente del prezzo della vendita di tale terreno;
- che con atto dell'8.05.1990, Repertorio nr. 144159 – Raccolta nr. 5577, a rogito Notaio la convenuta aveva acquistato dal padre la Persona_3 proprietà dell'appartamento sito in Torino, corso Monte Cucco n. 120,
6 piano 2°, pagando un corrispettivo di lire 60.000.000, oltre a lire
3.395.200 per spese di registro;
- che anche tale ultimo atto costituiva una donazione, in quanto il corrispettivo era stato pagato con fondi provenienti da , il Persona_1
quale aveva offerto lo stesso appartamento all'attore, che aveva rifiutato di acquistarlo per non perdere i benefici previsti per l'acquisto della prima casa;
- che aveva affermato di avere poi restituito i fondi RO
ricevuti, ma senza fornire al riguardo alcuna prova;
- che il de cuius percepiva in vita un assegno pensionistico di circa €
1.500,00 al mese oltre alla tredicesima mensilità, e durante la pensione eseguiva dei lavoretti per conto di una negoziante di Torino;
- che dalla ricostruzione dei movimenti bancari emergevano i seguenti risultati:
o sul conto corrente nr. 000002224767, intestato a , Controparte_2
ed , rapporto estinto in data Persona_1 RO
31.08.2010, veniva accreditata esclusivamente la pensione di
[...]
; le operazioni di prelievo erano modestissime e Per_1
periodicamente la liquidità presente sul conto veniva prelevata tramite emissione di assegni circolari, tra cui: un assegno emesso in data 9.02.2009 di € 10.000 a favore di e versato sul Persona_1 conto corrente tratto sulla Banca Intesa San Paolo, Filiale di corso
Peschiera 255, cointestato ad ed;
Persona_1 RO
un assegno emesso in data 11.12.2009 di € 17.000 a favore di e versato sul conto corrente tratto sulla Banca Persona_1
Intesa San Paolo, Filiale di corso Peschiera 255, cointestato ad ed;
un assegno emesso in data Persona_1 RO
20.08.2008 di € 20.734,48;
7 o sul conto corrente nr. 000101060360, intestato ad Persona_1
ed , aperto presso la filiale Unicredit di corso RO
Peschiera 237/a Torino in data 31 agosto 2010:
▪ era confluita la liquidità presente in sede di chiusura del conto corrente n. 2224767 (saldo € 11.243,12) e continuava ad essere accreditata la sola pensione di;
Persona_1
▪ dal mese di maggio 2011 al mese di giugno 2012 erano stati effettuati reiterati e cospicui prelievi di denaro tramite sportello bancomat (€ 45.850,00), con un'unica eccezione rappresentata da un prelievo allo sportello a firma di
[...]
di € 15.000,00 avvenuto in data 11.11.2011; Per_1
▪ dopo il giugno 2012 venivano effettuati prelievi al bancomat o bonifici a favore della convenuta;
▪ è evidente che avesse la disponibilità della RO
carta bancomat n. *0523, come si evince dai prelievi allo sportello effettuati anche durante l'ultimo ricovero del padre iniziato a marzo del 2016;
o sul conto corrente nr. 000102228902 della Unicredit, filiale di
Corso Peschiera n. 237/a, aperto nel settembre 2012 e chiuso nel settembre 2013, sono stati versati tutti gli assegni circolari provenienti dall'atto di compravendita del 2012 (per € 45.000,00), con successivo prelievo della liquidità (per € 44.870,00), tutte operazioni avvenute mediante sportello bancomat;
o sul conto corrente nr. 1000/4987 presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di corso Peschiera n. 255, aperto a novembre 2008 e chiuso a dicembre 2010, intestato ad ed , RO Persona_1 risultano versati tre assegni circolari intestati ad di Persona_1
€ 10.000,00 del 9.02.2009, di € 17.000,00 del 11.12.2009 emessi dalla filiale UniCredit di Corso Peschiera nr. 237/a Torino e di €
8 27.500,00 del 22.12.2008 emesso dalla Banca Sella;
all'atto dell'estinzione il conto corrente presentava un saldo finale di €
12.325,95;
o il deposito titoli nr. 3100/3483604 intestato ad ed RO
, rapporto aperto presso la Banca Intesa San Paolo, Persona_1 filiale di Corso Peschiera nr. 255 a Torino, in data 30.12.2008 e chiuso in data 27.12.2010, in fase di estinzione il rapporto presentava un saldo finale in titoli per un valore nominale complessivo di € 353.000,00 e tutti i titoli di natura obbligazionaria erano stati trasferiti sul conto deposito titoli nr. 539/03757418 presso la stessa Banca Intesa San Paolo intestato a;
RO
o il conto deposito nr. 2825102, presso la Unicredit, Filiale di Torino, corso Peschiera n. 237/a, intestato al de cuius ed estinto in data
29.09.1999 e sul quale erano depositati i titoli frutto dei risparmi del medesimo;
chiedeva ordinarsi alla convenuta di rendere il conto della gestione dei conti correnti, la ricostruzione dell'asse ereditario previa riunione fittizia e collazione,
l'accertamento della spettanza della metà dell'asse, oltre che del legato, all'attore in forza di testamento, con condanna della convenuta a corrispondere a suo favore la quota di spettanza.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, esponendo tra l'altro,
- che ella sin dal 1999, godeva di redditi rilevanti derivanti dall'eredità morendo dismessa dallo zio , e che ella sin dal 1998 Persona_4
godeva di un reddito proprio che traeva dalla sua attività di amministratrice di condomini, e dunque non aveva necessità di farsi mantenere dai genitori;
- che il de cuius era stato sempre in grado di gestirsi autonomamente, fatto salvo l'ultimo anno di vita, ed era riuscito con il proprio reddito ad assicurare una vita dignitosa alla sua famiglia;
9 - che dal 2002, rimasto vedovo e pensionato, prese a Persona_1
frequentare più assiduamente la famiglia di sua figlia e si occupava del nipote , figlio di;
Per_5 RO
- che gestiva in autonomia i propri conti correnti e le Persona_1
relative operazioni, ed ella non veniva messa al corrente della destinazione del denaro prelevato;
- che tra la figlia e il padre vi era un rapporto di piena fiducia, tanto che ella versò sui conti correnti cointestati con il padre l'eredità che aveva ricevuto dallo zio;
Persona_4
- che ella aveva assistito suo zio sin dal 1994 e che lo zio, al Persona_4
contempo, aiutava sua nipote economicamente e le aveva versato negli anni una somma di € 65.000,00 che ella aveva utilizzato per estinguere il debito contratto con i suoi genitori in data 25.04.1990 che venne estinto con due assegni di € 32.500, intestati rispettivamente ad e Persona_1
a in data 15.01.1997; Controparte_2
- in particolare, di aver regolarmente pagato il prezzo dei terreni nel
Comune di Roure di cui all'atto di trasferimento del 2012 e che le modalità di pagamento erano state scelte dal padre (15 assegni di €
3.000,00), che preferiva non avere grosse giacenze depositate sul conto corrente;
- che la provvista per il trasferimento della proprietà dei due terreni in
Roure con atto del 12.04.2001 per il prezzo di lire 500.000 oltre a lire
750.000 per spese di registrazione, proveniva dall'eredità dello zio;
- che nessuna somma venne data dai genitori alla figlia;
- che i redditi di non gli avrebbero consentito di accumulare Persona_1
i rilevanti risparmi che risultavano a lei intestati e che erano effettivamente suoi e non del padre;
- che il bene legato ad ha un valore di € 13.000; Parte_1
10 - che era cointestatario con i genitori di un conto corrente Parte_1
presso la Banca C.R. Asti, conto dal quale egli era solito effettuare dei giroconti per esigenze sue personali, il tutto per un importo di lire
19.000.000 da restituirsi alla massa ereditaria, posto che quel conto corrente era alimentato esclusivamente da;
Persona_1
e concludendo come indicato in epigrafe.
3. Dopo lo svolgimento della mediazione, verificata la procedibilità della domanda, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la prima memoria l'attore, tra l'altro, precisava che il de cuius svolgeva durante la pensione un'attività di aiuto tuttofare in un negozio di abbigliamento e che per tale attività aveva sempre percepito un compenso che gli aveva permesso di mantenere la propria capacità di risparmiare, e che la moglie del de cuius,
, svolgeva lavori di collaboratrice domestica non regolarizzata, Controparte_2
che aveva iniziato a lavorare in banca nel 1985, diventando Parte_1
economicamente autosufficiente, ed aveva lasciato l'abitazione dei genitori per andare a vivere con sua moglie nel 1994, mentre era rimasta a RO
casa con i genitori fino al matrimonio, avvenuto nel 2001, e successivamente aveva sempre vissuto a carico del padre, che era riuscito ad Persona_1
accumulare un discreto patrimonio finanziario nel tempo, derivato anche dalla successione dei propri genitori e dal trattamento di fine rapporto.
Esponeva in particolare che erano stati prelevati dal conto corrente Unicredit intestato ad ed , alimentato esclusivamente dalla RO Persona_1
pensione di : Persona_1
- nel periodo 2004-2006 n. 4 assegni circolari per complessivi € 45.000;
- nel periodo 2007-2009 n. 3 assegni circolari per complessivi € 47.734, di cui n. 2 assegni per complessivi € 27.000 erano stati versati sul conto corrente Intesa San Paolo intestato ad ed;
RO Persona_1
11 - nel periodo da maggio 2011 a giugno 2012 contanti per complessivi €
45.850,00, prelevati tutti tramite sportelli bancomat, eccetto il prelievo allo sportello di € 15.000 avvenuto l'11.11.2011 a firma di
[...]
. Per_1
Con la seconda memoria parte convenuta contestava le allegazioni avversarie e riferiva in particolare che l'eredità di della quale ella aveva Persona_4
beneficiato ammontava a lire 650.000.000 solo con riferimento al denaro, e includeva anche beni immobili e polizze, e che ella aveva versato la somma di €
296.000 nel giugno del 2008 sul conto corrente Intesa San Paolo cointestato con il padre. Esponeva altresì che dal conto corrente tratto su C.R. di Asti cointestato ai due genitori defunti e ad erano stati prelevati lire 32.000.000 Parte_1
mediante giroconti sul conto corrente di nel corso degli anni 1990, Parte_1
1991, 1993.
4. La causa veniva istruita a mezzo di CTU contabile e CTU per la stima degli immobili, quindi all'udienza del 6.02.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
La domanda di rendiconto
5. Occorre in primo luogo esaminare la domanda di rendiconto con la quale l'attore ha chiesto che venga ordinato a di rendere il conto della RO
gestione dei conti correnti, con particolare riferimento ai conti Unicredit, Intesa
San Paolo e Banca Sella, tutti facenti capo al de cuius, in cointestazione o meno con la convenuta.
Gli artt. 263 e ss. c.p.c. disciplinano il procedimento per rendere il conto, che deve essere fondato su un rapporto o una situazione di natura sostanziale la cui sussistenza, se contestata, deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice. In particolare, come afferma la Cassazione, “Il procedimento di
12 rendiconto, disciplinato dagli artt. 263-265 cod. proc. civ., è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria: pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (…)” (Cass.
Sez. 1 n. 4765/2007, Sez. 1 n. 26222/2022).
Nel caso di specie il preteso diritto al rendiconto sarebbe fondato sulla circostanza che la convenuta avrebbe operato sui conti correnti intestati o cointestati al padre quando egli era in vita, così di fatto gestendo il suo patrimonio.
La convenuta ha contestato di avere operato sui conti correnti intestati o cointestati al padre in sua vece, affermando che era pienamente Persona_1
capace di badare ai propri interessi e gestiva i propri affari in piena autonomia, fatto salvo l'ultimo anno di vita.
A fronte di tali contestazioni l'attore non ha neppure allegato l'esistenza di una qualche forma di incapacità o difficoltà del de cuius che gli impediva di provvedere ai propri interessi, né tale condizione è emersa altrimenti dagli atti o dalla documentazione depositata, per cui deve ritenersi che sino all'ultimo anno di vita il de cuius abbia gestito le proprie risorse patrimoniali in autonomia, non risultando provata l'esistenza di un ruolo gestorio in capo alla figlia, che del resto non può farsi discendere dalla mera cointestazione del conto corrente in assenza di ulteriori evidenze.
Diversamente, con riferimento all'ultimo anno di vita del de cuius è stata la stessa convenuta ad ammettere che egli non fosse più autonomo nel gestire i propri interessi e di aver dovuto provvedere alla gestione delle risorse
13 patrimoniali del padre al fine, ad esempio, di pagare le rette della Casa di Cura
San Vincenzo ove lo stesso venne ricoverato.
Ed in effetti risulta dall'esame dell'estratto conto prodotto dall'attore al doc. 11
A, relativo (per quanto risulta dalla documentazione acquisita al processo) all'unico conto corrente rimasto aperto sino alla morte del de cuius, che era cointestato con la figlia (conto corrente Unicredit n. RO
101060360), che nell'ultimo anno di vita del de cuius, oltre ad essere effettuati dei pagamenti a favore di su altro conto corrente con causali RO
relative al pagamento delle spese di ricovero, vennero effettuate diverse operazioni che, non risultando l'esistenza di altri soggetti delegati ad operare sul conto, ed in assenza di risultanze diverse, non possono che essere state poste in essere dalla cointestataria del conto , in considerazione della RO
impossibilità del de cuius di badare ai propri interessi in quel periodo.
Limitatamente al periodo in questione, che si colloca nell'ultimo anno anteriore alla morte, la domanda di rendiconto, che ha ad oggetto unicamente la gestione dei conti correnti, può quindi essere accolta.
La causa va dunque rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per lo svolgimento del procedimento di rendiconto.
Le spese di lite
6. La pronuncia sulle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di al rendiconto delle operazioni Parte_1
poste in essere da parte di sui conti correnti intestati o RO
cointestati ad per il periodo compreso tra il 25.04.2016 e Persona_1 il 25.04.2017;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) rimette la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
14 Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Aloj Dott.ssa Paola Demaria
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