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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente
2) Dott. Flavio Tovani Giudice Rel.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento civile iscritto al n. 3102 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservato in decisione con ordinanza dell'08.04.2025, vertente
TRA
(nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Oreste G. C.F._1
M. Romeo e Antonella Virgara, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali dei predetti difensori;
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pugliatti, giusta procura in atti, C.F._2
presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Archia Poeta n. 7, ha eletto domicilio;
-resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 04.04.2025 il difensore di parte ricorrente si riportava agli atti per quanto riguarda i provvedimenti provvisori e urgenti, sottolineando che il ricorrente non ha depositato gli estratti conto del secondo semestre 2024; inoltre non è stato depositato nulla sulla carta American Express collegata al conto BNL intestato al resistente, su cui sono confluiti i proventi della vendita di due immobili in comproprietà della ricorrente, di sua madre e della sorella per il quale il resistente aveva procura a vendere.
Il difensore del resistente si riportava alla memoria del 03.04.2025 (sottolineando che il resistente si è visto costretto ad allontanarsi dall'immobile di sua proprietà dove era registrato) e insisteva anche per la pronuncia sullo status.
Il procuratore della Repubblica vistava il ricorso il 22.01.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.12.2024 chiedeva a questo Tribunale di volere Parte_1
pronunciare la separazione personale dal proprio marito , assumendo che: Controparte_1
- il 30.08.2022 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente, preceduto da un fidanzamento durato dodici anni e mezzo;
- dall'unione non sono nati figli;
- in data 24.03.2024 il si allontanava ingiustificatamente dall'abitazione CP_1
coniugale e in data 08.06.2024 avveniva la definitiva cessazione della convivenza tra i coniugi, allorquando il resistente si trasferiva altrove senza fornire alcuna comunicazione alla moglie, rimasta priva di mezzi sostentamento;
- il marito avrebbe violato il dovere di fedeltà intrattenendo relazioni extraconiugali;
- ella dal 2015 non svolge alcuna attività lavorativa mentre il svolge la CP_1
professione di neurochirurgo presso il GOM di Reggio con emolumenti mensili pari a circa
€ 3.500,00 netti.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) le venisse assegnata la casa
Part coniugale consentendole di continuare ad abitarla unitamente ai sei cani , Per_1 Per_2
e , quindi ordinando al marito di corrispondere, con decorrenza dalla Per_3 Per_4 Per_5 data della domanda giudiziale, un assegno mensile di mantenimento pari ad € 850,00, rivalutabile annualmente, oltre spese di energia elettrica, manutenzione del giardino e mantenimento degli animali;
c) venisse ordinato al GOM di Reggio Calabria di provvedere a quanto richiesto nel superiore capo b) mediante bonifico diretto in suo favore;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Notificato ritualmente il ricorso con il decreto di fissazione udienza, si costituiva CP_1
il quale contestava la ricostruzione dei fatti per come rappresentata dalla ricorrente,
[...]
evidenziando in particolare che la crisi coniugale era ben più risalente nel tempo, e precisamente al 2020. Aggiungeva che la scelta stessa di aver contratto matrimonio era stata determinata dalle pressioni, legate tacitamente ad un tornaconto economico, esercitate dalla in tal senso nel periodo in cui lo stesso era gravemente malato e con ridotte Pt_1
prospettive di sopravvivenza.
Con riferimento alla presunta violazione del dovere di fedeltà, rilevava l'infondatezza degli assunti avversari nonché la messa in atto da parte della moglie di un disegno mirato a costruire un quadro probatorio fittizio.
Per ciò che attiene al piano economico, rappresentava che la moglie non svolge attività lavorativa dal 2015 e non si è mai attivata per reperire un'occupazione; aggiungeva di avere un reddito mensile pari a circa 3.300 euro, gravato da spese fisse di ammontare pari ad euro
2.571,14. Inoltre, con riferimento alla richiesta della ricorrente della assegnazione in suo favore della casa coniugale, precisava di essere l'unico proprietario dell'immobile e di sostenere in via esclusiva il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto del
Part predetto bene. Infine, rappresentava che i cani e sono entrambi microchippati a Per_5
suo nome.
Chiedeva, pertanto, che: a) venisse pronunciata sentenza immediata sullo status dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) venissero rigettate: la richiesta di addebito della separazione;
la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento;
la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, essendo l'immobile di proprietà esclusiva del resistente e, per l'effetto, a lui assegnata;
la richiesta di assegnazione dei cani KI e alla e, per l'effetto, assegnarli al resistente;
con Per_5 Pt_1
vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 04.04.2025 il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti e, tentata la conciliazione, dava atto della mancata riuscita della stessa.
Il difensore di parte ricorrente si riportava agli atti per quanto riguarda i provvedimenti provvisori e urgenti, sottolineando che il ricorrente non ha depositato gli estratti conto del secondo semestre 2024; inoltre non è stato depositato nulla sulla carta American Express collegata al conto BNL intestato al resistente, su cui sono confluiti i proventi della vendita di due immobili in comproprietà della ricorrente, di sua madre e della sorella per il quale il resistente aveva procura a vendere.
Il difensore del resistente si riportava alla memoria del 03.04.2025 (sottolineando che il resistente si è visto costretto ad allontanarsi dall'immobile di sua proprietà dove era registrato) e insisteva anche per la pronuncia sullo status. Il Giudice delegato si riservava. Con ordinanza dell'08.04.2025 il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.04.2025, autorizzava i coniugi a vivere separati;
rigettava la domanda di assegno di mantenimento;
dichiarava inammissibile la domanda di affidamento dei cani e quella di assegnazione della casa familiare, ordinandone pertanto la liberazione da parte della ricorrente con l'asporto dei beni mobili in essa contenuti di sua proprietà; dichiarava inammissibile la memoria di cui all'art. 473-bis.17, co. 3, della ricorrente e i documenti ad essa allegati;
ordinava al rappresentante legale della di SAta Controparte_2
Trada di Cannitello, a Villa SA NI (RC), di esibire la documentazione relativa al soggiorno di e di;
rigettava tutte le ulteriori istanze Controparte_1 Persona_6 istruttorie;
disponeva la cancellazione delle espressioni “rigurgito di giovanile ardore”,
“puerile”, “scontato”, “naif” e, con riferimento al resistente stesso, “freddo calcolatore”,
“seriale mentitore”, “pervicace e cinico” e “immaturo narcisista” dal ricorso introduttivo e riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo stato delle persone.
Preliminarmente il Collegio rileva come questo ed altri Tribunali hanno già avuto modo di osservare in precedenti analoghi casi, che la domanda di separazione e quella di addebito, ancorché contestualmente spiegate, debbono ritenersi concettualmente distinte, tanto da rivestire un carattere di autonomia ed essere oggetto di due diverse pronunce.
La Suprema Corte con pronuncia a Sezioni Unite n. 15248 in data 3/12/01 ha confermato definitivamente tale assunto per cui è del tutto ammissibile la pronuncia parziale di separazione, ancorché vi sia richiesta di addebito.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale proposta da appare Parte_1 fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che non pare possa seriamente dubitarsi che nel caso di specie sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, non sussistendo i presupposti perché la convivenza dei coniugi possa essere ripristinata, la dichiarazione di separazione personale, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza. La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da con ricorso depositato l'11.12.2024, nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi - , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 30.08.2022 in Reggio Calabria, con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 291, parte II, serie A, u.1, anno 2022;
- manda all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Reggio Calabria, per le annotazioni;
-rimette la causa in istruttoria per le ulteriori statuizioni come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna