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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/09/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7317/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai IGnori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7317/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BASSI DANIELA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BASSI DANIELA, come da mandato in atti;
CP_1
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis
49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, ribadite nelle note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025:
1) La casa familiare e il box autorimessa siti a Padova, via Degli Ontani n. 5, intestati ai coniugi in ragione del 50% ciascuno, vengono assegnati definitivamente alla IGnora Pt_1
, che l'abiterà con quando la arreda e correda.
[...] 2
2) Con il presente atto, il IG. si impegna irrevocabilmente a cedere gratuitamente CP_1 la di lui quota di 1/2 della piena proprietà alla IG.ra , già intestataria del restante Parte_1
1/2 di piena proprietà, che dichiara di accettare, dei seguenti immobili:
- appartamento sito nel Comune di Padova, alla via Degli Ontani n. 5 posto al piano primo, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Padova al Foglio 180 – sub 2 – Zona Cens. 2
– Categoria A/2 – Classe 4 – Consistenza 6,5 vani – Superficie Catastale 125 mq (totale escluse aree scoperte 122 mq) – Rendita Catastale euro 1.191,72.
- autorimessa nel Comune di Padova, via Degli Ontani n. 5, posta al piano terra, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Padova al foglio 180 – Numero 108 – Sub 8 – Zona Cens. 2
– Categoria C/6 – Classe 6 – 24 mq - Superficie Catastale 24 mq – Rendita Catastale euro 92,96.
Il tutto così come meglio descritto ed identificato nel titolo di provenienza costituito dal rogito di compravendita, stipulato in data 16.11.1985, a ministero del Notaio dott. Persona_1
Repertorio 23.678 – Raccolta 5.959 registrato a Padova in data 6.12.1985 al n. 15030 (doc. 11). Si precisa che è stata soppressa la particella ceu sez g fgl 6 pla 496 sub 2 e sub 8 per allineamento mappe.
3) Per espressa volontà delle parti, nella predetta cessione sono inclusi gli arredi e ogni altro bene mobile presente sia nell'appartamento sia nel box/autorimessa.
4) Contemporaneamente, con il presente atto, la IG.ra si impegna Parte_1 irrevocabilmente a cedere gratuitamente la di lei quota di 1/2 della piena proprietà al IG.
, già intestatario della restante quota di 1/2 di piena proprietà, che dichiara di CP_1 accettare, dei seguenti immobili:
- Autorimessa di forma rettangolare, posta al piano terra dell'edificio più a nord del complesso condominiale composto da tre edifici, sito in Albignasego (PD), località Mandriola, alla via Tiziano Vecellio n. 24/A, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Albignasego, al Foglio 2 – particella 640 – sub 53 – Via T. Vecellio n. 24/A – p. T – cat. C/6 – classe 2 – mq 17
– superficie catastale totale mq 17 – RC Euro 44,78. Il tutto così come meglio descritto ed identificato nel titolo di provenienza costituito dall'atto di compravendita stipulato in data 11 Ottobre 2022 a ministero del Notaio dott. – Repertorio 24241 – Raccolta Persona_2
17427, registrato a Padova in data 21.10.2022 al n. 40550 serie 1T (doc. 12).
- Garage di forma irregolare posto al piano terra del complesso residenziale denominato
“Condominio Don Bosco”, sito nel Comune di Padova, alla via Rovigo n. 38, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Padova al Foglio 169 – particella 157 sub 38 – Via Rovigo n. 38, z.c. 2, p. T – cat. C/6 – cl. 5 – mq 58 – superficie catastale totale mq 58 – R.C. Euro 191,71. Il tutto così come meglio descritto ed identificato nel titolo di provenienza costituito dall'atto di compravendita stipulato in data 22.09.2023 a ministero del Notaio dott.
– Repertorio 25472 – Raccolta 18492, registrato a Padova in data Persona_2
27.09.2023 al n. 32429 serie 1T (doc. 13). 3
- Magazzino ad uso deposito collocato al piano primo sotto strada del fabbricato condominiale sito in Padova, con ingresso da via Mali Spadarit n. 4/A, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Padova al Foglio 120 – particella 227 – sub 18 – via Mali Spadarit, z.c. 2, p. S- 1 – cat. C/2 – cl. 6 – mq 129 – superficie catastale totale mq. 147 – R.C. euro 453,04. Il tutto così come meglio descritto ed identificato nel titolo di provenienza costituito dall'atto di compravendita stipulato in data 13.05.2024, a ministero Notaio dott. – Persona_2
Repertorio 26573 – Raccolta 19477, registrato a Padova in data 20.05.2024 al n. 17505 serie 1T (doc. 14).
5) Si fa, inoltre, presente che nelle predette cessioni reciproche sono comprese, altresì, le proporzionali quote di comproprietà indivisa degli spazi ed enti comuni dei rispettivi complessi immobiliari.
6) Le quote delle porzioni immobiliari sopra descritte saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive apparenti e non apparenti, così come pervenute alle parti in forza dei titoli di proprietà e del possesso, mediante rogito notarile da stipularsi avanti il Notaio che verrà congiuntamente nominato dalle parti, entro 120 giorni dall'emissione della sentenza della presente separazione consensuale.
7) Si dà atto che i coniugi per i trasferimenti di cui sopra intendono avvalersi dell'esenzione da ogni tassa e/o imposta ex art. 19 della L. 74/1987.
8) Le parti danno, altresì, atto che le reciproche cessioni di quote immobiliari di cui sopra, pur non prevedendo alcun corrispettivo in denaro, non costituiscono comunque donazioni, venendo effettuate a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e costituendo comunque condizione fondamentale della presente separazione nonché elemento essenziale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
9) Una volta effettuati i reciproci trasferimenti, la IG.ra rimarrà unica Parte_1 assegnataria, titolare intestataria e piena proprietaria delle unità immobiliari site in Padova, via Degli Ontani n. 5 e degli arredi e beni mobili ivi contenuti e il IG. rimarrà CP_1 unico assegnatario, titolare intestatario e pieno proprietario delle unità immobiliari site in Albignasego (PD), via Tiziano Vecellio n. 24/A, in Padova via Rovigo n. 38 e in Padova, via Mali Spadarit nonché degli eventuali arredi e beni mobili ivi contenuti.
10) I costi notarili, imposte, tasse ed oneri fiscali per il rogito notarile, nonché ogni altro costo relativo alle predette cessioni, resteranno a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
11) Si da atto che il IG. ha già da tempo lasciato la casa familiare, asportando CP_1 tutti i suoi effetti personali ed ha già un'abitazione in cui vive.
12) I rispettivi conti correnti bancari rimarranno di esclusiva pertinenza del relativo intestatario, così come i rispettivi veicoli e ogni altro bene mobile e/o bene mobile registrato. 4
13) La IG.ra e il IG. dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1 autosufficienti. Le parti, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento personale.
14) Le parti dichiarano, infine, con il puntuale adempimento di quanto qui previsto, di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio.
FATTO E DIRITTO
I IG.ri e hanno contratto Parte_2 CP_1 matrimonio concordatario a FR LE (BN) in data 31.07.1983, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 1983, optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli l'08.09.1987 a Padova (PD), e Persona_3
il 18.05.1990 a Padova (PD), entrambi maggiorenni ed Persona_4 economicamente autosufficienti.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione ed intendono altresì regolamentare i loro rapporti patrimoniali anche conseguenti allo scioglimento della comunione dei beni.
Il IG. dichiara di essere pensionato e di essere economicamente CP_1 indipendente;
di essere pieno proprietario del 50 % in regime di comunione di beni con la IG.ra dei seguenti beni immobili:
1. appartamento al piano primo sito in Parte_1
Padova, via Degli Ontani n. 5; 2. autorimessa al piano terra, sita in Padova, via Degli Ontani
n. 5; 3. autorimessa al piano terra, sita in Albignasego, via Tiziano Vecellio n. 24/A;
4. garage al piano terra, sito in Padova alla via Rovigo n. 38; 5. magazzino ad uso deposito al piano primo sotto strada, sito in Padova, via Mali Spadarit. Di essere titolare di un conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro, ove viene accreditata la pensione e di essere, altresì, proprietario del veicolo BMW targato FF257WT; di non aver in corso alcun mutuo. La IG.ra dichiara di essere pensionata e di essere economicamente indipendente;
di Parte_1 essere piena proprietaria del 50 % in regime di comunione di beni con il IG. CP_1 dei seguenti beni immobili:
1. appartamento al piano primo sito in Padova, via Degli Ontani
n. 5; 2. autorimessa al piano terra, sita in Padova, via Degli Ontani n. 5; 3. autorimessa al piano terra, sita in Albignasego, Via Tiziano Vecellio n. 24/A;
4. garage al piano terra, sito in
Padova alla via Rovigo n. 38; 5. magazzino ad uso deposito al piano primo sotto strada, sito in Padova, via Mali Spadarit. Di essere titolare di un conto corrente acceso presso la Banca
Intesa San Paolo e di essere, altresì, proprietaria del veicolo Fiat Punto targato DY841BJ; di non aver in corso alcun mutuo. 5
Cessata l'affectio coniugalis essendo i coniugi di fatto separati ormai da diversi anni e vivendo anche in abitazioni differenti, volendo formalizzare la propria situazione, i IG.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo domanda di Pt_1 CP_1 separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso.
Il Tribunale dà infine atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui ai punti da 1) a 10) delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FR LE (BN) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 7, Parte II, Serie
A, Anno 1983;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
4. Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui ai punti da
1) a 10) delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed 6
indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio;
5. Spese di lite al definitivo;
6. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato