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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 233 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 24.10.2024 e vertente
TRA
, in persona del Parte_1
suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CRISCI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.
Opponente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANQUINTO ENRICO ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio la sig.ra al fine di vedersi
[...] Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 1305/2020 relativamente alle competenze maturate dall'odierna opposta e mai corrisposte, per un importo pari a € 11.000,00, oltre interessi e spese di lite. Tale somma veniva determinata in forza della scrittura privata del
27.08.2020 stipulata dalle odierne parti, finalizzata a una definizione transattiva del rapporto di lavoro intercorso tra la lavoratrice e la società opponente. La sig.ra CP_1
infatti, in qualità di socia della cooperativa, aveva assunto le funzioni di Responsabile e
1 Referente della rendicontazione contabile amministrativa. L'opponente – però - deduceva di aver nominato in data 01/09/2020 (tre giorni dopo la sottoscrizione della transazione) una nuova Responsabile della Rendicontazione contabile ed amministrativa nella persona di , che – nel procedere alla verifica delle movimentazioni Controparte_2
finanziarie, contabili ed amministrative della - rilevava che Parte_1
l'ex socia aveva ricevuto numerosi bonifici a titolo di prestiti personali dalla
Cooperativa Sociale a.r.l. per l'anno 2020, per un importo complessivo pari a €
19.804,77, di cui solo € 4.195,00 erano stati restituiti. La società opponente, quindi, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e spiegava domanda riconvenzionale al fine di vedersi restituire € 4.607,77, quale residuo della compensazione tra i crediti, deducendo dal maggior importo prestato di € 15.607,77 la somma di € 11.000,00 di cui alla scrittura privata azionata in questa sede.
Si costituiva in giudizio la sig. ra contestando ed impugnando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto;
in particolare, parte opposta rilevava che - mentre le somme ingiunte trovavano fondamento nella scrittura privata sottoscritta, in ragione di retribuzioni non corrisposte, spese e varie somme che la stessa aveva versato negli anni a favore della società – dalle causali dei bonifici depositati dalla controparte si evinceva chiaramente che nessun prestito era mai stato eseguito dalla società in suo favore, ragion per cui spiegava istanza di provvisoria esecutività del provvedimento monitorio.
All'udienza di prima comparizione la chiedeva di rilevare d'ufficio Parte_1
l'incompetenza funzionale del Giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro, giacché la pretesa creditoria derivava da un rapporto di lavoro (retribuzione). La questione veniva sottoposta al Presidente di sezione, il quale riteneva che la controversia non avesse ad oggetto crediti di lavoro.
Con ordinanza del 16.12.2021, quindi, il precedente G.I. rigettava l'istanza ex art. 648
c.p.c. ed assegnava i termini istruttori.
All'udienza del 03.11.22, poi, la sottoscritta – nelle more subentrata nel ruolo – in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. spiegata da ambo le parti, onerava il con sede in Montesarchio (BN) alla Piazza Veneto, n.10, di Parte_2
depositare in giudizio, tramite rilascio di copia alle parti o al loro procuratore e/o ad un loro delegato, gli originali delle contabili dei bonifici eseguiti in data 18.02.2020 -
08.05.2020 - 18.05.2020 - 20.05.2020 - 17.06.2020 - 16.07.2020 - 18.08.2020 -
19.08.2020.
2 Acquisita detta documentazione e ritenuta superflua la prova orale (articolata sui documenti già acquisiti), all'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, non è meritevole di accoglimento.
Come già evidenziato, infatti, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto trova ragion d'essere nella scrittura privata stipulata tra le parti al termine del rapporto di collaborazione, con la quale le parti – nel regolarizzare i rapporti patrimoniali tra la cooperativa e la sig.ra – hanno dichiarato quest'ultima creditrice di € 11.000,00 CP_1
per retribuzioni non corrisposte e spese mai rimborsate.
Sul punto non si è registrata contestazione alcuna, neanche in corso di causa: v'è riconoscimento del debito da parte della con previsione del Parte_1
relativo piano di ammortamento.
Nel proprio atto di opposizione, però, l'ingiunta spiegava domanda riconvenzionale al fine di vedere portare in compensazione con detto debito (occorre ribadire non contestato) un proprio credito, in virtù di prestiti privati di cui avrebbe beneficiato parte opposta e che non sarebbero stati mai restituiti.
All'esito dell'istruttoria, però, veniva sconfessata la tesi dell'opponente.
È pacifico constatare – infatti - come le transazioni effettuate a favore dell'odierna opposta si riferiscano a spese di varia natura anticipate dal socio finanziatore per far fronte alla vita della cooperativa (cfr. all. Bonifici in entrata 2020 – parte opposta), mentre tra quelli eseguiti dalla stessa emergono bonifici attestanti prestiti infruttiferi effettuati in favore proprio della cooperativa (cfr. all. Bonifici in uscita 2020 – parte opposta).
Tale circostanza, peraltro, trova ulteriore conferma nella documentazione depositata dal , a fronte dell'ordine di esibizione degli originali delle contabili dei Parte_2
bonifici eseguiti in data 18.02.2020 - 08.05.2020 - 18.05.2020 - 20.05.2020 -
17.06.2020 - 16.07.2020 - 18.08.2020 - 19.08.2020. In particolare, in merito ai tre bonifici a favore di "beneficiari diversi" di € 1.000 del 18.02.2020, di € 6.098,77 del
18.08.2020 e di € 500 del 19.08.2020, nel dettaglio si evince che si tratta di somme erogate in favore della sig.ra in quanto “compensi arretrati” (bonifico del CP_1
19.08.2020) e come “rimborso del socio finanziatore” (bonifico del 18.08.2020). Per
3 quanto riguarda il bonifico di € 1.000 del 18.02.2020, invece, si precisa che la transazione ha come beneficiario , quale legale rappresentante della Testimone_1 società, e non già l'odierna opposta, e riporta come causale “compensi amministratore e rimborso spese”.
Le ricevute delle transazioni, in definitiva, depongono verso una ricostruzione della vicenda del tutto diversa, ove è la stessa ad aver mutuato delle somme a favore CP_1
della società opponente (cfr., ad esempio, bonifici in entrata del 18.06.2020 e del
18.08.2020, che recano rispettivamente come causali “restituzione prestito infruttifero socio finanziatore” e “rimborso socio finanziatore”).
Non ci si può esimere dall'evidenziare, del resto, che nell'incipit della verifica della nuova responsabile addetta alla rendicontazione (sulla quale sostanzialmente si fonda l'opposizione in esame) vi era un espresso richiamo al verbale del 1.2.2020 nel quale l risultava finanziariamente pacificato verso tutti i soci compresi Parte_3
quelli finanziatori, verbale che non poteva non essere noto al rappresentante legale della società opponente al momento della sottoscrizione della scrittura privata posta a fondamento del ricorso monitorio eppure nulla veniva dedotto ivi in eventuale compensazione.
In ordine alla domanda risarcitoria per lite temeraria, invece, si ricorda che, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata, è necessario che emerga la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva o nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, quindi, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria (Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n. 679), nel caso in esame non si ritiene fornita detta prova, soprattutto alla luce della relazione della nuova responsabile addetta alla rendicontazione (sulla quale sostanzialmente si fonda l'opposizione in esame) e sulla necessità di procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione ex art. 210 c.p.c. al fine di vagliare la fondatezza delle contrapposte domande.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del DM
147/22, poiché l'attività difensiva veniva conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e - per l'effetto - conferma il decreto ingiuntivo n.
1305/2020, dichiarandolo esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2. Condanna il Parte_1
a corrispondere in favore di le spese di lite relative
[...] Parte_4 al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.097,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la trattazione ed € 1.201,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 06/05/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionaria AUPP.
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