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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1595 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato LEONI VERONICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24.05.2008 dai signori e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Valdagno CP_1 CP_2
(VI) di procedere a tutti gli incombenti conseguenti all'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento della IG affidamento condiviso della IG minore con CP_3 Persona_1 suo collocamento prevalente presso la madre;
2) Visite padre-IG: il sig. potrà tenere con sé la IG minore durante CP_2 Persona_1 le visite che verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle seguenti modalità da ritenersi minime: - il mercoledì sera di ogni settimana con pernottamento;
- a weekend alternati con la madre, dal pagina 1 di 5 venerdì sera al lunedì mattina successivo;
- durante le vacanze natalizie: 7 giorni consecutivi, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, in modo che la minore possa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alternati con la madre, o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
3) Mantenimento della IG il sig. si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico CP_3 CP_2 bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della IG , l'assegno di mantenimento per € 252,75 mensili, rivalutabili annualmente Persona_1 secondo gli indici ISTAT famiglie. Le spese straordinarie in favore della IG , così Persona_1 come individuate e disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) Assegno di divorzio per il coniuge: Nulla a titolo di assegno di divorzio per il coniuge.
5) Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali all'atto del divorzio, la sig.ra CP_1 si obbliga a trasferire entro e non oltre il prossimo 31.12.2025 al sig. che si obbliga
[...] CP_2 ad accettare, la piena proprietà delle quote a lei intestate (pari al 100%) degli immobili siti a Valdagno
(VI) C.so Italia n. 27/A, così catastalmente identificati: Catasto Fabbricati, Comune di Valdagno, Foglio
1, mappale 145 sub 13, piano 3-4, cat. A/3, classe 3, vani 6, RCE 495,80 e mappale 447 sub 11, piano
S1, cat. C/2, classe 3, cons. mq. 27, RCE 50,20. Confini: il mappale 145 sub 13 confina con muri perimetrali esterni e con proprietà di terzi;
il mappale 447 sub 11 confina con muri perimetrali esterni e proprietà di terzi. Il trasferimento verrà eseguito a fronte, a titolo di corrispettivo, del pagamento da parte del sig. alla sig.ra della somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) già CP_2 CP_1 corrisposta in n. 4 rate (I rata di € 2.500,00 in data 30.04.2025, II rata di € 3.000,00 in data 15.05.2025,
III rata di € 4.000,00 in data 18.05.2025, IV rata di € 500,00 in data 26.05.2025) e (sempre a titolo di corrispettivo), contestualmente all'atto notarile, dell'accollo da parte del sig. del residuo CP_2 mutuo sulla casa coniugale, con liberazione della sig.ra Le rate mensili del suddetto mutuo,
CP_1 che matureranno fino all'atto notarile, rimarranno ad esclusivo carico del sig. . Nella CP_2 denegata ipotesi in cui la banca, dopo la comunicazione dell'avvenuta stipula dell'atto notarile alle condizioni di cui sopra, non liberasse la sig.ra dal suddetto mutuo, il sig.
CP_1 CP_2 manleverà la sig.ra da ogni richiesta economica che la banca mutuataria dovesse avanzare nei
CP_1 confronti della sig.ra a titolo di pagamento del suddetto mutuo. Sarà compresa nella cessione
CP_1 la relativa quota proporzionale di comproprietà su tutte le parti del fabbricato comuni per legge, per contratto e per destinazione con un particolare riferimento a tutto quanto risulta di uso e di utilità comune pagina 2 di 5 ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., con particolare riferimento al vano scale e alla corte comune. Si precisa che da metà della rampa di accesso al piano terzo, l'utilizzo delle scale è di esclusiva pertinenza dell'immobile di cui al sub 13. La parte promissaria acquirente dichiara di essere a conoscenza dei patti speciali contenuti nell'atto del 24 gennaio 2002 ai Rogiti del Notaio di Marco Rep. n. 12787 Per_2 in merito alla proprietà del tetto. Quanto alla corte comune, la parte promittente venditrice dichiara che gli spazi a parcheggio identificati all'interno della corte comune sono stati oggetto di assegnazione bonaria ed informale tra i condomini stessi, non essendo prima d'ora mai stato predisposto apposito regolamento di condominio sul punto e che, in relazione al posto auto informalmente spettante l'appartamento oggetto della cessione, è stato rilasciato dal Consorzio Polizia Locale “Valle Agno” contrassegno per la circolazione in zona A e accesso a proprietà privata prot. n. 1830. Detto spazio a parcheggio è attualmente identificato con il numero 53 della detta autorizzazione del 10 Aprile 2015. Gli immobili verranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano attualmente e liberi da pesi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca di cui al mutuo suddetto. L'atto notarile di cessione dovrà essere effettuato entro il prossimo 31.12.2025 presso la Notaia di Vicenza. Le Persona_3 spese notarili saranno a carico del sig. e con richiesta di esenzione dall'imposta di bollo, CP_2 registro e da ogni altra tassa ex art. 19 L.74/87. Con espressa rinuncia della sig.ra all'ipoteca CP_1 legale. Il trasferimento della proprietà degli immobili di cui sopra, così come sopra concordato, non è una donazione e non è un “assegno di mantenimento una tantum” ma viene concordato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio e risulta funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale. Le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili verranno detratte dalla sig.ra e pertanto rimarranno fiscalmente a suo favore. CP_1
La provenienza degli immobili è la seguente: atto di compravendita del 18.04.2018 Notaio Dr. Per_4
Rep. 1071 Racc. 870. La sig.ra dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate
[...] CP_1 presso gli uffici del catasto sono corrispondenti allo stato di fatto. La sig.ra dichiara altresì CP_1 che i beni immobili che saranno oggetto di cessione sono in regola con le norme urbanistiche e sono, quindi, liberamente commerciabili. A tal fine la promittente venditrice dichiara inoltre che i lavori di costruzione degli immobili di cui sopra sono iniziati anteriormente al primo settembre 1967 e che successivamente venivano emessi i seguenti provvedimenti urbanistici dal Comune di Valdagno: - DIA del 19 settembre 2003 n. 31419 per manutenzione straordinaria del tetto;
- Permesso di costruire in sanatoria del 26 marzo 2018 prot. n. 180034 relativo a diversa distribuzione degli spazi interni;
-
Ristrutturazione del 12/06/2019 Pratica n. VI0062733 in atti dal 13/06/2019 ristrutturazione (n.
24277.1/2019). Il sig. dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in CP_2
pagina 3 di 5 merito alla attestazione energetica dell'immobile abitativo prodotto sub doc. 15.
7) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
GN (VI) in data 24/05/2008.
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione del 19/12/2023, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed CP_3 alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla IG minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere pagina 4 di 5 economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra a titolo di reciproco mantenimento ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in CP_1 CP_2
GN (VI) il 24/05/2008 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
GN (VI) al n. 12, parte I, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1595 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato LEONI VERONICA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24.05.2008 dai signori e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Valdagno CP_1 CP_2
(VI) di procedere a tutti gli incombenti conseguenti all'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento della IG affidamento condiviso della IG minore con CP_3 Persona_1 suo collocamento prevalente presso la madre;
2) Visite padre-IG: il sig. potrà tenere con sé la IG minore durante CP_2 Persona_1 le visite che verranno concordate tra i genitori, nel rispetto comunque delle seguenti modalità da ritenersi minime: - il mercoledì sera di ogni settimana con pernottamento;
- a weekend alternati con la madre, dal pagina 1 di 5 venerdì sera al lunedì mattina successivo;
- durante le vacanze natalizie: 7 giorni consecutivi, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, in modo che la minore possa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
- durante le vacanze pasquali: ad anni alternati con la madre, o il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
3) Mantenimento della IG il sig. si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico CP_3 CP_2 bancario alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 della IG , l'assegno di mantenimento per € 252,75 mensili, rivalutabili annualmente Persona_1 secondo gli indici ISTAT famiglie. Le spese straordinarie in favore della IG , così Persona_1 come individuate e disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) Assegno di divorzio per il coniuge: Nulla a titolo di assegno di divorzio per il coniuge.
5) Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali all'atto del divorzio, la sig.ra CP_1 si obbliga a trasferire entro e non oltre il prossimo 31.12.2025 al sig. che si obbliga
[...] CP_2 ad accettare, la piena proprietà delle quote a lei intestate (pari al 100%) degli immobili siti a Valdagno
(VI) C.so Italia n. 27/A, così catastalmente identificati: Catasto Fabbricati, Comune di Valdagno, Foglio
1, mappale 145 sub 13, piano 3-4, cat. A/3, classe 3, vani 6, RCE 495,80 e mappale 447 sub 11, piano
S1, cat. C/2, classe 3, cons. mq. 27, RCE 50,20. Confini: il mappale 145 sub 13 confina con muri perimetrali esterni e con proprietà di terzi;
il mappale 447 sub 11 confina con muri perimetrali esterni e proprietà di terzi. Il trasferimento verrà eseguito a fronte, a titolo di corrispettivo, del pagamento da parte del sig. alla sig.ra della somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) già CP_2 CP_1 corrisposta in n. 4 rate (I rata di € 2.500,00 in data 30.04.2025, II rata di € 3.000,00 in data 15.05.2025,
III rata di € 4.000,00 in data 18.05.2025, IV rata di € 500,00 in data 26.05.2025) e (sempre a titolo di corrispettivo), contestualmente all'atto notarile, dell'accollo da parte del sig. del residuo CP_2 mutuo sulla casa coniugale, con liberazione della sig.ra Le rate mensili del suddetto mutuo,
CP_1 che matureranno fino all'atto notarile, rimarranno ad esclusivo carico del sig. . Nella CP_2 denegata ipotesi in cui la banca, dopo la comunicazione dell'avvenuta stipula dell'atto notarile alle condizioni di cui sopra, non liberasse la sig.ra dal suddetto mutuo, il sig.
CP_1 CP_2 manleverà la sig.ra da ogni richiesta economica che la banca mutuataria dovesse avanzare nei
CP_1 confronti della sig.ra a titolo di pagamento del suddetto mutuo. Sarà compresa nella cessione
CP_1 la relativa quota proporzionale di comproprietà su tutte le parti del fabbricato comuni per legge, per contratto e per destinazione con un particolare riferimento a tutto quanto risulta di uso e di utilità comune pagina 2 di 5 ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., con particolare riferimento al vano scale e alla corte comune. Si precisa che da metà della rampa di accesso al piano terzo, l'utilizzo delle scale è di esclusiva pertinenza dell'immobile di cui al sub 13. La parte promissaria acquirente dichiara di essere a conoscenza dei patti speciali contenuti nell'atto del 24 gennaio 2002 ai Rogiti del Notaio di Marco Rep. n. 12787 Per_2 in merito alla proprietà del tetto. Quanto alla corte comune, la parte promittente venditrice dichiara che gli spazi a parcheggio identificati all'interno della corte comune sono stati oggetto di assegnazione bonaria ed informale tra i condomini stessi, non essendo prima d'ora mai stato predisposto apposito regolamento di condominio sul punto e che, in relazione al posto auto informalmente spettante l'appartamento oggetto della cessione, è stato rilasciato dal Consorzio Polizia Locale “Valle Agno” contrassegno per la circolazione in zona A e accesso a proprietà privata prot. n. 1830. Detto spazio a parcheggio è attualmente identificato con il numero 53 della detta autorizzazione del 10 Aprile 2015. Gli immobili verranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano attualmente e liberi da pesi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca di cui al mutuo suddetto. L'atto notarile di cessione dovrà essere effettuato entro il prossimo 31.12.2025 presso la Notaia di Vicenza. Le Persona_3 spese notarili saranno a carico del sig. e con richiesta di esenzione dall'imposta di bollo, CP_2 registro e da ogni altra tassa ex art. 19 L.74/87. Con espressa rinuncia della sig.ra all'ipoteca CP_1 legale. Il trasferimento della proprietà degli immobili di cui sopra, così come sopra concordato, non è una donazione e non è un “assegno di mantenimento una tantum” ma viene concordato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto del divorzio e risulta funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale. Le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili verranno detratte dalla sig.ra e pertanto rimarranno fiscalmente a suo favore. CP_1
La provenienza degli immobili è la seguente: atto di compravendita del 18.04.2018 Notaio Dr. Per_4
Rep. 1071 Racc. 870. La sig.ra dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate
[...] CP_1 presso gli uffici del catasto sono corrispondenti allo stato di fatto. La sig.ra dichiara altresì CP_1 che i beni immobili che saranno oggetto di cessione sono in regola con le norme urbanistiche e sono, quindi, liberamente commerciabili. A tal fine la promittente venditrice dichiara inoltre che i lavori di costruzione degli immobili di cui sopra sono iniziati anteriormente al primo settembre 1967 e che successivamente venivano emessi i seguenti provvedimenti urbanistici dal Comune di Valdagno: - DIA del 19 settembre 2003 n. 31419 per manutenzione straordinaria del tetto;
- Permesso di costruire in sanatoria del 26 marzo 2018 prot. n. 180034 relativo a diversa distribuzione degli spazi interni;
-
Ristrutturazione del 12/06/2019 Pratica n. VI0062733 in atti dal 13/06/2019 ristrutturazione (n.
24277.1/2019). Il sig. dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in CP_2
pagina 3 di 5 merito alla attestazione energetica dell'immobile abitativo prodotto sub doc. 15.
7) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
GN (VI) in data 24/05/2008.
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione del 19/12/2023, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed CP_3 alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla IG minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere pagina 4 di 5 economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra a titolo di reciproco mantenimento ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da in CP_1 CP_2
GN (VI) il 24/05/2008 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
GN (VI) al n. 12, parte I, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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