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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/11/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 138/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 138 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
(C.F. ) in proprio e quale legale rapp.te della Parte_1 C.F._1
( P.Iva ) rapp.ta e difesa dall'avv. Fabiola Giovannelli giusta CP_1 P.IVA_1
delega in atti opponente -
CONTRO
(cf. ) ed in sua vece la procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(cod. fisc. e P. Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parte_2 P.IVA_3
Mancusi giusta procura in atti
- opposta
1 OGGETTO: opposizione avverso Decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Rieti e e per essa Parte_3
la otteneva la ingiunzione n. 553/2018 emesso in data 4.11.2018 Parte_2
con in quale veniva ingiunto ad , in proprio e quale legale rapp.te Parte_1
della di pagare alla la somma di € 23.301,43 oltre interessi e CP_1 Parte_3
spese legali. Riferiva l'istante che la aveva sottoscritto un contratto di Parte_4
finanziamento n. 1328274 per l'importo di euro 13.392,00 garantito da Parte_1
Il credito veniva ceduto alla in una operazione di
[...] Controparte_2
acquisto di un blocco di crediti.
Presentava opposizione alla ingiunzione , in proprio e quale legale Parte_1
rapp.te della chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale di Rieti: A) In via principale, nel merito e per i motivi di cui al presente atto,
dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, disporre la revoca del
Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Rieti n.553/2018 del 4-5/11/2018. Con vittoria di spese e
compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
Rilevava l'opponente che nella qualità di amministratore della Parte_1
in data 04.02.2008 aveva sottoscritto con il contratto di CP_1 Parte_3
finanziamento n.1328274 per l'acquisto presso la concessionaria di CP_3
un'autovettura usata modello Toyota Land Cruiser dietro consegna di un altro autoveicolo. Riferiva l'opponente che in realtà la autovettura non venne mai consegnata e
2 produce una certificazione rilasciata dal PRA datata 28.01.2019 dove risultava intestata dalla solo un veicolo targato AF108GL. Riferiva, inoltre, di un accordo verbale CP_1
con il responsabile dell'autosalone, , il quale avrebbe risolto il contratto Controparte_4
e avrebbe successivamente inviato comunicazione della risoluzione alla finanziaria.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando quanto dedotto nella Parte_3
opposizione. Riferiva che nel contratto sottoscritto nel 2008 veniva riportato il prezzo della autovettura ( euro 20.800,00) e che era stato versato a titolo di acconto la somma di euro 10.000. La somma richiesta come finanziamento per euro 13.393,00 sarebbe stata rimborsata tramite il pagamento di 48 rate dell'importo di € 279,00 cadauna che venivano pagate con rid bancari sul conto corrente indicato dalla parte acquirente. Riferiva che la
Sa.Co. s.r.l., in qualità di agente, si era occupato della conclusione del contratto di finanziamento e che aveva inviato alla i documenti di identità della sig.ra Parte_3
documentazione della società e copia del libretto di circolazione Pt_1 CP_1
dell'autovettura compravenduta Toyota tg,ta ZA385AA intestata a Testimone_1
Riferiva, altresì, che in data 23.11.2009 la sig.ra sottoscriveva un “Modulo di Pt_1
adeguata verifica della clientela e valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo” dando atto di avere in corso con un “prestito Parte_3
finalizzato per l'acquisto di un'auto”. Le prime tre rate del finanziamento venivano pagate, ma poi si interrompevano i pagamenti. Riferiva parte opposta che in data
06.12.2017 veniva inviata diffida di pagamento ricevuta dalla opponente il 21.12.2017 a cui non veniva dato riscontro alcuno. Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:” In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su
3 prova scritta, né di pronta soluzione, appalesandosene viceversa l'intento dilatorio e defatigatorio,
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In
via principale: per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare l'opposizione per cui si procede
confermando il decreto n. 553/18 o comunque accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1
come sopra generalizzata, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della
[...]
società anch'essa sopra generalizzata, è debitrice nei confronti della CP_1 Controparte_2
della somma di € 23.301,43 oltre interessi di mora come da contratto, ferma restando l'osservanza
dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 12.07.2018 sino soddisfo, o della maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia, condannandola pagamento del relativo importo in favore della
” Controparte_2
Alla udienza del 10.01.2020 il Giudice rilevato che per la materia era necessario esperire la mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità del giudizio, invitava le parti in mediazione e rinviava la causa alla udienza del 26.06.2020 che veniva svolta in modalità
cartolare. Dopo la riserva assunta, stante l'esito negativo della mediazione, il Giudice
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ed i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Alla
udienza del 19.11.2021, rilevato che le prove articolate da parte opponente erano inammissibili come pure quelle articolate da parte opposta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni .
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
4 NEL MERITO
L'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che la ha contratto in data Parte_4
04.02.2008 con la un finanziamento per l'acquisto di una autovettura usata Parte_3
OY LA RU immatricolata nel 2006 per il complessivo importo di euro
13.392,00, rimborsato solo con il pagamento di tre rate.
Parte opponente intende provare che il contratto di finanziamento ed il contratto di acquisto della autovettura siano dei contratti connessi in quanto uno di essi dipende dall'altro; la giurisprudenza sostiene che l'inadempimento del contratto di vendita travolge anche il contratto di finanziamento e pertanto in caso di mancata consegna del veicolo comporta l'invalidità del contratto di finanziamento ( cfr. Cass. civ. n. 5365/2024 ).
Nell'opposizione unico motivo addotto per giustificare il mancato pagamento dei ratei successivi alla terza scadenza si basa sul fatto che la autovettura usata Toyota non sarebbe stata mai consegnata. Tale assunto tuttavia non risulta provato documentale.
Parte opponente aveva cercato di provare il fatto con prove per testimoniali ritenute inammissibili anche perché la ricostruzione dei fatti ivi esposti apparivano differenti rispetto all'atto introduttivo e la documentazione acquisita. In particolare, nella memoria
5 ex art. 183 c.p.c. parte opponente assume che il contratto fosse stato stipulato per l'acquisto di una HONDA e che la OY veniva consegnata come anticipo sulla quota finanziata ( cfr. capitoli di prova 1.“vero che la sig.ra nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della si rivolse alla in data 04.02.2028 per CP_1 CP_3
l'acquisto di un'autovettura modello HONDA CVR? 2) Vero che in acconto sul prezzo di
acquisto si convenne tra le parti la consegna da parte della sig,ra , nella Controparte_5
qualità, di un'autovettura modello OY LA RU valutata euro 10.000,00? 9) vero
che la restituì alla sig.ra nella qualità di legale rappresentante CP_3 Parte_1
della l'autovettura OY LA RU inizialmente consegnata in acconto CP_1
sull'acquisto non perfezionato? 11) Vero che la autovettura OY LA RU è
tutt'ora nella disponibilità della sig.ra ”). Ora queste circostanze Parte_1
contrastano con il contenuto del contratto e con quanto esposto nell'atto introduttivo dove invece era ben chiaro che il finanziamento fosse stato stipulato per l'acquisto della vettura usata OY LA RU (come da contratto di finanziamento dove nella descrizione del “bene finanziato” si legge “usato” marca “Toyota Land Cruise”) .
Ciò detto, nel corso del giudizio non è stata fornita prova del fatto che la concessionaria,
dopo aver fatto sottoscrivere il contratto di finanziamento per l'acquisto della vettura
Toyota non abbia consegnato la vettura. Non è stato prodotto alcune documento che attesti la circostanza. La odierna opponente, al momento in cui non si vedeva consegnare la vettura acquistata – di cui veniva allegato il libretto tra i documenti inviati alla finanziaria – avrebbe dovuto diffidare la concessionaria o sporgere denuncia visto l'avvenuto pagamento da parte della finanziaria alla concessionaria del prezzo di
6 acquisto. Né risulta che la opponente abbia inviato comunicazioni alla finanziaria informandola dell'accaduto e chiedendo la sospensione delle rate o la risoluzione del contratto. Nulla di tutto ciò è mai avvenuto visto che non sono state depositati documenti di tal genere nel fascicolo.
Va, inoltre, evidenziato che nel contratto sottoscritto dalla opponente e mai disconosciuto sono presenti delle clausole ben chiare su quelli che sono i rapporti tra la richiedente il finanziamento e il bene per il quale viene stipulato. All'art. 1) del contratto di finanziamento si legge che “il cliente delega fin da ora ad erogare direttamente al Parte_3
convenzionato indicato nel fronte del modulo la somma finanziata” e ancora che il cliente stesso autorizza il “Convenzionato a restituirla a nel caso in cui, per qualsivoglia Parte_3
motivo l'acquisto non si perfezionasse”. A fronte di tali impegni il concessionario, laddove il contratto di compravendita della autovettura non si fosse perfezionato per mancata consegna del veicolo avrebbe dovuto restituire l'importo che la finanziaria aveva erogato in suo favore. Una simile prova non è stata fornita dalla parte opponente. E ancora nell'art. 17) si legge che “non possono essere opposte a le eccezioni relative al Parte_3
rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato ed il cliente , incluse quelle relative
alla destinazione delle somme da parte del convenzionato e alla consegna del bene “.
Ne consegue che la opposizione non appare fondata e deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 - Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 553/2018 emesso dal
Tribunale di Rieti in data 4/11/2018 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna parte opponente e nella qualità di legale Parte_4 Parte_1
rapp.te della società al pagamento dei compensi per il presente giudizio in favore della parte opposta che vengono quantificati nella misura di euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali e oneri accessori di legge.
Così deciso in Rieti in data 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tassi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Tassi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 138 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2019
TRA
(C.F. ) in proprio e quale legale rapp.te della Parte_1 C.F._1
( P.Iva ) rapp.ta e difesa dall'avv. Fabiola Giovannelli giusta CP_1 P.IVA_1
delega in atti opponente -
CONTRO
(cf. ) ed in sua vece la procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(cod. fisc. e P. Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parte_2 P.IVA_3
Mancusi giusta procura in atti
- opposta
1 OGGETTO: opposizione avverso Decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato avanti al Tribunale di Rieti e e per essa Parte_3
la otteneva la ingiunzione n. 553/2018 emesso in data 4.11.2018 Parte_2
con in quale veniva ingiunto ad , in proprio e quale legale rapp.te Parte_1
della di pagare alla la somma di € 23.301,43 oltre interessi e CP_1 Parte_3
spese legali. Riferiva l'istante che la aveva sottoscritto un contratto di Parte_4
finanziamento n. 1328274 per l'importo di euro 13.392,00 garantito da Parte_1
Il credito veniva ceduto alla in una operazione di
[...] Controparte_2
acquisto di un blocco di crediti.
Presentava opposizione alla ingiunzione , in proprio e quale legale Parte_1
rapp.te della chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ “Voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale di Rieti: A) In via principale, nel merito e per i motivi di cui al presente atto,
dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, disporre la revoca del
Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Rieti n.553/2018 del 4-5/11/2018. Con vittoria di spese e
compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
Rilevava l'opponente che nella qualità di amministratore della Parte_1
in data 04.02.2008 aveva sottoscritto con il contratto di CP_1 Parte_3
finanziamento n.1328274 per l'acquisto presso la concessionaria di CP_3
un'autovettura usata modello Toyota Land Cruiser dietro consegna di un altro autoveicolo. Riferiva l'opponente che in realtà la autovettura non venne mai consegnata e
2 produce una certificazione rilasciata dal PRA datata 28.01.2019 dove risultava intestata dalla solo un veicolo targato AF108GL. Riferiva, inoltre, di un accordo verbale CP_1
con il responsabile dell'autosalone, , il quale avrebbe risolto il contratto Controparte_4
e avrebbe successivamente inviato comunicazione della risoluzione alla finanziaria.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando quanto dedotto nella Parte_3
opposizione. Riferiva che nel contratto sottoscritto nel 2008 veniva riportato il prezzo della autovettura ( euro 20.800,00) e che era stato versato a titolo di acconto la somma di euro 10.000. La somma richiesta come finanziamento per euro 13.393,00 sarebbe stata rimborsata tramite il pagamento di 48 rate dell'importo di € 279,00 cadauna che venivano pagate con rid bancari sul conto corrente indicato dalla parte acquirente. Riferiva che la
Sa.Co. s.r.l., in qualità di agente, si era occupato della conclusione del contratto di finanziamento e che aveva inviato alla i documenti di identità della sig.ra Parte_3
documentazione della società e copia del libretto di circolazione Pt_1 CP_1
dell'autovettura compravenduta Toyota tg,ta ZA385AA intestata a Testimone_1
Riferiva, altresì, che in data 23.11.2009 la sig.ra sottoscriveva un “Modulo di Pt_1
adeguata verifica della clientela e valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo” dando atto di avere in corso con un “prestito Parte_3
finalizzato per l'acquisto di un'auto”. Le prime tre rate del finanziamento venivano pagate, ma poi si interrompevano i pagamenti. Riferiva parte opposta che in data
06.12.2017 veniva inviata diffida di pagamento ricevuta dalla opponente il 21.12.2017 a cui non veniva dato riscontro alcuno. Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:” In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su
3 prova scritta, né di pronta soluzione, appalesandosene viceversa l'intento dilatorio e defatigatorio,
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. In
via principale: per tutte le motivazioni di cui sopra, rigettare l'opposizione per cui si procede
confermando il decreto n. 553/18 o comunque accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1
come sopra generalizzata, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della
[...]
società anch'essa sopra generalizzata, è debitrice nei confronti della CP_1 Controparte_2
della somma di € 23.301,43 oltre interessi di mora come da contratto, ferma restando l'osservanza
dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996, dal 12.07.2018 sino soddisfo, o della maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia, condannandola pagamento del relativo importo in favore della
” Controparte_2
Alla udienza del 10.01.2020 il Giudice rilevato che per la materia era necessario esperire la mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità del giudizio, invitava le parti in mediazione e rinviava la causa alla udienza del 26.06.2020 che veniva svolta in modalità
cartolare. Dopo la riserva assunta, stante l'esito negativo della mediazione, il Giudice
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ed i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Alla
udienza del 19.11.2021, rilevato che le prove articolate da parte opponente erano inammissibili come pure quelle articolate da parte opposta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni .
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
4 NEL MERITO
L'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che la ha contratto in data Parte_4
04.02.2008 con la un finanziamento per l'acquisto di una autovettura usata Parte_3
OY LA RU immatricolata nel 2006 per il complessivo importo di euro
13.392,00, rimborsato solo con il pagamento di tre rate.
Parte opponente intende provare che il contratto di finanziamento ed il contratto di acquisto della autovettura siano dei contratti connessi in quanto uno di essi dipende dall'altro; la giurisprudenza sostiene che l'inadempimento del contratto di vendita travolge anche il contratto di finanziamento e pertanto in caso di mancata consegna del veicolo comporta l'invalidità del contratto di finanziamento ( cfr. Cass. civ. n. 5365/2024 ).
Nell'opposizione unico motivo addotto per giustificare il mancato pagamento dei ratei successivi alla terza scadenza si basa sul fatto che la autovettura usata Toyota non sarebbe stata mai consegnata. Tale assunto tuttavia non risulta provato documentale.
Parte opponente aveva cercato di provare il fatto con prove per testimoniali ritenute inammissibili anche perché la ricostruzione dei fatti ivi esposti apparivano differenti rispetto all'atto introduttivo e la documentazione acquisita. In particolare, nella memoria
5 ex art. 183 c.p.c. parte opponente assume che il contratto fosse stato stipulato per l'acquisto di una HONDA e che la OY veniva consegnata come anticipo sulla quota finanziata ( cfr. capitoli di prova 1.“vero che la sig.ra nella qualità Parte_1
di legale rappresentante della si rivolse alla in data 04.02.2028 per CP_1 CP_3
l'acquisto di un'autovettura modello HONDA CVR? 2) Vero che in acconto sul prezzo di
acquisto si convenne tra le parti la consegna da parte della sig,ra , nella Controparte_5
qualità, di un'autovettura modello OY LA RU valutata euro 10.000,00? 9) vero
che la restituì alla sig.ra nella qualità di legale rappresentante CP_3 Parte_1
della l'autovettura OY LA RU inizialmente consegnata in acconto CP_1
sull'acquisto non perfezionato? 11) Vero che la autovettura OY LA RU è
tutt'ora nella disponibilità della sig.ra ”). Ora queste circostanze Parte_1
contrastano con il contenuto del contratto e con quanto esposto nell'atto introduttivo dove invece era ben chiaro che il finanziamento fosse stato stipulato per l'acquisto della vettura usata OY LA RU (come da contratto di finanziamento dove nella descrizione del “bene finanziato” si legge “usato” marca “Toyota Land Cruise”) .
Ciò detto, nel corso del giudizio non è stata fornita prova del fatto che la concessionaria,
dopo aver fatto sottoscrivere il contratto di finanziamento per l'acquisto della vettura
Toyota non abbia consegnato la vettura. Non è stato prodotto alcune documento che attesti la circostanza. La odierna opponente, al momento in cui non si vedeva consegnare la vettura acquistata – di cui veniva allegato il libretto tra i documenti inviati alla finanziaria – avrebbe dovuto diffidare la concessionaria o sporgere denuncia visto l'avvenuto pagamento da parte della finanziaria alla concessionaria del prezzo di
6 acquisto. Né risulta che la opponente abbia inviato comunicazioni alla finanziaria informandola dell'accaduto e chiedendo la sospensione delle rate o la risoluzione del contratto. Nulla di tutto ciò è mai avvenuto visto che non sono state depositati documenti di tal genere nel fascicolo.
Va, inoltre, evidenziato che nel contratto sottoscritto dalla opponente e mai disconosciuto sono presenti delle clausole ben chiare su quelli che sono i rapporti tra la richiedente il finanziamento e il bene per il quale viene stipulato. All'art. 1) del contratto di finanziamento si legge che “il cliente delega fin da ora ad erogare direttamente al Parte_3
convenzionato indicato nel fronte del modulo la somma finanziata” e ancora che il cliente stesso autorizza il “Convenzionato a restituirla a nel caso in cui, per qualsivoglia Parte_3
motivo l'acquisto non si perfezionasse”. A fronte di tali impegni il concessionario, laddove il contratto di compravendita della autovettura non si fosse perfezionato per mancata consegna del veicolo avrebbe dovuto restituire l'importo che la finanziaria aveva erogato in suo favore. Una simile prova non è stata fornita dalla parte opponente. E ancora nell'art. 17) si legge che “non possono essere opposte a le eccezioni relative al Parte_3
rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato ed il cliente , incluse quelle relative
alla destinazione delle somme da parte del convenzionato e alla consegna del bene “.
Ne consegue che la opposizione non appare fondata e deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 - Respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 553/2018 emesso dal
Tribunale di Rieti in data 4/11/2018 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna parte opponente e nella qualità di legale Parte_4 Parte_1
rapp.te della società al pagamento dei compensi per il presente giudizio in favore della parte opposta che vengono quantificati nella misura di euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali e oneri accessori di legge.
Così deciso in Rieti in data 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tassi
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