CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 309/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto contratto di somministrazione, all'esito dell'udienza in presenza del 18.02.2025 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 26, lettera 1 n. 3 del decreto legislativo 10.10.2022 n. 149 a decorrere dal 28.2.2023, e vertente
TRA
C.F. in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avvocato Gianluca Tomaciello (C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Benevento alla via C.F._1
Torretta n. 18 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
già già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_2 atti, dall'avvocato Loredana Basile (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 di quest'ultima in Napoli alla Traversa privata T. de Amicis n. 52 e presso il seguente indirizzo pec:
Email_2
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1682/2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 31.7.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 19.1.2024 il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1682/2023 pubblicata il 31.7.2023, con la quale è stato condannato al pagamento in favore della in accoglimento della domanda da questa Controparte_1 proposta con atto di citazione notificato il 26.4.2022, della somma di € 64.131,02 per sorta capitale, oltre gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e degli interessi anatocistici scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., per crediti ceduti alla banca attrice da ER MM S.p.A. (atti di cessione rep. n. 39475 del 4.4.2022 notificato il 9.4.2022, e rep. 39426 del 30.12.2021 notificato il 1.1.2022), società fornitrice di energia in favore del per gli anni 2020- Pt_1
2021, nonché condannato al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, liquidate in € 806,00 per esborsi ed €7.051,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Argomentando motivi a sostegno dell'appello, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In particolare, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 co.4 c.p.c., stante l'assoluta indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, il rigetto della domanda di pagamento per la carenza di legittimazione attiva della e in ogni caso poiché infondata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
L'appello viene affidato ai seguenti quattro motivi: A) Erronea contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla eccepita nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per assoluta indeterminatezza dei fatti ex art 164 C.P.C con conseguente violazione del diritto di difesa dell'Ente convenuto;
B) Erronea e contradditoria motivazione della sentenza in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla contestuale inopponibilità delle cessioni;
C) Erronea e Controparte_1 contraddittoria motivazione della sentenza, in ordine alla lamentata violazione dell'onere probatorio ex art.
2697 c.c.; D) Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla condanna al pagamento degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12e degli interessi anatocistici.
In data 18.4.2024, si è costituita la banca appellata concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 30.9.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, nonché fissato l'udienza collegiale di cui all'art. 351, comma 4, c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con termine alle parti per note conclusionali fino a 20 giorni prima.
All'udienza in presenza del 18.02.2025 la Corte ha pronunciato la sentenza all'esito della precisazione delle conclusioni e discussione orale. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Va innanzitutto rilevato che nelle memorie conclusive depositate in data 27.11.2024, l'appellante, per la prima volta, ha dedotto la violazione dell'art. 191 del T.U.E.L. deducendo che “pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimane insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., il c.d. 'impegno di spesa'” (pag. 6 note conclusionali di parte appellante).
Non assume rilievo la circostanza che la questione non sia stata introdotta dal con le difese originarie, Pt_1 ben potendo la nullità del contratto di somministrazione per violazione dell'art. 191 T.U.E.L. essere rilevata anche di ufficio (in questo senso Cass. ordinanza n. 17197/2024).
La questione, avendo preminente valore assorbente e dirimente rispetto ad ogni altra ulteriore questione posta a fondamento dell'appello, va analizzata preliminarmente.
Al riguardo si rendono opportune alcune premesse in termini generali.
Come chiarito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17197 del 2024, l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n. 6919;
Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si veda al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
3 Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., sez. 1,
13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali comportanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi, siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n.
26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1,
26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854).
Ciò non esclude, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr.
Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass., sez. 3, 31/05/2005, n. 11597).
Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute
(secondo Cass., sez. 1, 09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, d.lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio
4 arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).
A tanto consegue che l'avvenuta, pacifica, somministrazione dell'energia elettrica, come nel caso di specie,
non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1,
30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640).
Parimenti non assume rilievo, ai fini della decisione, la circostanza, anch'essa pacifica, che l'erogazione, nel caso di specie, fosse avvenuta in regime di salvaguardia.
Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere, come sostenuto dall'appellante, dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost..
In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato.
La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione de qua, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico della comporta l'infondatezza CP_2 della domanda di pagamento.
Per quanto esposto, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti del odierno appellante, con assorbimento di Controparte_1 Pt_1 ogni ulteriore motivo di appello e delle diverse questioni dedotte dalle parti.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni tali da indurre all'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Le gravi ragioni vanno individuate nel carattere decisivo della mancanza di prova dell'impegno contabile, carattere assorbente rispetto a qualsivoglia valutazione sui contratti di somministrazione di energia elettrica “a monte”. Va osservato che il secondo comma dell'art. 92 cpc, anche nella vigente formulazione, consente di compensare le spese, anche quando ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle riportate nella citata disposizione. E questo, alla luce dell'intervento della
Consulta, di cui alla sentenza n. 77 del 19 Aprile 2018. 5
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del CP_1 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore;
[...]
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del primo e secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio FORGILLO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 309/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto contratto di somministrazione, all'esito dell'udienza in presenza del 18.02.2025 di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 26, lettera 1 n. 3 del decreto legislativo 10.10.2022 n. 149 a decorrere dal 28.2.2023, e vertente
TRA
C.F. in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avvocato Gianluca Tomaciello (C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Benevento alla via C.F._1
Torretta n. 18 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
già già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_2 atti, dall'avvocato Loredana Basile (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 di quest'ultima in Napoli alla Traversa privata T. de Amicis n. 52 e presso il seguente indirizzo pec:
Email_2
1 APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1682/2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 31.7.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 19.1.2024 il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1682/2023 pubblicata il 31.7.2023, con la quale è stato condannato al pagamento in favore della in accoglimento della domanda da questa Controparte_1 proposta con atto di citazione notificato il 26.4.2022, della somma di € 64.131,02 per sorta capitale, oltre gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e degli interessi anatocistici scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c., per crediti ceduti alla banca attrice da ER MM S.p.A. (atti di cessione rep. n. 39475 del 4.4.2022 notificato il 9.4.2022, e rep. 39426 del 30.12.2021 notificato il 1.1.2022), società fornitrice di energia in favore del per gli anni 2020- Pt_1
2021, nonché condannato al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, liquidate in € 806,00 per esborsi ed €7.051,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Argomentando motivi a sostegno dell'appello, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In particolare, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 co.4 c.p.c., stante l'assoluta indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, il rigetto della domanda di pagamento per la carenza di legittimazione attiva della e in ogni caso poiché infondata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
L'appello viene affidato ai seguenti quattro motivi: A) Erronea contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla eccepita nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per assoluta indeterminatezza dei fatti ex art 164 C.P.C con conseguente violazione del diritto di difesa dell'Ente convenuto;
B) Erronea e contradditoria motivazione della sentenza in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla contestuale inopponibilità delle cessioni;
C) Erronea e Controparte_1 contraddittoria motivazione della sentenza, in ordine alla lamentata violazione dell'onere probatorio ex art.
2697 c.c.; D) Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla condanna al pagamento degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12e degli interessi anatocistici.
In data 18.4.2024, si è costituita la banca appellata concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 30.9.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, nonché fissato l'udienza collegiale di cui all'art. 351, comma 4, c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con termine alle parti per note conclusionali fino a 20 giorni prima.
All'udienza in presenza del 18.02.2025 la Corte ha pronunciato la sentenza all'esito della precisazione delle conclusioni e discussione orale. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Va innanzitutto rilevato che nelle memorie conclusive depositate in data 27.11.2024, l'appellante, per la prima volta, ha dedotto la violazione dell'art. 191 del T.U.E.L. deducendo che “pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimane insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., il c.d. 'impegno di spesa'” (pag. 6 note conclusionali di parte appellante).
Non assume rilievo la circostanza che la questione non sia stata introdotta dal con le difese originarie, Pt_1 ben potendo la nullità del contratto di somministrazione per violazione dell'art. 191 T.U.E.L. essere rilevata anche di ufficio (in questo senso Cass. ordinanza n. 17197/2024).
La questione, avendo preminente valore assorbente e dirimente rispetto ad ogni altra ulteriore questione posta a fondamento dell'appello, va analizzata preliminarmente.
Al riguardo si rendono opportune alcune premesse in termini generali.
Come chiarito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17197 del 2024, l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n. 6919;
Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si veda al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
3 Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass., sez. 1,
13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali comportanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi, siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n.
26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).
Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1,
26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854).
Ciò non esclude, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr.
Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass., sez. 3, 31/05/2005, n. 11597).
Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute
(secondo Cass., sez. 1, 09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, d.lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio
4 arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).
A tanto consegue che l'avvenuta, pacifica, somministrazione dell'energia elettrica, come nel caso di specie,
non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1,
30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640).
Parimenti non assume rilievo, ai fini della decisione, la circostanza, anch'essa pacifica, che l'erogazione, nel caso di specie, fosse avvenuta in regime di salvaguardia.
Detta circostanza, infatti, può comportare, quale conseguenza, che non si richieda la necessaria presenza di un contratto in forma scritta ad substantiam, in quanto trattasi di obbligazione ex lege, ma non anche che si possa prescindere, come sostenuto dall'appellante, dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 191 citato, che risponde, come detto, a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost..
In altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato.
La mancanza di prova in ordine all'impegno di spesa e alla copertura finanziaria della somministrazione de qua, il cui onere, in quanto elemento costitutivo della pretesa, è a carico della comporta l'infondatezza CP_2 della domanda di pagamento.
Per quanto esposto, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti del odierno appellante, con assorbimento di Controparte_1 Pt_1 ogni ulteriore motivo di appello e delle diverse questioni dedotte dalle parti.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni tali da indurre all'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Le gravi ragioni vanno individuate nel carattere decisivo della mancanza di prova dell'impegno contabile, carattere assorbente rispetto a qualsivoglia valutazione sui contratti di somministrazione di energia elettrica “a monte”. Va osservato che il secondo comma dell'art. 92 cpc, anche nella vigente formulazione, consente di compensare le spese, anche quando ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle riportate nella citata disposizione. E questo, alla luce dell'intervento della
Consulta, di cui alla sentenza n. 77 del 19 Aprile 2018. 5
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del CP_1 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore;
[...]
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del primo e secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. ssa Maria Di Lorenzo dott. Eugenio FORGILLO
6