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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Rossana Guzzo Presidente
2) Onofrio AR Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 147/2023 R.G., promosso in promosso in sede di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c.
DA
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
26/12/1962, (c.f. , , C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...], (c.f. ), C.F._3 Pt_4
nato a [...] il [...], (c.f. e
[...] C.F._4
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Dante (p.e.c.: C.F._5
Email_1
attori in riassunzione, già appellanti
CONTRO nato a [...] il giorno Controparte_1
11.2.1940, nato a [...] il [...], e CP_2 CP_3
nato a [...] l'[...] tutti n.q. di eredi di
[...] Per_1 2
AR nata a [...] il [...] e deceduta il 28.10.2010, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Aloisi (p.e.c.: Email_2
convenuti in riassunzione, già appellati
Conclusioni per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Palermo, in accoglimento delle domande attoree ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in Sentenza 31995/2022, contrariis reiectis:
1) In via preliminare, dichiarare che le superfici di cui al fg. 53 part. 3692 campite in rosso in stralcio di planimetria agli atti del catasto e Parte_6 prodotta sub doc.5 della produzione attorea in prime cure (oltre che per intero in allegato C a doc.6 della produzione attorea di prime cure) con riferimento a quelle circostanti l'appartamento di piano rialzato in atto intercluse e ad esso asservite sono parti condominiali del fabbricato elevato in , via A. Renda Pt_6
2/E e 4 come pure attestato in certificato di abitabilità ed agibilità (doc.7 della produzione attorea di prime cure);
2) Conseguentemente, dichiarare che gli attori hanno pieno diritto di fruire per intero del cortile interno in atto asservito all'appartamento di piano rialzato, con piena facoltà per il di deliberare liberamente in ordine alle CP_4 modalità di fruizione di detto spazio;
3) Per l'effetto, condannare i convenuti n.q. di eredi della signora
[...]
alla immediata dismissione, a propria cura e spese, entro breve termine CP_5 assegnando, di ogni cancello che impedisce il libero accesso degli attori a detti spazi loro illegittimamente sottratti ed asserviti all'appartamento di piano rialzato, rendendo detti spazi liberi ed accessibili quali spazi condominiali;
4) Ancora per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificabile ai sensi della legge 431/98 in misura di Euro 172,250 – salvo la maggiore o minore somma stabilita dalla Corte – per ciascun mese di abusiva interclusione e quindi esclusivo uso da parte della 3
convenuta e dei suoi aventi causa degli spazi aperti di cui al punto 1, estesi mq.
130 circa, e ciò dalla data di ciascun rogito sino al rilascio, considerando la quota di 1/3 spettante a ciascuna delle parti dalla data di ciascun rogito;
5) Condannare i convenuti alla dismissione, sempre entro breve termine assegnando, della tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale dello stabile di via Renda 4, , limitatamente Pt_6 alla parte sporgente su detto parcheggio condominiale onde evitare il deflusso di acque meteoriche dalla terrazza a confine sul terreno condominiale, con contestuale condanna ad eliminare canali di scolo di acque meteoriche e non che dall'immobile a confine vengono riversate sullo spazio destinato a parcheggio condominiale;
6) Condannare i convenuti alla eliminazione della tettoia asservita alla apertura che prospice il parcheggio condominiale solo se ed in quanto ritenuta – alla luce delle direttive date dalla Cassazione – anch'essa pregiudizievole per il parcheggio condominiale;
7) Condannare i convenuti al rimborso in favore degli odierni appellanti dell'importo di Euro 12.739,71 loro corrisposto a saldo per le spese dei due precedenti gradi di Giudizio, con interesse legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
8) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite per i precedenti gradi di Giudizio sulla scorta di una complessiva valutazione dell'esito della lite e della soccombenza di c.p. sui punti determinanti;
9) Condannare i convenuti in pieno al ristoro delle spese di lite sia per la
Cassazione che per il conseguente presente Giudizio rescissorio.
Conclusioni per i convenuti in riassunzione:
“VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO
Reictis adversis
1) Ritenere e dichiarare che la superficie di cui si richiede l'acceso e l'uso è 4
di proprietà esclusiva della e per essa degli eredi in quanto Per_1 CP_1 costituisce pertinenza esclusiva dell'appartamento di piano rialzato costituita prima del CP_4
2) Conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata la domanda di fruizione dello spazio come condominiale e tutte le conseguenti domande di utilizzo dell'area, di accesso alla stessa, di dismissione dei cancelli e di risarcimento danni per il mancato uso in quanto improponibili
3) Rigettare ogni altra richiesta consequenziale
4) Rigettare la richiesta di eliminazione della tettoia che non è pregiudizievole per il parcheggio in base alle risultanze istruttorie CP_6 già espletate
5) Rigettare ogni altra richiesta relativa alla condanna e/o rimborso delle spese e compensi dei due precedenti giudizi le cui decisioni vanno confermate con rigetto delle domande anche alla luce del quesito di diritto posto con la sentenza della cassazione
6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio di cassazione e del presente”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e evocarono dinanzi al Tribunale di Palermo
[...] Parte_5 CP_5
e, premesso di essere proprietari degli appartamenti posti, rispettivamente,
[...] al secondo, terzo e quarto piano dell'edificio condominiale sito in via Antonio
Renda n. 4, giusta atti di trasferimento da potere della convenuta, chiesero l'accertamento della proprietà condominiale dello spazio circostante l'unità immobiliare posta al piano rialzato di proprietà esclusiva di con CP_5 condanna di quest'ultima alla eliminazione di ogni ostacolo impeditivo dell'accesso, oltre al risarcimento del danno, nonché, e con riferimento ad altro edificio di proprietà della convenuta posto a confine con la porzione di atrio 5
condominiale non oggetto di contestazione, la condanna di alla CP_5 eliminazione della finestra posta a piano terra, tettoia prospiciente l'atrio canale di gronda e, inoltre, della porzione di tettoia di copertura CP_6 della terrazza di primo piano – in quanto determinanti la costituzione di intollerabili e pregiudizievoli servitù, mai autorizzate, a carico del cortile
– nonché alla eliminazione di un piccolo manufatto, elevato su CP_6 terreno per l'allocazione di autoclave ad esclusivo servizio della CP_6 confinante proprietà della convenuta, con gli annessi impianti e tubi di condotta attraversanti superfici di proprietà CP_6
Ritualmente costituitasi, chiese il rigetto delle domande CP_5 attoree, imputando, per parte sua, agli avversari una serie di ulteriori condotte abusive e domandando, quindi, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al ripristino dello status quo ante.
La causa, istruita mediante l'escussione di testi e a mezzo di c.t.u., venne decisa con sentenza n. 3634/2010 del 24 agosto 2010, con cui il Tribunale di
Palermo: rigettò la domanda di rivendica dell'area circostante l'appartamento di piano rialzato della convenuta, sul rilievo della mancata coincidenza, in base agli accertamenti eseguiti dal c.t.u., dell'area vincolata a parcheggio con la detta area libera oggi asservita all'appartamento di piano rialzato di proprietà e Per_1 inoltre, osservando che, in base alle indicazioni sui confini di cui ai titoli di proprietà nonché della planimetria catastale relativa all'appartamento Per_1 quest'ultimo risulta comprensivo dell'area esterna circostante costituente un unico sub con l'appartamento di piano rialzato;
ritenne dunque assorbita, oltre che infondata – in assenza di indicazioni sulla tipologia di danno e relativa entità – la domanda di risarcimento per mancata fruizione dell'area; respinse inoltre la domanda di eliminazione della servitù di veduta, relativamente all'apertura sormontata da una piccola tettoia realizzata dalla convenuta, trattandosi di luce irregolare ex art. 902 c.c. e non avendo gli attori richiesto la relativa 6
regolarizzazione; quanto alla tettoia al primo piano della proprietà della convenuta riversante acque su proprietà condominiale, escluse l'esistenza di una servitù di stillicidio in favore della convenuta e condannò, pertanto, quest'ultima, in parziale accoglimento della domanda attorea, all'eliminazione del pluviale riversante l'acqua di lavaggio del pavimento della terrazza di primo piano sul limitrofo terreno condominiale, con reiezione, però, della domanda di eliminazione della tettoia, in quanto sporgenza minima inidonea ad arrecare turbativa al godimento del sottostante bene comune;
rigettò anche la domanda di eliminazione del manufatto, poiché insistente su proprietà della convenuta;
in parziale accoglimento, poi, delle domande riconvenzionali dispiegate dalla convenuta, condannò gli attori e a ripristinare l'eliminato tubo di Pt_2 Parte_3 scarico dei fumi e, inoltre, condannò gli attori tutti, in solido tra loro, al ripristino del tubo di scarico delle acque provenienti dalla cucina;
compensò infine le spese di lite nella misura di ¼ e condannò gli attori a rivalere la convenuta dei restanti ¾ delle spese processuali, liquidate in 3.075,00 euro, oltre accessori.
2. La decisione venne impugnata da , , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
Si costituirono e , quali Controparte_1 CP_2 Controparte_3 eredi dell'appellata nelle more deceduta, chiedendo il rigetto del Per_1 gravame.
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1976/2016, respinse l'impugnativa. Confermò, infatti, la natura privata ed esclusiva dell'area circostante l'immobile reputando l'inserimento nei titoli di proprietà Per_1 degli appellanti di una riserva d'uso in favore della convenuta, privo di senso, proprio perché ne era proprietaria esclusiva;
ritenne inoltre desumibile Per_1 tale proprietà esclusiva in capo a dagli stessi contratti di acquisto CP_5 delle unità immobiliari degli attori, identificate come confinanti con la proprietà
considerò, ancora, il diritto di proprietà esclusiva di Per_1 CP_5 7
non contrastato né dai dati catastali, né dalla individuazione dell'area destinata a parcheggio contenuta nelle autorizzazioni amministrative rilasciate. Ribadì poi la qualificazione come luce, soggetta alla disciplina dell'art. 901 c.c., dell'apertura realizzata sul muro dell'edificio a confine con l'area condominiale destinata a parcheggio, stante la presenza di una grata impeditiva di una comoda inspicio e della prospicio, con conseguente reiterato rigetto della domanda di chiusura.
Ritenne infondati anche i motivi di gravame avverso la reiezione della domanda di eliminazione della tettoia e piccola grondaia realizzate nella proprietà Per_1 con funzione di riparazione dall'acqua. Confermò anche liquidazione delle spese operata dal Tribunale e condannò gli appellanti a rifondere alla controparte le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 4.758,00 oltre accessori.
3. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3 Pt_4
e proposero ricorso per cassazione, articolando
[...] Parte_5 quattro motivi e deducendo, quindi: la violazione degli articoli 2697, 1117 e 804
c.c., relativamente all'accertamento del diritto di proprietà sulla corte antistante l'immobile ; la violazione degli artt. 887, 902 e 903 c.c., nonché Controparte_7 dell'art. 113 c.c., quanto al rigetto della domanda di eliminazione della veduta realizzata sull'edificio di proprietà a confine con il parcheggio Per_1 condominiale;
la violazione dell'art. 115 c.p.c. con riferimento al rigetto della domanda di arretramento della tettoia e della pensilina invadenti lo spazio sovrastante il parcheggio condominiale per una estensione di cm. 50; la violazione degli artt. 949, comma 2, 840, comma 2, e 1065 c.c., nonché dell'art. 113 c.p.c., sempre con riguardo al rigetto della domanda di arretramento della tettoia asservita alla terrazza del primo piano della proprietà e di Controparte_7 eliminazione della tettoia ancorata alla sottostante veduta.
Con sentenza n. 31995/2022 pubblicata il 28 ottobre 2022, la Corte di
Cassazione reputò innanzi tutto “manifestamente fondato” il primo motivo, in relazione agli art. 1117 e 2697 c.c. Premesso l'oggetto della lite, siccome vertente 8
su di un cortile posto all'interno del condominio di via Antonino Renda n. 4 di e in particolare sulla porzione di tale cortile circostante l'unità Pt_6 immobiliare posta al piano rialzato del fabbricato, di proprietà esclusiva di
(costruttrice del complesso), richiamò il consolidato indirizzo CP_5 interpretativo secondo cui “viene intesa come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne l'accesso, o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture (Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n. 24189; Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n.
3852; Cass. Sez. 2, 15/02/2018, n. 3739; Cass. Sez. 2, 02/08/2010, n. 17993;
Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16241)”; rilevò che anche le aree da destinare obbligatoriamente ad appositi spazi a parcheggi ex art. 41-sexies l. 1150/1942, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., aggiungendo che “La CP_6 presunzione legale di comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., si reputa inoltre operante anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale (così, ad esempio, Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2,
24/05/1972, n. 1619)”; ritenne dunque erronee le conclusioni raggiunte dalla
Corte d'appello di Palermo – secondo cui non avrebbe avuto senso alcuno l'inserimento nei titoli di proprietà degli appellanti di una riserva d'uso in favore della proprio perché ne era proprietaria esclusiva, unitamente alla Per_1 valorizzazione della definizione, come confinanti con la proprietà delle Per_1 unità immobiliari degli appellanti, nei contratti di acquisto – osservando che “Era decisivo accertare, mediante apposito apprezzamento di fatto, l'eventuale obiettiva destinazione primaria del cortile di causa a dare aria, luce ed accesso al servizio esclusivo della unità immobiliare di proprietà . La prima Per_1 9
verifica che i giudici del merito avrebbero perciò dovuto compiere, per dire applicabile, o meno, la disciplina del condominio degli edifici, di cui agli artt.
1117 c.c. e ss., concerneva la relazione di accessorietà necessaria che, al momento della formazione del condominio, legava il bene in contesa (inserito tra le parti comuni - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 c.c.) alla individuata porzione di proprietà singola”; rilevò inoltre che la presunzione legale di comune appartenenza a tutti i condomini di cui all'art. 1117 c.c. può
“essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti del Codice civile, si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto” osservando al contempo che tale presunzione “dispensa … il condominio dalla prova del suo diritto” e invece
“quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., è onere dello stesso condomino, onde vincere detta presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il proprio titolo di acquisto, o quello del relativo proprio dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si fosse riservato l'esclusiva titolarità dell'area (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852)”; considerò pertanto decisiva, per dirimere la lite, l'individuazione “dell'atto di frazionamento dell'iniziale unica proprietà, da cui si generò la situazione di condominio edilizio, con correlata operatività della presunzione ex art. 1117 c.c. di comunione "pro indiviso" di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e struttura, fossero - in tale momento costitutivo del - destinate all'uso comune o a soddisfare CP_4 esigenze generali e fondamentali del ” evidenziando la necessità di CP_4 10
“verificare se nel titolo originario sussistesse una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente all'unità immobiliare la proprietà del cortile Per_1 ad essa circostante. Altrimenti, una volta sorta la comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117 c.c., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile ai terzi (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852; Cass. Sez. 2, 09/12/1974, n. 4119)”; escluse inoltre la rilevanza per la soluzione della questione dei dati catastali o delle risultanze delle concessioni edilizie rilasciate e aggiunse che “Una volta eventualmente accertato con le specificate modalità di indagine il nesso di condominialità, l'uso di tali beni da parte della e dei suoi aventi causa Per_1
dovrebbe trovare regolamentazione nella disciplina del condominio di CP_1 edifici, … In particolare, i condomini hanno diritto a servirsi del cortile anche per il maggior vantaggio delle rispettive unità immobiliari di proprietà individuale, ma con le limitazioni poste dall'art. 1102 c.c., ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini”; concluse nel senso che “I giudici di rinvio procederanno, pertanto, dapprima a determinare gli esatti confini della proprietà e della proprietà CP_6
, alla luce dei principi enunciati, e poi, sulla base di tale Parte_7 acclarato presupposto di fatto, verificheranno l'applicabilità delle ulteriori regole giuridiche enunciate in questa sentenza”.
La Suprema Corte respinse, invece, il secondo motivo (relativo al rigetto della domanda di eliminazione della veduta realizzata sull'edificio di proprietà
a confine con il parcheggio e, infine, congiuntamente Per_1 CP_6 esaminando il terzo e quarto motivo di ricorso (inerenti alla tettoia e pensilina), ritenne fondata la questione sollevata con riferimento alla disciplina (seppur differente da quella indicata dai ricorrenti) posta dall'art. 908 c.c. “il quale impone al proprietario dell'edificio l'obbligo di costruire i tetti in maniera tale che le 11
acque pluviali scolino nel suo terreno e non nei fondi finitimi” osservando, al contempo, che “una deroga alla disciplina contenuta nell'art. 908 c.c., come quella che nel caso di specie si ha per realizzata a mezzo dello scolo di acqua piovana nel fondo di proprietà conseguente alla costruzione di una CP_6 tettoia sporgente sullo spazio aereo di quest'ultimo, può trovare il suo fondamento unicamente nella costituzione di una servitù di stillicidio e di sporto, la quale, facendo venire meno il limite legale della proprietà imposto dalla norma in oggetto, con-senta tale scolo e l'immissione nel fondo confinante (Cass. Sez. 2,
07/12/1977, n. 5298; Cass. Sez. 2, 29/10/1976, n. 3982), legittimando altrimenti la proposizione di una azione negatori volta altresì alla rimozione delle opere abusivamente realizzate”.
La decisione impugnata venne dunque cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il riesame della causa alla luce dei rilievi svolti e degli enunciati principi.
4. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e hanno riassunto il giudizio domandando
[...] Parte_5
l'accertamento del carattere condominiale delle superfici di cui al fg. 53 part. 3692 circostanti l'appartamento di piano rialzato di proprietà della Parte_6 parte convenuta e con condanna di quest'ultima alla immediata dismissione di ogni cancello, oltre al risarcimento del danno in favore degli attori stessi, quantificato ai sensi della legge 431/98 in euro 172,250 per ciascun mese di abusiva interclusione dalla data di ciascun rogito sino al rilascio, considerando la quota di 1/3 spettante a ciascuna delle parti dalla data di ciascun rogito;
hanno inoltre richiesto la condanna dei convenuti alla dismissione della tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale dello stabile di via
Renda 4, , limitatamente alla parte sporgente su detto parcheggio Pt_6 condominiale onde evitare il deflusso di acque meteoriche dalla terrazza a confine sul terreno condominiale, nonché la condanna dei convenuti alla eliminazione 12
della tettoia asservita alla apertura prospiciente il parcheggio condominiale ove ritenuta anch'essa pregiudizievole. Hanno pure domandato la condanna dei convenuti al rimborso dell'importo di euro 12.739,71 corrisposto a saldo per le spese dei due precedenti gradi del giudizio, con interesse legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
Si sono costituiti i convenuti domandando l'accertamento proprietà esclusiva di e per essa degli eredi dell'area ex adverso Per_1 CP_1 rivendicata e domandando la reiezione di ogni richiesta attorea.
La causa, con ordinanza del 28.2.2025 comunicata alle parti in data
3.3.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Compito rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di
Cassazione è di accertare, innanzi tutto, con riferimento all'area rivendicata dagli attori, l'eventuale destinazione primaria del cortile in contesa – inserito tra le parti comuni dall'art. 1117 c.c., se il contrario non risulta dal titolo – a dare aria, luce e accesso al servizio esclusivo della unità immobiliare di proprietà Parte_7
, verificando in particolare se sin dal momento della formazione del
[...]
sussistesse una relazione di accessorietà necessaria tra il bene de quo CP_4
e la porzione di singola proprietà, con la ricorrenza di una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente all'unità immobiliare di la proprietà Per_1 del cortile ad essa circostante;
individuati, quindi, i confini della proprietà
e della proprietà , occorrerà verificare la concreta CP_6 Controparte_7 operatività delle ulteriori regole giuridiche enunciate dalla Suprema Corte, con precipuo riferimento alla disciplina di all'art. 1102 c.c. Per ciò che attiene poi alla reiterata richiesta attorea di condanna dei convenuti alla dismissione della tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale e della tettoia asservita all'apertura prospiciente il parcheggio condominiale, dovrà 13
accertarsi se sussista o meno una servitù di stillicidio e sporto, in deroga alla disciplina contenuta nell'art. 908 c.c., tale da consentire lo scolo di acqua piovana nel fondo di proprietà del conseguente alla realizzazione della tettoia CP_4 sporgente sullo spazio aereo di quest'ultimo.
5.1. Quanto al primo profilo, deve osservarsi che, posta la presunzione di condominialità del cortile – quale area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, con funzione di dare luce e aria agli ambienti circostanti ovvero di consentirne l'accesso o con destinazione a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture, quand'anche strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarietà in base alla giurisprudenza variamente CP_6 richiamata dalla Suprema Corte – nessun dato emerge dagli atti di causa che possa indurre a ritenere costituita, sin dal momento della formazione del , e CP_4 con superamento quindi della citata presunzione, una relazione di accessorietà necessaria tra il citato cortile e la porzione di singola proprietà Per_1
Nessuna riserva di spazio comune è indicata nel primo atto di trasferimento del 28.9.2000 dall'originaria proprietaria in favore di (v. all. 1 Parte_1 all'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, nel fascicolo degli attori in riassunzione) identificante l'atto costitutivo del – tale CP_4 essendo il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali (cfr. Cass. 21440/2022) – e nessuna riserva di asservimento del cortile è peraltro indicata nei successivi atti di acquisto in favore degli altri attori in riassunzione (v. nel relativo fascicolo all. 2 e 3).
Non appaiono decisive, onde superare la presunzione di condominialità del cortile, come prevista dall'art. 1117 c.c., le argomentazioni utilizzate dai convenuti con il riferimento, in particolare, alla concessione edilizia n. 35 del
31.3.1995 rilasciata a la quale contemplerebbe, per l'immobile di CP_5 14
piano rialzato, una pertinenza estesa a “U” compresa tra due cancelli situati di fronte l'area vincolata a parcheggio.
Ed invero, premesso che, per come rilevato dall'ausiliare, gli elaborati catastali datati 18.11.1998 (v. all. 10 e 11 alla relazione del c.t.u.) identificano il catastale sub 1 come corte, bene comune non censibile, inclusivo di tutte le aree libere perimetranti l'edificio su tutti i lati (escluse le aree segnate come sub 8 - androne e scala - bene comune non censibile, e l'area segnata come sub 9 in corso di definizione, quest'ultima, ad oggi separata mediante muretto e cancello dal resto delle aree condominiali, facente parte delle aree originariamente segnate in progetto ma rimasta ininfluente ai fini del raggiungimento della volumetria del progetto ed esclusa dalla superficie del terreno di mq 529,939 impegnata per la costruzione, v. pagg. 11 e s. della Relazione del c.t.u.) laddove soltanto nella successiva planimetria catastale del 2.12.1998 dell'appartamento Per_1 quest'ultimo è rappresentato con il relativo spazio circostante attribuito come pertinenza dello stesso (v. all. 9 alla relazione del ct.u.) in contrasto con i sopra citati elaborati catastali che definivano il detto spazio come corte comune (v. a pag. 10 della Relazione del c.t.u., ma v. anche a pag. 14 e s. della Relazione del c.t.u. sulla qualificazione, nel progetto e nella conseguente C.E. 35 dell'1.3.1995, come “bene comune non censibile” dell'area libera oggi asservita all'appartamento senza, peraltro, alcun riferimento, nel certificato di Per_1 abitabilità relativo all'appartamento di piano rialzato, allo spazio scoperto oggi usato come pertinenza dell'abitazione (v. sempre a pag. 10 della Relazione del c.t.u.), non potrebbero comunque reputarsi dirimenti, secondo quanto indicato dal
Supremo Consesso, ai fini del superamento della presunzione di condominialità del citato cortile, le risultanze di cui alla concessione edilizia nei termini rappresentati dagli appellati, in mancanza di elementi, non offerti dalla stessa parte convenuta, onerata di comprovare l'affermata proprietà esclusiva del bene presuntivamente atti a documentare la sottrazione del bene stesso CP_6 15
alla destinazione comune e la destinazione oggettiva dell'area, per converso, all'asservimento esclusivo della singola unità immobiliare.
Mette appena conto rilevare che la conformazione della superficie cortilizia, all'evidenza idonea a dare luce ed aria agli appartamenti dell'edificio, e la inclusione, inoltre, nello spazio in questione di vie di accesso ad ulteriori beni comuni, in particolare, l'accesso al vano ascensore (cfr. anche il tenore della racc.
a.r. del 30.4.2004 nell'interesse di all. 13 nel fascicolo degli CP_5 attori), ulteriormente confermano il carattere comune dell'area rivendicata dagli istanti, con conseguente necessaria dismissione di ogni ostacolo che impedisca agli stessi condomini l'accesso al citato spazio.
Trattandosi infatti di area comune, essa è soggetta alla disciplina di cui all'art. 1102 c.c. a mente del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (v. anche Cass.
4386/2007).
Ne consegue che, ed in riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda di rivendica dispiegata dagli attori relativamente alle superfici di cui al fg. 53 part. 3692 campite in rosso in stralcio di planimetria agli atti Parte_6 del catasto e prodotta sub all. 5 della produzione di parte attrice in prime cure (v. anche all. C a doc.6 della produzione degli attori) e rappresentate sempre in rosso nell'all. 8 alla Relazione del c.t.u., relativamente all'area circostante l'appartamento di piano rialzato di proprietà , in atto intercluse e Controparte_7
a quest'ultimo asservite, in quanto parti condominiali del fabbricato elevato in
, via A. Renda 2/E e 4, con conseguente condanna dei convenuti n.q. di Pt_6 eredi di alla immediata dismissione di ogni ostacolo impeditivo CP_5 del libero accesso a detti spazi condominiali. È del resto pacifico che l'area in questione, alla quale si accede tramite cancelli, è stata resa dalla parte convenuta inaccessibile agli altri condomini e tale situazione non è conforme al menzionato 16
disposto normativo, legittimando i condomini alla tutela reale, di natura essenzialmente reintegratoria, come quella in concreto esercitata dagli attori.
Va invece confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno che, peraltro, soltanto in sede di formulazione delle relative conclusioni nell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio, gli attori specificamente collegano alla “abusiva interclusione” dei citati spazi quantificandolo ai sensi della l. 431/1998 in euro 172,25 mensili.
Sul tema del danno da occupazione sine titulo sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n.
33645/2022, hanno sancito il principio secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale;
inoltre, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è costituito dallo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato;
si è, quindi, precisato che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto 17
rientranti nella comune esperienza.
Nel caso in esame, la parte attrice, come già rilevato dal Tribunale, ha del tutto omesso di indicare e specificare la tipologia del presunto danno patito, nulla allegando e/o tempestivamente deducendo in ordine concreta e/o differente utilizzazione dello spazio rivendicato. Ed invero, esclusa l'incidenza dei cancelli apposti da a fornire aria e luce agli spazi circostanti, si rivelano CP_5 insufficienti a delineare un autonomo pregiudizio sia il generico richiamo al valore locativo dell'area, di cui si fa menzione nell'atto introduttivo del presente procedimento, anche in relazione, e nel contesto degli scritti conclusionali della stessa parte attrice, al “parcheggio di moto” – considerato che, peraltro, esiste altra area condominiale destinata al parcheggio, non coincidente con lo spazio di cui oggi si discute (cfr. anche a pagg. 11 ss. della Relazione del c.t.u.) – sia il riferimento ad un ipotetico “disagio psichico” di cui gli istanti non hanno allegato né provato il grado di afflittività tale da costituire un pregiudizio per la salute e per altro diritto costituzionalmente garantito (v. Cass. S.U. 26972/2008 e recentemente anche Cass. 19101/2018).
5.2. Passando adesso alla domanda di dismissione della tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio e della pensilina CP_6 ancorata alla veduta, si impone, in base alle coordinate tracciate dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 908 c.c.
Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù
"ad hoc" (Cass. civ. n. 7576/2007 e in senso conforme Cass. 11827/2024) 18
Nel caso in esame, è stato accertato in sede di consulenza tecnica espletata in primo grado, che la tettoia di copertura della terrazza di primo piano del limitrofo edificio di proprietà sporge all'interno del perimetro Controparte_7 dell'atrio occupando, con la parte sporgente, lo spazio in verticale CP_6 del cortile su cui confluiscono le acque pluviali (v. pag. 20 della CP_6
Relazione del c.t.u., v. anche all. 17 foto B alla detta Relazione. V. inoltre all. 9 all'atto di citazione introduttivo del primo grado) e che, inoltre, la finestra a piano terra del limitrofo edificio di proprietà è dotata di una pensilina Controparte_7 sporgente sul fondo del vicino (v. pag. 19 della Relazione del c.t.u., v. anche all.
17 foto A alla detta Relazione. V. inoltre all. 8 all'atto di citazione introduttivo del primo grado).
Le sporgenze suddette sullo spazio aereo di pertinenza tali da CP_6 realizzare lo scolo di acqua piovana sul suolo di proprietà del , CP_4 determinano una deroga alla disciplina contenuta dall'art. 908 c.c. che, per come evidenziato dal Supremo Consesso, è ammissibile sempre che trovi fondamento nella costituzione di una servitù di stillicidio e di sporto.
Dovendosi qualificare la domanda degli odierni appellanti come actio negatoria servitutis, ai sensi dell'articolo 949 c.c., essa deve essere accolta, in assenza di titoli o convenzioni tra le parti che giustifichino l'esistenza di una servitù di stillicidio in favore dell'edificio confinante al condominio di proprietà
. Controparte_7
Ne consegue che, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Palermo, i convenuti vanno altresì condannati alla dismissione della citata tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale dello stabile di via
Renda 4, , limitatamente alla parte sporgente su detto parcheggio Pt_6 condominiale, onde evitare il deflusso di acque meteoriche dalla terrazza a confine sul terreno nonché alla eliminazione della suddetta tettoia CP_6 asservita alla apertura prospiciente il parcheggio . CP_6 19
6. Per ciò che attiene alle spese processuali, premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (v. tra le più recenti Cass. 3798/2022 secondo cui peraltro la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite), si ritengono sussistenti nel caso in esame i presupposti, in ragione degli esiti complessivi del processo, per disporre la compensazione parziale, nella misura di ¼ delle spese dei diversi gradi, con condanna della odierna parte convenuta, prevalentemente soccombente, a rifondere agli attori la frazione residua liquidata, per ciascun grado, come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Le spese della c.t.u. espletata nel primo grado del giudizio, disposta nell'interesse del processo e in funzione delle domande reciprocamente avanzate dalle parti, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, da ripartirsi nei rapporti interni in misura paritaria.
I convenuti vanno infine condannati alla restituzione in favore della parte attrice delle somme da quest'ultima corrisposte alla medesima parte convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oggi riformata, e della sentenza d'appello successivamente cassata (cfr. all. 1 e 2 all'atto di citazione in riassunzione). Ed invero, il diritto alla restituzione somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle 20
attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (cfr. Cass. 8829/2007, v. anche Cass. 25589/2010 nonché, più recentemente, v. Cass. 23764/2023). La restituzione deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della decisione provvisoriamente eseguita ha un effetto di restitutio in integrum (cfr. Cass. 11491/2006) e gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (v. Cass. 24775/2019).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt.
392 ss. c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3634/2010 pubblicata il 24 agosto 2010, appellata da , , Parte_1 Parte_2
e : a) accoglie la Parte_3 Parte_4 Parte_5 domanda di rivendica dispiegata dagli attori relativamente alle superfici di cui al Parte fg. 53 part. 3692 campite in rosso in stralcio di planimetria agli atti Pt_6 del catasto e prodotta sub all. 5 della produzione di parte attrice in prime cure (v. anche all. C a doc.6 della produzione degli attori) e rappresentate sempre in rosso nell'all. 8 alla Relazione della c.t.u. espletata in primo grado, relativamente all'area circostante l'appartamento di piano rialzato di proprietà Parte_7
, in atto intercluse e a quest'ultimo asservite, in quanto spazi condominiali
[...]
e, per l'effetto, condanna i convenuti n.q. di eredi di alla CP_5 immediata dismissione, a proprie cure e spese, di ogni ostacolo impeditivo del libero accesso ai detti spazi condominiali;
b) condanna i convenuti a dismettere, a proprie cure e spese, la tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale dello stabile di via Renda 4, , limitatamente alla Pt_6 parte sporgente sul citato parcheggio condominiale, onde evitare il deflusso di 21
acque meteoriche dalla terrazza a confine sul terreno condominiale, nonché alla eliminazione della tettoia asservita alla apertura prospiciente il parcheggio condominiale;
compensa parzialmente nella misura di ¼ le spese di tutti i gradi del giudizio e condanna i convenuti al pagamento in favore dell'odierna parte attrice in riassunzione della frazione residua delle citate spese che liquida in euro
3.075,00 per il giudizio di primo grado, euro 3.750,00 per il giudizio di appello, euro 2.625,00 per il giudizio di legittimità, euro 3.750,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; condanna i convenuti a restituire all'odierna parte attrice in riassunzione la somma di euro 12.698,00, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 5.9.2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Bellafiore Rossana Guzzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Rossana Guzzo Presidente
2) Onofrio AR Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 147/2023 R.G., promosso in promosso in sede di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c.
DA
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
26/12/1962, (c.f. , , C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...], (c.f. ), C.F._3 Pt_4
nato a [...] il [...], (c.f. e
[...] C.F._4
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_5
), rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Dante (p.e.c.: C.F._5
Email_1
attori in riassunzione, già appellanti
CONTRO nato a [...] il giorno Controparte_1
11.2.1940, nato a [...] il [...], e CP_2 CP_3
nato a [...] l'[...] tutti n.q. di eredi di
[...] Per_1 2
AR nata a [...] il [...] e deceduta il 28.10.2010, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Aloisi (p.e.c.: Email_2
convenuti in riassunzione, già appellati
Conclusioni per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Palermo, in accoglimento delle domande attoree ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in Sentenza 31995/2022, contrariis reiectis:
1) In via preliminare, dichiarare che le superfici di cui al fg. 53 part. 3692 campite in rosso in stralcio di planimetria agli atti del catasto e Parte_6 prodotta sub doc.5 della produzione attorea in prime cure (oltre che per intero in allegato C a doc.6 della produzione attorea di prime cure) con riferimento a quelle circostanti l'appartamento di piano rialzato in atto intercluse e ad esso asservite sono parti condominiali del fabbricato elevato in , via A. Renda Pt_6
2/E e 4 come pure attestato in certificato di abitabilità ed agibilità (doc.7 della produzione attorea di prime cure);
2) Conseguentemente, dichiarare che gli attori hanno pieno diritto di fruire per intero del cortile interno in atto asservito all'appartamento di piano rialzato, con piena facoltà per il di deliberare liberamente in ordine alle CP_4 modalità di fruizione di detto spazio;
3) Per l'effetto, condannare i convenuti n.q. di eredi della signora
[...]
alla immediata dismissione, a propria cura e spese, entro breve termine CP_5 assegnando, di ogni cancello che impedisce il libero accesso degli attori a detti spazi loro illegittimamente sottratti ed asserviti all'appartamento di piano rialzato, rendendo detti spazi liberi ed accessibili quali spazi condominiali;
4) Ancora per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore degli attori, quantificabile ai sensi della legge 431/98 in misura di Euro 172,250 – salvo la maggiore o minore somma stabilita dalla Corte – per ciascun mese di abusiva interclusione e quindi esclusivo uso da parte della 3
convenuta e dei suoi aventi causa degli spazi aperti di cui al punto 1, estesi mq.
130 circa, e ciò dalla data di ciascun rogito sino al rilascio, considerando la quota di 1/3 spettante a ciascuna delle parti dalla data di ciascun rogito;
5) Condannare i convenuti alla dismissione, sempre entro breve termine assegnando, della tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale dello stabile di via Renda 4, , limitatamente Pt_6 alla parte sporgente su detto parcheggio condominiale onde evitare il deflusso di acque meteoriche dalla terrazza a confine sul terreno condominiale, con contestuale condanna ad eliminare canali di scolo di acque meteoriche e non che dall'immobile a confine vengono riversate sullo spazio destinato a parcheggio condominiale;
6) Condannare i convenuti alla eliminazione della tettoia asservita alla apertura che prospice il parcheggio condominiale solo se ed in quanto ritenuta – alla luce delle direttive date dalla Cassazione – anch'essa pregiudizievole per il parcheggio condominiale;
7) Condannare i convenuti al rimborso in favore degli odierni appellanti dell'importo di Euro 12.739,71 loro corrisposto a saldo per le spese dei due precedenti gradi di Giudizio, con interesse legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
8) Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite per i precedenti gradi di Giudizio sulla scorta di una complessiva valutazione dell'esito della lite e della soccombenza di c.p. sui punti determinanti;
9) Condannare i convenuti in pieno al ristoro delle spese di lite sia per la
Cassazione che per il conseguente presente Giudizio rescissorio.
Conclusioni per i convenuti in riassunzione:
“VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO
Reictis adversis
1) Ritenere e dichiarare che la superficie di cui si richiede l'acceso e l'uso è 4
di proprietà esclusiva della e per essa degli eredi in quanto Per_1 CP_1 costituisce pertinenza esclusiva dell'appartamento di piano rialzato costituita prima del CP_4
2) Conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata la domanda di fruizione dello spazio come condominiale e tutte le conseguenti domande di utilizzo dell'area, di accesso alla stessa, di dismissione dei cancelli e di risarcimento danni per il mancato uso in quanto improponibili
3) Rigettare ogni altra richiesta consequenziale
4) Rigettare la richiesta di eliminazione della tettoia che non è pregiudizievole per il parcheggio in base alle risultanze istruttorie CP_6 già espletate
5) Rigettare ogni altra richiesta relativa alla condanna e/o rimborso delle spese e compensi dei due precedenti giudizi le cui decisioni vanno confermate con rigetto delle domande anche alla luce del quesito di diritto posto con la sentenza della cassazione
6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio di cassazione e del presente”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e evocarono dinanzi al Tribunale di Palermo
[...] Parte_5 CP_5
e, premesso di essere proprietari degli appartamenti posti, rispettivamente,
[...] al secondo, terzo e quarto piano dell'edificio condominiale sito in via Antonio
Renda n. 4, giusta atti di trasferimento da potere della convenuta, chiesero l'accertamento della proprietà condominiale dello spazio circostante l'unità immobiliare posta al piano rialzato di proprietà esclusiva di con CP_5 condanna di quest'ultima alla eliminazione di ogni ostacolo impeditivo dell'accesso, oltre al risarcimento del danno, nonché, e con riferimento ad altro edificio di proprietà della convenuta posto a confine con la porzione di atrio 5
condominiale non oggetto di contestazione, la condanna di alla CP_5 eliminazione della finestra posta a piano terra, tettoia prospiciente l'atrio canale di gronda e, inoltre, della porzione di tettoia di copertura CP_6 della terrazza di primo piano – in quanto determinanti la costituzione di intollerabili e pregiudizievoli servitù, mai autorizzate, a carico del cortile
– nonché alla eliminazione di un piccolo manufatto, elevato su CP_6 terreno per l'allocazione di autoclave ad esclusivo servizio della CP_6 confinante proprietà della convenuta, con gli annessi impianti e tubi di condotta attraversanti superfici di proprietà CP_6
Ritualmente costituitasi, chiese il rigetto delle domande CP_5 attoree, imputando, per parte sua, agli avversari una serie di ulteriori condotte abusive e domandando, quindi, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al ripristino dello status quo ante.
La causa, istruita mediante l'escussione di testi e a mezzo di c.t.u., venne decisa con sentenza n. 3634/2010 del 24 agosto 2010, con cui il Tribunale di
Palermo: rigettò la domanda di rivendica dell'area circostante l'appartamento di piano rialzato della convenuta, sul rilievo della mancata coincidenza, in base agli accertamenti eseguiti dal c.t.u., dell'area vincolata a parcheggio con la detta area libera oggi asservita all'appartamento di piano rialzato di proprietà e Per_1 inoltre, osservando che, in base alle indicazioni sui confini di cui ai titoli di proprietà nonché della planimetria catastale relativa all'appartamento Per_1 quest'ultimo risulta comprensivo dell'area esterna circostante costituente un unico sub con l'appartamento di piano rialzato;
ritenne dunque assorbita, oltre che infondata – in assenza di indicazioni sulla tipologia di danno e relativa entità – la domanda di risarcimento per mancata fruizione dell'area; respinse inoltre la domanda di eliminazione della servitù di veduta, relativamente all'apertura sormontata da una piccola tettoia realizzata dalla convenuta, trattandosi di luce irregolare ex art. 902 c.c. e non avendo gli attori richiesto la relativa 6
regolarizzazione; quanto alla tettoia al primo piano della proprietà della convenuta riversante acque su proprietà condominiale, escluse l'esistenza di una servitù di stillicidio in favore della convenuta e condannò, pertanto, quest'ultima, in parziale accoglimento della domanda attorea, all'eliminazione del pluviale riversante l'acqua di lavaggio del pavimento della terrazza di primo piano sul limitrofo terreno condominiale, con reiezione, però, della domanda di eliminazione della tettoia, in quanto sporgenza minima inidonea ad arrecare turbativa al godimento del sottostante bene comune;
rigettò anche la domanda di eliminazione del manufatto, poiché insistente su proprietà della convenuta;
in parziale accoglimento, poi, delle domande riconvenzionali dispiegate dalla convenuta, condannò gli attori e a ripristinare l'eliminato tubo di Pt_2 Parte_3 scarico dei fumi e, inoltre, condannò gli attori tutti, in solido tra loro, al ripristino del tubo di scarico delle acque provenienti dalla cucina;
compensò infine le spese di lite nella misura di ¼ e condannò gli attori a rivalere la convenuta dei restanti ¾ delle spese processuali, liquidate in 3.075,00 euro, oltre accessori.
2. La decisione venne impugnata da , , Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
Si costituirono e , quali Controparte_1 CP_2 Controparte_3 eredi dell'appellata nelle more deceduta, chiedendo il rigetto del Per_1 gravame.
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1976/2016, respinse l'impugnativa. Confermò, infatti, la natura privata ed esclusiva dell'area circostante l'immobile reputando l'inserimento nei titoli di proprietà Per_1 degli appellanti di una riserva d'uso in favore della convenuta, privo di senso, proprio perché ne era proprietaria esclusiva;
ritenne inoltre desumibile Per_1 tale proprietà esclusiva in capo a dagli stessi contratti di acquisto CP_5 delle unità immobiliari degli attori, identificate come confinanti con la proprietà
considerò, ancora, il diritto di proprietà esclusiva di Per_1 CP_5 7
non contrastato né dai dati catastali, né dalla individuazione dell'area destinata a parcheggio contenuta nelle autorizzazioni amministrative rilasciate. Ribadì poi la qualificazione come luce, soggetta alla disciplina dell'art. 901 c.c., dell'apertura realizzata sul muro dell'edificio a confine con l'area condominiale destinata a parcheggio, stante la presenza di una grata impeditiva di una comoda inspicio e della prospicio, con conseguente reiterato rigetto della domanda di chiusura.
Ritenne infondati anche i motivi di gravame avverso la reiezione della domanda di eliminazione della tettoia e piccola grondaia realizzate nella proprietà Per_1 con funzione di riparazione dall'acqua. Confermò anche liquidazione delle spese operata dal Tribunale e condannò gli appellanti a rifondere alla controparte le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 4.758,00 oltre accessori.
3. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3 Pt_4
e proposero ricorso per cassazione, articolando
[...] Parte_5 quattro motivi e deducendo, quindi: la violazione degli articoli 2697, 1117 e 804
c.c., relativamente all'accertamento del diritto di proprietà sulla corte antistante l'immobile ; la violazione degli artt. 887, 902 e 903 c.c., nonché Controparte_7 dell'art. 113 c.c., quanto al rigetto della domanda di eliminazione della veduta realizzata sull'edificio di proprietà a confine con il parcheggio Per_1 condominiale;
la violazione dell'art. 115 c.p.c. con riferimento al rigetto della domanda di arretramento della tettoia e della pensilina invadenti lo spazio sovrastante il parcheggio condominiale per una estensione di cm. 50; la violazione degli artt. 949, comma 2, 840, comma 2, e 1065 c.c., nonché dell'art. 113 c.p.c., sempre con riguardo al rigetto della domanda di arretramento della tettoia asservita alla terrazza del primo piano della proprietà e di Controparte_7 eliminazione della tettoia ancorata alla sottostante veduta.
Con sentenza n. 31995/2022 pubblicata il 28 ottobre 2022, la Corte di
Cassazione reputò innanzi tutto “manifestamente fondato” il primo motivo, in relazione agli art. 1117 e 2697 c.c. Premesso l'oggetto della lite, siccome vertente 8
su di un cortile posto all'interno del condominio di via Antonino Renda n. 4 di e in particolare sulla porzione di tale cortile circostante l'unità Pt_6 immobiliare posta al piano rialzato del fabbricato, di proprietà esclusiva di
(costruttrice del complesso), richiamò il consolidato indirizzo CP_5 interpretativo secondo cui “viene intesa come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne l'accesso, o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture (Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n. 24189; Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n.
3852; Cass. Sez. 2, 15/02/2018, n. 3739; Cass. Sez. 2, 02/08/2010, n. 17993;
Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16241)”; rilevò che anche le aree da destinare obbligatoriamente ad appositi spazi a parcheggi ex art. 41-sexies l. 1150/1942, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., aggiungendo che “La CP_6 presunzione legale di comunione, stabilita dall'art. 1117 c.c., si reputa inoltre operante anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale (così, ad esempio, Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14559; Cass. Sez. 2,
24/05/1972, n. 1619)”; ritenne dunque erronee le conclusioni raggiunte dalla
Corte d'appello di Palermo – secondo cui non avrebbe avuto senso alcuno l'inserimento nei titoli di proprietà degli appellanti di una riserva d'uso in favore della proprio perché ne era proprietaria esclusiva, unitamente alla Per_1 valorizzazione della definizione, come confinanti con la proprietà delle Per_1 unità immobiliari degli appellanti, nei contratti di acquisto – osservando che “Era decisivo accertare, mediante apposito apprezzamento di fatto, l'eventuale obiettiva destinazione primaria del cortile di causa a dare aria, luce ed accesso al servizio esclusivo della unità immobiliare di proprietà . La prima Per_1 9
verifica che i giudici del merito avrebbero perciò dovuto compiere, per dire applicabile, o meno, la disciplina del condominio degli edifici, di cui agli artt.
1117 c.c. e ss., concerneva la relazione di accessorietà necessaria che, al momento della formazione del condominio, legava il bene in contesa (inserito tra le parti comuni - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 c.c.) alla individuata porzione di proprietà singola”; rilevò inoltre che la presunzione legale di comune appartenenza a tutti i condomini di cui all'art. 1117 c.c. può
“essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti del Codice civile, si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto” osservando al contempo che tale presunzione “dispensa … il condominio dalla prova del suo diritto” e invece
“quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., è onere dello stesso condomino, onde vincere detta presunzione, dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il proprio titolo di acquisto, o quello del relativo proprio dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si fosse riservato l'esclusiva titolarità dell'area (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852)”; considerò pertanto decisiva, per dirimere la lite, l'individuazione “dell'atto di frazionamento dell'iniziale unica proprietà, da cui si generò la situazione di condominio edilizio, con correlata operatività della presunzione ex art. 1117 c.c. di comunione "pro indiviso" di tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e struttura, fossero - in tale momento costitutivo del - destinate all'uso comune o a soddisfare CP_4 esigenze generali e fondamentali del ” evidenziando la necessità di CP_4 10
“verificare se nel titolo originario sussistesse una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente all'unità immobiliare la proprietà del cortile Per_1 ad essa circostante. Altrimenti, una volta sorta la comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117 c.c., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali comprendono pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile ai terzi (Cass. Sez. 2, 17/02/2020, n. 3852; Cass. Sez. 2, 09/12/1974, n. 4119)”; escluse inoltre la rilevanza per la soluzione della questione dei dati catastali o delle risultanze delle concessioni edilizie rilasciate e aggiunse che “Una volta eventualmente accertato con le specificate modalità di indagine il nesso di condominialità, l'uso di tali beni da parte della e dei suoi aventi causa Per_1
dovrebbe trovare regolamentazione nella disciplina del condominio di CP_1 edifici, … In particolare, i condomini hanno diritto a servirsi del cortile anche per il maggior vantaggio delle rispettive unità immobiliari di proprietà individuale, ma con le limitazioni poste dall'art. 1102 c.c., ovvero il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini”; concluse nel senso che “I giudici di rinvio procederanno, pertanto, dapprima a determinare gli esatti confini della proprietà e della proprietà CP_6
, alla luce dei principi enunciati, e poi, sulla base di tale Parte_7 acclarato presupposto di fatto, verificheranno l'applicabilità delle ulteriori regole giuridiche enunciate in questa sentenza”.
La Suprema Corte respinse, invece, il secondo motivo (relativo al rigetto della domanda di eliminazione della veduta realizzata sull'edificio di proprietà
a confine con il parcheggio e, infine, congiuntamente Per_1 CP_6 esaminando il terzo e quarto motivo di ricorso (inerenti alla tettoia e pensilina), ritenne fondata la questione sollevata con riferimento alla disciplina (seppur differente da quella indicata dai ricorrenti) posta dall'art. 908 c.c. “il quale impone al proprietario dell'edificio l'obbligo di costruire i tetti in maniera tale che le 11
acque pluviali scolino nel suo terreno e non nei fondi finitimi” osservando, al contempo, che “una deroga alla disciplina contenuta nell'art. 908 c.c., come quella che nel caso di specie si ha per realizzata a mezzo dello scolo di acqua piovana nel fondo di proprietà conseguente alla costruzione di una CP_6 tettoia sporgente sullo spazio aereo di quest'ultimo, può trovare il suo fondamento unicamente nella costituzione di una servitù di stillicidio e di sporto, la quale, facendo venire meno il limite legale della proprietà imposto dalla norma in oggetto, con-senta tale scolo e l'immissione nel fondo confinante (Cass. Sez. 2,
07/12/1977, n. 5298; Cass. Sez. 2, 29/10/1976, n. 3982), legittimando altrimenti la proposizione di una azione negatori volta altresì alla rimozione delle opere abusivamente realizzate”.
La decisione impugnata venne dunque cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per il riesame della causa alla luce dei rilievi svolti e degli enunciati principi.
4. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e hanno riassunto il giudizio domandando
[...] Parte_5
l'accertamento del carattere condominiale delle superfici di cui al fg. 53 part. 3692 circostanti l'appartamento di piano rialzato di proprietà della Parte_6 parte convenuta e con condanna di quest'ultima alla immediata dismissione di ogni cancello, oltre al risarcimento del danno in favore degli attori stessi, quantificato ai sensi della legge 431/98 in euro 172,250 per ciascun mese di abusiva interclusione dalla data di ciascun rogito sino al rilascio, considerando la quota di 1/3 spettante a ciascuna delle parti dalla data di ciascun rogito;
hanno inoltre richiesto la condanna dei convenuti alla dismissione della tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale dello stabile di via
Renda 4, , limitatamente alla parte sporgente su detto parcheggio Pt_6 condominiale onde evitare il deflusso di acque meteoriche dalla terrazza a confine sul terreno condominiale, nonché la condanna dei convenuti alla eliminazione 12
della tettoia asservita alla apertura prospiciente il parcheggio condominiale ove ritenuta anch'essa pregiudizievole. Hanno pure domandato la condanna dei convenuti al rimborso dell'importo di euro 12.739,71 corrisposto a saldo per le spese dei due precedenti gradi del giudizio, con interesse legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
Si sono costituiti i convenuti domandando l'accertamento proprietà esclusiva di e per essa degli eredi dell'area ex adverso Per_1 CP_1 rivendicata e domandando la reiezione di ogni richiesta attorea.
La causa, con ordinanza del 28.2.2025 comunicata alle parti in data
3.3.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Compito rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di
Cassazione è di accertare, innanzi tutto, con riferimento all'area rivendicata dagli attori, l'eventuale destinazione primaria del cortile in contesa – inserito tra le parti comuni dall'art. 1117 c.c., se il contrario non risulta dal titolo – a dare aria, luce e accesso al servizio esclusivo della unità immobiliare di proprietà Parte_7
, verificando in particolare se sin dal momento della formazione del
[...]
sussistesse una relazione di accessorietà necessaria tra il bene de quo CP_4
e la porzione di singola proprietà, con la ricorrenza di una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente all'unità immobiliare di la proprietà Per_1 del cortile ad essa circostante;
individuati, quindi, i confini della proprietà
e della proprietà , occorrerà verificare la concreta CP_6 Controparte_7 operatività delle ulteriori regole giuridiche enunciate dalla Suprema Corte, con precipuo riferimento alla disciplina di all'art. 1102 c.c. Per ciò che attiene poi alla reiterata richiesta attorea di condanna dei convenuti alla dismissione della tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale e della tettoia asservita all'apertura prospiciente il parcheggio condominiale, dovrà 13
accertarsi se sussista o meno una servitù di stillicidio e sporto, in deroga alla disciplina contenuta nell'art. 908 c.c., tale da consentire lo scolo di acqua piovana nel fondo di proprietà del conseguente alla realizzazione della tettoia CP_4 sporgente sullo spazio aereo di quest'ultimo.
5.1. Quanto al primo profilo, deve osservarsi che, posta la presunzione di condominialità del cortile – quale area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, con funzione di dare luce e aria agli ambienti circostanti ovvero di consentirne l'accesso o con destinazione a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture, quand'anche strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarietà in base alla giurisprudenza variamente CP_6 richiamata dalla Suprema Corte – nessun dato emerge dagli atti di causa che possa indurre a ritenere costituita, sin dal momento della formazione del , e CP_4 con superamento quindi della citata presunzione, una relazione di accessorietà necessaria tra il citato cortile e la porzione di singola proprietà Per_1
Nessuna riserva di spazio comune è indicata nel primo atto di trasferimento del 28.9.2000 dall'originaria proprietaria in favore di (v. all. 1 Parte_1 all'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, nel fascicolo degli attori in riassunzione) identificante l'atto costitutivo del – tale CP_4 essendo il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali (cfr. Cass. 21440/2022) – e nessuna riserva di asservimento del cortile è peraltro indicata nei successivi atti di acquisto in favore degli altri attori in riassunzione (v. nel relativo fascicolo all. 2 e 3).
Non appaiono decisive, onde superare la presunzione di condominialità del cortile, come prevista dall'art. 1117 c.c., le argomentazioni utilizzate dai convenuti con il riferimento, in particolare, alla concessione edilizia n. 35 del
31.3.1995 rilasciata a la quale contemplerebbe, per l'immobile di CP_5 14
piano rialzato, una pertinenza estesa a “U” compresa tra due cancelli situati di fronte l'area vincolata a parcheggio.
Ed invero, premesso che, per come rilevato dall'ausiliare, gli elaborati catastali datati 18.11.1998 (v. all. 10 e 11 alla relazione del c.t.u.) identificano il catastale sub 1 come corte, bene comune non censibile, inclusivo di tutte le aree libere perimetranti l'edificio su tutti i lati (escluse le aree segnate come sub 8 - androne e scala - bene comune non censibile, e l'area segnata come sub 9 in corso di definizione, quest'ultima, ad oggi separata mediante muretto e cancello dal resto delle aree condominiali, facente parte delle aree originariamente segnate in progetto ma rimasta ininfluente ai fini del raggiungimento della volumetria del progetto ed esclusa dalla superficie del terreno di mq 529,939 impegnata per la costruzione, v. pagg. 11 e s. della Relazione del c.t.u.) laddove soltanto nella successiva planimetria catastale del 2.12.1998 dell'appartamento Per_1 quest'ultimo è rappresentato con il relativo spazio circostante attribuito come pertinenza dello stesso (v. all. 9 alla relazione del ct.u.) in contrasto con i sopra citati elaborati catastali che definivano il detto spazio come corte comune (v. a pag. 10 della Relazione del c.t.u., ma v. anche a pag. 14 e s. della Relazione del c.t.u. sulla qualificazione, nel progetto e nella conseguente C.E. 35 dell'1.3.1995, come “bene comune non censibile” dell'area libera oggi asservita all'appartamento senza, peraltro, alcun riferimento, nel certificato di Per_1 abitabilità relativo all'appartamento di piano rialzato, allo spazio scoperto oggi usato come pertinenza dell'abitazione (v. sempre a pag. 10 della Relazione del c.t.u.), non potrebbero comunque reputarsi dirimenti, secondo quanto indicato dal
Supremo Consesso, ai fini del superamento della presunzione di condominialità del citato cortile, le risultanze di cui alla concessione edilizia nei termini rappresentati dagli appellati, in mancanza di elementi, non offerti dalla stessa parte convenuta, onerata di comprovare l'affermata proprietà esclusiva del bene presuntivamente atti a documentare la sottrazione del bene stesso CP_6 15
alla destinazione comune e la destinazione oggettiva dell'area, per converso, all'asservimento esclusivo della singola unità immobiliare.
Mette appena conto rilevare che la conformazione della superficie cortilizia, all'evidenza idonea a dare luce ed aria agli appartamenti dell'edificio, e la inclusione, inoltre, nello spazio in questione di vie di accesso ad ulteriori beni comuni, in particolare, l'accesso al vano ascensore (cfr. anche il tenore della racc.
a.r. del 30.4.2004 nell'interesse di all. 13 nel fascicolo degli CP_5 attori), ulteriormente confermano il carattere comune dell'area rivendicata dagli istanti, con conseguente necessaria dismissione di ogni ostacolo che impedisca agli stessi condomini l'accesso al citato spazio.
Trattandosi infatti di area comune, essa è soggetta alla disciplina di cui all'art. 1102 c.c. a mente del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (v. anche Cass.
4386/2007).
Ne consegue che, ed in riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda di rivendica dispiegata dagli attori relativamente alle superfici di cui al fg. 53 part. 3692 campite in rosso in stralcio di planimetria agli atti Parte_6 del catasto e prodotta sub all. 5 della produzione di parte attrice in prime cure (v. anche all. C a doc.6 della produzione degli attori) e rappresentate sempre in rosso nell'all. 8 alla Relazione del c.t.u., relativamente all'area circostante l'appartamento di piano rialzato di proprietà , in atto intercluse e Controparte_7
a quest'ultimo asservite, in quanto parti condominiali del fabbricato elevato in
, via A. Renda 2/E e 4, con conseguente condanna dei convenuti n.q. di Pt_6 eredi di alla immediata dismissione di ogni ostacolo impeditivo CP_5 del libero accesso a detti spazi condominiali. È del resto pacifico che l'area in questione, alla quale si accede tramite cancelli, è stata resa dalla parte convenuta inaccessibile agli altri condomini e tale situazione non è conforme al menzionato 16
disposto normativo, legittimando i condomini alla tutela reale, di natura essenzialmente reintegratoria, come quella in concreto esercitata dagli attori.
Va invece confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno che, peraltro, soltanto in sede di formulazione delle relative conclusioni nell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio, gli attori specificamente collegano alla “abusiva interclusione” dei citati spazi quantificandolo ai sensi della l. 431/1998 in euro 172,25 mensili.
Sul tema del danno da occupazione sine titulo sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n.
33645/2022, hanno sancito il principio secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale;
inoltre, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è costituito dallo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato;
si è, quindi, precisato che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto 17
rientranti nella comune esperienza.
Nel caso in esame, la parte attrice, come già rilevato dal Tribunale, ha del tutto omesso di indicare e specificare la tipologia del presunto danno patito, nulla allegando e/o tempestivamente deducendo in ordine concreta e/o differente utilizzazione dello spazio rivendicato. Ed invero, esclusa l'incidenza dei cancelli apposti da a fornire aria e luce agli spazi circostanti, si rivelano CP_5 insufficienti a delineare un autonomo pregiudizio sia il generico richiamo al valore locativo dell'area, di cui si fa menzione nell'atto introduttivo del presente procedimento, anche in relazione, e nel contesto degli scritti conclusionali della stessa parte attrice, al “parcheggio di moto” – considerato che, peraltro, esiste altra area condominiale destinata al parcheggio, non coincidente con lo spazio di cui oggi si discute (cfr. anche a pagg. 11 ss. della Relazione del c.t.u.) – sia il riferimento ad un ipotetico “disagio psichico” di cui gli istanti non hanno allegato né provato il grado di afflittività tale da costituire un pregiudizio per la salute e per altro diritto costituzionalmente garantito (v. Cass. S.U. 26972/2008 e recentemente anche Cass. 19101/2018).
5.2. Passando adesso alla domanda di dismissione della tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio e della pensilina CP_6 ancorata alla veduta, si impone, in base alle coordinate tracciate dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 908 c.c.
Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, poiché, ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attività umane può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù
"ad hoc" (Cass. civ. n. 7576/2007 e in senso conforme Cass. 11827/2024) 18
Nel caso in esame, è stato accertato in sede di consulenza tecnica espletata in primo grado, che la tettoia di copertura della terrazza di primo piano del limitrofo edificio di proprietà sporge all'interno del perimetro Controparte_7 dell'atrio occupando, con la parte sporgente, lo spazio in verticale CP_6 del cortile su cui confluiscono le acque pluviali (v. pag. 20 della CP_6
Relazione del c.t.u., v. anche all. 17 foto B alla detta Relazione. V. inoltre all. 9 all'atto di citazione introduttivo del primo grado) e che, inoltre, la finestra a piano terra del limitrofo edificio di proprietà è dotata di una pensilina Controparte_7 sporgente sul fondo del vicino (v. pag. 19 della Relazione del c.t.u., v. anche all.
17 foto A alla detta Relazione. V. inoltre all. 8 all'atto di citazione introduttivo del primo grado).
Le sporgenze suddette sullo spazio aereo di pertinenza tali da CP_6 realizzare lo scolo di acqua piovana sul suolo di proprietà del , CP_4 determinano una deroga alla disciplina contenuta dall'art. 908 c.c. che, per come evidenziato dal Supremo Consesso, è ammissibile sempre che trovi fondamento nella costituzione di una servitù di stillicidio e di sporto.
Dovendosi qualificare la domanda degli odierni appellanti come actio negatoria servitutis, ai sensi dell'articolo 949 c.c., essa deve essere accolta, in assenza di titoli o convenzioni tra le parti che giustifichino l'esistenza di una servitù di stillicidio in favore dell'edificio confinante al condominio di proprietà
. Controparte_7
Ne consegue che, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Palermo, i convenuti vanno altresì condannati alla dismissione della citata tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale dello stabile di via
Renda 4, , limitatamente alla parte sporgente su detto parcheggio Pt_6 condominiale, onde evitare il deflusso di acque meteoriche dalla terrazza a confine sul terreno nonché alla eliminazione della suddetta tettoia CP_6 asservita alla apertura prospiciente il parcheggio . CP_6 19
6. Per ciò che attiene alle spese processuali, premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (v. tra le più recenti Cass. 3798/2022 secondo cui peraltro la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite), si ritengono sussistenti nel caso in esame i presupposti, in ragione degli esiti complessivi del processo, per disporre la compensazione parziale, nella misura di ¼ delle spese dei diversi gradi, con condanna della odierna parte convenuta, prevalentemente soccombente, a rifondere agli attori la frazione residua liquidata, per ciascun grado, come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Le spese della c.t.u. espletata nel primo grado del giudizio, disposta nell'interesse del processo e in funzione delle domande reciprocamente avanzate dalle parti, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, da ripartirsi nei rapporti interni in misura paritaria.
I convenuti vanno infine condannati alla restituzione in favore della parte attrice delle somme da quest'ultima corrisposte alla medesima parte convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oggi riformata, e della sentenza d'appello successivamente cassata (cfr. all. 1 e 2 all'atto di citazione in riassunzione). Ed invero, il diritto alla restituzione somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle 20
attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (cfr. Cass. 8829/2007, v. anche Cass. 25589/2010 nonché, più recentemente, v. Cass. 23764/2023). La restituzione deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della decisione provvisoriamente eseguita ha un effetto di restitutio in integrum (cfr. Cass. 11491/2006) e gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (v. Cass. 24775/2019).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt.
392 ss. c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3634/2010 pubblicata il 24 agosto 2010, appellata da , , Parte_1 Parte_2
e : a) accoglie la Parte_3 Parte_4 Parte_5 domanda di rivendica dispiegata dagli attori relativamente alle superfici di cui al Parte fg. 53 part. 3692 campite in rosso in stralcio di planimetria agli atti Pt_6 del catasto e prodotta sub all. 5 della produzione di parte attrice in prime cure (v. anche all. C a doc.6 della produzione degli attori) e rappresentate sempre in rosso nell'all. 8 alla Relazione della c.t.u. espletata in primo grado, relativamente all'area circostante l'appartamento di piano rialzato di proprietà Parte_7
, in atto intercluse e a quest'ultimo asservite, in quanto spazi condominiali
[...]
e, per l'effetto, condanna i convenuti n.q. di eredi di alla CP_5 immediata dismissione, a proprie cure e spese, di ogni ostacolo impeditivo del libero accesso ai detti spazi condominiali;
b) condanna i convenuti a dismettere, a proprie cure e spese, la tettoia asservita all'immobile elevato a confine con il parcheggio condominiale dello stabile di via Renda 4, , limitatamente alla Pt_6 parte sporgente sul citato parcheggio condominiale, onde evitare il deflusso di 21
acque meteoriche dalla terrazza a confine sul terreno condominiale, nonché alla eliminazione della tettoia asservita alla apertura prospiciente il parcheggio condominiale;
compensa parzialmente nella misura di ¼ le spese di tutti i gradi del giudizio e condanna i convenuti al pagamento in favore dell'odierna parte attrice in riassunzione della frazione residua delle citate spese che liquida in euro
3.075,00 per il giudizio di primo grado, euro 3.750,00 per il giudizio di appello, euro 2.625,00 per il giudizio di legittimità, euro 3.750,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; condanna i convenuti a restituire all'odierna parte attrice in riassunzione la somma di euro 12.698,00, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 5.9.2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Bellafiore Rossana Guzzo