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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/10/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 73/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 13.1.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI
ER e MP NI, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Ronaldi in Biella, Via G. De Marchi, n. 4/A.
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– resistente -
Rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_2
, , e ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
con domicilio eletto in Via Forte Marghera, n. 191 - Venezia
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 1) IN VIA PRINCIPALE: previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23
(nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno
Cont lavorato a tempo determinato e, conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e Parte_1
i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di €
3.000,00 come previsto dalla norma;
2) IN VIA SUBORDINATA: accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e,
Cont conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra Parte_1
la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267
del TFUE., delle seguenti questioni pregiudiziali:
«
1. Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18
marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
e i principi generali del vigente diritto eurounitario di parità di trattamento e non discriminazione
in materia di condizioni impiego, letti alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una
normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, la
quale prevede che le lavoratrici madri a tempo determinato siano trattate in modo meno
favorevole, nell'ambito della fruizione dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rispetto alle dipendenti a tempo
indeterminato, per il solo fatto che non hanno un rapporto a tempo indeterminato, nonostante le
dipendenti a tempo determinato si trovino in una situazione comparabile a quella delle lavoratrici
a tempo indeterminato, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime
2 competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di
ricerca del personale a tempo indeterminato»;
«2. se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto
eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego,
consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE. (rilevanti ex art. 52 della CDFUE.), nella Carta
sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e
2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella
contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, che impone al datore di lavoro di
concedere lo sgravio contributivo alle sole dipendenti a tempo indeterminato, trattando in modo
meno favorevole e discriminando, nel trattamento contributivo e retributivo, le dipendenti a tempo
determinato, a cui non viene riconosciuta il vantaggio economico collegato allo sgravio
contributivo di 3.000 euro, invece attribuito alle dipendenti a tempo indeterminato che svolgono le
stesse mansioni».
3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
4) Spese e competenze integralmente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori,
che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Per parte resistente:
In via preliminare di rito:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito, in via principale:
rigettare comunque le domande tutte della parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le esposte ragioni;
In ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, esponendo di prestare attività lavorativa come docente da ultimo in forza di immissione in ruolo dall'1.9.2024 e già in precedenza nell'a.s. 2023/24 come docente
3 a tempo determinato, agiva in giudizio nei confronti del Controparte_6
sostenendo l'illegittimità della mancata applicazione nei suoi confronti
[...]
dell'esonero contributivo di cui alla L. 213/23, previsto per legge solo a favore delle lavoratrici assunte a tempo indeterminato, disposizione di cui peraltro chiedeva disporsi la disapplicazione per contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 della direttiva UE 99/70 e con gli artt. 20 e 21 della CDFUE. In subordine chiedeva che sul punto fosse sollevata questione pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia dell'Unione
Europea.
2. Costituendosi in giudizio il eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione CP_1
rispetto al Giudice Tributario, e nel merito negava fondatezza alla pretesa di cui al ricorso,
sostenendo di essersi attenuto alle previsioni di legge che erano peraltro rispettose del principio di non discriminazione, in quanto la misura di cui si discuteva non atteneva ad una “condizione di impiego” ai sensi della direttiva e si fondava comunque su obiettive e legittime ragioni di differenziazione tra personale assunto a tempo determinato e indeterminato .
3. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La questione di causa riguarda la mancata applicazione nei confronti della ricorrente dell'esonero contributivo previsto dalla L. 213/23, che (all'art. 1, co. 180 e 181) così
dispone: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1°
gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro
domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al
mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo
annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile” e che l'esonero “è riconosciuto, in
4 via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche
alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del
compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
5. La ricorrente ha 4 figli, dei quali il più piccolo essendo nato nel 2008 ha meno di 18 anni
(doc. 3 ric.), tuttavia non ha fruito dell'esonero contributivo in questione in quanto fino a settembre 2024 non era titolare di rapporto a tempo indeterminato, essendo stata immessa in ruolo l'1.9.2024 (doc. 8 ric.).
6. Si assume in ricorso che il mancato riconoscimento dell'esonero, che determina la mancata soggezione della retribuzione alla trattenuta contributiva quanto a quota parte del dipendente, sia contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla direttiva
99/70, e vada quindi disapplicato.
7. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario
rispetto al Giudice Tributario, al quale invero spettano in presenza di determinati presupposti le controversie afferenti le trattenute fiscali, ma senz'altro non quelle contributive, quali quelle per cui è causa.
8. Nel merito reputa il giudicante convincenti le argomentazioni svolte nei precedenti di merito citati e dimessi da parte ricorrente, a proposito dell'incidenza diretta della misura di cui si tratta sulle “condizioni di impiego” dei lavoratori, in considerazione dell'impatto dell'esonero sulla retribuzione netta percepita. Del resto, il concetto di discriminazione indiretta ricavabile dalla normativa comunitaria fa sempre riferimento a quelli che sono gli effetti delle condotte o delle norme, a prescindere dalle modalità o procedure con le quali questi si realizzano, sicché il fatto che la maggiore retribuzione netta a favore del lavoratore assunto a tempo indeterminato dipenda dall'intervento normativo sul dato contributivo – che coinvolge anche l' - non è decisivo. La stessa nozione CP_7
comunitaria di retribuzione, richiamata nelle note del Ministero che fa riferimento all'articolo 157, secondo paragrafo, del TFUE [“Per retribuzione si intende, a norma del
5 presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri
vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo”], depone in senso favorevole alle rivendicazioni della ricorrente, posto che la misura di cui si discute comporta l'erogazione alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato di vantaggi superiori rispetto a quanto avviene per il personale assunto a tempo determinato. Né risultano sussistenti ragioni obiettive che giustifichino la spettanza dell'esonero solo a favore del personale assunto a tempo indeterminato, trattandosi di misura volta alla tutela della maternità e che un supporto alle donne con più figli si rende egualmente se non più
opportuno nei confronti delle lavoratrici precarie.
9. Ne consegue la doverosità per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione, riconoscendo il diritto all'esonero di cui all'art. 1, co. 180 e 181, L. 213/23 a favore della ricorrente anche per il periodo dal gennaio al dicembre 2024, in cui è stata assunta a tempo determinato.
10. Il va dunque condannato a corrispondere alla ricorrente le trattenute CP_1
contributive ingiustamente trattenute, nel limite di cui alla previsione dell'art. 1, co. 180
e 181, L. 213/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali dall'effettuazione della trattenuta al saldo.
11. Le spese di lite – liquidate a favore dei procuratori della ricorrente che si sono dichiarati antistatari - seguono la soccombenza, non ravvisabili gravi ragioni idonee a fondare la compensazione, trattandosi di questione nuova nel foro ma riferita a principi consolidati.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertato il diritto della ricorrente di fruire dell'esonero di cui all'art. 1, co. 180 e 181, L. 213/23 anche nel periodo da gennaio a dicembre 2024, condanna il a restituire alla ricorrente le somme trattenute nel limite CP_1
di cui alla suddetta disciplina, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo.
6 Condanna il a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si sono dichiarati CP_1
antistatari – le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 da maggiorarsi ex art. 4 co 1 bis DM 55/14,
oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 03/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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