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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZO GI IU VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO IU, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9284/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010218025000 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4192/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 5.11.2024, depositato in data 5.12.2024 presso la Corte di
Ricorrente_1Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249010218025000, notificata in data 07/09/2024, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320170025846105000 il cui ruolo è stato formato per tassa auto anno 2013 e ritenute addizionali comunali IRPEF, sanzioni e interessi, anno d'imposta 2011, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 3.409,61 eccependo l'intervenuta prescrizione, anche successiva all'eventuale notifica della cartella, la mancanza assoluta di motivazione, la mancata allegazione della cartella di riferimento e l'omessa notifica. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – SC, cui il ricorso è stato tempestivamente, notificato, non si costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione è parzialmente fondato. La cartella di pagamento n.
29320170025846105000 contiene il ruolo n. 2017/250359, emesso a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'art 54 bis del DPR n. 633 del 1972, e il ruolo n. 2017/000683, emesso per tassa auto, anno d'imposta 2013. Ebbene, solo la tassa auto si è prescritta in quanto tra la data di notifica della cartella e la successiva notifica dell'intimazione è decorso un tempo superiore a tre anni. Non si è prescritto, invece, il credito erariale, di cui al ruolo n. 2017/250359, atteso che per tali crediti la prescrizione è decennale.
Sono infondati gli ulteriori motivi di impugnazione. L'intimazione di pagamento non ha bisogno di una specifica motivazione se non quella riferibile alla pretesa tributaria esercitata con la cartella di pagamento non impugnata e non pagata. Non è necessaria neppure l'allegazione della cartella in quanto già nota al contribuente essendogli stata previamente notificata.
In conclusione, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta solo la tassa auto. Rigetta nel resto.
Le spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sez. prima, in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuta solo la tassa auto in quanto prescritta.
Rigetta nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione prov.le di Catania, liquidate in complessi €. 500,00. Nulla per Agenzia delle
Entrate – SC non costituita.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZO GI IU VI, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore FRICANO FRANCESCO IU, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9284/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010218025000 IVA-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4192/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 5.11.2024, depositato in data 5.12.2024 presso la Corte di
Ricorrente_1Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249010218025000, notificata in data 07/09/2024, limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320170025846105000 il cui ruolo è stato formato per tassa auto anno 2013 e ritenute addizionali comunali IRPEF, sanzioni e interessi, anno d'imposta 2011, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 3.409,61 eccependo l'intervenuta prescrizione, anche successiva all'eventuale notifica della cartella, la mancanza assoluta di motivazione, la mancata allegazione della cartella di riferimento e l'omessa notifica. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – SC, cui il ricorso è stato tempestivamente, notificato, non si costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione è parzialmente fondato. La cartella di pagamento n.
29320170025846105000 contiene il ruolo n. 2017/250359, emesso a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'art 54 bis del DPR n. 633 del 1972, e il ruolo n. 2017/000683, emesso per tassa auto, anno d'imposta 2013. Ebbene, solo la tassa auto si è prescritta in quanto tra la data di notifica della cartella e la successiva notifica dell'intimazione è decorso un tempo superiore a tre anni. Non si è prescritto, invece, il credito erariale, di cui al ruolo n. 2017/250359, atteso che per tali crediti la prescrizione è decennale.
Sono infondati gli ulteriori motivi di impugnazione. L'intimazione di pagamento non ha bisogno di una specifica motivazione se non quella riferibile alla pretesa tributaria esercitata con la cartella di pagamento non impugnata e non pagata. Non è necessaria neppure l'allegazione della cartella in quanto già nota al contribuente essendogli stata previamente notificata.
In conclusione, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta solo la tassa auto. Rigetta nel resto.
Le spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sez. prima, in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuta solo la tassa auto in quanto prescritta.
Rigetta nel resto.
Condanna il ricorrente al pagamento delle di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione prov.le di Catania, liquidate in complessi €. 500,00. Nulla per Agenzia delle
Entrate – SC non costituita.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice est. Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Gianluca Creazzo